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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8208/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8208 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Vincenzo Sforza, giusta procura in atti,
attrice
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. dall'Avv. Luigi Riccardi, giusta procura in atti,
convenuta
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccardi, giusta procura in atti,
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni
All'udienza del 2.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 11 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ha convenuto in Parte_1 giudizio la per sentir così provvedere: Controparte_3
A) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione di interessi, spese ed oneri applicata nel corso dell'intera durata del rapporto di conto corrente n. 12868.33 e n. 607.56 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interessi per i ridetti rapporti;
B) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei tassi di interessi debitori applicati in misura superiore al saggio legale, poiché non pattuiti;
C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di “commissione sul corrispettivo accordato”, perché non convenute e, comunque, perché prive di causa negoziale;
D) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle commissioni e spese applicate al rapporto di conto corrente, perché non pattuite;
E) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto in ragione dell'illegittima applicazione delle valute;
F) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei contratti impugnati e rettifica del saldo contabile,
l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in assenza di interessi, ovvero in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con eliminazione della commissione di massimo scoperto, della commissione per messa a disposizione fondi, delle commissioni e spese non pattuite e degli interessi computati sulla differenza giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
G) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di finanziamento di € 400.000,00 del 06/06/2014
e di € 230.000,00 del 11/09/2015 per difetto di causa e, per l'effetto, condannando, la
, all'immediata restituzione della somma di € 257.524,69, in favore della Controparte_3 società attrice;
H) in subordine, senza che ciò costituisca rinuncia alla domanda di nullità del contratto di mutuo ipotecario per difetto di causa, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola relativa al TAEG applicato ai medesimi contratti e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati nel corso dell'intero rapporto;
I) accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con la , con ogni Parte_1 conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito conseguito;
J) condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Siena (SI) alla Piazza Salimbeni n. 3, alla restituzione, in favore della Parte_1
pagina 2 di 11 , delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, quantificate in €420.477,13, ovvero di quelle altri, maggiori o minori, accertate in corso di causa;
K) in caso di segnalazione della posizione della alla Centrale Parte_1
Rischi, previo accertamento di illegittimità della stessa, ordinare all'Istituto di credito convenuto la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa;
L) condannare ex art. 96 c.p.c. la , con vittoria di spese e competenze di Controparte_3 causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.06.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
rilevando l'assoluta improponibilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza Controparte_3 delle domande formulate dalla società attrice e chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 23.03.2021, è intervenuta la
[...] qualificandosi cessionaria del credito in contestazione e facendo proprie Controparte_2 tutte le difese della originaria convenuta.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti, incluse quelle oggetto di ordine ex art. 210
c.p.c. impartito con ordinanza dell'1.07.2020, nonchè a mezzo di CTU contabile affidata al dott. Persona_1
che ha depositato il proprio elaborato peritale in data 2.09.2021.
Alla udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/------------------------/
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla banca di decadenza dell'attrice dalla domanda per mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto ricevuti periodicamente.
Va osservato, invero, che l'approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (Cass. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011 e
3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. 10186/2001; Cass. 10129/2001).
Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso da una banca al cliente, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Il pagamento di pagina 3 di 11 interessi non costituisce adempimento di un'obbligazione naturale, che escluderebbe il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, in quanto manca la spontaneità di tale adempimento. Gli istituti di credito, invero, nelle loro difese in giudizio sostengono sempre l'infondatezza della domanda, laddove il correntista non abbia mai contestato le risultanze degli estratti conto inviatigli, invocando la decorrenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 8 delle norme sui conti correnti di corrispondenza, clausola che ricalca il contenuto dell'art. 1832 c.c. (v. in tal senso Cass. 5-12-2003 n. 18626; Cass. 26-7-2001 n. 10186; Cass. 25-7-
2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass. 14-5-1998 n. 4846).
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va dunque accolta, nei termini di seguito esposti.
Giova chiarire che la domanda formulata da parte attrice è una domanda di accertamento con ripetizione d'indebito, atteso che già la correntista nell'atto introduttivo ha calcolato un saldo a credito pari ad € 420.477,13.
Se, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ne ha asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, per approdare, con un recente arresto della Suprema Corte, ad ammettere tale azione pur in presenza di conto aperto laddove le rimesse di cui è richiesta la restituzione abbiano natura solutoria (si veda Cass. civ., n. 4214/2024), con riferimento all'azione di accertamento, invece, l'ammissibilità della relativa domanda non è mai stata messa in dubbio ed è stata confermata anche dalla Suprema Corte con la sentenza appena richiamata.
È stato, invero, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto (v: Cass. civ. 06/07/2023, n.
19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito sempre dalla Corte di
Cassazione (v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di interesse che rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso.
Le domande di accertamento e rettifica del saldo formulate di parte attrice non possono dunque che essere ritenute ammissibili, in quanto indubbiamente volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale.
Essa, invece, potrà agire per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, solo ove un pagamento vi sia stato e, dunque, in presenza di rimesse solutorie, oppure, dopo la chiusura del conto, se le rimesse sono ripristinatorie.
Ciò premesso, oggetto della domanda di accertamento sono il rapporto di conto corrente ordinario nr. 607,56
(acceso, invece, in data 28/12/2006), assistito da conti anticipi import-export (n. 33745807.89) e conto anticipi commerciali (n. 33688406,15). Sul ridetto conto corrente nr. 607,56 sono stati erogati due mutui chirografari: (i)
pagina 4 di 11 il primo, di originari € 400.000,00 è stato erogato il 06/06/2014 e si indentifica al nr. 741665639; (ii) il secondo, di originari € 230.000,00 è stato erogato l'11/09/2015 e si identifica al nr. 741713919. Oggetto di causa è anche il c/c ordinario n. 12868.33, acceso in data 02/01/2007.
Sul punto, la banca convenuta ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla correntista ex art. 2697 c.c., contestando la correttezza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla base del combinato disposto degli artt. 119, D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. (T.U.B.) e 2220 c.c. inerente all'obbligo di conservazione delle scritture contabili nei limiti di dieci anni, stante la mancata produzione, da parte dell'odierna attrice, del necessario corredo probatorio (il contratto di c/c n. 12868.33 e la serie continua degli estratti conto;
gli estratti di conto limitatamente dal 01/01/2007 al 31/12/2016, mancando il 4° trimestre del 2014, relativamente al conto corrente n. 607.56) sulla base della giurisprudenza formatasi in subiecta materia.
L'eccezione non è fondata.
Va premesso che, in forza dei principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., sul correntista, che agisce per la rideterminazione del saldo o per la ripetizione di indebito, incombe l'onere di allegare tutta la documentazione afferente il rapporto in contestazione, ma, a fronte della allegazione del correntista riguardo l'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente, se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 6480 del 9 marzo 2021).
In argomento, occorre dare atto che la Suprema Corte con un suo condivisibile recente arresto ha affermato che, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. 24051/2019; analogamente, v. App. Bari sent. n.
887/2018 per cui nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito). Invero, l'attore in accertamento negativo non fa
"valere in giudizio" il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula al contrario l'inesistenza. È invece la banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente.
pagina 5 di 11 Ciò posto, nel caso che di specie la società attrice ha assolto al deposito, peraltro oggetto di consulenza da parte del nominato CTU, di tutta la documentazione contabile bancaria, che ha permesso all'ausiliario contabile di ricostruire l'intero rapporto di c/c, nonché l'anamnesi completa delle relazioni economiche intercorse tra i soggetti processuali.
Parte attrice pertanto, si è adoperata al fine di dare prova certa ed inconfutabile relativamente al rapporto e/o i rapporti in essere con l'Istituto di credito, assolvendo pertanto all'onere della prova.
D'altra parte, l'istituto di credito non ha provveduto, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ad allegare in giudizio il contratto di apertura del conto corrente n. 12868.33, ma si è limitata a depositare gli estratti del conto dal 01/01/2007 al 31/05/2008.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla stipulazione del contratto di conto corrente, correttamente il CTU, nell'effettuare la rideterminazione del saldo, ha considerato il periodo dall'1.1.2000 al 31.1.2020, applicando gli interessi ex art. 117 T.U.B. ed escludendo tutti gli addebiti derivanti da condizioni contrattuali che non risultano provate per iscritto (CMS, spese e commissioni, capitalizzazione, regolamentazione valute non concordate e variazioni contrattuali).
Quanto al c/c n. 607.56, è parzialmente fondata l'eccezione di nullità ed illegittima applicazione delle commissioni applicate.
Innanzitutto, va precisato che la cms non è nulla per difetto di causa.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la sussistenza di tale nullità, in ipotesi di applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di Mondovì sentenza del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto, invero, è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo, che viene ad imporsi al cliente (tra le tante, Cass.
5359/2024; Trib. Modena n. 361/2018).
Le clausole di commissione di massimo scoperto sono, dunque, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto, in violazione, per l'appunto, dell'art. 1346 c.c.
Sino al 2009 la cms non era regolamentata. Un primo intervento normativo si è avuto con l'art. 2 bis del DL n.
185 del 29 novembre 2008, convertito con modifiche nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha disposto che la pagina 6 di 11 commissione di massimo scoperto sia valida solo se calcolata per utilizzi di somme nei limiti dell'affidamento e purché il saldo del conto risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni. L'art. 2 bis su citato, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore, aveva imposto l'obbligo di adeguamento entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore.
Nel caso di specie, relativamente al conto corrente ordinario n. 607.56, come correttamente evidenziato dal CTU, per il periodo dal 01.01.2007 al 30.06.2009 la commissione di massimo scoperto è stata applicata in quanto prevista dal contratto di apertura di conto corrente del 28.12.2006; invece per il periodo dal 30.09.2009 al
31.03.2014 è stato escluso il “corrispettivo su accordato” in quanto la relativa pattuizione non emerge dagli atti di causa.
E', invece, infondata la doglianza afferente all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non disciplinava il fenomeno anatocistico.
Con riferimento a quella fase, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, ritenendo la natura di “usi negoziali” e non normativi delle “norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI”, in cui era prevista l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass SSUU n. 24418/2010), ha chiarito che le clausole contrattuali con cui era pattuito l'anatocismo, sono nulle ex art. 1283 c.c.
Le Sezioni Unite hanno precisato che alla nullità dell'anatocismo trimestrale non sia possibile supplire con altra tipologia di capitalizzazione, neppure annuale, sicché gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Ne discende che gli interessi che possono legittimamente essere applicati dalla banca, per il periodo de quo, sono quelli semplici, calcolati, cioè, esclusivamente sul capitale.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che pagina 7 di 11 creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale.
La detta norma, in assenza della Delibera CICR, che non è mai stata emanata, non ha un contenuto imperativo sufficientemente delineato, integrando un'ipotesi di delegificazione di cui all'art. 17 l. 23 agosto 1998 n. 400.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 febbraio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente novellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Nella vicenda per cui è causa, dalla documentazione contrattuale depositata in atti dall'attrice risulta che la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente pattuita a condizione di reciprocità, coerentemente con il dato normativo;
di conseguenza, alcuna violazione di legge può in concreto ipotizzarsi.
Quanto agli interessi, va accolta la doglianza sollevata dalla società attrice di usurarietà degli stessi.
Con riferimento al corrente anticipi n. 33688406.15, per il periodo dal 30.08.2007 (data di erogazione dell'anticipo) al 14.09.2011, (giorno antecedente il contratto di anticipazioni/finanziamenti del 15.09.2011), non essendovi agli atti di causa una precedente pattuizione per iscritto in ordine agli affidamenti, ha applicato i tassi sostitutivi BOT;
mentre dal 15.09.2011 e sino alla data del 31.12.2013 cui si riferisce l'ultima rendicontazione disponibile, sui saldi debitori entro il fido ha applicato le condizioni previste dal contratto di anticipazioni/finanziamenti del 15.09.2011.
Con riferimento al corrente ordinario n. 607.56, per il periodo dall'apertura dell'1.01.2007 al 31.03.2014, non essendovi agli atti di causa una precedente pattuizione per iscritto in ordine agli affidamenti, ha applicato i tassi sostitutivi BOT, come richiesto dal quesito, sui saldi debitori entro fido;
mentre per il periodo dall'1.04.2014 sino alla data del 19.03.2018, data di passaggio a sofferenza, sui saldi debitori entro il fido ha applicato le condizioni previste dai contratti di apertura di credito del 01.04.2014 e del 09.04.2015.
Quanto al c/c n. 12868.33, come già innanzi descritto, non essendovi agli atti di causa il contratto di apertura di conto corrente, il CTU ha correttamente applicato i tassi sostitutivi BOT.
Alla luce dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica, correttamente argomentata e condivisibile nelle valutazioni e nelle conclusioni, deve concludersi per l'accertamento di un saldo a credito della correntista pari ad
€ 158.986,68.
In riferimento ai contratti di finanziamento di € 400.000,00 del 06/06/2014 e di € 230.000,00 del 11/09/2015, parte attrice assume che i finanziamenti siano stato erogati dalla Banca per una “ristrutturazione finanziaria”, meglio precisando, per abbattere l'esposizione debitoria relativa al c/c n. 607.56.
Posto che il c.d. “mutuo solutorio”, in quanto tale, non è nullo in quanto il ripianamento delle passività costituisce una possibile finalità del contratto, che non si pone in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, va precisato che la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9475/2022 ha espresso, a riguardo, pagina 8 di 11 un principio senza dubbio condivisibile: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro, necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ciò posto, nel caso di specie il collegamento tra il rapporto di conto corrente ed i contratti di mutuo chirografario
è puramente occasionale;
i due negozi non possono essere considerati in modo unitario, non ricorrendo nè il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, nè il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Priva di pregio è anche la doglianza, formulata dal mutuatario, in merito alla nullità della pattuizione relativa agli interessi per indeterminatezza/erroneità del TAEG, la cui eventuale inesattezza non costituisce peraltro motivo di nullità delle condizioni economiche pattuite.
Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra i quali non rientra, evidentemente, il caso che ci occupa, atteso che il credito è stato concesso alla
, ad ogni modo già la prevalente giurisprudenza di merito aveva Parte_1
sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto lo stesso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
pagina 9 di 11 Nella specie, come innanzi già evidenziato, dal documento di sintesi dei summenzionati contratti di mutuo emerge che sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, dunque alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
La società finanziata, infatti, è stata resa edotta dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Infatti, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione di nullità è imprescrittibile ed i rapporti di dare – avere, dunque, possono certamente essere ricostruiti tenendo conto di eventuali nullità contrattuali.
In generale, quando, a seguito di rettifica del saldo di conto corrente, avendo riscontrato un saldo a credito del correntista, quest'ultimo agisca per la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca, sul saldo rettificato dovranno essere individuate le rimesse solutorie, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (il riferimento è alla nota sentenza n. 24418/2010).
Nel caso in oggetto, invece, già la correntista nell'atto di citazione ha previsto un saldo a debito e, dunque, di fatto, nel domandare la rideterminazione dei rapporti alla luce delle lamentate nullità, ha eccepito il suo credito nascente da tali poste illegittimamente percepite dalla banca, in compensazione rispetto al credito della convenuta.
Com'è noto, in tema di eccezione di compensazione, si applica l'art. 1242 c.c., secondo cui la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. Nel caso di specie, le poste a debito ed a credito da compensare sono venute ad esistenza in maniera pressoché simultanea.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice per l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi eseguita dalla banca, la quale ultima ha riferito di non aver effettuato alcuna segnalazione.
Sul punto, occorre precisare che l'onere della prova del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, grava su chi domanda il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. (Cfr. ex multis Cass. n. 1931/17;
C. App. Milano n. 1228/20), e a ben vedere, non v'è traccia in atti di qualsivoglia documentazione utile a comprovare il danno eventualmente subito dall'attore (ad esempio la sospensione di affidamenti e dinieghi di nuovi finanziamenti).
In conclusione, non essendo provata la sussistenza del danno economico patito secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c., sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, si rigetta la domanda avanzata dalla difesa di parte attrice.
Rigettata, infine, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 10 di 11 Sulla base di tale calcolo, risulta un credito in favore della correntista pari ad € 158.986,68 a favore della correntista, a fronte di un maggior credito vantato dalla stessa pari ad € 420.477,13.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento parziale della domanda, equiparabile di fatto a soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi profili di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con riguardo, invece, all'intervento della considerato che non vi è mai stata estromissione della CP_2 originaria convenuta, il rapporto processuale prosegue, come detto, ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia (nella fase esecutiva) della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.) che dimostri di essere tale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Controparte_3
, al pagamento in favore della della somma di €
[...] Parte_1
158.986,68 oltre interessi legali dalla costituzione in mora all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente carico di parte attrice per 1/2 e della banca originaria convenuta per il restante 1/2.
Così deciso in Bari il 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8208 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Vincenzo Sforza, giusta procura in atti,
attrice
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. dall'Avv. Luigi Riccardi, giusta procura in atti,
convenuta
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccardi, giusta procura in atti,
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni
All'udienza del 2.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 11 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ha convenuto in Parte_1 giudizio la per sentir così provvedere: Controparte_3
A) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione di interessi, spese ed oneri applicata nel corso dell'intera durata del rapporto di conto corrente n. 12868.33 e n. 607.56 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interessi per i ridetti rapporti;
B) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei tassi di interessi debitori applicati in misura superiore al saggio legale, poiché non pattuiti;
C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di “commissione sul corrispettivo accordato”, perché non convenute e, comunque, perché prive di causa negoziale;
D) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle commissioni e spese applicate al rapporto di conto corrente, perché non pattuite;
E) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto in ragione dell'illegittima applicazione delle valute;
F) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei contratti impugnati e rettifica del saldo contabile,
l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in assenza di interessi, ovvero in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con eliminazione della commissione di massimo scoperto, della commissione per messa a disposizione fondi, delle commissioni e spese non pattuite e degli interessi computati sulla differenza giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
G) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di finanziamento di € 400.000,00 del 06/06/2014
e di € 230.000,00 del 11/09/2015 per difetto di causa e, per l'effetto, condannando, la
, all'immediata restituzione della somma di € 257.524,69, in favore della Controparte_3 società attrice;
H) in subordine, senza che ciò costituisca rinuncia alla domanda di nullità del contratto di mutuo ipotecario per difetto di causa, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola relativa al TAEG applicato ai medesimi contratti e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati nel corso dell'intero rapporto;
I) accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con la , con ogni Parte_1 conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito conseguito;
J) condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Siena (SI) alla Piazza Salimbeni n. 3, alla restituzione, in favore della Parte_1
pagina 2 di 11 , delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, quantificate in €420.477,13, ovvero di quelle altri, maggiori o minori, accertate in corso di causa;
K) in caso di segnalazione della posizione della alla Centrale Parte_1
Rischi, previo accertamento di illegittimità della stessa, ordinare all'Istituto di credito convenuto la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa;
L) condannare ex art. 96 c.p.c. la , con vittoria di spese e competenze di Controparte_3 causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.06.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
rilevando l'assoluta improponibilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza Controparte_3 delle domande formulate dalla società attrice e chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 23.03.2021, è intervenuta la
[...] qualificandosi cessionaria del credito in contestazione e facendo proprie Controparte_2 tutte le difese della originaria convenuta.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti, incluse quelle oggetto di ordine ex art. 210
c.p.c. impartito con ordinanza dell'1.07.2020, nonchè a mezzo di CTU contabile affidata al dott. Persona_1
che ha depositato il proprio elaborato peritale in data 2.09.2021.
Alla udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/------------------------/
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla banca di decadenza dell'attrice dalla domanda per mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto ricevuti periodicamente.
Va osservato, invero, che l'approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (Cass. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011 e
3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. 10186/2001; Cass. 10129/2001).
Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso da una banca al cliente, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Il pagamento di pagina 3 di 11 interessi non costituisce adempimento di un'obbligazione naturale, che escluderebbe il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, in quanto manca la spontaneità di tale adempimento. Gli istituti di credito, invero, nelle loro difese in giudizio sostengono sempre l'infondatezza della domanda, laddove il correntista non abbia mai contestato le risultanze degli estratti conto inviatigli, invocando la decorrenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 8 delle norme sui conti correnti di corrispondenza, clausola che ricalca il contenuto dell'art. 1832 c.c. (v. in tal senso Cass. 5-12-2003 n. 18626; Cass. 26-7-2001 n. 10186; Cass. 25-7-
2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass. 14-5-1998 n. 4846).
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va dunque accolta, nei termini di seguito esposti.
Giova chiarire che la domanda formulata da parte attrice è una domanda di accertamento con ripetizione d'indebito, atteso che già la correntista nell'atto introduttivo ha calcolato un saldo a credito pari ad € 420.477,13.
Se, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ne ha asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, per approdare, con un recente arresto della Suprema Corte, ad ammettere tale azione pur in presenza di conto aperto laddove le rimesse di cui è richiesta la restituzione abbiano natura solutoria (si veda Cass. civ., n. 4214/2024), con riferimento all'azione di accertamento, invece, l'ammissibilità della relativa domanda non è mai stata messa in dubbio ed è stata confermata anche dalla Suprema Corte con la sentenza appena richiamata.
È stato, invero, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto (v: Cass. civ. 06/07/2023, n.
19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito sempre dalla Corte di
Cassazione (v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di interesse che rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso.
Le domande di accertamento e rettifica del saldo formulate di parte attrice non possono dunque che essere ritenute ammissibili, in quanto indubbiamente volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale.
Essa, invece, potrà agire per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, solo ove un pagamento vi sia stato e, dunque, in presenza di rimesse solutorie, oppure, dopo la chiusura del conto, se le rimesse sono ripristinatorie.
Ciò premesso, oggetto della domanda di accertamento sono il rapporto di conto corrente ordinario nr. 607,56
(acceso, invece, in data 28/12/2006), assistito da conti anticipi import-export (n. 33745807.89) e conto anticipi commerciali (n. 33688406,15). Sul ridetto conto corrente nr. 607,56 sono stati erogati due mutui chirografari: (i)
pagina 4 di 11 il primo, di originari € 400.000,00 è stato erogato il 06/06/2014 e si indentifica al nr. 741665639; (ii) il secondo, di originari € 230.000,00 è stato erogato l'11/09/2015 e si identifica al nr. 741713919. Oggetto di causa è anche il c/c ordinario n. 12868.33, acceso in data 02/01/2007.
Sul punto, la banca convenuta ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla correntista ex art. 2697 c.c., contestando la correttezza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla base del combinato disposto degli artt. 119, D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. (T.U.B.) e 2220 c.c. inerente all'obbligo di conservazione delle scritture contabili nei limiti di dieci anni, stante la mancata produzione, da parte dell'odierna attrice, del necessario corredo probatorio (il contratto di c/c n. 12868.33 e la serie continua degli estratti conto;
gli estratti di conto limitatamente dal 01/01/2007 al 31/12/2016, mancando il 4° trimestre del 2014, relativamente al conto corrente n. 607.56) sulla base della giurisprudenza formatasi in subiecta materia.
L'eccezione non è fondata.
Va premesso che, in forza dei principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., sul correntista, che agisce per la rideterminazione del saldo o per la ripetizione di indebito, incombe l'onere di allegare tutta la documentazione afferente il rapporto in contestazione, ma, a fronte della allegazione del correntista riguardo l'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente, se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 6480 del 9 marzo 2021).
In argomento, occorre dare atto che la Suprema Corte con un suo condivisibile recente arresto ha affermato che, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. 24051/2019; analogamente, v. App. Bari sent. n.
887/2018 per cui nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito). Invero, l'attore in accertamento negativo non fa
"valere in giudizio" il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula al contrario l'inesistenza. È invece la banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente.
pagina 5 di 11 Ciò posto, nel caso che di specie la società attrice ha assolto al deposito, peraltro oggetto di consulenza da parte del nominato CTU, di tutta la documentazione contabile bancaria, che ha permesso all'ausiliario contabile di ricostruire l'intero rapporto di c/c, nonché l'anamnesi completa delle relazioni economiche intercorse tra i soggetti processuali.
Parte attrice pertanto, si è adoperata al fine di dare prova certa ed inconfutabile relativamente al rapporto e/o i rapporti in essere con l'Istituto di credito, assolvendo pertanto all'onere della prova.
D'altra parte, l'istituto di credito non ha provveduto, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ad allegare in giudizio il contratto di apertura del conto corrente n. 12868.33, ma si è limitata a depositare gli estratti del conto dal 01/01/2007 al 31/05/2008.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla stipulazione del contratto di conto corrente, correttamente il CTU, nell'effettuare la rideterminazione del saldo, ha considerato il periodo dall'1.1.2000 al 31.1.2020, applicando gli interessi ex art. 117 T.U.B. ed escludendo tutti gli addebiti derivanti da condizioni contrattuali che non risultano provate per iscritto (CMS, spese e commissioni, capitalizzazione, regolamentazione valute non concordate e variazioni contrattuali).
Quanto al c/c n. 607.56, è parzialmente fondata l'eccezione di nullità ed illegittima applicazione delle commissioni applicate.
Innanzitutto, va precisato che la cms non è nulla per difetto di causa.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la sussistenza di tale nullità, in ipotesi di applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di Mondovì sentenza del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto, invero, è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo, che viene ad imporsi al cliente (tra le tante, Cass.
5359/2024; Trib. Modena n. 361/2018).
Le clausole di commissione di massimo scoperto sono, dunque, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto, in violazione, per l'appunto, dell'art. 1346 c.c.
Sino al 2009 la cms non era regolamentata. Un primo intervento normativo si è avuto con l'art. 2 bis del DL n.
185 del 29 novembre 2008, convertito con modifiche nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha disposto che la pagina 6 di 11 commissione di massimo scoperto sia valida solo se calcolata per utilizzi di somme nei limiti dell'affidamento e purché il saldo del conto risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni. L'art. 2 bis su citato, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore, aveva imposto l'obbligo di adeguamento entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore.
Nel caso di specie, relativamente al conto corrente ordinario n. 607.56, come correttamente evidenziato dal CTU, per il periodo dal 01.01.2007 al 30.06.2009 la commissione di massimo scoperto è stata applicata in quanto prevista dal contratto di apertura di conto corrente del 28.12.2006; invece per il periodo dal 30.09.2009 al
31.03.2014 è stato escluso il “corrispettivo su accordato” in quanto la relativa pattuizione non emerge dagli atti di causa.
E', invece, infondata la doglianza afferente all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non disciplinava il fenomeno anatocistico.
Con riferimento a quella fase, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, ritenendo la natura di “usi negoziali” e non normativi delle “norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI”, in cui era prevista l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass SSUU n. 24418/2010), ha chiarito che le clausole contrattuali con cui era pattuito l'anatocismo, sono nulle ex art. 1283 c.c.
Le Sezioni Unite hanno precisato che alla nullità dell'anatocismo trimestrale non sia possibile supplire con altra tipologia di capitalizzazione, neppure annuale, sicché gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Ne discende che gli interessi che possono legittimamente essere applicati dalla banca, per il periodo de quo, sono quelli semplici, calcolati, cioè, esclusivamente sul capitale.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che pagina 7 di 11 creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale.
La detta norma, in assenza della Delibera CICR, che non è mai stata emanata, non ha un contenuto imperativo sufficientemente delineato, integrando un'ipotesi di delegificazione di cui all'art. 17 l. 23 agosto 1998 n. 400.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 febbraio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente novellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Nella vicenda per cui è causa, dalla documentazione contrattuale depositata in atti dall'attrice risulta che la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente pattuita a condizione di reciprocità, coerentemente con il dato normativo;
di conseguenza, alcuna violazione di legge può in concreto ipotizzarsi.
Quanto agli interessi, va accolta la doglianza sollevata dalla società attrice di usurarietà degli stessi.
Con riferimento al corrente anticipi n. 33688406.15, per il periodo dal 30.08.2007 (data di erogazione dell'anticipo) al 14.09.2011, (giorno antecedente il contratto di anticipazioni/finanziamenti del 15.09.2011), non essendovi agli atti di causa una precedente pattuizione per iscritto in ordine agli affidamenti, ha applicato i tassi sostitutivi BOT;
mentre dal 15.09.2011 e sino alla data del 31.12.2013 cui si riferisce l'ultima rendicontazione disponibile, sui saldi debitori entro il fido ha applicato le condizioni previste dal contratto di anticipazioni/finanziamenti del 15.09.2011.
Con riferimento al corrente ordinario n. 607.56, per il periodo dall'apertura dell'1.01.2007 al 31.03.2014, non essendovi agli atti di causa una precedente pattuizione per iscritto in ordine agli affidamenti, ha applicato i tassi sostitutivi BOT, come richiesto dal quesito, sui saldi debitori entro fido;
mentre per il periodo dall'1.04.2014 sino alla data del 19.03.2018, data di passaggio a sofferenza, sui saldi debitori entro il fido ha applicato le condizioni previste dai contratti di apertura di credito del 01.04.2014 e del 09.04.2015.
Quanto al c/c n. 12868.33, come già innanzi descritto, non essendovi agli atti di causa il contratto di apertura di conto corrente, il CTU ha correttamente applicato i tassi sostitutivi BOT.
Alla luce dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica, correttamente argomentata e condivisibile nelle valutazioni e nelle conclusioni, deve concludersi per l'accertamento di un saldo a credito della correntista pari ad
€ 158.986,68.
In riferimento ai contratti di finanziamento di € 400.000,00 del 06/06/2014 e di € 230.000,00 del 11/09/2015, parte attrice assume che i finanziamenti siano stato erogati dalla Banca per una “ristrutturazione finanziaria”, meglio precisando, per abbattere l'esposizione debitoria relativa al c/c n. 607.56.
Posto che il c.d. “mutuo solutorio”, in quanto tale, non è nullo in quanto il ripianamento delle passività costituisce una possibile finalità del contratto, che non si pone in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, va precisato che la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9475/2022 ha espresso, a riguardo, pagina 8 di 11 un principio senza dubbio condivisibile: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro, necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ciò posto, nel caso di specie il collegamento tra il rapporto di conto corrente ed i contratti di mutuo chirografario
è puramente occasionale;
i due negozi non possono essere considerati in modo unitario, non ricorrendo nè il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, nè il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Priva di pregio è anche la doglianza, formulata dal mutuatario, in merito alla nullità della pattuizione relativa agli interessi per indeterminatezza/erroneità del TAEG, la cui eventuale inesattezza non costituisce peraltro motivo di nullità delle condizioni economiche pattuite.
Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra i quali non rientra, evidentemente, il caso che ci occupa, atteso che il credito è stato concesso alla
, ad ogni modo già la prevalente giurisprudenza di merito aveva Parte_1
sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto lo stesso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
pagina 9 di 11 Nella specie, come innanzi già evidenziato, dal documento di sintesi dei summenzionati contratti di mutuo emerge che sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, dunque alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
La società finanziata, infatti, è stata resa edotta dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Infatti, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione di nullità è imprescrittibile ed i rapporti di dare – avere, dunque, possono certamente essere ricostruiti tenendo conto di eventuali nullità contrattuali.
In generale, quando, a seguito di rettifica del saldo di conto corrente, avendo riscontrato un saldo a credito del correntista, quest'ultimo agisca per la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca, sul saldo rettificato dovranno essere individuate le rimesse solutorie, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (il riferimento è alla nota sentenza n. 24418/2010).
Nel caso in oggetto, invece, già la correntista nell'atto di citazione ha previsto un saldo a debito e, dunque, di fatto, nel domandare la rideterminazione dei rapporti alla luce delle lamentate nullità, ha eccepito il suo credito nascente da tali poste illegittimamente percepite dalla banca, in compensazione rispetto al credito della convenuta.
Com'è noto, in tema di eccezione di compensazione, si applica l'art. 1242 c.c., secondo cui la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. Nel caso di specie, le poste a debito ed a credito da compensare sono venute ad esistenza in maniera pressoché simultanea.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice per l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi eseguita dalla banca, la quale ultima ha riferito di non aver effettuato alcuna segnalazione.
Sul punto, occorre precisare che l'onere della prova del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, grava su chi domanda il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. (Cfr. ex multis Cass. n. 1931/17;
C. App. Milano n. 1228/20), e a ben vedere, non v'è traccia in atti di qualsivoglia documentazione utile a comprovare il danno eventualmente subito dall'attore (ad esempio la sospensione di affidamenti e dinieghi di nuovi finanziamenti).
In conclusione, non essendo provata la sussistenza del danno economico patito secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c., sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, si rigetta la domanda avanzata dalla difesa di parte attrice.
Rigettata, infine, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 10 di 11 Sulla base di tale calcolo, risulta un credito in favore della correntista pari ad € 158.986,68 a favore della correntista, a fronte di un maggior credito vantato dalla stessa pari ad € 420.477,13.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento parziale della domanda, equiparabile di fatto a soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi profili di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con riguardo, invece, all'intervento della considerato che non vi è mai stata estromissione della CP_2 originaria convenuta, il rapporto processuale prosegue, come detto, ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie, ferma l'efficacia (nella fase esecutiva) della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.) che dimostri di essere tale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Controparte_3
, al pagamento in favore della della somma di €
[...] Parte_1
158.986,68 oltre interessi legali dalla costituzione in mora all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente carico di parte attrice per 1/2 e della banca originaria convenuta per il restante 1/2.
Così deciso in Bari il 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
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