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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 923/2024 tra
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Ronchini n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni
Rinaldi;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
Oggi 18/03/2025, il Giudice, Dott. Andrea Marangoni dà atto che:
Per gli Avv.ti IRENE LO BUE, WALTER MICELI, FABIO GANCI E Parte_1
GIOVANNI RINALDI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per il nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
pagina 1 di 7 Andrea Marangoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Ronchini n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni
Rinaldi;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
pagina 2 di 7 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31.05.2024, , premettendo di aver svolto servizio Parte_1 alle dipendenze del in qualità di collaboratrice scolastica, in Controparte_1
forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie svolte negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 151 giorni di lavoro nell'a.s. 2020/2021 e 216 giorni di lavoro nell'a.s. 2021/2022, lamentando di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, quantificato in complessivi €. 1.023,01, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
Cont stipulati con il;
- Per l'effetto, condannare il , al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.023,01 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel Controparte_1 ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è da ritenersi fondato.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze del Controparte_1
in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria specificati in ricorso, per i quali
[...]
lamenta di non aver percepito il compenso individuale accessorio riconosciuto dal resistente CP_1
al solo personale ATA di ruolo ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, così configurandosi una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai pagina 3 di 7 principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20015/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di pagina 4 di 7 trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico,
e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal convenuto, che corrisponde il CIA CP_1
– oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale
ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma
8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di CIA per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022. Controparte_1
pagina 5 di 7 Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del conteggio della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle differenze retributive rivendicate, pari ad €. 1.023,01, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00), e si determina in € 641,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1 accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati con il negli aa.ss. 2020/2021, Controparte_1
2021/2022;
2) Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari a €. 641,01,
pagina 6 di 7 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n.
724/1994, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 ricorrente, che liquida nella somma di € 800,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 923/2024 tra
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Ronchini n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni
Rinaldi;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
Oggi 18/03/2025, il Giudice, Dott. Andrea Marangoni dà atto che:
Per gli Avv.ti IRENE LO BUE, WALTER MICELI, FABIO GANCI E Parte_1
GIOVANNI RINALDI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per il nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
pagina 1 di 7 Andrea Marangoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Ronchini n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni
Rinaldi;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
pagina 2 di 7 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31.05.2024, , premettendo di aver svolto servizio Parte_1 alle dipendenze del in qualità di collaboratrice scolastica, in Controparte_1
forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie svolte negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 151 giorni di lavoro nell'a.s. 2020/2021 e 216 giorni di lavoro nell'a.s. 2021/2022, lamentando di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, quantificato in complessivi €. 1.023,01, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
Cont stipulati con il;
- Per l'effetto, condannare il , al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.023,01 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel Controparte_1 ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è da ritenersi fondato.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze del Controparte_1
in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria specificati in ricorso, per i quali
[...]
lamenta di non aver percepito il compenso individuale accessorio riconosciuto dal resistente CP_1
al solo personale ATA di ruolo ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, così configurandosi una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai pagina 3 di 7 principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20015/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di pagina 4 di 7 trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico,
e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal convenuto, che corrisponde il CIA CP_1
– oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale
ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma
8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di CIA per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022. Controparte_1
pagina 5 di 7 Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del conteggio della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle differenze retributive rivendicate, pari ad €. 1.023,01, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00), e si determina in € 641,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1 accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati con il negli aa.ss. 2020/2021, Controparte_1
2021/2022;
2) Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari a €. 641,01,
pagina 6 di 7 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n.
724/1994, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 ricorrente, che liquida nella somma di € 800,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 7 di 7