Articolo 2 della Legge 18 marzo 1959, n. 134
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 aprile 1959
Art. 2.
Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonche' ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 29 aprile 1959