CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Grazia Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230021367173502 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6718/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420230021367173/502, notificata il 16 dicembre 2024, recante iscrizione a ruolo di somme per TARES anno 2013 per l'importo di euro 3.865,88.
La ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notificazione dell'atto presupposto, difetto di legittimazione passiva, difetto di motivazione, nonché intervenuta prescrizione e decadenza, sostenendo che l'avviso di accertamento indicato come notificato il 15 gennaio 2019 non sarebbe mai pervenuto né alla defunta né alla stessa, e che la pretesa è formulata oltre i termini di legge. Ha inoltre eccepito che, in assenza di accettazione dell'eredità, non sussiste responsabilità per i debiti tributari del de cuius e che, per tributi patrimoniali quali la TARES, la responsabilità degli eredi è limitata alla quota ereditaria. Ha infine contestato la carenza di motivazione della cartella, che non specifica la quota di spettanza né chiarisce i presupposti della pretesa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che l'avviso di accertamento n. 014577 del 5 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato il 15 gennaio 2019, come attestato dal portale SIN di Banca_1, e che la spedizione del 29 dicembre 2018 ha impedito la decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n.
296/2006. Ha inoltre sostenuto che eventuali vizi della cartella attengono alla fase di riscossione e devono essere fatti valere nei confronti dell'agente della riscossione, chiedendo in subordine la condanna di quest'ultimo alle spese per lite temeraria qualora il ricorso fosse accolto per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferiti alla formazione del ruolo e alla notifica dell'atto presupposto, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore,
e ha contestato la fondatezza delle doglianze sulla motivazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la cartella riproduce il ruolo e che l'obbligo di motivazione grava sull'ente impositore. Ha inoltre dedotto che non si è verificata prescrizione, applicandosi il termine decennale ex art. 2946 c.c., e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune insiste sulle spese a carico dell'Agenzia in caso di soccombenza per ragioni attinenti a quest'ultima.
Nella odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'art. 65 del DPR 600/1973 è norma generale sulla solidarietà dei debiti tributari, ai sensi della quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Tuttavia, in giurisprudenza (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 11097 Anno 2025): si è ritenuto che: l'art. 65 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2014, n.
22426; Cass., Sez. 5°, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)").
Tenuto conto di tale premessa, vero è che la ricorrente non prova: a) di non essere erede;
b) di essere erede insieme ad altri;
c) di essere erede pro quota;
d) che l'importo in riscossione sia maggiore di quello che le spetterebbe pro quota;
limitandosi in generale a lamentare un difetto di motivazione intal senso. Ma viene in rilievo l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, che pone a carico dell'amministrazione l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate;
è questa una fattispecie paradigmatica nella quale è evidente come la nuova norma possa avere una specifica applicazione, spettando all'agente della ricossione offrire prova in giudizio della qualità del destinatario della riscossione, la quale è solo "affermata" nell'atto esattoriale.
Per l'effetto della disposizione da ultimo introdotta nella disciplina processuale, la qualità che determina la legittimazione passiva del contribuente (sia in sede di accertamento, che di riscossione) è a carico dell'Amministrazione procedente, con la conseguenza che al primo è sufficiente negarla in giudizio, mentre spetterà alla seconda dimostrarne il presupposto.
Poichè l'AdER ha agito in riscossione sulla base di un presupposto di imposta iscritto a ruolo a suo tempo formatosi a carico del de cuius , sarebbe spettato all'Agente dimostrare la corretta esecuzione del'iscrizione a ruolo nei confronti di chi spetta in quanto erede (e per l'intero).
Quindi il ricorso è fondato e va accolto, con spese a carico della sola AdER, nella misura di cui in dispositivo, da distrarsi;
mentre sono da compensarsi nei confronti del Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AdER alle spese di lite che liquida in euro 500,00 complessive, da distrarsi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Grazia Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230021367173502 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6718/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420230021367173/502, notificata il 16 dicembre 2024, recante iscrizione a ruolo di somme per TARES anno 2013 per l'importo di euro 3.865,88.
La ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notificazione dell'atto presupposto, difetto di legittimazione passiva, difetto di motivazione, nonché intervenuta prescrizione e decadenza, sostenendo che l'avviso di accertamento indicato come notificato il 15 gennaio 2019 non sarebbe mai pervenuto né alla defunta né alla stessa, e che la pretesa è formulata oltre i termini di legge. Ha inoltre eccepito che, in assenza di accettazione dell'eredità, non sussiste responsabilità per i debiti tributari del de cuius e che, per tributi patrimoniali quali la TARES, la responsabilità degli eredi è limitata alla quota ereditaria. Ha infine contestato la carenza di motivazione della cartella, che non specifica la quota di spettanza né chiarisce i presupposti della pretesa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che l'avviso di accertamento n. 014577 del 5 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato il 15 gennaio 2019, come attestato dal portale SIN di Banca_1, e che la spedizione del 29 dicembre 2018 ha impedito la decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n.
296/2006. Ha inoltre sostenuto che eventuali vizi della cartella attengono alla fase di riscossione e devono essere fatti valere nei confronti dell'agente della riscossione, chiedendo in subordine la condanna di quest'ultimo alle spese per lite temeraria qualora il ricorso fosse accolto per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferiti alla formazione del ruolo e alla notifica dell'atto presupposto, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore,
e ha contestato la fondatezza delle doglianze sulla motivazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la cartella riproduce il ruolo e che l'obbligo di motivazione grava sull'ente impositore. Ha inoltre dedotto che non si è verificata prescrizione, applicandosi il termine decennale ex art. 2946 c.c., e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune insiste sulle spese a carico dell'Agenzia in caso di soccombenza per ragioni attinenti a quest'ultima.
Nella odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'art. 65 del DPR 600/1973 è norma generale sulla solidarietà dei debiti tributari, ai sensi della quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Tuttavia, in giurisprudenza (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 11097 Anno 2025): si è ritenuto che: l'art. 65 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2014, n.
22426; Cass., Sez. 5°, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)").
Tenuto conto di tale premessa, vero è che la ricorrente non prova: a) di non essere erede;
b) di essere erede insieme ad altri;
c) di essere erede pro quota;
d) che l'importo in riscossione sia maggiore di quello che le spetterebbe pro quota;
limitandosi in generale a lamentare un difetto di motivazione intal senso. Ma viene in rilievo l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, che pone a carico dell'amministrazione l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate;
è questa una fattispecie paradigmatica nella quale è evidente come la nuova norma possa avere una specifica applicazione, spettando all'agente della ricossione offrire prova in giudizio della qualità del destinatario della riscossione, la quale è solo "affermata" nell'atto esattoriale.
Per l'effetto della disposizione da ultimo introdotta nella disciplina processuale, la qualità che determina la legittimazione passiva del contribuente (sia in sede di accertamento, che di riscossione) è a carico dell'Amministrazione procedente, con la conseguenza che al primo è sufficiente negarla in giudizio, mentre spetterà alla seconda dimostrarne il presupposto.
Poichè l'AdER ha agito in riscossione sulla base di un presupposto di imposta iscritto a ruolo a suo tempo formatosi a carico del de cuius , sarebbe spettato all'Agente dimostrare la corretta esecuzione del'iscrizione a ruolo nei confronti di chi spetta in quanto erede (e per l'intero).
Quindi il ricorso è fondato e va accolto, con spese a carico della sola AdER, nella misura di cui in dispositivo, da distrarsi;
mentre sono da compensarsi nei confronti del Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AdER alle spese di lite che liquida in euro 500,00 complessive, da distrarsi