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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1169/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto, promossa congiuntamente da
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Armerina (EN) alla via Solazzo n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barresi (C.F. ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare “la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili” (rectius, lo scioglimento) del matrimonio civile dagli stessi contratto in ON (EN)
l'11.06.1994, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I,
Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
13.06.2024.
Le parti hanno premesso che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli e che, con Decreto di omologa n. cronol. 10225 del 20.12.2021, pubblicato il 21.12.2021, reso all'esito del giudizio n.
1363/2021 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. Ciascuna parte, essendo autosufficiente e godendo di proprie ed autonome fonti di reddito, provvederà al proprio personale mantenimento e pertanto tenuto conto delle attuali rispettive capacità di reddito, convengono reciprocamente di rinunziare a qualsivoglia assegno di mantenimento, ed in tal senso, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano espresso e reciproco consenso, essendo entrambi, economicamente autonomi.
2. Le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica ed in ordine ai beni delle parti (limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria) e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
3. Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, nella complessiva definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi, qualificando tale accordo come essenziale e sostanziale per la definizione congiunta del divorzio, con totale reciproca soddisfazione, assumendo il signor
[...]
l'impegno a trasferire alla signora con atto notarile da stipulare entro sei Pt_2 Parte_1
mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la proprietà del 50% (quota indivisa) della seguente unità immobiliare sita in ON (EN), Contrada Ferrante, e precisamente: immobile individuato nel Catasto Terreni del Comune di ON (EN) al foglio 83, particella 143 e
144, categoria T, Nat. FP, superfice ettari 0.00.66 quanto alla prima particella e Nat. T, superfice ettari 0.51.90 quanto alla seconda”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 10225 del 20.12.2021, pubblicato il 21.12.2021, reso all'esito del giudizio n.
1363/2021 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara lo Parte_2 C.F._2
scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in ON (EN) l'11.06.1994, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1169/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto, promossa congiuntamente da
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Armerina (EN) alla via Solazzo n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barresi (C.F. ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare “la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili” (rectius, lo scioglimento) del matrimonio civile dagli stessi contratto in ON (EN)
l'11.06.1994, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I,
Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
13.06.2024.
Le parti hanno premesso che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli e che, con Decreto di omologa n. cronol. 10225 del 20.12.2021, pubblicato il 21.12.2021, reso all'esito del giudizio n.
1363/2021 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. Ciascuna parte, essendo autosufficiente e godendo di proprie ed autonome fonti di reddito, provvederà al proprio personale mantenimento e pertanto tenuto conto delle attuali rispettive capacità di reddito, convengono reciprocamente di rinunziare a qualsivoglia assegno di mantenimento, ed in tal senso, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano espresso e reciproco consenso, essendo entrambi, economicamente autonomi.
2. Le parti hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica ed in ordine ai beni delle parti (limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria) e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
3. Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, nella complessiva definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi, qualificando tale accordo come essenziale e sostanziale per la definizione congiunta del divorzio, con totale reciproca soddisfazione, assumendo il signor
[...]
l'impegno a trasferire alla signora con atto notarile da stipulare entro sei Pt_2 Parte_1
mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la proprietà del 50% (quota indivisa) della seguente unità immobiliare sita in ON (EN), Contrada Ferrante, e precisamente: immobile individuato nel Catasto Terreni del Comune di ON (EN) al foglio 83, particella 143 e
144, categoria T, Nat. FP, superfice ettari 0.00.66 quanto alla prima particella e Nat. T, superfice ettari 0.51.90 quanto alla seconda”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. 10225 del 20.12.2021, pubblicato il 21.12.2021, reso all'esito del giudizio n.
1363/2021 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara lo Parte_2 C.F._2
scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in ON (EN) l'11.06.1994, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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