CASS
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27204 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da PE EL n. a Napoli il 5/2/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 4/4/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen. visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. AF Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il fermo di PE EL effettuato dalla P.g. in data 1 Aprile 2025 per il delitto ex art. 648 cod.pen. e disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27204 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/06/2025 carcere, avendo ravvisato a suo carico la ricorrenza di gravi indizi in ordine al reato di ricettazione per effetto del rinvenimento in suo possesso di tre orologi di ingente valore nonché la sussistenza di un concreto pericolo di fuga e del rischio di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie. 2. Ha proposto ricorso diretto per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Fabio Ambrosio, deducendo;
2.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e dell'art. 27 Costituzione in ragione dell'omessa valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché la violazione del principio di proporzionalità della misura. Il difensore lamenta che il giudice ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche, senza valutare espressamente la specifica posizione del PE che, a differenza dei coindagati, cui è ascritto il delitto di rapina aggravata, risponde esclusivamente del delitto di ricettazione. L'ordinanza impugnata risulta confezionata secondo la tecnica del copia-incolla, come emerge dal riferimento in un passo del provvedimento a nomi di indagati non pertinenti;
non ha differenziato le condotte dei coindagati e le loro posizioni soggettive in violazione del principio di proporzionalità e nella valutazione del rischio di recidiva non ha tenuto conto che il PE è soggetto incensurato, padre di famiglia e dotato di un'occupazione stagionale, omettendo di argomentare l'attualità e concretezza del rischio di ricaduta. Anche in relazione alla prognosi sulla pena il giudice non ha tenuto conto della diversità del titolo di reato contestato al ricorrente rispetto ai coindagati e ha del tutto trascurato l'assenza di gravità delle modalità esecutive del delitto ex art. 648 cod.pen.; 2.2 la violazione degli art. 275, comma 3 bis e 275 bis, comma 1, cod.proc.pen. per avere il giudice omesso di motivare circa l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con modalità di controllo tecnologico in violazione del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha incongruamente parificato le posizioni dei coindagati violando il principio di uguaglianza nonostante le condizioni soggettive del ricorrente, omettendo di spiegare quali specifici elementi hanno indotto a ritenere la custodia in carcere come l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa. In particolare, l'ordinanza censurata non ha fatto menzione del fatto che per il PE non vi sono elementi che depongano per una proclività a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio e ha omesso di valutare la specifica richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, anche con dispositivi di controllo, in relazione alla quale era stata indicata 2 un'abitazione idonea e specificata la possibilità che il figlio dell'indagato contribuisse al suo mantenimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate. E' noto e incontestato che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechi', Rv. 241363 - 01;Sez. 6, n. 18725 del 19/4/2012, Rv 252643-01; Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186999 - 01). Nella specie il difensore sotto l'egida della violazione di legge denunzia vizi della motivazione, consistiti nella parificazione della posizione del PE a quello dei coindagati, nella mancata considerazione del diverso titolo di reato ascritto al prevenuto e della sua storia personale, circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura idonea a neutralizzarle. 1.1 II Gip, invero, ha ricostruito puntualmente le circostanze che hanno condotto al fermo del PE e dei coindagati AN LU e D'VI AF. Questi ultimi venivano controllati nel corso delle investigazioni conseguenti alla rapina di un orologio di pregio in danno di TT LU, che portavano all'individuazione della base cui i rapinatori si appoggiavano e ad acclarare il collegamento con il PE, nella cui disponibilità venivano rinvenuti ben tre orologi di noti marchi e rilevante valore, uno dei quali provento della rapina in danno del TT. La ricostruzione dei profili fattuali della vicenda lumeggia il percorso argomentativo del Gip nella valutazione delle esigenze in concreto ravvisabili e nell'individuazione del trattamento cautelare da praticare nei confronti del ricorrente. 1.2 In disparte il refuso che si legge a pag. 7 sul nome degli indagati e la considerazione che l'avere il PE affittato l'appartamento in cui la P.g. ha osservato fare ingresso e trattenersi i due coindagati, autori materiali della rapina in danno del TT, suggerisce un più penetrante coinvolgimento nell'azione predatoria, proprio le accertate personali relazioni tra il prevenuto, il AN e il D'VI, la comune provenienza territoriale da altra regione, le finalità illecite della pianificata trasferta giustificano la comune prognosi di elevato rischio di recidivanza sulla base della rilevata professionalità delle condotte contestate e dei profili soggettivi degli autori. Contrariamente a quanto assume la difesa è la sostanziale unitarietà di programmazione e di contesto dei reati accertati che giustifica la congiunta valutazione dei rischi cautelari, risultando recessivo l'addotto stato di incensuratezza del prevenuto a fronte dei provati 3 La Presidente collegamenti con i coindagati, attinti da precedenti, che hanno agito con sicura professionalità nell'esecuzione della rapina contestata. 2. Il Gip emittente ha, dunque, reso una motivazione non apparente ma effettiva e pertinente in ordine alle esigenze cautelari ed ha ugualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguate misure di minore afflittività, all'uopo segnalando sia la gravità dei fatti desumibile dalla preordinazione degli illeciti da eseguire in una città lontana dal luogo di comune residenza degli indagati, con conseguente elevata intensità del dolo, sia la attendibile incapacità di autolimitazione, richiedendo il regime domiciliare alternativo il prerequisito dell'attitudine dell'indagato a conformarsi alle relative prescrizioni, che il Gip ha motivatamente escluso in capo al prevenuto al pari dei coindagati. La difesa, pertanto, a fronte di una motivazione che ha dato conto dei presupposti giustificativi della misura imposta, lamenta nella sostanza incongruenze e inadeguatezze motivazionali che non si prestano ad essere sussunte nella violazione di legge che solo rileva ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 25 giugno 2025 La Consigliera estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. AF Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il fermo di PE EL effettuato dalla P.g. in data 1 Aprile 2025 per il delitto ex art. 648 cod.pen. e disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27204 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/06/2025 carcere, avendo ravvisato a suo carico la ricorrenza di gravi indizi in ordine al reato di ricettazione per effetto del rinvenimento in suo possesso di tre orologi di ingente valore nonché la sussistenza di un concreto pericolo di fuga e del rischio di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie. 2. Ha proposto ricorso diretto per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Fabio Ambrosio, deducendo;
2.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e dell'art. 27 Costituzione in ragione dell'omessa valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché la violazione del principio di proporzionalità della misura. Il difensore lamenta che il giudice ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche, senza valutare espressamente la specifica posizione del PE che, a differenza dei coindagati, cui è ascritto il delitto di rapina aggravata, risponde esclusivamente del delitto di ricettazione. L'ordinanza impugnata risulta confezionata secondo la tecnica del copia-incolla, come emerge dal riferimento in un passo del provvedimento a nomi di indagati non pertinenti;
non ha differenziato le condotte dei coindagati e le loro posizioni soggettive in violazione del principio di proporzionalità e nella valutazione del rischio di recidiva non ha tenuto conto che il PE è soggetto incensurato, padre di famiglia e dotato di un'occupazione stagionale, omettendo di argomentare l'attualità e concretezza del rischio di ricaduta. Anche in relazione alla prognosi sulla pena il giudice non ha tenuto conto della diversità del titolo di reato contestato al ricorrente rispetto ai coindagati e ha del tutto trascurato l'assenza di gravità delle modalità esecutive del delitto ex art. 648 cod.pen.; 2.2 la violazione degli art. 275, comma 3 bis e 275 bis, comma 1, cod.proc.pen. per avere il giudice omesso di motivare circa l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con modalità di controllo tecnologico in violazione del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha incongruamente parificato le posizioni dei coindagati violando il principio di uguaglianza nonostante le condizioni soggettive del ricorrente, omettendo di spiegare quali specifici elementi hanno indotto a ritenere la custodia in carcere come l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa. In particolare, l'ordinanza censurata non ha fatto menzione del fatto che per il PE non vi sono elementi che depongano per una proclività a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio e ha omesso di valutare la specifica richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, anche con dispositivi di controllo, in relazione alla quale era stata indicata 2 un'abitazione idonea e specificata la possibilità che il figlio dell'indagato contribuisse al suo mantenimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate. E' noto e incontestato che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechi', Rv. 241363 - 01;Sez. 6, n. 18725 del 19/4/2012, Rv 252643-01; Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186999 - 01). Nella specie il difensore sotto l'egida della violazione di legge denunzia vizi della motivazione, consistiti nella parificazione della posizione del PE a quello dei coindagati, nella mancata considerazione del diverso titolo di reato ascritto al prevenuto e della sua storia personale, circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura idonea a neutralizzarle. 1.1 II Gip, invero, ha ricostruito puntualmente le circostanze che hanno condotto al fermo del PE e dei coindagati AN LU e D'VI AF. Questi ultimi venivano controllati nel corso delle investigazioni conseguenti alla rapina di un orologio di pregio in danno di TT LU, che portavano all'individuazione della base cui i rapinatori si appoggiavano e ad acclarare il collegamento con il PE, nella cui disponibilità venivano rinvenuti ben tre orologi di noti marchi e rilevante valore, uno dei quali provento della rapina in danno del TT. La ricostruzione dei profili fattuali della vicenda lumeggia il percorso argomentativo del Gip nella valutazione delle esigenze in concreto ravvisabili e nell'individuazione del trattamento cautelare da praticare nei confronti del ricorrente. 1.2 In disparte il refuso che si legge a pag. 7 sul nome degli indagati e la considerazione che l'avere il PE affittato l'appartamento in cui la P.g. ha osservato fare ingresso e trattenersi i due coindagati, autori materiali della rapina in danno del TT, suggerisce un più penetrante coinvolgimento nell'azione predatoria, proprio le accertate personali relazioni tra il prevenuto, il AN e il D'VI, la comune provenienza territoriale da altra regione, le finalità illecite della pianificata trasferta giustificano la comune prognosi di elevato rischio di recidivanza sulla base della rilevata professionalità delle condotte contestate e dei profili soggettivi degli autori. Contrariamente a quanto assume la difesa è la sostanziale unitarietà di programmazione e di contesto dei reati accertati che giustifica la congiunta valutazione dei rischi cautelari, risultando recessivo l'addotto stato di incensuratezza del prevenuto a fronte dei provati 3 La Presidente collegamenti con i coindagati, attinti da precedenti, che hanno agito con sicura professionalità nell'esecuzione della rapina contestata. 2. Il Gip emittente ha, dunque, reso una motivazione non apparente ma effettiva e pertinente in ordine alle esigenze cautelari ed ha ugualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguate misure di minore afflittività, all'uopo segnalando sia la gravità dei fatti desumibile dalla preordinazione degli illeciti da eseguire in una città lontana dal luogo di comune residenza degli indagati, con conseguente elevata intensità del dolo, sia la attendibile incapacità di autolimitazione, richiedendo il regime domiciliare alternativo il prerequisito dell'attitudine dell'indagato a conformarsi alle relative prescrizioni, che il Gip ha motivatamente escluso in capo al prevenuto al pari dei coindagati. La difesa, pertanto, a fronte di una motivazione che ha dato conto dei presupposti giustificativi della misura imposta, lamenta nella sostanza incongruenze e inadeguatezze motivazionali che non si prestano ad essere sussunte nella violazione di legge che solo rileva ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 25 giugno 2025 La Consigliera estensore