Articolo 1805 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1792Articolo 1807
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1805. Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennita' di impiego operativo ((e di competenze accessorie)) , le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' quelle previste dalla normativa vigente. ((Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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