Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1395/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.12.2024, e vertente
TRA
, P.IVA già con sede Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Legale Pt_1
Rappresentante pro - tempore, Direttore Generale pro – tempore, Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2
avv. ti Annalisa Intorcia, c.f. e Francesco Lembo, c.f. CodiceFiscale_1
, i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, CodiceFiscale_2
comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC:
alla PEC: Email_1
ed al numero di fax 081 2544528 Email_2
- tutti elettivamente domiciliati in via Comunale del Principe 13/A, Pt_1
presso il Servizio Affari Legali della predetta ASL ,in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316 Persona_1
registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di n pari data. Pt_1
APPELLANTE
E
P.IVA_ cod. n. (di seguito Controparte_1
Con
) con sede in lla Via Cornelia Dei Gracchi, 55, cod. fisc. e partita Pt_1
i.v.a. n. in persona del legale rapp.te pro – tempore, P.IVA_3 [...]
rapp.to e difeso giusta procura alla lite rilasciata su foglio separato CP_3
della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscritta, già allegata all'atto di citazione dagli avv.ti Giovanni Terreri, c.f. , e Fabio CodiceFiscale_3
Musto, c.f. , c/o il cui studio in alla P.zza CodiceFiscale_4 Pt_1
Francese 1/3 elett.te dom.ta. Si dichiara ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al fax n. 0815516275 o, eventualmente, agli indirizzi di posta elettronica e/o posta elettronica certificata Email_3
Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note depositate ai fini Parte_1 3
della trattazione scritta dell'udienza dell'11.12.2024 e, quindi, impugnando e contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e pretese, chiedendo accogliersi l'atto di appello, come da propri atti.
Per l'appellata come da note Controparte_1
depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.12.2024 e,
quindi:
1. rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 8393/21 Parte_3
emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. V. Pappalardo in data 14.10.21 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento giudiziario recante R.G. n. 8242/18;
2. in via gradata condannare la appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'IDV della somma di €. 87.631.14 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92;
3. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità
ex art 2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1
Con ordine al danno subito dall' e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 87.631.14 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art
2041 cc conseguita dalla appellante in persona de legale Parte_1 4
rapp.te p.t. in danno dell'appellato e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €. 87.631.14 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo
231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare, l' in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del ricorso del 31.3.2022 la , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli n. 8393/2021 del 14.10.2021 con la quale veniva accolta la domanda nei suoi confronti proposta - con citazione del
6.3.2018 - dall' in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, con conseguente condanna al pagamento in favore di quest'ultimo dell'importo di € 95.112,50,oltre interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 4, del contratto stipulato tra le parti,
a titolo di corrispettivo dovuto per prestazioni sanitarie rese nel periodo gennaio - giugno 2017 in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il predetto in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione, di accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo, per le motivazioni innanzi riportate;
5
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di
Napoli, integralmente la domanda attorea .
Part
-Decurtare l'importo richiesto dell'importo pagato dalla
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Con comparsa del 2.9.2022 si costituiva l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, contestando il fondamento
[...]
della proposta impugnazione e chiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Ed invero, con il proposto gravame l ha innanzitutto Parte_1
censurato la sentenza del Tribunale di Napoli per avere la stessa respinto la propria eccezione di difetto di giurisdizione.
A dire dell'appellante, infatti, essendo la domanda proposta da parte avversa relativa al pagamento di prestazioni effettuate extra budget, la decisione della controversia implicava la soluzione, in via pregiudiziale, della questione inerente all'incidenza, nell'ambito del regime di accreditamento, 6
della definizione del tetto di spesa che attiene all'azione autoritativa della
P.A. ed, in particolare, all'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria il cui sindacato esula da ogni valutazione da parte del G.O.
Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale laddove aveva ritenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie, si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie, non essendo in contestazione il potere di fissare i tetti di spesa.
Osserva tuttavia sul punto questo giudicante che la Suprema Corte
(v., ex plurimis, Cassazione civile , sez. I, Ord. n. 372 del 13/01/2021) ha da tempo sul punto chiarito che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di
cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al
pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta
dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi
di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto
adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile
nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità
dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non
viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle
deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le
conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con
efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento
dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum"
sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione 7
appartiene pertanto al giudice amministrativo.”.
Non essendovi motivi per discostarsi del predetto orientamento assunto dal giudice di legittimità, la censura sul punto proposta deve quindi ritenersi infondata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante rileva che il Tribunale,
con la impugnata sentenza, aveva errato nel riconoscere le prestazione rese
Part per il periodo gennaio – giugno 2017, ritenendo che l non solo non avesse comunicato tempestivamente le date di raggiungimento del tetto di spesa, ma non avesse neanche correttamente proceduto - come previsto, in presenza nella fattispecie dell'ipotesi prevista dall'art. 5 punto a) del contratto - all'applicazione della regressione tariffaria in modo da contenere la riduzione della remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza entro la percentuale con la quale il Centro aveva concorso al superamento del tetto di spesa.
Il Tribunale di Napoli avrebbe quindi erroneamente valutato la documentazione prodotta e la problematica in esame, non tenendo conto del preminente ruolo e della fondamentale funzione demandata all'istituto del tetto di spesa, al cui rispetto tutte le strutture accreditate sono inderogabilmente tenute, così come da unanime consolidata giurisprudenza.
A dire dell'appellante, sarebbe manifestamente irragionevole,
illogico, contraddittorio, infatti, da un lato riconoscere l'importanza e la centralità del ruolo del tetto di spesa quale limite ineludibile per le strutture accreditate al cui rispetto sono tenute - visto che la fissazione dei limiti di spesa è espressione del potere autoritativo e di controllo della spesa sanitaria in funzione della tutela della finanza pubblica affidato alle stesse regioni - e, 8
Part dall'altro, condannare l'appellante al pagamento di prestazioni sanitarie riconosciute come rese extra budget per un asserito inadempimento contrattuale in cui la stessa sarebbe incorsa per non aver sostanzialmente applicato la regressione tariffaria ed in considerazione del ritardo nella comunicazione della data di sforamento del tetto del primo e del secondo trimestre dell'anno 2017.
In realtà, tuttavia, l'appellante non sottopone a critica dettagliata, né
fornisce elementi probatori in senso opposto, l'affermazione del primo giudice secondo la quale essa non avrebbe fatto corretta applicazione della regressione tariffaria, secondo le modalità contrattualmente previste e,
soprattutto, tenendo conto dell'effettivo proporzionale concorso del Centro
in questione al superamento dei limiti di spesa determinati.
Orbene, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti esplicitamente anche per l'anno 2017, era previsto, al comma 3 dell'art. 5
Part (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' doveva comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di
consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette
percentuali i consumo”
Seguivano poi due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: 1) nell'ipotesi contemplata dal punto a),
ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva)
Part effettuata dall per le prestazioni rese occorreva riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la regressione tariffaria unica (cd. r.t.u.) con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni 9
rese venivano ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
2) nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata)
Part dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio
Part previsto dall'art. 5 del contratto comportava il diritto e l'obbligo dell i applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non veniva esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevedeva la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipavano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non poteva essere negato al Centro il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nella specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera
Part a) dell'art. 5, comma 3°, del contratto, in quanto l' non ha dato prova né
di aver inviato la comunicazione mensile al Laboratorio contenente la data previsionale di superamento del tetto di spesa, né di aver emesso la delibera di determinazione della R.T.U., stabilendo la percentuale di eventuale contributo del Centro al detto sforamento.
Correttamente il primo giudice ha quindi ritenuto dovuti gli importi in questione, risultando del tutto infondata la censura sul punto sollevata da parte appellante.
Quest'ultima deduce ancora che il centro accreditato avrebbe in ogni 10
caso svolto le prestazioni per le quali ha richiesto il pagamento senza la sottoscrizione del contratto - espressamente riferito anche all'anno 2017 -
posto che lo stesso, per la branca in questione, era stato sottoscritto solo il
29.01.2018, quindi con notevole ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni medesime.
Osserva sul punto la Corte che, pur essendo stata la questione sollevata solo in grado di appello, la stessa è comunque rilevabile di ufficio,
posto che, già affermato in numerose altre pronunce “il potere di rilievo officioso
della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad
una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità e l'efficacia del
rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di
primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano
discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti
costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. S.U. 22.3.2017 n. 7294).
Ciò posto, in ordine alla validità anche retroattiva dei contratti volti a
Part disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, questa Corte - sia pure in diversa composizione - si è già espressa, ritenendo che nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 2254/2023, 3177/2023).
Non si ignora peraltro che, come deduce parte appellante, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. I, 3.4.2024, n. 8722) ha 11
negato l'efficacia retroattiva dei contratti stipulati in corso d'anno, ma,
tuttavia, si ritiene che tale isolato precedente non possa essere seguito, per le seguenti ragioni.
La possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole
Part dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l
è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare,
Part ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente all'emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. 12
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le
Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006;
Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività
anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
In buona sostanza, quindi, l'eccezione riguardante l'invalidità del contratto, in quanto sottoscritto successivamente all'erogazione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento, deve ritenersi infondata.
Part Con ulteriore motivo di gravame la deduce che il contratto intervenuto tra le parti prevedeva all'art. 11 la cd. clausola di salvaguardia, che era stata sottoscritta da parte appellata, accettando, così come previsto dal comma 1, “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa,…in quanto atti che
determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”; in conseguenza, le prestazioni rese in esubero del tetto di spesa e, quindi, in violazione dell'accordo contrattuale, erano da ritenersi evidentemente non 13
remunerabili a carico del SSN, anche in virtù di quanto espressamente stabilito dal predetto art. 11 di detto contratto.
Parte appellata, con la sottoscrizione del contratto in questione, si era altresì impegnata, come testualmente poteva leggersi al comma 2 del sopra richiamato art.11 - in considerazione dell'accettazione del contenuto e degli effetti dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) - a rinunciare “alle azioni/impugnazioni già intraprese
avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i
provvedimenti già adottati e conoscibili.”
Alla luce delle suddette argomentazioni, era evidente, a dire dell'appellante, che il primo Giudice era incorso in errore anche nell'omettere ogni valutazione in ordine alla cd. clausola di salvaguardia; a ben vedere,
infatti, la firma del contratto in epoca successiva alla richiesta di nota di credito per superamento del tetto di spesa trimestrale ed alla comunicazione degli addebiti effettuati a tale titolo, comporta la rinunzia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget ed in ogni caso osta all'eventuale riconoscimento del diritto a detto pagamento.
Orbene, osserva la Corte che l'art. 11 del contratto in questione risulta così formulato: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta
struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di
determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in
quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello 14
stesso” (comma 1); - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati
sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe
ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente
contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese
avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i
provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti circoscritti alla/alle annualità
di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di
efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, come peraltro ripetutamente affermato ad questa stessa Corte
in analoghe controversie.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, non potendosi affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'esecuzione delle prestazioni e all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti,
sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget (v. sul 15
punto, specificamente, Corte di Appello Napoli, sentenza n. 4103/2024 del
14.10.2024).
Anche tale motivo di censura, pertanto, deve ritenersi del tutto infondato.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha infine censurato la
Part gravata decisione nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento delle somme dovute a saldo delle prestazioni rese nelle mensilità
di cui in citazione, oltre interessi calcolati al tasso, e secondo i criteri di cui all'art.7, comma 4 ,del contratto stipulato dalle parti.
Il motivo, per come proposto, appare del tutto inammissibile, avendo per la prima volta in sede di gravame parte appellante dedotto che, nella specie, il tasso di interesse di cui al D.lgs. 231/02 non è applicabile, in quanto le prestazioni effettuate da parte ricorrente si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio, strutturata in modo da consentire agli assistiti di ricevere le prestazioni presso le strutture accreditate, senza pagamento diretto, prevedendosi poi in favore delle strutture autorizzate il pagamento delle prestazioni eseguite agli assistiti.
Le disposizioni del D.lgs. n. 231/02 sarebbero quindi applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”
intendendosi tale i contratti tra imprese, ovvero tra imprese e P.A. “che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo”, nozioni cui sarebbe estranea tanto, a monte, la figura della “concessione di pubblico servizio”, quanto la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate, trattandosi evidentemente di pagamento non 16
effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto cioè in legame sinallagmatico con le prestazioni agli assistiti.
Ciò posto, pur trattandosi di profilo inammissibile, in quanto non precedentemente evidenziato, la Corte osserva che la questione è da ritenere comunque infondata.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Controparte_4
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sentenza pubblicata il 29
marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale”
di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame,
a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti del tipo di 17
quello in esame.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n.
8393/2021 del 14.10.2021.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e si Parte_1
liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado,
dell'assenza di fase istruttoria - con distrazione in favore degli Avv.ti Fabio
Musto e Giovanni Terreri, dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Direttore Generale pro- Parte_1
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 31.3.2022, dalla , in Parte_1
persona del Direttore Generale pro-tempore, nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8393/2021 del 14.10.2021, così 18
provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento;
2) Condanna la , in persona del Direttore Generale Parte_1
pro-tempore, al pagamento in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di spese e
[...]
competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di lite di cui al capo che precede in favore degli Avv.ti Fabio Musto e Giovanni Terreri,
dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Direttore Parte_1
Generale pro-tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo