CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1299/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V462025000421307B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2666/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato, notificato in data 13.01.2025, con cui la – Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo ha richiesto il pagamento di un importo ulteriore pari a € 120 in relazione al ricorso RGR 5161/2024, ritenendo dovuto il contributo per ciascun atto impugnato, ossia la cartella di pagamento e il ruolo in essa contenuto.
Il ricorrente sostiene che il contributo sarebbe dovuto una sola volta poiché cartella e ruolo costituirebbero un'unica pretesa impositiva e il ricorso proposto avrebbe ad oggetto una sola controversia tributaria.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando in maniera puntuale e diffusa la normativa applicabile (artt. 12 D.Lgs. 546/1992; 14, comma 3-bis, DPR 115/2002) e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che impone il pagamento del contributo unificato per ciascun atto autonomamente impugnato.
Ha inoltre rilevato che dallo stesso ricorso introduttivo n. 5161/2024 emerge chiaramente che il contribuente ha impugnato sia la cartella che il ruolo, domandandone l'annullamento in modo espresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sull'autonomia del ruolo e della cartella
Dalla normativa richiamata dall'Ufficio (artt. 10–12 DPR 602/1973; art. 25 DPR 602/73) emerge che ruolo e cartella sono atti distinti, con funzione, provenienza e struttura differenti;
entrambi sono qualificati dal legislatore come autonomamente impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992).
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce – inclusa la sentenza delle SS.UU. n. 19704/2015 – ha stabilito che:
la cartella non assorbe il ruolo,
l'annullamento della cartella non determina automaticamente l'annullamento del ruolo, mentre l'invalidità del ruolo travolge la cartella, proprio a conferma della loro autonomia giuridica.
2. Sul contributo unificato dovuto per ogni atto impugnato
L'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, come interpretato dalla Cassazione (ord. n. 16283/2021; nn. 20557,
17512, 17510, 16331/2022), stabilisce che nei ricorsi cumulativi il contributo deve essere calcolato per ciascun atto impugnato, indipendentemente dall'eventuale unitarietà della pretesa o dalla connessione sostanziale fra gli atti.
Le controdeduzioni dimostrano che nel ricorso presupposto (RGR 5161/2024) il contribuente ha espressamente chiesto l'annullamento sia della cartella che del ruolo,
e ha domandato la sospensione degli effetti esecutivi, richiesta possibile solo in riferimento alla cartella, a conferma della volontà di impugnare entrambi gli atti.
La resistente ha dunque correttamente determinato il contributo unificato in € 120.
3. Sull'irrilevanza delle pronunce invocate dal ricorrente
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui la sentenza CGT Palermo n. 84/2025) non risulta pertinente, poiché riferita a casi in cui l'impugnazione riguardava solo la cartella, o il petitum lasciava intendere un oggetto diverso.
Nel caso di specie, invece, l'impugnazione proposta dal contribuente coinvolgeva in modo chiaro due atti distinti, come confermato dalla lettura testuale del ricorso originario.
Già questa Corte si è pronunziata al riguardo con la sentenza n. 2695/2024 ritenendo ruoli e cartelle atti autonomamente impugnabili ed indipendenti tra loro, provane è che l'annullamento dlela cartella non produce l'annullamento del ruolo se la stessa è stata annullata per vizi propri .
Data l'autonomia fra i due atti, ne consegue che il CUT va pagato per entrambi, che ai sensi dell'art. 19 D.
Lgs. n. 546/1992, Il debitore può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/10/2015 n.
19704).
Pertanto le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all'obbligazione tributaria portata da ciascun atto impugnato che può essere riferita anche a diverse annualità di imposta.
Pertanto determinazione del c.u.t. va riferita a ciascuno degli atti impugnati, ancorché gli stessi siano riconducibili ad una “medesima pretesa impositiva In caso di ricorso cumulativo dinanzi alla Commissione tributaria, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato non sul valore complessivo della lite bensì sul valore dei singoli atti impugnati.
Più precisamente, nel processo tributario, a differenza di quanto accade in quello civile, il contributo unificato non è calcolato sul valore complessivo bensì sugli importi dei singoli atti impugnati: ciò vuol dire che l'importo da pagare a titolo di contributo per l'iscrizione a ruolo del ricorso è dato dalla somma dei contributi unificati calcolati per ogni atto.
Tale modalità di calcolo è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2014 e recentemente la Corte Costituzionale ne ha confermato la piena legittimità. Corte Costituzionale – sentenza del 07/04/2016 n. 78 Il Giudice delle leggi, pronunciatosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Commissione Tributaria di
Campobasso, ha ritenuto che, nel processo tributario, la determinazione valore della lite per ciascun atto impugnato (anche in appello) è pienamente legittima e non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva né il diritto di difesa del contribuente. Se l'atto ha ad oggetto solo sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.
Si compensano le spese attesa la particolarità della questione esaminata,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1299/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V462025000421307B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2666/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato, notificato in data 13.01.2025, con cui la – Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo ha richiesto il pagamento di un importo ulteriore pari a € 120 in relazione al ricorso RGR 5161/2024, ritenendo dovuto il contributo per ciascun atto impugnato, ossia la cartella di pagamento e il ruolo in essa contenuto.
Il ricorrente sostiene che il contributo sarebbe dovuto una sola volta poiché cartella e ruolo costituirebbero un'unica pretesa impositiva e il ricorso proposto avrebbe ad oggetto una sola controversia tributaria.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando in maniera puntuale e diffusa la normativa applicabile (artt. 12 D.Lgs. 546/1992; 14, comma 3-bis, DPR 115/2002) e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che impone il pagamento del contributo unificato per ciascun atto autonomamente impugnato.
Ha inoltre rilevato che dallo stesso ricorso introduttivo n. 5161/2024 emerge chiaramente che il contribuente ha impugnato sia la cartella che il ruolo, domandandone l'annullamento in modo espresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sull'autonomia del ruolo e della cartella
Dalla normativa richiamata dall'Ufficio (artt. 10–12 DPR 602/1973; art. 25 DPR 602/73) emerge che ruolo e cartella sono atti distinti, con funzione, provenienza e struttura differenti;
entrambi sono qualificati dal legislatore come autonomamente impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992).
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce – inclusa la sentenza delle SS.UU. n. 19704/2015 – ha stabilito che:
la cartella non assorbe il ruolo,
l'annullamento della cartella non determina automaticamente l'annullamento del ruolo, mentre l'invalidità del ruolo travolge la cartella, proprio a conferma della loro autonomia giuridica.
2. Sul contributo unificato dovuto per ogni atto impugnato
L'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, come interpretato dalla Cassazione (ord. n. 16283/2021; nn. 20557,
17512, 17510, 16331/2022), stabilisce che nei ricorsi cumulativi il contributo deve essere calcolato per ciascun atto impugnato, indipendentemente dall'eventuale unitarietà della pretesa o dalla connessione sostanziale fra gli atti.
Le controdeduzioni dimostrano che nel ricorso presupposto (RGR 5161/2024) il contribuente ha espressamente chiesto l'annullamento sia della cartella che del ruolo,
e ha domandato la sospensione degli effetti esecutivi, richiesta possibile solo in riferimento alla cartella, a conferma della volontà di impugnare entrambi gli atti.
La resistente ha dunque correttamente determinato il contributo unificato in € 120.
3. Sull'irrilevanza delle pronunce invocate dal ricorrente
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui la sentenza CGT Palermo n. 84/2025) non risulta pertinente, poiché riferita a casi in cui l'impugnazione riguardava solo la cartella, o il petitum lasciava intendere un oggetto diverso.
Nel caso di specie, invece, l'impugnazione proposta dal contribuente coinvolgeva in modo chiaro due atti distinti, come confermato dalla lettura testuale del ricorso originario.
Già questa Corte si è pronunziata al riguardo con la sentenza n. 2695/2024 ritenendo ruoli e cartelle atti autonomamente impugnabili ed indipendenti tra loro, provane è che l'annullamento dlela cartella non produce l'annullamento del ruolo se la stessa è stata annullata per vizi propri .
Data l'autonomia fra i due atti, ne consegue che il CUT va pagato per entrambi, che ai sensi dell'art. 19 D.
Lgs. n. 546/1992, Il debitore può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/10/2015 n.
19704).
Pertanto le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all'obbligazione tributaria portata da ciascun atto impugnato che può essere riferita anche a diverse annualità di imposta.
Pertanto determinazione del c.u.t. va riferita a ciascuno degli atti impugnati, ancorché gli stessi siano riconducibili ad una “medesima pretesa impositiva In caso di ricorso cumulativo dinanzi alla Commissione tributaria, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato non sul valore complessivo della lite bensì sul valore dei singoli atti impugnati.
Più precisamente, nel processo tributario, a differenza di quanto accade in quello civile, il contributo unificato non è calcolato sul valore complessivo bensì sugli importi dei singoli atti impugnati: ciò vuol dire che l'importo da pagare a titolo di contributo per l'iscrizione a ruolo del ricorso è dato dalla somma dei contributi unificati calcolati per ogni atto.
Tale modalità di calcolo è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2014 e recentemente la Corte Costituzionale ne ha confermato la piena legittimità. Corte Costituzionale – sentenza del 07/04/2016 n. 78 Il Giudice delle leggi, pronunciatosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Commissione Tributaria di
Campobasso, ha ritenuto che, nel processo tributario, la determinazione valore della lite per ciascun atto impugnato (anche in appello) è pienamente legittima e non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva né il diritto di difesa del contribuente. Se l'atto ha ad oggetto solo sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.
Si compensano le spese attesa la particolarità della questione esaminata,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO