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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 841/2024 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, vertente
TRA
già quale Parte_1 Controparte_1
incorporante della con sede in Modena, alla Via San Controparte_2
Carlo, 8/20, P.I. in persona del suo procuratore p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Crotone, alla via Poggioreale, n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Minicò che la rappresenta e difenda giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_3
- resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore costituito all'udienza del 4.3.2025 precisava le proprie conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., diva il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria affinché venisse dichiarato, in suo favore, il diritto alla restituzione della somma corrisposta a in forza della sentenza n. 1875/2016 emessa dal Controparte_3
Tribunale di Reggio Calabria, poi, riformata in sede di gravame e, per l'effetto, condannare l'odierno resistente al pagamento della suddetta somma pari ad € 24.451,86, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 13.3.2017 sino al soddisfo.
Esponeva:
- che , con atto di citazione iscritto a ruolo nel 2008, conveniva in Controparte_3
giudizio la (oggi spiegando azione Controparte_4 Parte_1 risarcitoria per l'illegittimità dei protesti elevati a suo carico per una serie di assegni mandati all'incasso e privi di provvista riconducibili, tuttavia, ad un conto corrente intestato alla società (di cui il era legale rappresentante) e non, già, di titolarità Controparte_5 CP_3
del CP_3
- che, pertanto, il veniva erroneamente identificato quale intestatario del CP_3 conto corrente dal quale erano tratti i suddetti titoli sicché l'Ufficiale Giudiziario, su specifica indicazione del direttore della Banca, provvedeva ad elevare i protesti nei confronti del il quale veniva di conseguenza iscritto illegittimamente nella Centrale Allarmi CP_3
Interbancaria;
- che con sentenza n.1875/2016 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale della domanda del dichiarava l'illegittimità dei protesti elevati a carico CP_3
dell'attore ascrivendo tale condotta colposa alla (oggi Controparte_4 [...]
che, per l'effetto, veniva condannata al risarcimento, in favore dell'attore, Parte_1
della somma di € 20.000 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali dal protesto al saldo;
- che (oggi , in ottemperanza Controparte_4 Parte_1
alla predetta statuizione, provvedeva a versare in favore la somma complessiva di € CP_3
24.451,86, per sorte capitale e interessi;
- che, nelle more, il e la proponevano gravame avverso la CP_3 Parte_1
sentenza n. 1875/2016 (incardinando i procedimenti iscritti, rispettivamente, al n.r.g.
171/2017 e al n.r.g. 155/2017, successivamente riuniti):
- che il giudizio d'appello veniva definito con sentenza n. 20/2024 del 10.1.2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie interamente l'appello della , ed in riforma dell'appellata sentenza, esclude la responsabilità Parte_1
dell'appellante per l'illegittima levata dei protesti e conseguenti iscrizioni, respingendo per intero la domanda di nei suoi confronti Respinge la domanda di lite Controparte_3
temeraria proposta ex art. 96 cpc in questa sede da nei confronti Controparte_6 dell'Istituto Bancario appellante;
Condanna alle spese di lite in favore Controparte_3
della , per entrambi i gradi di giudizio , liquidate per € 5.077,00 per il primo Parte_1 grado e per € 5.809,00 per l'appello oltre spese forfettarie, IVA CPA come per legge”;
- che, pertanto, a fronte dell'intervenuta riforma della sentenza - e, dunque della caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale la aveva effettuato il pagamento in Pt_1
favore del la inoltrava al formale richiesta di Pt_2 Parte_1 CP_3
restituzione delle somme allo stesso versate, rimasta inevasa.
Tutto quanto premesso, l'istituto di credito ricorrente chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che, in virtù della sentenza n. 20/2024 del 10.01.2024, emessa dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, la
ha diritto alla restituzione della somma versata, in favore del sig. Parte_1 CP_3
, in forza della sentenza n. 1875/2016 del Tribunale di Reggio Calabria, per un
[...] importo pari ad € 24.451,86,;2) o per l'effetto condannare il sig. al Controparte_3
pagamento, in favore della banca odierna istante, della somma di € 24.451,86, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 13.03.2017; 3) con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio “.
Instaurato correttamente il contraddittorio, l'odierno resistente, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e, all'udienza del 3.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 4.3.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_3
quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di restituzione della somma di € 24.451,86 versata dalla in favore del in esecuzione della sentenza n. Parte_1 CP_3
1875/2016 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, poi, riformata dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con la pronuncia n. 20/2024 con la quale è stato interamente accolto l'appello proposto della escludendo qualsivoglia responsabilità in capo all'istituto Parte_1
di credito per l'illegittimità dei protesti e conseguenti iscrizioni eseguiti nei confronti del riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'ufficiale giudiziario, con ogni CP_3
conseguenza in punto di risarcimento del danno.
L'odierna ricorrente chiede, quindi, la restituzione della somma precedentemente corrisposta al stante la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stato CP_3
eseguito il pagamento.
Come noto, in forza del granitico orientamento giurisprudenziale, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (v., tra le tante, Cass. civ. n. 16559 del 5.8.2005) dovendosi a tal fine solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di condictio indebiti (art. 2033
c.c.) – differente per natura e funzione - e non venendo, quindi, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens.
In particolare, è stato più volte chiarito che la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata - secondo quanto prescritto dall'art 336 c.p.c. - sicché vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (si v. Cass. civ., sez. I, 6.12. 2006, n. 26171) dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ., n.
25589/2010).
Tanto premesso, tornando alla vicenda in esame occorre, anzitutto, precisare che la ha interposto appello, interamente accolto, avverso la sentenza con cui è Parte_1 stata condannata alla corresponsione, in favore del di € 24.451,86, chiedendone per CP_3
l'effetto l'integrale riforma per i motivi dedotti nell'atto di gravame senza, tuttavia, formulare in sede d'appello specifica richiesta di restituzione delle somme precedentemente corrisposte al in ottemperanza della sentenza di primo grado. CP_3
Ebbene, deve rilevarsi che la tale ultima circostanza non determina alcuna decadenza in capo all'odierna ricorrente in ordine alla proposizione dell'azione di restituzione in un autonomo giudizio.
In seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene sia univoco e consolidato l'orientamento per cui la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova in appello, sussiste un contrasto quanto all'esistenza di una “decadenza” alla proposizione dell'azione di restituzione, assumendo - o meno - rilievo il momento del pagamento delle somme delle quali si chiede la restituzione.
Secondo un primo orientamento, il momento del pagamento è irrilevante e, ai fini della restituzione, non è nemmeno necessaria una domanda della parte, in quanto il giudice d'appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass civ., n. 17227 del
9.10.2012).
Sul versante opposto si colloca, invece, un altro indirizzo secondo cui qualora la parte abbia già dato esecuzione della sentenza di primo grado, la domanda di restituzione dev'essere formulata, a pena di decadenza, nell'atto di appello: solo se il pagamento avviene successivamente alla proposizione dell'impugnazione, la domanda restitutoria potrà essere introdotta nel corso del giudizio di secondo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. ex plurimis: Cass. civ., n. 10124 del 30.4.2009).
Tuttavia, nemmeno nelle pronunce inserite nel solco del secondo orientamento, che abbraccia un'interpretazione restrittiva dell'art. 336 c.p.c., si afferma che, alla parte che abbia omesso di formulare la domanda di restituzione nell'atto di appello (quantunque avesse già eseguito la sentenza impugnata), sia preclusa la proposizione della stessa richiesta in un autonomo e separato giudizio: la «decadenza» a cui si fa riferimento ha invero natura endoprocessuale, non già sostanziale, nel senso che la domanda restitutoria diviene inammissibile nell'ambito del giudizio di appello (e solo in quello), ma la parte che ha pagato in esecuzione di una sentenza che è stata caducata non perde il diritto alla restituzione.
Questo rilievo è dato per presupposto dalla stessa Corte di legittimità che, nel mettere a confronto le due tesi sopra riportate, ha osservato come “sia auspicabile che la disarmonia descritta sia superata anche in considerazione dei riflessi della stessa in un contesto giurisprudenziale dove è pacificamente necessario, affinché costituisca titolo esecutivo, che la sentenza di riforma contenga la pronuncia di condanna alle restituzioni, con conseguente necessità di autonoma domanda in separato giudizio nel caso in cui la parte - in base al secondo indirizzo - incorra nella “decadenza” (Cass. civ., n. 18611 del 5.8.2013). In altri termini, la Suprema Corte dà per scontato che, qualora la parte sia incorsa nella peculiare decadenza sancita dall'indirizzo più restrittivo possa, poi, chiedere la restituzione delle somme versate in forza della sentenza di primo grado riformata in un giudizio autonomo.
Pertanto, si ribadisce, che la decadenza di cui parlano tali pronunce non può essere interpretata come avente una valenza “sostanziale” e oltrepassante i confini del giudizio di appello, tale da precludere all'appellante - che abbia omesso di avanzare l'istanza in sede di gravame ovvero l'abbia presentata tardivamente in quella sede - di richiedere la restituzione delle somme in un autonomo giudizio.
Conducono a tali conclusioni, anzitutto, ragioni di carattere dogmatico, non avendo la giurisprudenza di legittimità mai sconfessato il principio, sopra riportato, per cui il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza: il venir meno ex tunc del titolo delle attribuzioni in essa contenute impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr., Cass. civ- sez. VI, 12.4.2018, n.
9171).
Ancora, si osserva che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato (cfr. Cass. civ., sez.
IV, ord. n.27131/2018).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha statuito a più riprese che “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (Cass. civ., sez.
6-9 n. 30494 del 21.11.2019).
Pertanto, nell'ipotesi, invero diversa da quella in esame, di omessa pronuncia del
Giudice d'appello sulla domanda di restituzione in tal grado svolta il “solvens” ha una duplice facoltà: può impugnare la sentenza per omessa pronuncia ovvero può introdurre un autonomo giudizio. Ove la parte si determini in quest'ultimo senso non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.18062/2018);
Deve allora ritenersi che se è possibile azionare la domanda autonomamente, e non tramite impugnazione della sentenza d'appello che abbia omesso di pronunciarsi su di essa
(non formandosi sul punto un giudicato), è, allora, altrettanto possibile azionare autonomamente la domanda di restituzione anche se la stessa, come nel caso di specie, non sia stata previamente avanzata in sede di appello.
Infine, quand'anche volesse intendersi la mancata proposizione della domanda di restituzione in sede di gravame come una sorta di “rinuncia” della parte a far valere tale pretesa, detta rinuncia ha efficacia processuale limitata al giudizio di appello, ma non impedisce al solvens di introdurre a tal fine un autonomo giudizio (cfr. Cass. civ. sez.
III,10.7.2018, n.1806).
In definitiva, il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza, che fa venire meno, con efficacia “ex tunc”, l'obbligazione di pagamento e impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass. civ. n. 3758/2007); tale diritto alla restituzione delle somme corrisposte in forza di titolo successivamente caducato, può essere fatto valere anche in separato giudizio con autonoma domanda, senza che derivi alcuna preclusione dal mancato esercizio della domanda di restituzione nell'ambito del giudizio d'appello.
Applicate le suesposte e condivise coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve, quindi, ritenersi fondata la pretesa della ricorrente sussistendo tutti i presupposti Pt_1
per il suo accoglimento senza che possa essere pronunciata, per le ragioni sopra evidenziate, alcuna decadenza dell'istituto di credito per la mancata formulazione della domanda di restituzione nel giudizio d'appello.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla restituzione della somma di € 24.451,86 corrisposta al resistente in esecuzione della sentenza del CP_3 Tribunale di Reggio Calabria n. 1875/2016 successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con pronuncia n. 20/2024.
Con tale pronuncia, invero, la Corte d'appello, in accoglimento del gravame spiegato dall'istituto di credito ha riformato la sentenza appellata escludendo la responsabilità della per l'illegittima levata dei protesti e conseguenti iscrizioni e, quindi, Parte_1
respingendo per intero la domanda di svolta nei suoi confronti. Controparte_3
L'avvenuta corresponsione della somma € 24.451,86 risulta incontrovertibilmente dagli atti di causa (v. bonifico del 10.03.2017 all. ricorso introduttivo) sicché alcun dubbio può sussistere sul diritto dell'odierna ricorrente alla restituzione di quanto in precedenza versato al – pagamento di cui vi è prova documentale in atti - non sussistendo più CP_3
il titolo legittimante il suddetto pagamento stante l'avvenuta caducazione (del titolo) per effetto della pronuncia del Giudice d'appello.
All'importo sopra indicato vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del pagamento
(10.3.2017) fino al soddisfo dovendo colui che ha pagato essere rimesso nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse effettuato detto pagamento indebito (Cfr., ex multis, Cass. civ,, sez. L, n.16559/2005 “L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con la conseguenza che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; in senso conforme v. tra le altre
Cass. civ. n. 5391/2013; Cass. civ. n. 21699/2011).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ex D.M.
55/2014 e succ. mod.) applicando i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 26.000 in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, sul punto cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 841/2024 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 24.451,86, per Parte_1
le causali indicate in parte motiva, oltre interessi dal 10.3.2017 fino al soddisfo;
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
nei confronti della ricorrente che liquida in € 237,00 per spese e € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 13 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 841/2024 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, vertente
TRA
già quale Parte_1 Controparte_1
incorporante della con sede in Modena, alla Via San Controparte_2
Carlo, 8/20, P.I. in persona del suo procuratore p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Crotone, alla via Poggioreale, n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Minicò che la rappresenta e difenda giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_3
- resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore costituito all'udienza del 4.3.2025 precisava le proprie conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., diva il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria affinché venisse dichiarato, in suo favore, il diritto alla restituzione della somma corrisposta a in forza della sentenza n. 1875/2016 emessa dal Controparte_3
Tribunale di Reggio Calabria, poi, riformata in sede di gravame e, per l'effetto, condannare l'odierno resistente al pagamento della suddetta somma pari ad € 24.451,86, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 13.3.2017 sino al soddisfo.
Esponeva:
- che , con atto di citazione iscritto a ruolo nel 2008, conveniva in Controparte_3
giudizio la (oggi spiegando azione Controparte_4 Parte_1 risarcitoria per l'illegittimità dei protesti elevati a suo carico per una serie di assegni mandati all'incasso e privi di provvista riconducibili, tuttavia, ad un conto corrente intestato alla società (di cui il era legale rappresentante) e non, già, di titolarità Controparte_5 CP_3
del CP_3
- che, pertanto, il veniva erroneamente identificato quale intestatario del CP_3 conto corrente dal quale erano tratti i suddetti titoli sicché l'Ufficiale Giudiziario, su specifica indicazione del direttore della Banca, provvedeva ad elevare i protesti nei confronti del il quale veniva di conseguenza iscritto illegittimamente nella Centrale Allarmi CP_3
Interbancaria;
- che con sentenza n.1875/2016 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale della domanda del dichiarava l'illegittimità dei protesti elevati a carico CP_3
dell'attore ascrivendo tale condotta colposa alla (oggi Controparte_4 [...]
che, per l'effetto, veniva condannata al risarcimento, in favore dell'attore, Parte_1
della somma di € 20.000 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali dal protesto al saldo;
- che (oggi , in ottemperanza Controparte_4 Parte_1
alla predetta statuizione, provvedeva a versare in favore la somma complessiva di € CP_3
24.451,86, per sorte capitale e interessi;
- che, nelle more, il e la proponevano gravame avverso la CP_3 Parte_1
sentenza n. 1875/2016 (incardinando i procedimenti iscritti, rispettivamente, al n.r.g.
171/2017 e al n.r.g. 155/2017, successivamente riuniti):
- che il giudizio d'appello veniva definito con sentenza n. 20/2024 del 10.1.2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie interamente l'appello della , ed in riforma dell'appellata sentenza, esclude la responsabilità Parte_1
dell'appellante per l'illegittima levata dei protesti e conseguenti iscrizioni, respingendo per intero la domanda di nei suoi confronti Respinge la domanda di lite Controparte_3
temeraria proposta ex art. 96 cpc in questa sede da nei confronti Controparte_6 dell'Istituto Bancario appellante;
Condanna alle spese di lite in favore Controparte_3
della , per entrambi i gradi di giudizio , liquidate per € 5.077,00 per il primo Parte_1 grado e per € 5.809,00 per l'appello oltre spese forfettarie, IVA CPA come per legge”;
- che, pertanto, a fronte dell'intervenuta riforma della sentenza - e, dunque della caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale la aveva effettuato il pagamento in Pt_1
favore del la inoltrava al formale richiesta di Pt_2 Parte_1 CP_3
restituzione delle somme allo stesso versate, rimasta inevasa.
Tutto quanto premesso, l'istituto di credito ricorrente chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che, in virtù della sentenza n. 20/2024 del 10.01.2024, emessa dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, la
ha diritto alla restituzione della somma versata, in favore del sig. Parte_1 CP_3
, in forza della sentenza n. 1875/2016 del Tribunale di Reggio Calabria, per un
[...] importo pari ad € 24.451,86,;2) o per l'effetto condannare il sig. al Controparte_3
pagamento, in favore della banca odierna istante, della somma di € 24.451,86, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del 13.03.2017; 3) con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio “.
Instaurato correttamente il contraddittorio, l'odierno resistente, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e, all'udienza del 3.12.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 4.3.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_3
quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di restituzione della somma di € 24.451,86 versata dalla in favore del in esecuzione della sentenza n. Parte_1 CP_3
1875/2016 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, poi, riformata dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con la pronuncia n. 20/2024 con la quale è stato interamente accolto l'appello proposto della escludendo qualsivoglia responsabilità in capo all'istituto Parte_1
di credito per l'illegittimità dei protesti e conseguenti iscrizioni eseguiti nei confronti del riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'ufficiale giudiziario, con ogni CP_3
conseguenza in punto di risarcimento del danno.
L'odierna ricorrente chiede, quindi, la restituzione della somma precedentemente corrisposta al stante la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stato CP_3
eseguito il pagamento.
Come noto, in forza del granitico orientamento giurisprudenziale, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (v., tra le tante, Cass. civ. n. 16559 del 5.8.2005) dovendosi a tal fine solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di condictio indebiti (art. 2033
c.c.) – differente per natura e funzione - e non venendo, quindi, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens.
In particolare, è stato più volte chiarito che la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata - secondo quanto prescritto dall'art 336 c.p.c. - sicché vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (si v. Cass. civ., sez. I, 6.12. 2006, n. 26171) dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ., n.
25589/2010).
Tanto premesso, tornando alla vicenda in esame occorre, anzitutto, precisare che la ha interposto appello, interamente accolto, avverso la sentenza con cui è Parte_1 stata condannata alla corresponsione, in favore del di € 24.451,86, chiedendone per CP_3
l'effetto l'integrale riforma per i motivi dedotti nell'atto di gravame senza, tuttavia, formulare in sede d'appello specifica richiesta di restituzione delle somme precedentemente corrisposte al in ottemperanza della sentenza di primo grado. CP_3
Ebbene, deve rilevarsi che la tale ultima circostanza non determina alcuna decadenza in capo all'odierna ricorrente in ordine alla proposizione dell'azione di restituzione in un autonomo giudizio.
In seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene sia univoco e consolidato l'orientamento per cui la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova in appello, sussiste un contrasto quanto all'esistenza di una “decadenza” alla proposizione dell'azione di restituzione, assumendo - o meno - rilievo il momento del pagamento delle somme delle quali si chiede la restituzione.
Secondo un primo orientamento, il momento del pagamento è irrilevante e, ai fini della restituzione, non è nemmeno necessaria una domanda della parte, in quanto il giudice d'appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass civ., n. 17227 del
9.10.2012).
Sul versante opposto si colloca, invece, un altro indirizzo secondo cui qualora la parte abbia già dato esecuzione della sentenza di primo grado, la domanda di restituzione dev'essere formulata, a pena di decadenza, nell'atto di appello: solo se il pagamento avviene successivamente alla proposizione dell'impugnazione, la domanda restitutoria potrà essere introdotta nel corso del giudizio di secondo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. ex plurimis: Cass. civ., n. 10124 del 30.4.2009).
Tuttavia, nemmeno nelle pronunce inserite nel solco del secondo orientamento, che abbraccia un'interpretazione restrittiva dell'art. 336 c.p.c., si afferma che, alla parte che abbia omesso di formulare la domanda di restituzione nell'atto di appello (quantunque avesse già eseguito la sentenza impugnata), sia preclusa la proposizione della stessa richiesta in un autonomo e separato giudizio: la «decadenza» a cui si fa riferimento ha invero natura endoprocessuale, non già sostanziale, nel senso che la domanda restitutoria diviene inammissibile nell'ambito del giudizio di appello (e solo in quello), ma la parte che ha pagato in esecuzione di una sentenza che è stata caducata non perde il diritto alla restituzione.
Questo rilievo è dato per presupposto dalla stessa Corte di legittimità che, nel mettere a confronto le due tesi sopra riportate, ha osservato come “sia auspicabile che la disarmonia descritta sia superata anche in considerazione dei riflessi della stessa in un contesto giurisprudenziale dove è pacificamente necessario, affinché costituisca titolo esecutivo, che la sentenza di riforma contenga la pronuncia di condanna alle restituzioni, con conseguente necessità di autonoma domanda in separato giudizio nel caso in cui la parte - in base al secondo indirizzo - incorra nella “decadenza” (Cass. civ., n. 18611 del 5.8.2013). In altri termini, la Suprema Corte dà per scontato che, qualora la parte sia incorsa nella peculiare decadenza sancita dall'indirizzo più restrittivo possa, poi, chiedere la restituzione delle somme versate in forza della sentenza di primo grado riformata in un giudizio autonomo.
Pertanto, si ribadisce, che la decadenza di cui parlano tali pronunce non può essere interpretata come avente una valenza “sostanziale” e oltrepassante i confini del giudizio di appello, tale da precludere all'appellante - che abbia omesso di avanzare l'istanza in sede di gravame ovvero l'abbia presentata tardivamente in quella sede - di richiedere la restituzione delle somme in un autonomo giudizio.
Conducono a tali conclusioni, anzitutto, ragioni di carattere dogmatico, non avendo la giurisprudenza di legittimità mai sconfessato il principio, sopra riportato, per cui il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza: il venir meno ex tunc del titolo delle attribuzioni in essa contenute impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr., Cass. civ- sez. VI, 12.4.2018, n.
9171).
Ancora, si osserva che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato (cfr. Cass. civ., sez.
IV, ord. n.27131/2018).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha statuito a più riprese che “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (Cass. civ., sez.
6-9 n. 30494 del 21.11.2019).
Pertanto, nell'ipotesi, invero diversa da quella in esame, di omessa pronuncia del
Giudice d'appello sulla domanda di restituzione in tal grado svolta il “solvens” ha una duplice facoltà: può impugnare la sentenza per omessa pronuncia ovvero può introdurre un autonomo giudizio. Ove la parte si determini in quest'ultimo senso non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.18062/2018);
Deve allora ritenersi che se è possibile azionare la domanda autonomamente, e non tramite impugnazione della sentenza d'appello che abbia omesso di pronunciarsi su di essa
(non formandosi sul punto un giudicato), è, allora, altrettanto possibile azionare autonomamente la domanda di restituzione anche se la stessa, come nel caso di specie, non sia stata previamente avanzata in sede di appello.
Infine, quand'anche volesse intendersi la mancata proposizione della domanda di restituzione in sede di gravame come una sorta di “rinuncia” della parte a far valere tale pretesa, detta rinuncia ha efficacia processuale limitata al giudizio di appello, ma non impedisce al solvens di introdurre a tal fine un autonomo giudizio (cfr. Cass. civ. sez.
III,10.7.2018, n.1806).
In definitiva, il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza, che fa venire meno, con efficacia “ex tunc”, l'obbligazione di pagamento e impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass. civ. n. 3758/2007); tale diritto alla restituzione delle somme corrisposte in forza di titolo successivamente caducato, può essere fatto valere anche in separato giudizio con autonoma domanda, senza che derivi alcuna preclusione dal mancato esercizio della domanda di restituzione nell'ambito del giudizio d'appello.
Applicate le suesposte e condivise coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve, quindi, ritenersi fondata la pretesa della ricorrente sussistendo tutti i presupposti Pt_1
per il suo accoglimento senza che possa essere pronunciata, per le ragioni sopra evidenziate, alcuna decadenza dell'istituto di credito per la mancata formulazione della domanda di restituzione nel giudizio d'appello.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla restituzione della somma di € 24.451,86 corrisposta al resistente in esecuzione della sentenza del CP_3 Tribunale di Reggio Calabria n. 1875/2016 successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con pronuncia n. 20/2024.
Con tale pronuncia, invero, la Corte d'appello, in accoglimento del gravame spiegato dall'istituto di credito ha riformato la sentenza appellata escludendo la responsabilità della per l'illegittima levata dei protesti e conseguenti iscrizioni e, quindi, Parte_1
respingendo per intero la domanda di svolta nei suoi confronti. Controparte_3
L'avvenuta corresponsione della somma € 24.451,86 risulta incontrovertibilmente dagli atti di causa (v. bonifico del 10.03.2017 all. ricorso introduttivo) sicché alcun dubbio può sussistere sul diritto dell'odierna ricorrente alla restituzione di quanto in precedenza versato al – pagamento di cui vi è prova documentale in atti - non sussistendo più CP_3
il titolo legittimante il suddetto pagamento stante l'avvenuta caducazione (del titolo) per effetto della pronuncia del Giudice d'appello.
All'importo sopra indicato vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del pagamento
(10.3.2017) fino al soddisfo dovendo colui che ha pagato essere rimesso nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse effettuato detto pagamento indebito (Cfr., ex multis, Cass. civ,, sez. L, n.16559/2005 “L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con la conseguenza che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; in senso conforme v. tra le altre
Cass. civ. n. 5391/2013; Cass. civ. n. 21699/2011).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ex D.M.
55/2014 e succ. mod.) applicando i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 26.000 in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, sul punto cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 841/2024 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 24.451,86, per Parte_1
le causali indicate in parte motiva, oltre interessi dal 10.3.2017 fino al soddisfo;
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
nei confronti della ricorrente che liquida in € 237,00 per spese e € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 13 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)