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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel.
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Care' Giudice A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma
11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.143/2022 promossa da nato in [...] l'[...], ( ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.Lucà Piero, giusta procura in atti.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
[...]
- contumace - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 17-1-2022, cittadino del Pakistan, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 15-11-202,1 con il quale la
[...]
di ha rigettato Controparte_1 CP_1 la sua istanza di protezione internazionale, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale il riconoscimento dello Status di rifugiato a favore del ricorrente o concedere allo stesso protezione sussidiaria secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 17 del D. Lgs. 251/2007; in via subordinata il riconoscimento del diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3 del
D. lgs. n° 25 del 28.01.2008, secondo le modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020 previo annullamento del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Anche il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta ed espletata l'audizione del ricorrente e acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 20-3-2025 la difesa dell'istante ha chiesto l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, avendo il proprio assistito nelle more del giudizio ottenuto il permesso di soggiorno.
Al Tribunale, pertanto, non rimane che prendere atto di tale rinuncia , rispetto alla quale controparte non ha alcun interesse a resistere, e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del giudizio.
La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
Catanzaro, 25-3-2025. Il giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel.
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Care' Giudice A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma
11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.143/2022 promossa da nato in [...] l'[...], ( ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.Lucà Piero, giusta procura in atti.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
[...]
- contumace - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 17-1-2022, cittadino del Pakistan, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 15-11-202,1 con il quale la
[...]
di ha rigettato Controparte_1 CP_1 la sua istanza di protezione internazionale, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale il riconoscimento dello Status di rifugiato a favore del ricorrente o concedere allo stesso protezione sussidiaria secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 17 del D. Lgs. 251/2007; in via subordinata il riconoscimento del diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3 del
D. lgs. n° 25 del 28.01.2008, secondo le modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020 previo annullamento del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Anche il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta ed espletata l'audizione del ricorrente e acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 20-3-2025 la difesa dell'istante ha chiesto l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, avendo il proprio assistito nelle more del giudizio ottenuto il permesso di soggiorno.
Al Tribunale, pertanto, non rimane che prendere atto di tale rinuncia , rispetto alla quale controparte non ha alcun interesse a resistere, e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del giudizio.
La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
Catanzaro, 25-3-2025. Il giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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