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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25422831 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo Mercedes Classe S
500 targato Targa_1, notificato da Area S.r.l. in data 02/07/2025 ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico all'iscrizione del fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale ICI n. 1490, notificata dal Comune di Viareggio il 17/12/2019.
_Il ricorrente deduceva (a) l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito, sostenendo che tra la notifica dell'ingiunzione (17/12/2019) e la successiva intimazione di pagamento n. 23707145 (10/02/2025) sarebbe decorso il termine quinquennale senza atti interruttivi validi;
(b) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, poiché la pretesa si fonderebbe su un presupposto impositivo errato in quanto l'immobile di Viareggio,
Indirizzo_1, sarebbe sempre stato abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia storico, con conseguente spettanza dell'aliquota agevolata ICI.
_Il Comune di Viareggio si costituiva eccependo (a) la inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso non risulta essere stato notificato al Comune e nella parte in cui censura il merito della pretesa tributaria, essendo l'ingiunzione n. 1490 divenuta definitiva per mancato deposito del ricorso notificato nel 2020; (b) infondato il motivo di prescrizione, in quanto il termine risulta prorogato di 542 giorni per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020
e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015; (c) correttezza della motivazione del preavviso di fermo, atto meramente consequenziale e non impositivo.
_Area S.r.l., quale concessionario della riscossione, eccepiva (a) la propria estraneità al merito della pretesa tributaria, essendo mero esecutore delle istruzioni del Comune;
(b) la tardività delle doglianze relative agli atti presupposti;
(c) la regolarità del sollecito di pagamento e del preavviso di fermo, entrambi adeguatamente motivati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
_(i) ritenuto che il ricorso risulta essere stato notificato solo alla Corte di Giustizia Tributaria e non all'ente impositore/creditore ex Art. 20, comma 2, D.lgs. 546/1992, e, pertanto, lo stesso è da ritenersi inammissibile.
_(ii) le spese, in considerazione del fatto che la ricorrente ha provveduto ad una nuova notifica entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso - spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25422831 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo Mercedes Classe S
500 targato Targa_1, notificato da Area S.r.l. in data 02/07/2025 ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico all'iscrizione del fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale ICI n. 1490, notificata dal Comune di Viareggio il 17/12/2019.
_Il ricorrente deduceva (a) l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito, sostenendo che tra la notifica dell'ingiunzione (17/12/2019) e la successiva intimazione di pagamento n. 23707145 (10/02/2025) sarebbe decorso il termine quinquennale senza atti interruttivi validi;
(b) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, poiché la pretesa si fonderebbe su un presupposto impositivo errato in quanto l'immobile di Viareggio,
Indirizzo_1, sarebbe sempre stato abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia storico, con conseguente spettanza dell'aliquota agevolata ICI.
_Il Comune di Viareggio si costituiva eccependo (a) la inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso non risulta essere stato notificato al Comune e nella parte in cui censura il merito della pretesa tributaria, essendo l'ingiunzione n. 1490 divenuta definitiva per mancato deposito del ricorso notificato nel 2020; (b) infondato il motivo di prescrizione, in quanto il termine risulta prorogato di 542 giorni per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020
e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015; (c) correttezza della motivazione del preavviso di fermo, atto meramente consequenziale e non impositivo.
_Area S.r.l., quale concessionario della riscossione, eccepiva (a) la propria estraneità al merito della pretesa tributaria, essendo mero esecutore delle istruzioni del Comune;
(b) la tardività delle doglianze relative agli atti presupposti;
(c) la regolarità del sollecito di pagamento e del preavviso di fermo, entrambi adeguatamente motivati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
_(i) ritenuto che il ricorso risulta essere stato notificato solo alla Corte di Giustizia Tributaria e non all'ente impositore/creditore ex Art. 20, comma 2, D.lgs. 546/1992, e, pertanto, lo stesso è da ritenersi inammissibile.
_(ii) le spese, in considerazione del fatto che la ricorrente ha provveduto ad una nuova notifica entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso - spese compensate