Art. 1805. Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennita' di impiego operativo ((e di competenze accessorie)) , le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' quelle previste dalla normativa vigente. ((Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.))
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Commentario • 1
- 1. Ministero della difesa: personale militare e civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 05/10/2021, n. 10152Provvedimento: […] Rilevano poi come lo stesso art. 1805 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), pur prevedendo espressamente l'attribuzione della tredicesima mensilità solo con riferimento alle indennità fondamentali, nulla dica in ordine alle indennità supplementari, ciò che renderebbe non condivisibile l'interpretazione dell'amministrazione secondo cui il medesimo trattamento sarebbe escluso per tali tipi di indennità, tanto più che in specifici casi (le due indennità sopra riportate) il beneficio della tredicesima mensilità è espressamente attribuito.Leggi di più...
- violazione art. 3 e 36 Cost.·
- unità anfibie·
- incursori subacquei·
- arretrati·
- tredicesima mensilità·
- disparità di trattamento·
- cumulo indennità·
- indennità supplementare·
- trascinabilità delle indennità·
- pensionabilità·
- computabilità indennità ai fini pensionistici·
- art. 3 d.P.R. 146/1975·
- violazione art. 9 legge 78/1983·
- violazione art. 1805 d.lgs. 66/2010·
- eccesso di potere