Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati -Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20465 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025 TRA
, nata a Giugliano in [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Tammaro, presso C.F._1 la quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 il difensore della ricorrente, a seguito di discussione orale della causa, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
26.5.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.10.2024, premesso di essere residente a Parte_1
Napoli, nubile e senza figli, adiva l'intestato Tribunale allegando di vivere da tempo una condizione di grave disagio a causa della discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile anagrafico e il vissuto soggettivo intrapsichico di genere maschile, avendo percepito sin dall'infanzia un profondo malessere, un senso di inadeguatezza e repulsione per il corpo che si era manifestato prevalentemente con ritiro sociale, attacchi di panico ed episodi di autolesionismo, un'incongruenza a vivere nel sesso femminile attribuito alla nascita, oltre che nei ruoli di genere socialmente istituiti, accompagnato da un
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dapprima confuso e poi chiaro senso di appartenenza al genere maschile, consapevolmente assunto solo in età adolescenziale;
rappresentava di aver intrapreso prima un percorso psicoterapeutico in ordine alla percepita disforia di genere, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli,
[...]
, ed Controparte_1
essersi poi sottoposto a terapie endocrinologiche volte a ricondurre ad armonia l'identità psichica ed il vissuto interiore col genere esteriore;
chiedeva pertanto di essere autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali da donna a uomo, ed alla rettificazione dei dati anagrafici con attribuzione del sesso maschile e del nome
Per_1
Effettuato il libero interrogatorio della parte all'udienza del 22.5.2025, la persona riferiva di aver percepito fin dall'infanzia un acuto disagio psicologico del quale non riconosceva immediatamente le ragioni profonde, per poi in età puberale acquisire consapevolezza di non voler vivere nel genere di nascita, fantasticando di poter essere invece maschio, perché tale si percepiva interiormente, percezione cui si accompagnava la progressiva consapevolezza via via maturata di vivere in un “corpo sbagliato”, tanto da provare imbarazzo per i propri caratteri sessuali femminili e desiderare intensamente una corporeità da maschio;
riferiva di aver prima confidato in famiglia il malessere vissuto, e poi anche e progressivamente nel più ampio contesto sociale;
di aver iniziato una terapia psicologica mirata, che seguiva per un congruo lasso di tempo, fin quando, maturata la consapevolezza della disforia di genere da sempre vissuta, intraprendeva percorsi endocrinologici presso il Policlinico Federico II di Napoli, cominciando la fase di transizione;
rappresentava che il proprio corpo, per effetto della terapia ormonale seguita, andava assumendo progressivamente, in maniera per il soggetto soddisfacente, sembianze virili, il che procurava all'attore benessere psicologico, a differenza delle caratteristiche somatiche femminili vissute con profondo disagio, ed aggiungeva che i suoi familiari ne avevano oramai accettato la condizione;
riferiva inoltre di vestirsi sempre e solo con abbigliamento maschile, di volersi sottoporre in futuro all'operazione di rettifica dei caratteri sessuali primari, ma comportarsi già e abitualmente nella sua vita di relazione secondo stereotipi e modelli maschili, ed utilizzare l'identità di genere percepita come più autentica;
dichiarava il profondo imbarazzo che provava sentendosi appellare col nome Pt_1
nonché il disagio vissuto in situazioni e contesti in cui occorre essere identificati
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con i propri documenti di identità, momenti in cui si sentiva esposto al giudizio critico delle persone;
in definitiva esprimeva uno stato psicologico di serenità ed equilibrio nella sua condizione, la percezione soggettiva della definitività dell'appartenenza psichica al genere maschile, sorretta dal desiderio di sottoporsi in futuro anche eventualmente agli interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari, nell'impellenza più immediata di cambiare nome e sesso anagrafico, per non subire condizionamenti negativi nella vita di relazione.
Appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il difficile vissuto interiore affrontato e la realtà della sua condizione esistenziale: compirò ad agosto, dopo il diploma liceale intendo iscrivermi alla facoltà di lettere moderne, vivo in famiglia, i mei genitori e mia sorella hanno Per_2
compreso ed accettato la mia situazione, ed ora i nostri rapporti sono sereni, mi sento accettato e compreso, ed i miei familiari mi hanno accompagnato in questo percorso;
sin da quando ero bambino ho percepito un disagio interiore a cui non sapevo dare un nome, avvertivo qualcosa di strano in me, non mi piacevo e mi sentivo sbagliato nel mio corpo;
con lo sviluppo puberale, lo sbocciare del seno e
l'inizio del ciclo mestruale, ho provato un disagio forte e crescente, ho vissuto malissimo il rapporto con il mio corpo nel periodo dell'adolescenza, provavo fastidio e rifiuto per le caratteristiche femminili del mio corpo, mi comprimevo il seno e non volevo utilizzare i bagni femminili, non mi truccavo e non mi vestivo da femmina, ma prendevo in prestito gli indumenti di mio padre, prima che mia madre cominciasse a comprarmi abiti maschili. Ho iniziato una psicoterapia in prima superiore perché mi sentivo ansioso e depresso, nel novembre 2021 ho tentato il suicidio a causa del profondo malessere interiore che mi lacerava, per fortuna mi sono salvato e nel 2022 mi sono rivolto al Policlinico, dove ho cominciato ad essere seguito da una psicologa di genere, la dott.ssa , che Per_3
mi ha seguito fino al 2024; nel febbraio 2024, sempre al Policlinico, ho iniziato ad assumere anche, su indicazione dei medici, la terapia ormonale mascolinizzante;
per me è stato un passaggio molto importante e significativo,
l'inizio della mia “liberazione” da quel corpo che odiavo, dalla terapia ormonale sono derivati l'interruzione del ciclo mestruale, l'abbassamento della voce, la redistribuzione del grasso corporeo, l'aumento della massa muscolare, la crescita di peluria diffusa, e tutto ciò finalmente mi ha fatto sentire me stesso, posso ora
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guardarmi allo specchio e sentirmi bene, vedere un corpo che assomiglia a quello in cui avrei voluto nascere, anche dal punto di vista caratteriale i cambiamenti somatici mi hanno dato sicurezza e attenuato l'ansia, ora ho meno difficoltà ad interagire con estranei;
nella mia vita di relazione da anni mi declino al maschile
e mi presento come è un nome di origine ebraiche che ho scelto perchè in Per_1
lingua ebrea significa <
me in nessun modo, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà, mi sento esposto in modo non positivo al giudizio delle persone;
sono più che certo del percorso di transizione da femmina a maschio prescelto e non vedo l'ora di completarlo, perché avverto che
è necessario per il mio benessere e per la mia vita sociale, dal punto di vista delle operazioni cui intendo sottopormi vorrei affrontare prima di tutto la mastectomia per sbarazzarmi del seno, poi l'isterectomia e la falloplastica, ma questo nel tempo, quando sarò economicamente indipendente per non gravare sui miei genitori;
percepisco con nettezza di essere maschio e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare sia il mio corpo che il mio nome alla realtà; i medici all'inizio del percorso ormonale mi hanno ben spiegato
l'irreversibilità della scelta quanto ai cambiamenti somatici anche in caso di sospensione o interruzione della terapia, ma questa consapevolezza non mi spaventa, anzi mi dà forza e volontà di andare avanti>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (relazione del 28.11.2023, a firma della dott.ssa dirigente psicologa della UOC Psichiatria e Psicologia della Persona_4
Federico II, che ha preso in carico il paziente alla fine dell'anno 2023, dopo una prima consultazione nell'aprile 2022 quando per la giovanissima età e il malessere
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psichico il giovane era indirizzato al servizio di neuropsichiatria infantile, ed effettuato colloqui di valutazione psicologica, nonché relazioni del 23.1.2024,
23.2.2024, 25.6.2024, 13.9.2024 e 23.12.204, quest'ultima a firma delle dottoresse e del D.A.I. Materno Infantile), emerge che Per_5 Per_6 Parte_1
vive una condizione di disforia di genere in soggetto biologicamente
[...]
femmina, associata ad un disagio clinicamente significativo;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere maschile si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al maschile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali femminili, con i quali il soggetto in fase di transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione delirante;
l'appartenenza al genere femminile presenta un radicato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, indipendentemente dall'intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali primari cui la persona comunque allo stato intende sottoporsi, giustifica l'attribuzione del sesso maschile e del nome quale identità di Per_1
genere corrispondente al soggetto che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assessment psicologico, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia affetta da disturbo dell'identità di genere, percepito e
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vissuto sin dall'infanzia come maschile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano marcatamente maschili e non femminili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale maschile, ed irreversibile la trasformazione del soggetto, avendo la parte intrapreso dal febbraio 2024 trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione mascolinizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali virili secondari
(timbro di voce, peluria, distribuzione corporea della massa grassa e di quella muscolare), così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere
“uomo”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
Risulta quindi ed in definitiva maturata e radicata la convinzione del soggetto, per quanto giovane, di appartenere al sesso maschile, condizione psicofisica che, come evidenziato nelle relazioni mediche in atti, specificatamente in quella più recente, costituisce un vero e proprio vissuto primario, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti, e dal fatto che la persona ha optato per la terapia ormonale mascolinizzante, alla quale si sottopone da più di un anno, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che sin dall'infanzia e poi dall'adolescenza ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
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A tali esaustive considerazioni in fatto, va aggiunto in diritto che è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-
3-2015, c. . CP_2 Per_7
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della
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personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
<l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del
1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive>>; e che
<<rimane cos ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalit>
attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
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Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.>>.
La pronuncia 221/15 della Corte Costituzionale ha infatti sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato, con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei caratteri sessuali primari e secondari.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e Parte_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter
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vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri;
la parte mostra la volontà di sottoporsi nel breve medio periodo al trattamento chirurgico dei caratteri sessuali secondari, sollecitandone l'autorizzazione; se anche venisse meno la convinzione della persona di sottoporsi in futuro all'intervento chirurgico ricostruttivo per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari, si paleserebbe in ogni caso, poiché come detto è certa la stabilità della transizione da parte del nel genere psicosessuale Parte_1
maschile, la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici del soggetto, onde assicurarne la piena tutela della personalità.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome in luogo del nome Per_1
, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà Pt_1
eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso maschile.
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità
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delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1
inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini
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precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli e/o Giugliano in
Campania di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Parte_1
nata a Giugliano in [...] il [...], nel senso che l'indicazione del sesso
“femminile” debba essere modificata in sesso “maschile” e l'indicazione del nome debba essere modificata in “Asher” (Atto n. 329 p. I s. A anno 2006– Pt_1
Comune Napoli).
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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