Decreto cautelare 9 aprile 2020
Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Sentenza 8 aprile 2021
Decreto cautelare 18 settembre 2021
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00461/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2020, proposto da
BA AT, IA AM, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bordin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campolongo Maggiore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC AT, RI IA GA, SU NC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione manufatti abusivi in zona agricola n. 73 del 06-12-2019, emesso dal Comune di Campolongo Maggiore con la quale veniva ordinata la demolizione dei seguenti manufatti di proprietà delle ricorrenti: “- per il magazzino ad uso agricolo: riduzione in pristino nel rispetto delle dimensioni oggetto della pratica di condono ai sensi L. 724/94, pos. 2 48/95; - per il pollaio/box : riduzione in pristino nel rispetto della CE n. 2164/81; - per la legnaia : demolizione; - per la recinzione in muratura: demolizione.”; misure da eseguire entro il termine di giorni 30 dal ricevimento del suddetto provvedimento; e con cui veniva comunicato il diniego definitivo della domanda di Permesso di Costruire prot. 8162 del 4 luglio 2019, pos. n. 29/19 e della successiva integrazione prot. 13208 del 5 novembre 2018.
nonchè di ogni atto presupposto e conseguente, procedimentale e finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campolongo Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato, denominato “ordinanza di demolizione di manufatti in zona agricola” con cui il Comune di Campolongo Maggiore ha ordinato alle ricorrenti la demolizione o riduzione in pristino di alcuni manufatti (magazzino a uso agricolo, recinzione in muratura, legnaia, pollaio) ritenuti abusivi e/o realizzati in parte su suolo demaniale e, al contempo, rigettato la domanda di permesso di costruire (relativa a “Demolizione fabbricati ad uso agricolo, riduzione superficie magazzino agricolo, demolizione tratto di recinzione) presentata dalle ricorrenti il 4.7.2019 e successivamente integrata in data 5.11.2019.
Le istanti hanno chiesto l’annullamento del prefato provvedimento, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il provvedimento impugnato ha un contenuto composito, avendo il Comune, da un lato, ordinato alle ricorrenti la demolizione di alcuni manufatti realizzati in zona agricola e, dall’altro, rigettato un’istanza di permesso di costruire avanzata dalle medesime istanti.
Ciò premesso, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune è infondata.
L’ordinanza di demolizione impugnata n. 73 del 2019 non è meramente confermativa della precedente ordinanza di demolizione n. 18 del 2019 in quanto emessa all’esito di una nuova istruttoria ( “…Ritenuto di riconsiderare, a seguito dei nuovi elementi acquisiti, quanto ordinato con la precedente ordinanza n. 18/2019”) e avente un contenuto dispositivo parzialmente diverso dalla precedente (l’ordinanza di demolizione 18 del 2019 ordinava la riduzione in pristino della recinzione in muratura nel rispetto dei nulla osta del 1976 e del 1982; l’ordinanza di demolizione n. 73 del 2019, emessa “ a parziale rettifica” della precedente, dispone invece tout court l’integrale demolizione del manufatto).
Ciò posto, l’’ordinanza di demolizione. 73 del 2019 che dispone l’integrale demolizione della recinzione in muratura, anziché la sua riduzione in pristino nel rispetto dei nulla osta del 1976 e del 1982, è illegittima in quanto il Comune non risulta aver mai annullato in autotutela i precedenti titoli abilitativi.
La P.A. non poteva ordinare la demolizione dell’intera recinzione senza ritirare in autotutela i precedenti titoli abilitativi, ma solo, se del caso, ordinare la demolizione della parte di recinzione realizzata in difformità dai titoli autorizzatori (cioè con un’altezza e una lunghezza maggiori rispetto a quelle assentite) o, comunque, valicando la via pubblica.
Quanto alle restanti opere, il ricorso contro l’ordine di demolizione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse relativamente al pollaio e alla legnaia, preso atto che le stesse ricorrenti hanno dichiarato di aver già demolito, nel gennaio 2019, tali opere (pollaio e la legnaia).
Le ricorrenti non hanno un interesse attuale e concreto neanche a censurare la demolizione del magazzino agricolo in quanto: a) il Comune ha riconosciuto che detto magazzino non valica la proprietà comunale; b) le stesse ricorrenti, in data 5 novembre 2019, hanno presentato un progetto che prevede la remissione in pristino del magazzino agricolo come da pratica di condono n. 48/1985, in tal modo manifestando la volontà di adeguarsi alle indicazioni comunali; c) il Comune non si è ancora pronunciato sulla predetta domanda di condono edilizio, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere alla adozione di una nuova sanzione urbanistica.
Il diniego di permesso di costruire è illegittimo perché privo di adeguata motivazione.
Il provvedimento impugnato non spiega le ragioni per le quali la richiesta di permesso di costruire - così come integrata dalle ricorrenti in data 5.11.2019, nn esito al preavviso di diniego, con l’intento di adeguarsi il più possibile alle indicazioni comunali – non poteva essere accolta; tale deficit motivazionale ne comporta l’illegittimità, essendo l'Amministrazione tenuta a valutare le osservazioni e i progetti presentati dal privato a seguito del preavviso di diniego e a motivare le ragioni per cui tali osservazioni non possono essere accolte, indicando i concreti profili ostativi all’accoglimento dell’istanza.
L’esigenza di motivazione specifica era tanto più necessaria nel caso di specie, in quanto le ricorrenti – nel tentativo di definire collaborativamente il procedimento amministrativo, adeguandosi in gran parte alle richieste dell’Ufficio tecnico comunale – prospettavano dapprima la demolizione della recinzione in muratura ubicata sul lato est e la sua sostituzione con altro manufatto costituito da reta metallica di altezza non superiore a m. 1,50, e successivamente, con l’integrazione del 5 novembre 2019 presentata in esito al preavviso di diniego del 13 settembre 2019, manifestavano anche la disponibilità a demolire un ulteriore tratto di recinzione (dal manufatto agricolo al confine nord-est), da sostituirsi parimenti con opera realizzata secondo le prescrizioni del Comune, per un’altezza non superiore a m. 1,50 e realizzata con rete metallica supportata da paletti.
Un’applicazione corretta degli artt.3 e 10 bis della legge n.241 del 1990 esige, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato (o con le ragioni per le quali si ritiene non assentibile il progetto integrativo presentato dal privato) nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione (Cons. St., sez. I, 25 marzo 2015, n.80 e sez. VI 2 maggio 2018 n. 2615).
La complessità della situazione di fatto da cui trae la stura la presente vertenza e la problematicità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico della P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, con modalità da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO