Art. 36. (Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
per animali: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalita' per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di controllo.
Nota all' art. 36:
- La direttiva 93/74/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993.
- La direttiva 94/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10 settembre 1994.
per animali: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalita' per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di controllo.
Nota all' art. 36:
- La direttiva 93/74/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993.
- La direttiva 94/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10 settembre 1994.