Versione
29 aprile 1959
29 aprile 1959
Art. 2.
Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonche' ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonche' ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.