Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
Il giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1953/2024 promossa da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. Marco Dagradi, Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- Accertare e dichiarare che il Sig. ha lavorato per la convenuta Parte_1 Controparte_1 per il periodo 13.09.2023 / 31.07.2024 in forza di contratti di lavoro a tempo pieno e a termine,
[...]
l'ultimo dei quali scadente il 31.07.2024, in qualità di operaio di primo livello e mansioni di posatore – CCNL Edilizia Industria e che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro intervenuto alla scadenza natura del contratto al 31.07.2024 la convenuta non ha versato al lavoratore le retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024, le indennità di fine rapporto quali ferie non godute, permessi non goduti e quota 13esima mensilità oltre il TFR maturato, condannare la convenuta in persona Controparte_1 del rapp.te pro tempore, con sede legale in 27100 Pavia – Via Damiano Chiesa, 14 – e unità locale in 27021 Bereguardo (PV) – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7 - C.F./P.I. – PEC: P.IVA_1
- al pagamento a favore del Sig. , per la causale di cui Email_1 Parte_1 in premessa, della somma di € 6.759,87 lordi comprensivi di € 1.544,94 per TFR maturato per il
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione depositata dal ricorrente e il comportamento processuale di contumacia della resistente impongono di ritenere dimostrati tutti i fatti costitutivi della domanda proposta dal ricorrente medesimo.
Infatti, le comunicazioni di proroga del contratto, con timbro e sottoscrizione della resistente (docc. 1 e 2), e le buste paga (docc. sub 4) attestano che venne assunto da Parte_1 Controparte_1 con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, con qualifica di operaio di primo livello e mansioni di posatore a partire dal 13 settembre 2023 fino al 12 dicembre 2023, poi prorogato fino al 31 luglio 2024. Le buste-paga depositate riguardano le sole mensilità da settembre 2023 a maggio 2024, mentre mancano quelle successive, di giugno e luglio 2024, nonché il cedolino del TFR: il ricorrente sostiene, infatti, di non averle ricevute.
Decidendo di non costituirsi in giudizio, parte resistente non ha dedotto, né, men che meno, dimostrato che vi siano state ragioni risolutive del rapporto di lavoro che, pertanto, deve ritenersi rimasto in essere fino al 31 luglio 2024, data di scadenza naturale in virtù delle richiamate proroghe.
I conteggi contenuti nella relazione redatta dal sindacato (doc. 3), devono essere condivisi, in quanto coerenti con le buste paga depositate. Essi tengono conto dei pagamenti già intervenuti durante il rapporto. In particolare, al ricorrente risulta dovuto un importo complessivo pari a € 6.759, 87, comprensivo delle mensilità di giugno 2024 e luglio 2024, di ferie e ROL non goduti e di € 1.544,94 a titolo di TFR. La convenuta non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, a mezzo PEC, dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza: la PEC, infatti, è stata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata attivo intestato alla società titolare, è stata regolarmente accettata e consegnata alla destinataria.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio relativo al pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi del credito.
Rimanendo contumace, la convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi e pertanto deve essere condannata a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il predetto importo lordo di
€ 6.759, 87, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti sino al saldo.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in prossimità dei valori minimi del tariffario professionale
(vista la particolare semplicità della causa, con istruzione meramente documentale e con una sola udienza di trattazione e discussione), devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo . Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 da , notificato a così decide: Parte_1 Controparte_1
1) condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 6.759, 87, Parte_1 con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza con la motivazione entro sessanta giorni da oggi.
Deciso all'udienza del 18 marzo 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani