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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 573/2022 R.G., che porta riunita la n.581/2022 R.G.
promosse da con sede legale in Milano via Valtellina n.15-17, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da , con sede in Milano, via Valtellina n.15-17, Parte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata al suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura speciale apposta su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in appello;
-Appellante (573/22 R.G.)=
e
, con sede in Torino, piazza San Carlo n.156, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante, incorporante , Controparte_2
con sede legale in RN, corso Tacito n.49/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo
pagina 1 di 15 Battisti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Cairoli n.38, in forza di mandato apposto in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante (581/22 R.G.)=
nei confronti di con sede legale in RN, via Martiri della Libertà n.11, in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Maria Laura Ficola ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per le parti appellanti come ai rispettivi atti di citazione in appello;
Per parte appellata come da comparse di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.2.2016 la conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di RN (poi Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il ricalcolo dei rapporti di dare-avere in relazione al CP_1
contratto di conto corrente n.80425 stipulato con la filiale n. 13 di RN nel 2004 ed ancora in essere.
Sosteneva parte attrice che la banca aveva applicato un tasso di interesse superiore a quello soglia, nonchè interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed effettuato altri addebiti illegittimi, sicché occorreva rettificare il saldo mediante pagina 2 di 15 l'elisione di tutti gli addebiti non dovuti, con condanna della convenuta a non effettuare segnalazioni negative presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Radicatosi il contraddittorio la banca convenuta contestava la fondatezza di tutte le domande svolte da parte attrice sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato;
quindi concludeva per il rigetto delle domande proposte dalla
[...]
Controparte_3
La causa veniva istruita mediante una CTU contabile, quindi il Tribunale di RN, con sentenza n.197/2022 pubblicata l'1.3.2022, previo accoglimento parziale della domanda di parte attrice dichiarava il saldo del conto corrente n.80425 “negativo per il cliente di
€.62.474,50” e condannava l'istituto di credito convenuto al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza ha interposto appello rappresentata da Parte_1 [...]
quale cessionaria del credito in contestazione, affermando Parte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata per una serie di motivi e specificatamente:
“1) Violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non
avendo l'appellata prodotto l'intera serie degli estratti conto dall'accensione del
rapporto fino alla sua chiusura – grave carenza nella documentazione prodotta –
impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente”;
sostiene l'appellante che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto, gravando su di esso l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. Nel caso in esame gli estratti conto relativi ad alcuni trimestri risultavano mancanti o illeggibili, quindi la ricostruzione contabile del CTU
non trova riscontro sulla documentazione prodotta.
pagina 3 di 15 “2) Sulla presunta rilevazione di usura contrattuale – errata applicazione della formula
da parte del CTU”;
la metodologia seguita dal CTU (ovvero la determinazione del TEG applicato al rapporto) non risulta adeguata, sia per quello che riguarda l'individuazione del tasso di interesse da confrontare col tasso soglia, sia per il trattamento della CIV (sommata al tasso convenzionale). In ogni caso deduceva l'appellante che la asserita usurarietà del tasso extra fido non poteva travolgere il tasso entro fido e la CDF legittimamente pattuiti.
“3) sulla commissione di massimo scoperto”;
il Tribunale di RN ha eliminato la CMS fino al 15.5.2014, nonostante che la detta commissione fosse stata legittimamente pattuita ed accettata dal cliente, di qui la necessaria riforma della decisione del primo giudice che, sul punto, ha omesso ogni motivazione.
“4) sulle spese del giudizio di primo grado”;
dal momento che la sentenza gravata ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da parte attrice (tra l'altro respingendo tutte le domande risarcitorie), le spese si sarebbero dovute liquidare tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e non dovevano essere interamente poste a carico della convenuta.
In conformità dei motivi di appello proposti ha chiesto che, previo Parte_1
accertamento della mancanza di parte della documentazione a supporto delle domande della ed inattendibilità della CTU, fossero respinte tutte le Controparte_3
domande proposte da parte attrice-appellata e, in subordine, confermato il saldo del conto corrente a debito per la correntista per l'importo di €.109.543,06.
Si è costituita in giudizio la che, in via preliminare di rito ha Controparte_3
chiesto che venisse accertata la carenza di legittimazione ad impugnare di Parte_1
pagina 4 di 15 Co (per non aver dimostrato di essere l'effettiva cessionaria del credito in contestazione), nel merito ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti, e nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello ha proposto appello incidentale nei confronti della sentenza n.197/2022 nel punto in cui non erano stati eliminati dal conteggio tutti gli importi computati per commissioni di massimo scoperto, gli interessi ultra legali in violazione dell'art. 117
TUB e gli interessi anatocistici.
Con autonomo atto di appello ha impugnato la sentenza n.197/2022 Controparte_1
del Tribunale di RN per gli stessi motivi proposti da e formulando le Parte_1
medesime conclusioni.
Si è costituita la che ha resistito all'appello, proponendo Controparte_3
sostanzialmente le stesse difese già svolte nel giudizio di impugnazione proposto da
Parte_1
Le due cause sono state riunite con ordinanza del 19.6.2023, visto che le impugnazioni proposte separatamente avevano ad oggetto la stessa sentenza (art. 335 cpc).
Istruita con un supplemento di CTU contabile, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 28.3.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Per ragioni di priorità logica va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare che l'appellata ha sollevato nei confronti di Parte_1
Ritiene questa Corte che l'eccepita carenza di legittimazione della appellante (R.G.
573/2022) non colga nel segno.
Se è vero che il fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB in genere non fornisce la prova che il credito oggetto di lite sia incluso in quelli ceduti occorre rilevare pagina 5 di 15 che, nella fattispecie, ha acquistato pro soluto da Parte_1 Controparte_1
tutti i crediti concessi a persone fisiche e persone giuridiche sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 ed il 30.9.2019, come si ricava da copia della G.U. 23.11.2019
versata in atti.
Orbene, il credito di cui si controverte riguarda un conto corrente bancario acceso il
26.2.2003 ed il relativo accertamento del saldo alla data indicata in atto di citazione
(5.4.2016), quindi il credito in oggetto non può che essere ricompreso tra quelli ceduti,
visto che è maturato nel lasso di tempo considerato dalla citata cessione in blocco.
Ove occorrer possa si consideri che l'appellata ha riconosciuto di Controparte_1
non essere più titolare del credito in questione, per averlo ceduto a (cfr. Parte_1
pag.9 del relativo atto di appello), sicché la debitrice non corre alcun rischio che sia accertato un credito in capo ad un soggetto non legittimato, avendo il creditore originario rilasciato una dichiarazione confessoria.
Ne deriva che l'eccezione in discorso non può trovare accoglimento.
*****
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto la “Violazione
dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo
l'appellata prodotto l'intera serie degli estratti conto dall'accensione del rapporto fino
alla sua chiusura – grave carenza nella documentazione prodotta – impossibilità di
ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente”.
Il motivo non è fondato.
Il CTU ha infatti ricostruito l'andamento del rapporto sia sulla base degli estratti conto
(che sono la quasi totalità nell'arco di 12 anni, risultando illeggibili solo il I° ed il III°
trimestre del 2005, il II° trimestre del 2006 e qualche movimento del I° trimestre 2012),
sia sulla base dei cd. “conti scalari” – integralmente prodotti – che sono composti di una pagina 6 di 15 parte riepilogativa per saldi (il cd. Riassunto scalare), sui quali vengono calcolati gli interessi, oltre alle indicazioni delle spese ed il resoconto totale delle competenze (a debito o a credito).
In pratica le movimentazioni sono state ricostruite anche con gli estratti conto scalari ed ai fini probatori, ad avviso di questa Corte, tali produzioni possono ritenersi più che sufficienti.
Si consideri infatti che secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, da cui non si ha motivo per dissentire, l'estratto conto scalare è utilizzabile nella prova del saldo, senza che siano documentate le singole rimesse (in termini cfr. Ord. Cass. 18.4.23
n.10293).
Quanto al fatto che parte attrice non abbia prodotto gli estratti conto del 2003 è
sufficiente notare, in proposito, che non avendo la assolto il Controparte_3
relativo onere probatorio, per tale periodo il CTU ha utilizzato il saldo a debito per il correntista indicato dalla banca (vale a dire -€.26.579,29; cfr. pag.8 del supplemento di
CTU), quindi il dato di partenza considerato è stato esattamente quello indicato dall'istituto di credito, che per ciò sul punto non ha ragione di dolersi.
Ne consegue che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla “presunta rilevazione di usura
contrattuale – errata applicazione della formula da parte del CTU” che, in realtà,
riguarda solo il contratto del 16.5.2014, dal momento che per il contratto del 21.2.2003
non è stata riscontrata usura contrattuale (cfr. pag.6 del supplemento).
Al proposito osserva questa Corte che la metodologia seguita dal CTU (ovvero la determinazione del TEG applicato al rapporto) non risulta censurabile, dal momento che sono state prese in considerazione tutte le voci gravanti sul rapporto di conto corrente -
pagina 7 di 15 escluse imposte e tasse- aggiunte al TAN, quindi sotto tale profilo l'appello non è
fondato.
Viceversa ritiene questa Corte che l'ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo di appello colga nel segno.
Nel conteggio del CTU è stata riscontrata usura pattizia nel contratto del 16.5.2014 del solo tasso oltre fido e non del tasso entro fido (cfr. pagg.
4-7 del supplemento di CTU e,
in particolare, i dati analiticamente considerati di pag.7), ma ciò nonostante dal ricalcolo del dovuto sono state azzerate tutte le competenze a far data dal 16.5.2014 (ibidem;
pag.9).
Ritiene questa Corte che la conclusione cui è pervenuto il CTU, pedissequamente recepita dal giudice di prime cure, non sia corretta.
Infatti nei finanziamenti erogati nella forma dell'apertura di credito in conto corrente il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso extra fido non incide nelle spettanze degli interessi convenuti anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell'accordato (conforme Cass. Civ. Sez. I° Ord. n.21470 del 15.9.2017).
In altri termini l'art. 1815 c.II° cod. civile, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari intende la singola disposizione pattizia, con la conseguenza che la nullità della clausola riferita al tasso extra fido non si estende alla clausola che disciplina gli utilizzi entro il fido.
Da quanto esposto deriva che il motivo di appello va accolto nel senso che devono essere eliminati dal conteggio del dovuto, per nullità della clausola, tutte le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido.
*****
pagina 8 di 15 Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la commissione di massimo scoperto e più
precisamente la decisione del Tribunale di RN di eliminare la CMS fino al 15.5.2014,
nonostante che la detta commissione fosse stata legittimamente pattuita ed accettata dal cliente;
per tale ragione gli appellanti hanno chiesto la riforma della decisione del primo giudice, anche tenuto conto che la detta statuizione è completamente priva di ogni motivazione.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello in disamina non meriti di essere accolto.
In effetti il CTU ha individuato l'aliquota di calcolo della CMS nello 0,25%, come sostenuto dall'appellante (pag.27 dell'atto di appello), e deve ritenersi Parte_1
altresì incontestato che la CMS abbia una causa lecita (ibidem, pag.28), dal momento che il costo aggiuntivo per il correntista compensa l'istituto di credito dall'onere di far fronte alla richiesta di liquidità del cliente.
Il fatto è che nella fattispecie non è in discussione la liceità della causa, quanto piuttosto la nullità per indeterminatezza della CMS, che per essere valida deve presentare sia la misura percentuale, sia le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa (Cass.
Ord. 15.1.2024 n.1373; Cass. Ord. n.19825/22), dal momento che la CMS non è
riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica ed occorre che siano esplicitati tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
In effetti la CMS può essere applicata sia con la semplice messa a disposizione di un affidamento, sia sull'utilizzo, ed ancora può essere conteggiata sia sul picco massimo di utilizzo, sia su una media o su un importo massimo di utilizzo del fido per un tot di giorni, sempre prendendo a riferimento un determinato periodo (in genere un trimestre).
In buona sostanza la liceità della CMS presuppone dei requisiti, quali la misura percentuale, il periodo da prendere in considerazione ed i criteri per determinare l'importo, criteri in assenza dei quali – come nel caso di specie (in cui sono previsti solo pagina 9 di 15 la misura percentuale ed il periodo trimestrale di capitalizzazione degli interessi)– ne deve essere affermata la nullità per indeterminatezza.
Da quanto esposto consegue che il terzo motivo di appello va respinto.
*****
Il quarto motivo di gravame riguarda le spese del giudizio di primo grado.
Ritengono gli appellanti che, dal momento che la sentenza impugnata ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da parte attrice (tra l'altro respingendo tutte le domande risarcitorie), le spese si sarebbero dovute liquidare tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e non essere interamente poste a carico della convenuta.
Al riguardo rileva questa Corte che le richieste dell'odierna appellata sono state accolte in buon numero, tanto che le somme finali a debito sono state ridotte sensibilmente (da
€.109.543,06 a debito per il correntista alla somma di €.62.474,50, sempre a debito per il cliente), però risulta corretto il rilievo che le domande risarcitorie e le altre richieste di decurtazioni (ad es. per il cd. “gioco delle valute”) siano state respinte.
A fronte di tale, parziale, soccombenza reciproca ritiene questa Corte territoriale che operi il disposto dell'art. 92 c.II° cpc e che possa essere disposta la compensazione nella misura di 1/4 delle spese di lite e di CTU, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario in ragione della prevalente soccombenza.
*****
Stante l'accoglimento di alcune delle censure proposte dagli appellanti si impone il vaglio dell'appello incidentale “condizionato” proposto dall'appellata, dal momento che solo quando l'appello principale viene totalmente respinto l'appellante incidentale subordinato non ha interesse a che il suo gravame sia deciso (in termini cfr. Cass.
n.27772/23; quanto al fatto che solo la parte totalmente vittoriosa in primo grado non pagina 10 di 15 abbia l'onere di riproporre con appello incidentale le domande o eccezioni non accolte in primo grado vedi Cass. Ord. n.26231/2023).
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato la ha Controparte_3
censurato la sentenza del Tribunale di RN in merito alla corretta quantificazione delle
CMS da elidere, visto che il CTU avrebbe omesso di eliminare un ulteriore addebito di
€.2.623,16 (erroneamente non conteggiato) ed il carico degli interessi passivi maturati su tale importo non dovuto.
A tale proposito occorre osservare che in tutte le ipotesi di conteggio formulate dal CTU
la CMS è stata espunta;
peraltro negli anni 2004-2009 le CMS sono rimaste -per un probabile mero disguido- nella somma del dovuto, cosicché i seguenti importi (€.480,94
+ €.667,58 + €.240,64 + €.568,89 + €.437,97 + €.227,14) vanno effettivamente eliminati dal saldo negativo del c/c 80425, come pure gli interessi su tale somma maturati.
Ne consegue che il primo motivo di appello incidentale condizionato va accolto nei termini testé precisati.
*****
Col secondo motivo di appello incidentale condizionato la ha Controparte_3
censurato la sentenza del primo giudice sulla base di una supposta violazione dell'art. 117 TUB, dato che, per la dichiarata inutilizzabilità del cd. “foglio delle condizioni economiche”, la banca non avrebbe fornito la prova di una regolare pattuizione delle condizioni economiche (con conseguente applicabilità dei tassi minimi BOT per gli interessi passivi).
Al riguardo osserva questa Corte che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(pagg. 11-13) l'attrice non aveva dedotto l'inesistenza di un contratto scritto.
Invero la lettera di credito depositata dalla banca in primo grado (doc.4) fa riferimento all'esistenza di un contratto normativo, che per ciò solo si deve reputare esistente;
a ciò
pagina 11 di 15 si aggiunga che, per quello che riguarda gli oneri probatori in materia di conto corrente,
quando è il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento del saldo (come nel caso di specie), spetta a quest'ultimo dimostrare il fondamento delle pretese azionate (Cass.
Ord. n.24032 del 7.8.23).
Ne deriva che, se è vero che la lettera di credito del 21.2.2003 non è parificabile ad un
“contratto bancario perfetto ed efficace” e, come sostiene l'appellata, non è utilizzabile
“ai fini della ricostruzione del saldo” (cfr. pag.21 della comparsa di costituzione), spetta al correntista offrire indicazioni certe e complete che consentano di affermare che il debito sia inferiore a quello preteso dalla banca.
In altri termini l'onere di provare che la clausola che ha previsto l'anatocismo degli interessi passivi fosse nulla (ad esempio per il mancato rispetto del criterio della reciprocità di riconoscimento degli interessi passivi) spetta al correntista, che non risulta averlo dimostrato.
Ne deriva che si deve presumere che la relativa clausola che la prevedeva fosse stata stipulata in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000.
*****
Il terzo motivo di appello incidentale condizionato si raccorda al secondo ed ha ad oggetto l'applicazione di interessi anatocistici al rapporto di conto corrente sino all'1.12.2013.
Per quanto detto al punto precedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve presumersi lecitamente pattuita sulla base delle disposizioni della Delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000 nel contratto di conto corrente bancario acceso il 26.2.2003.
Da ciò consegue che la capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo precedente all'1.1.2014 non debba essere esclusa.
*****
pagina 12 di 15 Un'ultima notazione riguarda il tema della cd. “clausola di salvaguardia” dall'usura, che a detta degli appellanti principali era stata pattuita ma di cui il CTU -ed il primo giudice-
non hanno tenuto conto.
In primo luogo occorre osservare che non è stato formulato alcuno specifico motivo di appello in ordine a tale clausola, onde in base al principio del “tantum devolutum
quantum appellatum” (artt. 112 e 342 cpc) a questa Corte è preclusa un'indagine sulla mancata applicazione di tale clausola.
Oltre a tale considerazione, peraltro in sé assorbente, va rilevato che la previsione di una siffatta clausola non è idonea ad escludere in radice l'usurarietà originaria degli interessi,
siano essi corrispettivi o di mora, secondo un autorevole arresto giurisprudenziale da cui questa Corte non ha motivo di dissentire (tra le tante vedi Cass. Ord. N.27106 del
18.10.2024).
In pratica una clausola di salvaguardia non può tutelare la validità di una previsione contrattuale che è da considerare nulla di per sé.
Ne deriva che, oltre ad essere preclusa, l'eccezione relativa alla clausola di salvaguardia dall'usura non deve ritenersi fondata.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva dunque che:
1) in accoglimento degli appelli principali proposti e qui riuniti, elimina dal conteggio del dovuto nel rapporto di conto corrente n.80425, per nullità della clausola (art. 1815
c.II° cod. civile), solo le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido;
compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario;
pagina 13 di 15 2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato, elimina dal saldo negativo del c/c 80425 la somma di €.2.623,16 relativa alle CMS degli anni 2004-
2009, come pure gli interessi su tali somme anno per anno maturati.
La parziale soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante, e , già Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, nei Controparte_2
confronti di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- In parziale accoglimento degli appelli principali riuniti ed in riforma della sentenza impugnata (n.197/2022 emessa dal Tribunale di RN l'1.3.2022) elimina dal conteggio del dovuto nel rapporto di conto corrente n.80425, per nullità della clausola (art. 1815
c.II° cod. civile), solo le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido;
compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato, elimina dal saldo negativo del c/c 80425 la somma di €.2.623,16 relativa alle CMS degli anni 2004-2009,
come pure gli interessi su tali somme anno per anno maturati;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU (come già
liquidate) del presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
pagina 14 di 15 (dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 573/2022 R.G., che porta riunita la n.581/2022 R.G.
promosse da con sede legale in Milano via Valtellina n.15-17, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da , con sede in Milano, via Valtellina n.15-17, Parte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata al suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura speciale apposta su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in appello;
-Appellante (573/22 R.G.)=
e
, con sede in Torino, piazza San Carlo n.156, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante, incorporante , Controparte_2
con sede legale in RN, corso Tacito n.49/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo
pagina 1 di 15 Battisti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Cairoli n.38, in forza di mandato apposto in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante (581/22 R.G.)=
nei confronti di con sede legale in RN, via Martiri della Libertà n.11, in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Maria Laura Ficola ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per le parti appellanti come ai rispettivi atti di citazione in appello;
Per parte appellata come da comparse di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.2.2016 la conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di RN (poi Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il ricalcolo dei rapporti di dare-avere in relazione al CP_1
contratto di conto corrente n.80425 stipulato con la filiale n. 13 di RN nel 2004 ed ancora in essere.
Sosteneva parte attrice che la banca aveva applicato un tasso di interesse superiore a quello soglia, nonchè interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed effettuato altri addebiti illegittimi, sicché occorreva rettificare il saldo mediante pagina 2 di 15 l'elisione di tutti gli addebiti non dovuti, con condanna della convenuta a non effettuare segnalazioni negative presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Radicatosi il contraddittorio la banca convenuta contestava la fondatezza di tutte le domande svolte da parte attrice sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato;
quindi concludeva per il rigetto delle domande proposte dalla
[...]
Controparte_3
La causa veniva istruita mediante una CTU contabile, quindi il Tribunale di RN, con sentenza n.197/2022 pubblicata l'1.3.2022, previo accoglimento parziale della domanda di parte attrice dichiarava il saldo del conto corrente n.80425 “negativo per il cliente di
€.62.474,50” e condannava l'istituto di credito convenuto al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza ha interposto appello rappresentata da Parte_1 [...]
quale cessionaria del credito in contestazione, affermando Parte_2
l'erroneità della pronuncia impugnata per una serie di motivi e specificatamente:
“1) Violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non
avendo l'appellata prodotto l'intera serie degli estratti conto dall'accensione del
rapporto fino alla sua chiusura – grave carenza nella documentazione prodotta –
impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente”;
sostiene l'appellante che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto, gravando su di esso l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. Nel caso in esame gli estratti conto relativi ad alcuni trimestri risultavano mancanti o illeggibili, quindi la ricostruzione contabile del CTU
non trova riscontro sulla documentazione prodotta.
pagina 3 di 15 “2) Sulla presunta rilevazione di usura contrattuale – errata applicazione della formula
da parte del CTU”;
la metodologia seguita dal CTU (ovvero la determinazione del TEG applicato al rapporto) non risulta adeguata, sia per quello che riguarda l'individuazione del tasso di interesse da confrontare col tasso soglia, sia per il trattamento della CIV (sommata al tasso convenzionale). In ogni caso deduceva l'appellante che la asserita usurarietà del tasso extra fido non poteva travolgere il tasso entro fido e la CDF legittimamente pattuiti.
“3) sulla commissione di massimo scoperto”;
il Tribunale di RN ha eliminato la CMS fino al 15.5.2014, nonostante che la detta commissione fosse stata legittimamente pattuita ed accettata dal cliente, di qui la necessaria riforma della decisione del primo giudice che, sul punto, ha omesso ogni motivazione.
“4) sulle spese del giudizio di primo grado”;
dal momento che la sentenza gravata ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da parte attrice (tra l'altro respingendo tutte le domande risarcitorie), le spese si sarebbero dovute liquidare tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e non dovevano essere interamente poste a carico della convenuta.
In conformità dei motivi di appello proposti ha chiesto che, previo Parte_1
accertamento della mancanza di parte della documentazione a supporto delle domande della ed inattendibilità della CTU, fossero respinte tutte le Controparte_3
domande proposte da parte attrice-appellata e, in subordine, confermato il saldo del conto corrente a debito per la correntista per l'importo di €.109.543,06.
Si è costituita in giudizio la che, in via preliminare di rito ha Controparte_3
chiesto che venisse accertata la carenza di legittimazione ad impugnare di Parte_1
pagina 4 di 15 Co (per non aver dimostrato di essere l'effettiva cessionaria del credito in contestazione), nel merito ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti, e nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello ha proposto appello incidentale nei confronti della sentenza n.197/2022 nel punto in cui non erano stati eliminati dal conteggio tutti gli importi computati per commissioni di massimo scoperto, gli interessi ultra legali in violazione dell'art. 117
TUB e gli interessi anatocistici.
Con autonomo atto di appello ha impugnato la sentenza n.197/2022 Controparte_1
del Tribunale di RN per gli stessi motivi proposti da e formulando le Parte_1
medesime conclusioni.
Si è costituita la che ha resistito all'appello, proponendo Controparte_3
sostanzialmente le stesse difese già svolte nel giudizio di impugnazione proposto da
Parte_1
Le due cause sono state riunite con ordinanza del 19.6.2023, visto che le impugnazioni proposte separatamente avevano ad oggetto la stessa sentenza (art. 335 cpc).
Istruita con un supplemento di CTU contabile, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 28.3.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Per ragioni di priorità logica va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare che l'appellata ha sollevato nei confronti di Parte_1
Ritiene questa Corte che l'eccepita carenza di legittimazione della appellante (R.G.
573/2022) non colga nel segno.
Se è vero che il fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB in genere non fornisce la prova che il credito oggetto di lite sia incluso in quelli ceduti occorre rilevare pagina 5 di 15 che, nella fattispecie, ha acquistato pro soluto da Parte_1 Controparte_1
tutti i crediti concessi a persone fisiche e persone giuridiche sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 ed il 30.9.2019, come si ricava da copia della G.U. 23.11.2019
versata in atti.
Orbene, il credito di cui si controverte riguarda un conto corrente bancario acceso il
26.2.2003 ed il relativo accertamento del saldo alla data indicata in atto di citazione
(5.4.2016), quindi il credito in oggetto non può che essere ricompreso tra quelli ceduti,
visto che è maturato nel lasso di tempo considerato dalla citata cessione in blocco.
Ove occorrer possa si consideri che l'appellata ha riconosciuto di Controparte_1
non essere più titolare del credito in questione, per averlo ceduto a (cfr. Parte_1
pag.9 del relativo atto di appello), sicché la debitrice non corre alcun rischio che sia accertato un credito in capo ad un soggetto non legittimato, avendo il creditore originario rilasciato una dichiarazione confessoria.
Ne deriva che l'eccezione in discorso non può trovare accoglimento.
*****
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto la “Violazione
dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo
l'appellata prodotto l'intera serie degli estratti conto dall'accensione del rapporto fino
alla sua chiusura – grave carenza nella documentazione prodotta – impossibilità di
ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente”.
Il motivo non è fondato.
Il CTU ha infatti ricostruito l'andamento del rapporto sia sulla base degli estratti conto
(che sono la quasi totalità nell'arco di 12 anni, risultando illeggibili solo il I° ed il III°
trimestre del 2005, il II° trimestre del 2006 e qualche movimento del I° trimestre 2012),
sia sulla base dei cd. “conti scalari” – integralmente prodotti – che sono composti di una pagina 6 di 15 parte riepilogativa per saldi (il cd. Riassunto scalare), sui quali vengono calcolati gli interessi, oltre alle indicazioni delle spese ed il resoconto totale delle competenze (a debito o a credito).
In pratica le movimentazioni sono state ricostruite anche con gli estratti conto scalari ed ai fini probatori, ad avviso di questa Corte, tali produzioni possono ritenersi più che sufficienti.
Si consideri infatti che secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, da cui non si ha motivo per dissentire, l'estratto conto scalare è utilizzabile nella prova del saldo, senza che siano documentate le singole rimesse (in termini cfr. Ord. Cass. 18.4.23
n.10293).
Quanto al fatto che parte attrice non abbia prodotto gli estratti conto del 2003 è
sufficiente notare, in proposito, che non avendo la assolto il Controparte_3
relativo onere probatorio, per tale periodo il CTU ha utilizzato il saldo a debito per il correntista indicato dalla banca (vale a dire -€.26.579,29; cfr. pag.8 del supplemento di
CTU), quindi il dato di partenza considerato è stato esattamente quello indicato dall'istituto di credito, che per ciò sul punto non ha ragione di dolersi.
Ne consegue che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla “presunta rilevazione di usura
contrattuale – errata applicazione della formula da parte del CTU” che, in realtà,
riguarda solo il contratto del 16.5.2014, dal momento che per il contratto del 21.2.2003
non è stata riscontrata usura contrattuale (cfr. pag.6 del supplemento).
Al proposito osserva questa Corte che la metodologia seguita dal CTU (ovvero la determinazione del TEG applicato al rapporto) non risulta censurabile, dal momento che sono state prese in considerazione tutte le voci gravanti sul rapporto di conto corrente -
pagina 7 di 15 escluse imposte e tasse- aggiunte al TAN, quindi sotto tale profilo l'appello non è
fondato.
Viceversa ritiene questa Corte che l'ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo di appello colga nel segno.
Nel conteggio del CTU è stata riscontrata usura pattizia nel contratto del 16.5.2014 del solo tasso oltre fido e non del tasso entro fido (cfr. pagg.
4-7 del supplemento di CTU e,
in particolare, i dati analiticamente considerati di pag.7), ma ciò nonostante dal ricalcolo del dovuto sono state azzerate tutte le competenze a far data dal 16.5.2014 (ibidem;
pag.9).
Ritiene questa Corte che la conclusione cui è pervenuto il CTU, pedissequamente recepita dal giudice di prime cure, non sia corretta.
Infatti nei finanziamenti erogati nella forma dell'apertura di credito in conto corrente il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso extra fido non incide nelle spettanze degli interessi convenuti anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell'accordato (conforme Cass. Civ. Sez. I° Ord. n.21470 del 15.9.2017).
In altri termini l'art. 1815 c.II° cod. civile, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari intende la singola disposizione pattizia, con la conseguenza che la nullità della clausola riferita al tasso extra fido non si estende alla clausola che disciplina gli utilizzi entro il fido.
Da quanto esposto deriva che il motivo di appello va accolto nel senso che devono essere eliminati dal conteggio del dovuto, per nullità della clausola, tutte le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido.
*****
pagina 8 di 15 Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la commissione di massimo scoperto e più
precisamente la decisione del Tribunale di RN di eliminare la CMS fino al 15.5.2014,
nonostante che la detta commissione fosse stata legittimamente pattuita ed accettata dal cliente;
per tale ragione gli appellanti hanno chiesto la riforma della decisione del primo giudice, anche tenuto conto che la detta statuizione è completamente priva di ogni motivazione.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello in disamina non meriti di essere accolto.
In effetti il CTU ha individuato l'aliquota di calcolo della CMS nello 0,25%, come sostenuto dall'appellante (pag.27 dell'atto di appello), e deve ritenersi Parte_1
altresì incontestato che la CMS abbia una causa lecita (ibidem, pag.28), dal momento che il costo aggiuntivo per il correntista compensa l'istituto di credito dall'onere di far fronte alla richiesta di liquidità del cliente.
Il fatto è che nella fattispecie non è in discussione la liceità della causa, quanto piuttosto la nullità per indeterminatezza della CMS, che per essere valida deve presentare sia la misura percentuale, sia le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa (Cass.
Ord. 15.1.2024 n.1373; Cass. Ord. n.19825/22), dal momento che la CMS non è
riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica ed occorre che siano esplicitati tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
In effetti la CMS può essere applicata sia con la semplice messa a disposizione di un affidamento, sia sull'utilizzo, ed ancora può essere conteggiata sia sul picco massimo di utilizzo, sia su una media o su un importo massimo di utilizzo del fido per un tot di giorni, sempre prendendo a riferimento un determinato periodo (in genere un trimestre).
In buona sostanza la liceità della CMS presuppone dei requisiti, quali la misura percentuale, il periodo da prendere in considerazione ed i criteri per determinare l'importo, criteri in assenza dei quali – come nel caso di specie (in cui sono previsti solo pagina 9 di 15 la misura percentuale ed il periodo trimestrale di capitalizzazione degli interessi)– ne deve essere affermata la nullità per indeterminatezza.
Da quanto esposto consegue che il terzo motivo di appello va respinto.
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Il quarto motivo di gravame riguarda le spese del giudizio di primo grado.
Ritengono gli appellanti che, dal momento che la sentenza impugnata ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da parte attrice (tra l'altro respingendo tutte le domande risarcitorie), le spese si sarebbero dovute liquidare tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e non essere interamente poste a carico della convenuta.
Al riguardo rileva questa Corte che le richieste dell'odierna appellata sono state accolte in buon numero, tanto che le somme finali a debito sono state ridotte sensibilmente (da
€.109.543,06 a debito per il correntista alla somma di €.62.474,50, sempre a debito per il cliente), però risulta corretto il rilievo che le domande risarcitorie e le altre richieste di decurtazioni (ad es. per il cd. “gioco delle valute”) siano state respinte.
A fronte di tale, parziale, soccombenza reciproca ritiene questa Corte territoriale che operi il disposto dell'art. 92 c.II° cpc e che possa essere disposta la compensazione nella misura di 1/4 delle spese di lite e di CTU, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario in ragione della prevalente soccombenza.
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Stante l'accoglimento di alcune delle censure proposte dagli appellanti si impone il vaglio dell'appello incidentale “condizionato” proposto dall'appellata, dal momento che solo quando l'appello principale viene totalmente respinto l'appellante incidentale subordinato non ha interesse a che il suo gravame sia deciso (in termini cfr. Cass.
n.27772/23; quanto al fatto che solo la parte totalmente vittoriosa in primo grado non pagina 10 di 15 abbia l'onere di riproporre con appello incidentale le domande o eccezioni non accolte in primo grado vedi Cass. Ord. n.26231/2023).
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato la ha Controparte_3
censurato la sentenza del Tribunale di RN in merito alla corretta quantificazione delle
CMS da elidere, visto che il CTU avrebbe omesso di eliminare un ulteriore addebito di
€.2.623,16 (erroneamente non conteggiato) ed il carico degli interessi passivi maturati su tale importo non dovuto.
A tale proposito occorre osservare che in tutte le ipotesi di conteggio formulate dal CTU
la CMS è stata espunta;
peraltro negli anni 2004-2009 le CMS sono rimaste -per un probabile mero disguido- nella somma del dovuto, cosicché i seguenti importi (€.480,94
+ €.667,58 + €.240,64 + €.568,89 + €.437,97 + €.227,14) vanno effettivamente eliminati dal saldo negativo del c/c 80425, come pure gli interessi su tale somma maturati.
Ne consegue che il primo motivo di appello incidentale condizionato va accolto nei termini testé precisati.
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Col secondo motivo di appello incidentale condizionato la ha Controparte_3
censurato la sentenza del primo giudice sulla base di una supposta violazione dell'art. 117 TUB, dato che, per la dichiarata inutilizzabilità del cd. “foglio delle condizioni economiche”, la banca non avrebbe fornito la prova di una regolare pattuizione delle condizioni economiche (con conseguente applicabilità dei tassi minimi BOT per gli interessi passivi).
Al riguardo osserva questa Corte che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(pagg. 11-13) l'attrice non aveva dedotto l'inesistenza di un contratto scritto.
Invero la lettera di credito depositata dalla banca in primo grado (doc.4) fa riferimento all'esistenza di un contratto normativo, che per ciò solo si deve reputare esistente;
a ciò
pagina 11 di 15 si aggiunga che, per quello che riguarda gli oneri probatori in materia di conto corrente,
quando è il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento del saldo (come nel caso di specie), spetta a quest'ultimo dimostrare il fondamento delle pretese azionate (Cass.
Ord. n.24032 del 7.8.23).
Ne deriva che, se è vero che la lettera di credito del 21.2.2003 non è parificabile ad un
“contratto bancario perfetto ed efficace” e, come sostiene l'appellata, non è utilizzabile
“ai fini della ricostruzione del saldo” (cfr. pag.21 della comparsa di costituzione), spetta al correntista offrire indicazioni certe e complete che consentano di affermare che il debito sia inferiore a quello preteso dalla banca.
In altri termini l'onere di provare che la clausola che ha previsto l'anatocismo degli interessi passivi fosse nulla (ad esempio per il mancato rispetto del criterio della reciprocità di riconoscimento degli interessi passivi) spetta al correntista, che non risulta averlo dimostrato.
Ne deriva che si deve presumere che la relativa clausola che la prevedeva fosse stata stipulata in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000.
*****
Il terzo motivo di appello incidentale condizionato si raccorda al secondo ed ha ad oggetto l'applicazione di interessi anatocistici al rapporto di conto corrente sino all'1.12.2013.
Per quanto detto al punto precedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve presumersi lecitamente pattuita sulla base delle disposizioni della Delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000 nel contratto di conto corrente bancario acceso il 26.2.2003.
Da ciò consegue che la capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo precedente all'1.1.2014 non debba essere esclusa.
*****
pagina 12 di 15 Un'ultima notazione riguarda il tema della cd. “clausola di salvaguardia” dall'usura, che a detta degli appellanti principali era stata pattuita ma di cui il CTU -ed il primo giudice-
non hanno tenuto conto.
In primo luogo occorre osservare che non è stato formulato alcuno specifico motivo di appello in ordine a tale clausola, onde in base al principio del “tantum devolutum
quantum appellatum” (artt. 112 e 342 cpc) a questa Corte è preclusa un'indagine sulla mancata applicazione di tale clausola.
Oltre a tale considerazione, peraltro in sé assorbente, va rilevato che la previsione di una siffatta clausola non è idonea ad escludere in radice l'usurarietà originaria degli interessi,
siano essi corrispettivi o di mora, secondo un autorevole arresto giurisprudenziale da cui questa Corte non ha motivo di dissentire (tra le tante vedi Cass. Ord. N.27106 del
18.10.2024).
In pratica una clausola di salvaguardia non può tutelare la validità di una previsione contrattuale che è da considerare nulla di per sé.
Ne deriva che, oltre ad essere preclusa, l'eccezione relativa alla clausola di salvaguardia dall'usura non deve ritenersi fondata.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva dunque che:
1) in accoglimento degli appelli principali proposti e qui riuniti, elimina dal conteggio del dovuto nel rapporto di conto corrente n.80425, per nullità della clausola (art. 1815
c.II° cod. civile), solo le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido;
compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario;
pagina 13 di 15 2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato, elimina dal saldo negativo del c/c 80425 la somma di €.2.623,16 relativa alle CMS degli anni 2004-
2009, come pure gli interessi su tali somme anno per anno maturati.
La parziale soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante, e , già Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, nei Controparte_2
confronti di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- In parziale accoglimento degli appelli principali riuniti ed in riforma della sentenza impugnata (n.197/2022 emessa dal Tribunale di RN l'1.3.2022) elimina dal conteggio del dovuto nel rapporto di conto corrente n.80425, per nullità della clausola (art. 1815
c.II° cod. civile), solo le competenze maturate per gli utilizzi che si collocano oltre i limiti dell'accordato e non quelle maturate negli utilizzi entro il fido;
compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio, spese che per i restanti ¾ rimangono a carico dell'istituto bancario;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato, elimina dal saldo negativo del c/c 80425 la somma di €.2.623,16 relativa alle CMS degli anni 2004-2009,
come pure gli interessi su tali somme anno per anno maturati;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU (come già
liquidate) del presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
pagina 14 di 15 (dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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