Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 14/01/2021, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00003/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01343/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pavanato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crespino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES AR in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Comune di Crespino il 29.09.2020, notificato il 30.09.2020, di diniego dell'autorizzazione all'esercizio di una casa per anziani autosufficienti, prot. Num. 6929 Tit. 6 Cl 3 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’esame delle questioni dedotte richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per concedere la tutela cautelare richiesta ma che è comunque opportuno, in considerazione della peculiarità e delicatezza della questione, fissare fin d’ora l’udienza per la trattazione di merito del ricorso alla data del 26 maggio 2021.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Fissa l’udienza per la trattazione di merito del ricorso alla data del 26 maggio 2021.
Spese della presente fase cautelare compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO