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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2595/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Foti, attrice
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Violi, convenuto
Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 6 ottobre 2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. MARCELLO FOTI, per l'attrice, ha precisato le conclusioni chiedendo “Che il Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, voglia
1 DICHIARARE: 1) Il diritto di parte attrice di accedere pedonalmente e con automezzi solo per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione attraverso il cancello prospicente la;
Parte_2
2) Comunque che parte attrice ha acquisito il diritto di passaggio per intervenuta usucapione attraverso il cancello prospiciente la Parte_2
; 3) Con ogni altro conseguente provvedimento e con vittoria di
[...]
spese diritti e onorari di causa”;
-l'avv. RENATO PRIMERANO RIANO', per delega dell'avv.
AN VIOLI, per il convenuto, ha così precisato le conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia così pronunciarsi: 1) Accertando in rito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, conseguentemente, dichiarando la domanda attorea inammissibile/improcedibile o comunque infondata;
2) Accertando, nel merito, l'assoluta infondatezza della domanda attorea ed in particolare
l'inesistenza del diritto di passaggio con automezzi da parte dell'attrice; 2)
Accertare l'insussistenza del diritto di usucapione richiesto dall'attore; 3)
Pronunciarsi circa la temerarietà della lite sospinta dall'attrice. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio davanti a questo Tribunale , Controparte_1
chiedendo di dichiarare “il diritto di parte attrice di accedere pedonalmente e con automezzi solo per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione attraverso il cancello prospicente la
” e comunque che “parte attrice ha acquistato il diritto Parte_2
di passaggio per intervenuta usucapione attraverso il cancello prospiciente
2 la … con ogni altro conseguente provvedimento” e di Parte_2
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha esposto:
A) che ha acquistato, nell'anno 2002 - insieme al marito, - CP_2
da un appartamento sito al secondo piano (terzo fuori Controparte_3
terra) del fabbricato ubicato alla via Villini Svizzeri, Diramazione terza, civico 3, del Comune di Reggio Calabria, distinto al Nuovo Catasto Urbano dello stesso Comune al foglio 87, particella 18, subalterno 4;
B) che, prima della vendita, con nota del 13.03.2002, la venditrice aveva precisato che l'accesso lato mare attraverso il cancello prospiciente la sarebbe stato consentito agli acquirenti solo Parte_2
pedonalmente e con automezzi esclusivamente per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione, essendo preclusa su tale area la possibilità di parcheggio di qualsiasi natura e per qualsiasi mezzo;
C) che, con successiva scrittura privata del 03.05.2002, Controparte_4
ha concesso a (comproprietario dell'immobile) il transito CP_2
pedonale sull'area di sua proprietà consegnandogli le chiavi del cancello;
D) che da allora i coniugi hanno iniziato ad esercitare il Persona_1
passaggio su tale area;
E) che nel 2020 ha comunicato a voce di aver ceduto Parte_3
al proprio figlio (odierno convenuto) la proprietà del cortile CP_1
condominiale lato ovest, provvedendo altresì a cambiare la serratura del cancello e rifiutandosi di concedere copia delle chiavi ad essa istante;
F) che, con nota dell'8 luglio 2020, ha chiesto la CP_2
rimessione in pristino delle condizioni di fatto e di diritto ottenute dopo l'acquisto dell'immobile;
3 G) che a fronte di tale richiesta, ha risposto con un Parte_3
rifiuto;
H) che si è reso così necessario instaurare un procedimento di mediazione, al quale, però non si è presentato. Controparte_1
§2. Si è costituito in giudizio , chiedendo: 1) in rito, Controparte_1
di ritenere “inammissibile la domanda, in quanto avanzata da persona non legittimata a vantare alcun diritto sul bene in questione”; 2) di accertare
“l'assoluta infondatezza della domanda attorea”; 3) di accertare
“l'insussistenza del diritto di usucapione richiesto dall'attore”; 4) di
“Pronunciarsi circa la temerarietà della lite sospinta dall'attrice”.
§3. La causa – istruita mediante la documentazione in atti – è stata introitata per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
§4. La domanda dell'attrice volta all'accertamento del proprio diritto di servitù sull'immobile di proprietà del convenuto non è meritevole di accoglimento.
§4.1- Al riguardo, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in virtù del quale al giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per tutte Cass. civ. n. 12002 del 2014), sono assorbenti le considerazioni che seguono.
§4.2- Giova premettere che l'azione spiegata dalla in via Parte_1
principale è qualificabile in termini di actio confessoria servitutis
4 disciplinata dall'art. 1079 c.c., in quanto volta all'accertamento del diritto di passaggio della stessa attraverso “la ” di proprietà Parte_2
del convenuto.
§4.2.1- In proposito, è bene precisare che la servitù è un diritto reale il cui contenuto essenziale si sostanzia in un peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro appartenente a diverso proprietario. I modi di acquisto di tale diritto sono dettagliatamente indicati dal Codice civile, che, all'art. 1031 c.c., prevede che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia.
Con particolare riferimento alle cd. servitù volontarie, l'art. 1058 c.c. statuisce che la costituzione della servitù può avvenire con atto inter vivos
(quale il contratto) o mortis causa (quale il testamento).
Tanto chiarito, è da rilevare che, secondo costante giurisprudenza,
l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ. n.
18890 del 2014) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente (in ipotesi) la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta,
"ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ. n. 12008 del 2004).
In punto di onere della prova è stato, altresì, ritenuto che ai fini dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non è richiesto l'uso di formule sacramentali, purché dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il
5 fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro e che, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 c.c. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Cass. civ. n. 12766 del 2008).
§4.2.2- Dalle argomentazioni che precedono discende che era onere dell'attrice dare adeguata dimostrazione in giudizio dell'acquisto dello ius in re aliena a carico dell'immobile del convenuto, ossia di provare tutte le condizioni distintamente prescritte dalla legge per l'acquisto della servitù di passaggio.
Nel caso in esame tale onere non è stato adempiuto. La documentazione prodotta dalla infatti, non è idonea a dimostrare la costituzione Parte_1
della servitù nei modi prescritti dalla legge.
In specie, nel contratto di compravendita allegato non risulta alcuna menzione del diritto di servitù vantato dall'istante, né la servitù può essere desunta dalla nota del 13.03.2002, inviata all'attrice dalla venditrice prima della conclusione del contratto, che ha valenza di mera puntuazione contrattuale (di per sé non vincolante e comunque irrilevante perché proveniente da un soggetto diverso dal proprietario del presunto immobile servente), o ancora dalla successiva “concessione” sottoscritta da CP_4
in data 03.05.2002, che costituisce un mero atto unilaterale, di per sé
[...]
inidoneo a costituire una servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1031 e
1058 c.c..
La domanda principale proposta da parte attrice deve essere, per l'effetto, rigettata.
6 §5. Non merita accoglimento neanche neppure l'ulteriore domanda volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di cui trattasi.
Al riguardo, è d'uopo precisare che l'art. 1061 c.c. prevede che le servitù possono acquistarsi per usucapione solo se sono apparenti, ossia se vi sono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Il codice civile richiede, dunque, per tutto il periodo necessario al compimento dell'usucapione: a) che vi siano opere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; b) che tali opere siano inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, inutili essendo - a tal fine - opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 25355 del 2017), il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura in presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (nella specie, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù).
7 Ciò detto, nel caso in esame l'attrice vorrebbe far discendere il carattere apparente della presunta servitù dalla presenza, nel passaggio di cui trattasi, di opere visibili e permanenti, quali il cancello prospiciente la l'area pavimentata di passaggio, le opere di Parte_2
delimitazione del percorso e l'impianto citofonico installato, nonché dalla circostanza di aver provveduto personalmente al pagamento delle spese condominiali inerenti alla zona interessata, senza però fornire adeguata prova sul punto.
Infatti, dagli atti non risulta alcuna documentazione attestante la presenza delle opere visibili e permanenti di cui parla la che Parte_1
neppure deduce che le stesse siano univocamente preordinate all'esercizio dell'invocata servitù. Né la presenza di tali opere può ricavarsi dai documenti allegati alla memoria del 21 maggio 2025, non essendo possibile determinare in modo preciso se le somme versate si riferiscano o meno all'oggetto dell'invocata servitù.
A ciò deve aggiungersi che la domanda di usucapione non risulta fondata neppure sotto un profilo strettamente temporale. Sul punto, invero, la assume che il possesso ai fini dell'usucapione sarebbe iniziato Parte_1
nel 2002 e che nel 2020 le avrebbe comunicato di aver Parte_3
ceduto la proprietà del cortiletto ovest all'odierno convenuto, provvedendo altresì a cambiare la serratura del cancello e rifiutandosi di concedere copia delle chiavi alla medesima. Orbene, sotto quest'ultimo aspetto, occorre evidenziare che la privazione delle chiavi del cancello (circostanza esposta dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio) rientra a tutti gli effetti tra gli atti interruttivi del possesso, in quanto volto a determinare la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa da parte dell'illegittimo possessore
(in tema di atti interruttivi del possesso, cfr. Cass. civ. n. 5399 del 2024: “In
8 tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall'articolo 1165 del codice civile all'articolo 2943 del codice civile, gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l'esito positivo o negativo dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un'azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio”), di talché non può dirsi maturato il ventennio necessario per l'usucapione.
§6. Al rigetto delle domande dell'istante non consegue peraltro l'invocato riconoscimento della temerarietà della lite.
La responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente sussiste, difatti, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ. n. 3993 del 2011; Cass. civ. n. 13071 del 2003; Cass. civ. n. 73 del
2003), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o
9 dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. civ. n. 15629 del 2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie – non può parlarsi di lite temeraria.
§7. Atteso l'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite (liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022), si pongono a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1
liquida in favore del convenuto in complessivi €2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 07/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2595/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Foti, attrice
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Violi, convenuto
Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 6 ottobre 2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. MARCELLO FOTI, per l'attrice, ha precisato le conclusioni chiedendo “Che il Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, voglia
1 DICHIARARE: 1) Il diritto di parte attrice di accedere pedonalmente e con automezzi solo per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione attraverso il cancello prospicente la;
Parte_2
2) Comunque che parte attrice ha acquisito il diritto di passaggio per intervenuta usucapione attraverso il cancello prospiciente la Parte_2
; 3) Con ogni altro conseguente provvedimento e con vittoria di
[...]
spese diritti e onorari di causa”;
-l'avv. RENATO PRIMERANO RIANO', per delega dell'avv.
AN VIOLI, per il convenuto, ha così precisato le conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia così pronunciarsi: 1) Accertando in rito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, conseguentemente, dichiarando la domanda attorea inammissibile/improcedibile o comunque infondata;
2) Accertando, nel merito, l'assoluta infondatezza della domanda attorea ed in particolare
l'inesistenza del diritto di passaggio con automezzi da parte dell'attrice; 2)
Accertare l'insussistenza del diritto di usucapione richiesto dall'attore; 3)
Pronunciarsi circa la temerarietà della lite sospinta dall'attrice. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio davanti a questo Tribunale , Controparte_1
chiedendo di dichiarare “il diritto di parte attrice di accedere pedonalmente e con automezzi solo per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione attraverso il cancello prospicente la
” e comunque che “parte attrice ha acquistato il diritto Parte_2
di passaggio per intervenuta usucapione attraverso il cancello prospiciente
2 la … con ogni altro conseguente provvedimento” e di Parte_2
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha esposto:
A) che ha acquistato, nell'anno 2002 - insieme al marito, - CP_2
da un appartamento sito al secondo piano (terzo fuori Controparte_3
terra) del fabbricato ubicato alla via Villini Svizzeri, Diramazione terza, civico 3, del Comune di Reggio Calabria, distinto al Nuovo Catasto Urbano dello stesso Comune al foglio 87, particella 18, subalterno 4;
B) che, prima della vendita, con nota del 13.03.2002, la venditrice aveva precisato che l'accesso lato mare attraverso il cancello prospiciente la sarebbe stato consentito agli acquirenti solo Parte_2
pedonalmente e con automezzi esclusivamente per operazioni di carico e scarico e durante i lavori di ristrutturazione, essendo preclusa su tale area la possibilità di parcheggio di qualsiasi natura e per qualsiasi mezzo;
C) che, con successiva scrittura privata del 03.05.2002, Controparte_4
ha concesso a (comproprietario dell'immobile) il transito CP_2
pedonale sull'area di sua proprietà consegnandogli le chiavi del cancello;
D) che da allora i coniugi hanno iniziato ad esercitare il Persona_1
passaggio su tale area;
E) che nel 2020 ha comunicato a voce di aver ceduto Parte_3
al proprio figlio (odierno convenuto) la proprietà del cortile CP_1
condominiale lato ovest, provvedendo altresì a cambiare la serratura del cancello e rifiutandosi di concedere copia delle chiavi ad essa istante;
F) che, con nota dell'8 luglio 2020, ha chiesto la CP_2
rimessione in pristino delle condizioni di fatto e di diritto ottenute dopo l'acquisto dell'immobile;
3 G) che a fronte di tale richiesta, ha risposto con un Parte_3
rifiuto;
H) che si è reso così necessario instaurare un procedimento di mediazione, al quale, però non si è presentato. Controparte_1
§2. Si è costituito in giudizio , chiedendo: 1) in rito, Controparte_1
di ritenere “inammissibile la domanda, in quanto avanzata da persona non legittimata a vantare alcun diritto sul bene in questione”; 2) di accertare
“l'assoluta infondatezza della domanda attorea”; 3) di accertare
“l'insussistenza del diritto di usucapione richiesto dall'attore”; 4) di
“Pronunciarsi circa la temerarietà della lite sospinta dall'attrice”.
§3. La causa – istruita mediante la documentazione in atti – è stata introitata per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
§4. La domanda dell'attrice volta all'accertamento del proprio diritto di servitù sull'immobile di proprietà del convenuto non è meritevole di accoglimento.
§4.1- Al riguardo, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in virtù del quale al giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per tutte Cass. civ. n. 12002 del 2014), sono assorbenti le considerazioni che seguono.
§4.2- Giova premettere che l'azione spiegata dalla in via Parte_1
principale è qualificabile in termini di actio confessoria servitutis
4 disciplinata dall'art. 1079 c.c., in quanto volta all'accertamento del diritto di passaggio della stessa attraverso “la ” di proprietà Parte_2
del convenuto.
§4.2.1- In proposito, è bene precisare che la servitù è un diritto reale il cui contenuto essenziale si sostanzia in un peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro appartenente a diverso proprietario. I modi di acquisto di tale diritto sono dettagliatamente indicati dal Codice civile, che, all'art. 1031 c.c., prevede che le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia.
Con particolare riferimento alle cd. servitù volontarie, l'art. 1058 c.c. statuisce che la costituzione della servitù può avvenire con atto inter vivos
(quale il contratto) o mortis causa (quale il testamento).
Tanto chiarito, è da rilevare che, secondo costante giurisprudenza,
l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ. n.
18890 del 2014) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente (in ipotesi) la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta,
"ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ. n. 12008 del 2004).
In punto di onere della prova è stato, altresì, ritenuto che ai fini dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non è richiesto l'uso di formule sacramentali, purché dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il
5 fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro e che, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 c.c. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Cass. civ. n. 12766 del 2008).
§4.2.2- Dalle argomentazioni che precedono discende che era onere dell'attrice dare adeguata dimostrazione in giudizio dell'acquisto dello ius in re aliena a carico dell'immobile del convenuto, ossia di provare tutte le condizioni distintamente prescritte dalla legge per l'acquisto della servitù di passaggio.
Nel caso in esame tale onere non è stato adempiuto. La documentazione prodotta dalla infatti, non è idonea a dimostrare la costituzione Parte_1
della servitù nei modi prescritti dalla legge.
In specie, nel contratto di compravendita allegato non risulta alcuna menzione del diritto di servitù vantato dall'istante, né la servitù può essere desunta dalla nota del 13.03.2002, inviata all'attrice dalla venditrice prima della conclusione del contratto, che ha valenza di mera puntuazione contrattuale (di per sé non vincolante e comunque irrilevante perché proveniente da un soggetto diverso dal proprietario del presunto immobile servente), o ancora dalla successiva “concessione” sottoscritta da CP_4
in data 03.05.2002, che costituisce un mero atto unilaterale, di per sé
[...]
inidoneo a costituire una servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1031 e
1058 c.c..
La domanda principale proposta da parte attrice deve essere, per l'effetto, rigettata.
6 §5. Non merita accoglimento neanche neppure l'ulteriore domanda volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di cui trattasi.
Al riguardo, è d'uopo precisare che l'art. 1061 c.c. prevede che le servitù possono acquistarsi per usucapione solo se sono apparenti, ossia se vi sono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Il codice civile richiede, dunque, per tutto il periodo necessario al compimento dell'usucapione: a) che vi siano opere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; b) che tali opere siano inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, inutili essendo - a tal fine - opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 25355 del 2017), il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura in presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (nella specie, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù).
7 Ciò detto, nel caso in esame l'attrice vorrebbe far discendere il carattere apparente della presunta servitù dalla presenza, nel passaggio di cui trattasi, di opere visibili e permanenti, quali il cancello prospiciente la l'area pavimentata di passaggio, le opere di Parte_2
delimitazione del percorso e l'impianto citofonico installato, nonché dalla circostanza di aver provveduto personalmente al pagamento delle spese condominiali inerenti alla zona interessata, senza però fornire adeguata prova sul punto.
Infatti, dagli atti non risulta alcuna documentazione attestante la presenza delle opere visibili e permanenti di cui parla la che Parte_1
neppure deduce che le stesse siano univocamente preordinate all'esercizio dell'invocata servitù. Né la presenza di tali opere può ricavarsi dai documenti allegati alla memoria del 21 maggio 2025, non essendo possibile determinare in modo preciso se le somme versate si riferiscano o meno all'oggetto dell'invocata servitù.
A ciò deve aggiungersi che la domanda di usucapione non risulta fondata neppure sotto un profilo strettamente temporale. Sul punto, invero, la assume che il possesso ai fini dell'usucapione sarebbe iniziato Parte_1
nel 2002 e che nel 2020 le avrebbe comunicato di aver Parte_3
ceduto la proprietà del cortiletto ovest all'odierno convenuto, provvedendo altresì a cambiare la serratura del cancello e rifiutandosi di concedere copia delle chiavi alla medesima. Orbene, sotto quest'ultimo aspetto, occorre evidenziare che la privazione delle chiavi del cancello (circostanza esposta dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio) rientra a tutti gli effetti tra gli atti interruttivi del possesso, in quanto volto a determinare la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa da parte dell'illegittimo possessore
(in tema di atti interruttivi del possesso, cfr. Cass. civ. n. 5399 del 2024: “In
8 tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall'articolo 1165 del codice civile all'articolo 2943 del codice civile, gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l'esito positivo o negativo dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un'azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio”), di talché non può dirsi maturato il ventennio necessario per l'usucapione.
§6. Al rigetto delle domande dell'istante non consegue peraltro l'invocato riconoscimento della temerarietà della lite.
La responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente sussiste, difatti, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ. n. 3993 del 2011; Cass. civ. n. 13071 del 2003; Cass. civ. n. 73 del
2003), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o
9 dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. civ. n. 15629 del 2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie – non può parlarsi di lite temeraria.
§7. Atteso l'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite (liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022), si pongono a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1
liquida in favore del convenuto in complessivi €2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 07/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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