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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1227/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1227/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
- avv. CRESCENZO MICHELE Parte_1 P.IVA_1
( ; C.F._1
RICORRENTE
E
) - avv. URBINATI MATTEO Controparte_1 C.F._2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 10.03.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/25, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 5.959,78 - oltre accessori e spese processuali - in favore di , a titolo di spettanze retributive. Controparte_1
Eccepiva, in particolare, l'omessa indicazione degli indirizzi Pec nell'istanza monitoria;
la non conformità agli originali dei documenti allegati ex adverso; la mancanza di prova scritta del credito e l'illiquidità e l'inesigibilità dello stesso;
l'erroneità del quantum debeatur; la ricezione, da parte del lavoratore, di tutti gli emolumenti retributivi;
la presenza di due atti di pignoramento presso terzi operate da Dolomiti s.p.a. e Controparte_2 rispettivamente per € 5.640,75 ed € 6.942,15; l'istanza di surroga del tfr.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva nel presente giudizio di opposizione con memoria difensiva depositata in data
30.05.2025, evidenziando che l'importo del tfr oggetto del decreto ingiuntivo era scaturito dalle risultanze del modello CU2023 rilasciato dallo stesso datore di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso della società.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
È agli atti l'atto di pignoramento presso terzi azionato da CP_2 notificato all'odierna opponente quale debitrice di in
[...] Controparte_1 virtù del decreto ingiuntivo n. 281/22 emesso dal Giudice di Pace di Rimini
e munito di formula esecutiva il 19.09.2022, a mezzo del quale è stata vincolata la somma di € 6.942,15. Detto importo, superiore a quello intimato col decreto ingiuntivo odiernamente opposto, non può più essere disposto dalla datrice se non attraverso autorizzazione del giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, il lavoratore opposto non ha né contestato tale debito né ha versato in atti una dichiarazione di quietanza di pagamento ad opera della
Controparte_2
Ogni altro motivo di opposizione può ritenersi assorbito, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se è vero che la datrice ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'emolumento stante il pignoramento presso terzi, allo stesso modo non vi è alcuna prova agli atti della circostanza che il lavoratore fosse a conoscenza del predetto
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pignoramento, essendo, pertanto, giustificabile a priori l'azione monitoria.
Sussistono, quindi, eccezionali motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
61/25;
2) compensa le spese processuali tra le parti.
Nocera Inferiore, 12.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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