Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8051 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2026, proposto da
EM IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Boccia Neri, sito in Roma, alla Via Beccaria n.29;
nei confronti
AR IA BE, LI RE, OR CH ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione della Dott.ssa EM IN comunicato con PEC del 17.12.2025;
- della risposta istanza autotutela del 20.01.2026;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 dicembre 2025, con la quale l’I.N.P.S. approvava le graduatorie finali di merito provvedendo poi a pubblicarle sul sito dell’Istituto in data 31.12.2025 (all. 3);
- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 31.12.2025;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per “l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS” del 04.10.2024;
- di ogni atto, preparatorio, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente è stata esclusa, con provvedimento del 17.12.2025, dalla procedura concorsuale “ l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS ” del 04.10.2024, in ragione della asserita carenza “ del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1 lettera h), del bando di concorso e, nello specifico, quello del diploma di specializzazione universitario (...) in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia. Per tale motivo, ai sensi dell’art. 2 comma 3, del predetto bando la S.V. è esclusa dalla procedura concorsuale in oggetto ”. Tutto ciò all’esito del positivo superamento della prova preselettiva, della prova scritta (nella quale riportava il punteggio di 23,5), e della prova orale (con il la votazione di 26,00);
Letti i motivi di gravame proposti dalla medesima parte ricorrente (“ I. Equipollenza del titolo di cui all’art. 2, comma 1 lettera h) diploma di specializzazione universitario posseduto dalla ricorrente; II. Carattere unidirezionale dell’equipollenza – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici – Abuso del diritto; III. Equipollenza della specializzazione – Identità sostanziale con le discipline del bando – Violazione di legge - Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione del DM 30 gennaio 1998 – Eccesso di potere; Letta altresì la memoria difensiva prodotta in giudizio dall’amministrazione resistsente; IV. Violazione dei principi di tempestività, buona fede, di ragionevolezza e proporzionalità amministrativa, di legittimo affidamento – Sviamento del potere - Violazione del principio del contraddittorio ”)
Letti gli atti difensivi prodotti in giudizio dall’amministrazione resistente;
Dato avviso alle parti di definizione della lite con sentenza semplificata ex art 60 c.p.a.;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto perché manifestamente fondato, tenuto conto che le
“ Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ” allegate al il DM. 30 gennaio 1998 prevedono espressamente che la specializzazione in “medicina dello sport”, dichiarata dalla ricorrente, “ è equipollente alle seguenti discipline: medicina interna, ortopedia e traumatologia, cardiologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, malattie dell’apparato cardiovascolare”, per cui idonea ai fini della partecipazione al concorso in esame. Dal che ne consegue, come detto, la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e l’esito del giudizio, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura ridotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché manifestamente fondato e, nell’annullare gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, la ammette in graduatoria secondo il punteggio acquisito all’esito del positivo superamento delle prove svolte, con la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori eventualmente medio tempore assunti.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
ES TE, Consigliere, Estensore
Ida TA, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES TE | AR IA |
IL SEGRETARIO