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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1258/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo IAno
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 16.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1258/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Massimo Mambelli
contro
:
CP_1
Avv. Gerardo Rucci
NI Parte_2
contumace
CP_2
contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2015, (nel prosieguo “il ), unitamente alla moglie Parte_1 Pt_1 CP_3
e ai figli minori e ai genitori e al
[...] Per_1 Persona_2 CP_4 CP_5
fratello e alla nonna convenivano in giudizio CP_6 Per_3 Controparte_7 CP_2
e (di seguito senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
[...] CP_1
- intorno alle 20.10 del 24.8.2012 il in sella alla propria motocicletta stava percorrendo la via Pt_1
Santa Croce in località Bertinoro con direzione di marcia via Emilia-Santa Maria Nuova, indossando il casco e mantenendo una velocità adeguata, quando giunto all'altezza dell'intersezione con la strada laterale di sinistra, via Fonde, veniva investito dalla vettura Fiat Grande Punto di proprietà di e CP_2 pagina 1 di 18 condotta dalla NI, che, nell'immettersi nella via principale, effettuava una manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al motociclo;
- a seguito del violento urto, il riportava l'amputazione dell'arto inferiore destro e gravi lesioni Pt_1
a quello sinistro;
- , compagnia assicuratrice per la RCA, corrispondeva al la somma di € 710.400 (di cui CP_1 Pt_1
€ 10.400 per danni alla moto) oltre alla somma complessiva di € 150.000 per i danni subiti dalla moglie e dai due figli;
- l'AI, riconosciuto l'infortunio in itinere, provvedeva a corrispondere al quanto dovuto;
Pt_1
- l'esperito tentativo di definizione stragiudiziale della controversia falliva.
Il concludeva domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, Pt_1
comprensivo di adeguata personalizzazione, del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica (precisando che al momento del sinistro prestava la propria attività lavorativa nell'azienda di famiglia operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di frutta e verdura) e per le spese sanitarie, protesiche e farmacologiche già sostenute e quelle future.
I congiunti del chiedevano la condanna dei convenuti al ristoro dei danni, patrimoniali e non, Pt_1 patiti in conseguenza dell'occorso.
eccepiva il concorso di colpa del nella determinazione del sinistro, eccepiva la carenza CP_1 Pt_1
di legittimazione attiva in capo ai genitori, al fratello e alla nonna del contestava l'eccessività Pt_1
delle pretese risarcitorie;
rilevava, infine, la necessità di scomputare da quanto eventualmente riconosciuto in favore del le somme da quest'ultimo già percepite da e da AI Pt_1 CP_1
nonché quelle percepite a titolo di indennizzo a fronte delle due polizze assicurative contratte dal con AL IA s.p.a. (nel prosieguo senza indicazione del tipo sociale). Pt_1
Dichiarata la contumacia dei convenuti NI e la causa veniva istruita con il deposito di CP_2
documenti, anche acquisiti presso AI in relazione alle prestazioni erogate, mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi del prova per testi e TU medico-legale sulla persona del Pt_1
affidata al dott. Pt_1 Persona_4
Con la sentenza n. 26/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva in parte le domande attoree.
Il Tribunale riteneva provata la colpa esclusiva della NI nella causazione del sinistro, in quanto lo scontro - tenuto conto delle dichiarazioni del teste oculare che al momento Testimone_1 dell'impatto stava percorrendo a bordo della propria auto la via Santa Croce con direzione di marcia opposta rispetto a quella del e dell'ubicazione dei danni - si verificava quando l'autovettura Pt_1
condotta dalla NI era in fase di svolta e prima che la manovra di svolta fosse portata a compimento.
pagina 2 di 18 Conformemente anche a quanto emerso dal rapporto dei Carabinieri, il Tribunale riteneva che la NI avesse omesso di concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal che Pt_1
sopraggiungeva da destra percorrendo la via Santa Croce giacché, pur avendo ella dichiarato di essersi fermata al segnale di STOP e di aver guardato anche verso la via Emilia, di fatto era ripartita senza avvedersi della moto che stava provenendo dalla sua destra, come dimostrava il fatto che la stessa aveva dichiarato che l'urto era avvenuto subito dopo l'inizio della manovra.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dalla NI e dal teste consentivano di escludere ogni Tes_1 responsabilità in capo al atteso che “non è emerso che il stesse viaggiando ad alta Pt_1 Pt_1 velocità o comunque superando i limiti di legge”. Il giudice osservava che, d'altra parte, al Pt_1
non era stata contestata alcuna infrazione mentre la NI era stata sanzionata per l'omessa precedenza.
Contrariamente a quanto affermato da , secondo il Tribunale non vi era alcun elemento che CP_1
consentisse di affermare che la manovra di svolta della NI fosse avvenuta lentamente e che il avesse concorso nella causazione del sinistro o che avrebbe potuto evitarlo con una guida Pt_1 prudente, osservando che “d'altra parte, le caratteristiche della motocicletta non possono di per sé giustificare alcuna presunzione al riguardo”.
Il Tribunale proseguiva osservando che «la manovra di svolta a sinistra della NI, avendo occupato la corsia di marcia della motocicletta, tagliandole la strada, non ha lasciato a tale veicolo lo spazio sufficiente per passare né il tempo necessario per effettuare una qualsiasi manovra di emergenza, avendo peraltro il comportamento tenuto dalla NI tratto in inganno il motociclista se è vero che quest'ultima, come dalla stessa dichiarato, si era fermata allo stop lasciando quindi presumere al conducente della moto di essere stato visto, salvo poi ripartire, verosimilmente in quanto accortasi che
l'auto che sopraggiungeva in senso contrario dalla sua sinistra doveva svoltare nella stessa via Fonde, senza tuttavia avvedersi della moto che stava sopraggiungendo da destra, tanto che lo scontro è avvenuto “subito dopo”».
Venendo ai danni patiti dal il Tribunale condivideva le valutazioni de TU medico-legale che Pt_1
a fronte del quadro clinico del periziato – consistente nella “a) perdita anatomica dell'arto inferiore dx. al 3° medio di coscia con moncone parzialmente dismorfico ma protesizzabile;
b) grave alterazione anatomo-funzionale dell'arto inferiore sx. per esiti osteogenetici delle plurime fratture;
plurime e complesse aree cicatriziali, dismorfiche e distrofiche con ampi segni di sofferenza tissutale;
persistenza dei mezzi di sintesi;
paresi SPE e rilevante lassità capsulo-legamentosa anteriore ginocchio sx. con fenomenologia correlata;
c) evidente alterazione distimica secondaria senza caratteri psicotici” – quantificava il danno biologico permanente nella misura del 78%; qualificava la compromissione degli aspetti esistenziali e relazionali come situazione di sofferenza soggettiva di grado severo;
determinava pagina 3 di 18 il periodo di inabilità temporanea totale in 186 giorni interamente trascorsi in regime di ricovero ospedaliero con situazione di sofferenza soggettiva temporanea di grado severissimo.
Il TU riferiva, altresì, che gli esiti permanenti avevano inciso negativamente sulla capacità lavorativa specifica (e anche quella generica) svolta dal danneggiato nella misura del 75%. Il Tribunale precisava che il lavorava come dipendente nella società di famiglia di cui era anche socio e componente Pt_1 del consiglio di amministrazione e che l'attività lavorativa era stata soppressa dalla data del sinistro al
13.7.2013, data in cui terminava la tutela AI, e che successivamente il aveva ripreso Pt_1
l'attività lavorativa limitandola ai rapporti commerciali con fornitori e alla supervisione amministrativa all'interno dell'ufficio e mai in esterno, come invece accadeva prima, senza più un concreto contatto con fornitori e/o clienti e senza monitoraggio fisico della zona di esposizione/vendita. I testi escussi
( e avevano confermato non solo il ruolo del Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 nell'amministrazione della società ma anche le attività da lui svolte prima del sinistro e, in particolare, quella riguardante l'acquisto dei prodotti nonché il ridimensionamento delle mansioni da lui svolte dopo il sinistro.
Il Tribunale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (Edizione 2021), quantificava il danno biologico permanente (78% di invalidità permanente in una persona di 35 anni al momento del sinistro) nell'importo di € 779.159 di cui € 519.439 per la componente del danno c.d. dinamico-relazionale e € 259.720 per la componente relativa alla sofferenza intima soggettiva, importi questi già comprensivi di una personalizzazione media. Il Tribunale, “in considerazione della particolarità del caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate dal dei Pt_1
rilevanti postumi permanenti invalidanti in persona in giovane età e molto attiva sia sul fronte lavorativo (in cui progettava l'ampliamento dell'attività familiare) sia su quello familiare, con due figli ancora in tenera età, dell'evidente sofferenza fisica subita, accertata anche dal TU, con importanti ripercussioni sul piano psicologico (è stata accertata una componente di danno psichiatrico per disturbo post traumatico da stress cronico con depressione e disistima di sé), delle non trascurabili conseguenze delle menomazioni sulla vita relazionale di cui si dà conto nella perizia”, riteneva equo applicare a titolo di ulteriore personalizzazione l'incremento nella misura massima prevista del 25%
(pari a € 194.798,75) per un importo complessivo di € 973.948,75.
Il Tribunale, sulla base dei criteri tabellari milanesi e individuato in € 123,75 il valore monetario del danno da inabilità temporanea assoluta giornaliera pari al valore standard di € 99, aumentato della medesima misura del 25% tenuto conto della gravità delle lesioni e del lungo periodo di ricovero e riabilitazione, come desumibili dell'elaborato peritale, quantificava il danno biologico temporaneo nella complessiva somma di € 23.017 per i 186 giorni di I.T.T.
pagina 4 di 18 Il complessivo danno non patrimoniale subito dal comprensivo delle compromissioni Pt_1
“esistenziali-relazionali” e del “danno morale”, ammontava pertanto a € 996.966,25, calcolato all'attualità.
In relazione ai danni patrimoniali, il Tribunale riconosceva in favore del il rimborso delle Pt_1
spese mediche ritenute congrue e giustificate dal TU e delle spese documentate direttamente e chiaramente legate al sinistro nella misura documentata in atti per complessivi € 40.961,23, escludendo invece “il rimborso delle spese non pertinenti (rilascio certificato per porto d'armi e onorario per certificazione medica per il porto d'armi rispettivamente di € 58 e € 50; spesa per acquisto di una nuova auto Ford Kuga per € 24.300, riconoscendosi solo la spesa per la personalizzazione/adattamento a disabilità; spesa per acquisto attrezzi sportivi Technogym per €
4.333,05 e fattura n. 390/2017 di Meglio in Salute di € 3.970 non essendo indicata né evincibile
l'inerenza al sinistro e la finalità della spesa) e al netto della duplicazione per la fattura AI n.
2013/0341 prodotta due volte”. Sulla somma di € 40.961,23 il Tribunale conteggiava la rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorrente dalla data della domanda (trattandosi di spese sostenute a decorrere dal 2013 e fino al 2018) fino a quella della pronuncia, sulla somma rivalutata anno per anno, pervenendo così all'ammontare di € 43.904,14.
Con riguardo alle spese mediche future per le protesi, il Tribunale richiamava quanto osservato dal
TU in relazione alle regole che presidiano la fornitura di dispositivi protesici da parte dell'AI. Il
TU precisava che nel caso del l'AI aveva erogato (e erogava) una protesi transfemorale Pt_1
per amputazione sopra il ginocchio definitiva di tipo modulare tradizionale, caratterizzata da una struttura portante rigida con elemento articolare al ginocchio e piede artificiale base rigido senza articolazione malleolare e che nessuna spesa gravava sul per tale presidio. Il anche, Pt_1 Pt_1
nel corso della consulenza, aveva manifestato il proprio gradimento per la fornitura di una protesi più evoluta del tipo modulare transfemorale con ginocchio elettronico e piede a restituzione di energia, come risultante dal preventivo prodotto in atti, la quale però non veniva erogata dall'AI con la conseguenza che la differenza di costi tra la protesi erogata e quella più evoluta sarebbe rimasta a carico dell'interessato.
Il Tribunale “condividendo quanto già evidenziato dal TU” riteneva “del tutto comprensibile e legittima la richiesta del di avere una protesi bionica più evoluta e performante rispetto a Pt_1 quella fornita dall'AI, che, tuttavia, fino ad ora non ha consentito ad un tale richiesta, rigettando la specifica istanza avanzata dal (cfr. lettera AI di rigetto sostituzione componente Pt_1 ginocchio in data 11/08/2015)”. Ciononostante, escludeva di poter addebitare tale costo ai convenuti
“trattandosi di spesa del tutto eventuale e, allo stato, indeterminata ed indeterminabile, mancando una
pagina 5 di 18 precisa e concreta evidenza della effettiva volontà del di farne realmente ricorso”. Infatti, Pt_1 benché trascorsi quasi 10 anni dall'incidente, occorso nell'agosto 2012, e “benché il preventivo per una protesi evoluta risalga al marzo 2015 e la TU sia stata svolta nel corso del 2017, il pur Pt_1
avendone avuto la possibilità e le disponibilità finanziarie (anche in considerazione delle somme già ricevute dalla propria assicurazione AL IA e dalla stessa sin dal 2014) non si è mai CP_1
attivato in tutto questo tempo per provare una tale diversa protesi e verificarne la possibilità di adattamento e il miglioramento prestazionale. Peraltro, i centri protesici certificati offrono la possibilità di una adozione di prova per un periodo predeterminati e prevedono uno specifico percorso di verifica”. Il Tribunale riteneva altresì che non fosse possibile individuare in quale fosse il modello di protesi più adatto al a fronte dell'ampia varietà di modelli più performanti rispetto a quella Pt_1 tradizionale in uso “stante l'assoluta soggettività della scelta che quest'ultimo ha ritenuto di non fare, nonostante il lungo tempo trascorso, impedendo così di avere riscontro sia rispetto all'utilità di tale spesa sia di tenere conto delle possibili minori limitazioni funzionali che conseguirebbero all'utilizzo di una protesi più evoluta e dell'incidenza del “miglioramento prestazionale” sugli esiti permanenti” e aggiungeva che “come spiegato dal TU, dietro una protesi ad elevata tecnologia c'è sempre un'attività riabilitativa specifica, ossia di addestramento all'uso specifico di questi componenti e non vi è quindi alcuna certezza che, a fronte di una tale tipologia di protesi, il paziente possa adattarsi al dispositivo e ricevere un reale vantaggio d'uso, anche tenendo conto del prolungato uso da parte del dell'attuale dispositivo protesico “base” e di una ortesi periferica controlaterale”. Il Pt_1
Tribunale concludeva osservando che “in assenza dei necessari elementi valutativi, non può dunque ritenersi risarcibile tale voce di danno, allo stato del tutto eventuale, indeterminata e indeterminabile, mancando qualsiasi certezza che tale spesa per l'acquisto di una protesi evoluta sarà mai sostenuta dal senza considerare che l'utilizzo di una protesi più performante ben potrebbe ridurre la Pt_1 percentuale dei postumi permanenti residuati al sinistro, e in particolare ridurre le limitazioni funzionali e alla vita relazionale, di cui si è invece tenuto conto per determinare e quantificare in questa sede il danno da risarcire”.
Il Tribunale riconosceva, invece, il diritto al risarcimento del danno per spese mediche future che lo stesso TU aveva riconosciuto come esistenti in quanto “legate ad attività di assistenza e servizio per necessità di carattere personale, esulanti allo stato attuale le garanzie offerte sia dall'I.N.A.I.L. che dal e “tenuto conto che le spese mediche sino ad ora sostenute e documentate sono state già CP_8 rimborsate” riteneva “equo riconoscere, in via equitativa e forfetaria, l'importo complessivo di €
120.000 tenendo conto di una spesa media annua non coperta dal stimabile in ca. € 3.000 per CP_8
l'aspettativa di vita media, indicata in ca. 84 anni”.
pagina 6 di 18 Quanto al danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa, il Tribunale osservava che, essendo il sinistro avvenuto sotto tutela AI, l'assenza dal lavoro era già stata interamente risarcita e il danno patrimoniale era coperto dalla rendita AI di complessivi € 326.269,54 come documentato in atti e che pertanto la perdita patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa sarebbe stata risarcita solo per l'eventuale differenza rispetto all'importo già riconosciuto. Il Tribunale chiariva che “il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica – nel caso in esame accertata dal TU nella misura del 75% – può…costituire autonoma voce di danno risarcibile solo qualora comporti una effettiva diminuzione del reddito, la cui prova incombe sul danneggiato” e che tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo.
Indi, per verificare che vi fosse stata una riduzione del reddito prendeva in esame le dichiarazioni fiscali prodotte dal richiamando il disposto dell'art. 137 d.lgs. 209/2006. Il Tribunale Pt_1 osservava che “dall'esame delle denunce dei redditi prodotte, riguardanti i periodi di imposta dal 2008 al 2019, si evince che mentre negli anni 2008/2010 il dichiarava unicamente redditi da Pt_1
partecipazione societaria (Modello 2009 - redditi 2008 pari a € 47.968; Modello 2010 - redditi 2009 pari a € 88.765 e Modello 2011 - redditi 2010 pari a € 172.534), nell'anno antecedente rispetto al sinistro aveva già mutato il proprio inquadramento lavorativo tanto che dal Modello 2012 - redditi
2011 risulta un reddito da partecipazione societaria di € 36.407 ed un reddito da lavoro dipendente pari a € 48.608 (tot. € 85.042).
Tale inquadramento è rimasto immutato anche nell'anno del sinistro, il 2012, e negli anni successivi.
Nel Modello 2013 relativo ai redditi 2012 risulta infatti un reddito da partecipazione societaria €
19.829 ed un reddito da lavoro dipendente di € 56.888 (tot. € 76.731).
Con riguardo al periodo successivo al sinistro, nel Modello 2014 - redditi 2013 il reddito da partecipazione societaria è € 20.289 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 36.655 (tot. € 56.961).
Nel Modello 2015 - redditi 2014 il reddito da partecipazione societaria è € 20.620 il reddito da lavoro dipendente è € 73.971 (tot. € 98.219). Nel Modello 2016 - redditi 2015 il reddito da partecipazione societaria è di € 25.864 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 35.763 (tot. € 64.261). Nel Modello
2017 - redditi 2016 il reddito da partecipazione societaria è € 30.422 quello da reddito lavoro dipendente è di € 35.763 (tot. € 64.261). Nel Modello 2018 - redditi 2017 il reddito da partecipazione societaria è € 36.427 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 24.056 (tot. € 63.117). Nel Modello
2019 - redditi 2018 il reddito da partecipazione societaria € 31.400 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 23.803 (tot. € 57.837). Infine, nel Modello 2020 - redditi 2019 il reddito da partecipazione societaria è di € 21.328 e il reddito da lavoro dipendente è di € 24.030 (tot. € 48.023)”.
pagina 7 di 18 Il Tribunale riteneva che dovesse aversi riguardo unicamente al reddito da lavoro dipendente, percepito a partire dal 2011, e non a quello da partecipazione societaria dichiarato negli anni precedenti al 2011, osservando che “il reddito da partecipazione societaria non ha subito conseguenze per effetto dell'invalidità del che ha continuato, e continua, ad essere socio della società di famiglia. Pt_1
Peraltro, nel corso degli anni dal 2011 al 2019 il reddito da partecipazione societaria è sempre stato percepito, con oscillazioni verosimilmente derivanti dall'andamento degli utili della società di cui, tuttavia, nulla è dato sapere non essendo mai stati prodotti i bilanci della società né le determinazioni dell'assemblea dei soci in ordine alla destinazione degli eventuali utili e agli emolumenti da corrispondere ai consiglieri”.
Osservato che il reddito da lavoro dipendente aveva subito un decremento “posto che rispetto a redditi di € 48.608 nel 2011 e di € 56.888 nel 2012 negli anni successivi al sinistro il reddito è sceso prima a ca. € 36.000 e negli ultimi anni si è attestato in ca. € 24.000”, il giudice stimava equitativamente la perdita di guadagno annua in € 35.000, tenendo conto del fatto che il reddito da lavoro dipendente percepito negli anni successivi al sinistro era stato mantenuto anche grazie al fatto che il Pt_1 lavorava nell'azienda di famiglia e aveva perciò potuto godere di un “trattamento di favore”.
Il Tribunale escludeva che dovesse essere riconosciuto al il risarcimento per il preteso Pt_1 mancato guadagno derivante dall'avvenuta esclusione dal C.d.A. della società di famiglia, atteso che non vi era prova che la fuoriuscita del dal C.d.A. nel 2016 fosse dipesa dalla sua incapacità Pt_1
lavorativa per i postumi conseguenti al sinistro né la prova di quali mansioni specifiche svolgesse il come componente del C.d.A. né di quale fosse il compenso previsto e deliberato dagli organi Pt_1
societari per tale ruolo di consigliere. Il giudice evidenziava che “anche dopo il 2016 – anno a cui risalirebbe l'uscita dal consiglio di amministrazione della società – il ha continuato a Pt_1
percepire il reddito da partecipazione societaria, come dimostrano le dichiarazioni dei redditi prodotte che fino al periodo di imposta 2019 (Modello 2020) contengono tale voce di reddito, essendo questo legato alla titolarità delle quote societarie e non certo al ruolo di componente del C.d.A.” e che
“d'altra parte, non sono stati prodotti i bilanci della società né l'ulteriore documentazione necessaria per valutare eventuali minori rendimenti della società dopo il sinistro subito dal ed Pt_1 eziologicamente causati al suo minor impegno nella vita societaria”.
Quanto alla liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, il giudice faceva ricorso al criterio della capitalizzazione che «si ottiene moltiplicando il reddito perduto, per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, in modo da tenere conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro». Affermava, poi, che, considerata la vetustà dei pagina 8 di 18 Cont coefficienti di capitalizzazione diffusi dal , “si ritiene più equo e corretto effettuare il calcolo con la formula del c.d. Valore Attuale proposto nell'Osservatorio di Milano che ricava il coefficiente sulla base dell'età del danneggiato alla data del sinistro (nel nostro caso 35 anni), degli anni lavorativi sulla base di un'età pensionabile di 67 anni (nel nostro caso 32 anni, valore dato da 67 – 35) ed utilizzando come tasso di rendimento non quello legale ma quello più confacente dei titoli di Stato di simile durata (nello specifico si ritiene equo ricorrere al rendimento BOT a 30 anni che alla data odierna risulta pari a 2,15%)”. Sulla base di tale calcolo, effettuato mediante formula matematica indicata in motivazione e tenuto conto che “l'importo da capitalizzare per i 32 anni di vita lavorativa è pari a € 35.000 (quale differenza reddituale media come sopra determinata) mentre il tasso di interesse è quello di 2,15%” quantificava il danno patrimoniale risarcibile in € 803.765,60. Indi, detraeva dagli importi determinati a titolo di danno non patrimoniale (€ 996.966,25) e di danno patrimoniale (€ 803.765,60) quanto percepito dal dall'AI per effetto del medesimo sinistro Pt_1 avvenuto in itinere, distinguendo tra la componente del danno biologico, pari a € 243.617,89 come da conteggio da AI aggiornato al 13.6.2016 e la rendita capitalizzata per il danno patrimoniale, pari, alla medesima data, a € 326.269,54, così da ricavare il c.d. danno differenziale.
Il Tribunale detraeva dal danno non patrimoniale residuo (€ 753.348,36) anche le somme versate all'attore da AL IA per la polizza infortuni e per la polizza conducente (pari rispettivamente a €
283.200 e € 50.000) alla luce del principio indennitario e in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Il residuo dovuto a titolo di danno non patrimoniale ammontava dunque a € 420.148,36 mentre il danno patrimoniale, al netto della rendita AI, risultava pari a € 477.496,06.
Il giudice escludeva che fossero risarcibili altre voci di danno patrimoniale, considerato che il periodo di inabilità lavorativa era già stato coperto dall'AI; osservava, altresì, che non era stata ritualmente dedotta, e in ogni caso provata, la perdita patrimoniale qualificabile come perdita di chance per non aver potuto realizzare o portare avanti in prima persona i progetti di ingrandimento dell'azienda familiare.
Dunque “la somma spettante al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del Pt_1 danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa ammonta dunque a € 897.644,42, oltre al danno per le spese mediche e spese inerenti il sinistro documentate pari a € 43.904,14, già conteggiati interessi e rivalutazione e quello per spese mediche future come sopra determinato in € 120.000, importo questo già in moneta attuale”. Alla prima voce (€ 897.644,42) il Tribunale aggiungeva gli interessi legali dalla data del sinistro a quella della pronuncia in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devalutando l'importo di €
pagina 9 di 18 897.644,42 al momento del sinistro e così addivenendo alla somma di € 843.650,77, su cui conteggiava gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data della pronuncia ottenendo la somma di € 951.992,53 (di cui € 53.993,65 per rivalutazione monetaria e € 54.348,11).
Pertanto, dal totale dovuto pari a € 1.115.896,67, già comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla sentenza, il Tribunale detraeva quanto già corrisposto ante causam da , pari a CP_1
€ 700.000, tenendo conto dell'incidenza di tale pagamento avvenuto nel giugno 2014 anche sul conteggio di interessi e rivalutazione, con una conseguente differenza ancora dovuta al di € Pt_1
378.096,67.
Quanto alle pretese risarcitorie avanzate dai prossimi congiunti del tenuto conto delle Pt_1
circostanze del caso concreto e dei valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale quantificava il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai due piccoli figli, al netto di quanto già percepito dagli stessi, nella somma di € 200.000 per ciascuno, in moneta attuale. Alla moglie il Tribunale riconosceva anche il risarcimento del danno patrimoniale subito per l'assenza non retribuita dal lavoro per circa 9 mesi e mezzo per poter assistere il marito che da documentazione prodotta risultava pari a € 17.718,92, importo che, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale alla pronuncia, aumentava a € 18.991,98.
Il Tribunale liquidava, in moneta attuale, il danno non patrimoniale nell'importo di € 100.000 per ciascuno dei genitori, di € 50.000 al fratello e di € 20.000 alla nonna.
Pertanto, accertata la responsabilità esclusiva della NI, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a la complessiva somma di € 378.096,67 Parte_1
già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria e già detratte le somme percepite da AI, da
AL IA e da ante causam; a in proprio e quale esercente la potestà CP_1 Controparte_3 genitoriale sui figli minori, la complessiva somma di 618.991,98 già in moneta attuale, di cui € 200.000 ciascuno riferibili ai due figli minori, già al netto dell'importo corrisposto prima del giudizio;
a
[...]
e la somma di € 100.000 ciascuno;
a la somma di € 50.000; a CP_4 CP_5 CP_6 Per_3 la somma di € 20.000 ed alla rifusione delle spese di giudizio – da distrarsi in favore del
[...]
procuratore dichiaratosi antistatario – con compensazione nella misura del 30% “in quanto le eccessive pretese degli attori, come anche riassunte negli atti conclusivi, hanno impedito una definizione conciliativa, più volte tentata in corso di causa, anche da questo Giudice all'udienza all'uopo fissata per l'08/11/2021, posto che la compagnia si era dichiarata disponibile a riconoscere ulteriori importi che è stato tuttavia impossibile quantificare per le elevate pretese degli attori”, liquidandole come da dispositivo, in base ai parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti tutelate (da considerarsi 6, posto che i due figli minori sono rappresentati in giudizio dalla madre).
pagina 10 di 18 Infine, poneva a carico dei convenuti le spese di TU unitamente al rimborso in favore degli attori delle spese sostenute per i CTP pari a complessivi € 3.050.
Avverso la sentenza proponeva appello unicamente il affidandolo a cinque motivi, cui Pt_1
resisteva anche proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento anche in minima CP_1 parte dell'appello principale.
La Corte rigettava le istanze istruttorie di parte appellante. Precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Le spese mediche future. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui liquida equitativamente le spese mediche future nell'importo complessivo di € 120.000 (€ 3.000 annui) ritenendo che la quantificazione sia insufficiente a ristorare il danno, tenuto conto che nel quinquennio oggetto di valutazione da parte del TU vi sarebbe stato un esborso di € 32.623,83 corrispondente a € 6.524,60 annui. Pertanto, insiste affinché gli venga riconosciuta la somma di € 287.082,40 (€ 6.524,60 x 44 anni), dedotto quanto percepito in forza della sentenza di primo grado;
2) Le spese per presidi protesici-sanitari. L'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, ritiene comprensibile e legittima la pretesa di avere una protesi più evoluta e performante rispetto a quella fornita dall'AI e, dall'altro lato, nega il risarcimento non essendo certo che il avrebbe proceduto all'acquisto. L'appellante ritiene altresì ingiusto che il Pt_1
Tribunale abbia desunto dal mancato acquistato della protesi, con l'acconto ricevuto da , la CP_1
mancanza di una volontà effettiva di effettuare tale acquisto, atteso che l'acconto era servito, in parte, ad affrontare “le enormi difficoltà generate dall'evento” e, in parte, era stato accantonato “per quel futuro ora incerto” per l'appellante e la sua famiglia, senza contare la spesa mensile per prodotti sanitari sostenuta dall'appellante (p.
7-8 atto di appello). Insiste per il risarcimento di tale voce di danno da quantificarsi quantomeno nella complessiva somma di € 250.000, corrispondente all'importo intermedio tra gli importi stimati per la fornitura di protesi più avanzate dal TU e oscillanti tra €
80.000-100.000 e € 300.000-400.000;
3) Il danno reddituale. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nella determinazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica per non aver assunto a base di calcolo il reddito più elevato del triennio precedente il sinistro - in violazione dell'art. 137 d.lgs. 209/2005 - pari a €
173.621 che, lungi dal rappresentare un “reddito da posizione”, attesta un reddito da lavoro effettivo e non da partecipazione societaria, “al di là del dato letterale del termine utilizzato ai fini fiscali, come da dichiarazioni testimoniali” (p. 19 atto di appello). Ritenendo provata l'incapacità lavorativa pagina 11 di 18 specifica pari al 100% e considerando, ex art. 37 d.lgs. n. 209/2005, quale parametro di riferimento il reddito di € 173.621 maturato nell'anno 2010 (Modello 2011) insiste affinché il danno sia quantificato nella somma di € 3.911.255,76 (€ 173.621 x 26,5030 - 15%).
In via subordinata, rammentando che il TU ha quantificato la compromissione della capacità lavorativa specifica nella misura del 75% e assunto quale parametro di riferimento il reddito maturato nell'anno 2010 (Modello 2011) insiste per il riconoscimento della somma di € 2.933.441,82 (€
173.621,00 x 75% x 26,5030 - 15%). In via di ulteriore subordine, l'appellante domanda che sia assunto a parametro di riferimento il reddito dell'anno immediatamente precedente il sinistro maturato sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di partecipazione societaria per l'ammontare di € 85.042 così addivenendosi alla somma di € 1.436.840,93 (85.042 x 26,5030 x 75% - 15%).
4) Del principio indennitario. L'appellante censura la sentenza laddove detrae dal danno non patrimoniale l'indennizzo ricevuto in forza di polizza infortuni contratta con AL IA (doc. 33 e
34, fasc. , stante l'inoperatività della compensatio lucri cum damno per la rinuncia alla rivalsa Pt_1
ex art. 1916 c.c. da parte di AL IA di cui all'art.
5.6 delle condizioni di polizza (doc. 34, cit.), altrimenti determinandosi un indebito vantaggio per l'autore dell'illecito e nessuna utilità per l'assicurato, vista la corresponsione di un premio più elevato a fronte della rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazione.
In ogni caso, ritiene che “le somme derivanti dalla polizza infortuni e la polizza conducente
(rispettivamente a € 283.200 e € 50.000) andavano detratte esclusivamente dagli importi dovuti a titolo di danno biologico/invalidità permanente e non dalla somma degli importi delle varie voci che costituiscono il danno non patrimoniale in senso lato (IP, IT, danno morale, personalizzazione…)” (p.
25 atto di appello) e che anche la rendita AI (€ 243.617,89) e il versamento ante causam di CP_1
(€ 700.000) vadano sottratte al solo danno biologico da invalidità permanente;
5) La parziale compensazione delle spese. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 30%, pur essendosi concluso il giudizio in senso favorevole per gli attori.
L'appello incidentale condizionato di censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si CP_1
riportano anche i titoli:
1) Errata attribuzione di responsabilità esclusiva a carico dell'assicurato nella determinazione CP_1 del sinistro de quo. Addebito concorsuale a carico di L'appellante incidentale censura Parte_1
la sentenza laddove afferma che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva della NI, nonostante la condotta di guida del risulti in contrasto con i principi di prudenza e moderata Pt_1
pagina 12 di 18 velocità, nonché di massima attenzione in prossimità delle aree di incrocio e insiste per il riconoscimento di una quota di responsabilità imputabile al motociclista da stimarsi in misura non inferiore al 30%;
2)Erronea quantificazione delle somme attribuite in favore di con riferimento ad una Parte_1
implementazione del danno non patrimoniale pari al 25% di personalizzazione. L'appellante incidentale censura la sentenza laddove riconosce nella liquidazione del danno biologico un aumento a titolo di personalizzazione, sebbene il grado severo di sofferenza sia già ricompreso nel danno morale anch'esso liquidato;
3) Erronea ed ultronea quantificazione del liquidato a titolo di danno reddituale. L'appellante incidentale ritiene che il danno da incapacità lavorativa specifica sia integralmente assorbito da quanto erogato da AI a titolo di rendita capitalizzata per il danno patrimoniale e chiede che venga dichiarata la non debenza di alcuna somma di denaro a tale titolo o, in subordine, “che venga limitata qualunque liquidazione in tal senso al minimo da questi rivendicabile, solo considerando la residuale quota di danno da lavoro dipendente” (p. 45);
4) Necessità di riduzione della IP in capo a ove denegatamente concesso qualunque Parte_1 importo per l'acquisto di protesi di ultima generazione extra fornitura AI o SSN. L'appellante incidentale insiste affinché nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello principale sia corrispondentemente ridotta la percentuale di invalidità permanente rispetto a quella riconosciuta dal TU e condivisa dal Tribunale.
***
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di e i quali seppure Controparte_7 CP_2 regolarmente citati dall'appellante non si sono costituiti in giudizio.
Passando all'esame dell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Ferma la statuizione, non censurata da alcuna parte, inerente alle spese, mediche e non, sostenute dal momento del sinistro alla definizione del giudizio di prime cure, il ritiene che la liquidazione Pt_1 del danno per le spese mediche future, esulanti le garanzie offerte dall'AI e dal SSN, sia insufficiente e non congrua tenuto conto dell'ammontare delle spese mediche già sostenute.
Invero, non vi sono ragioni che inducano a ritenere che la liquidazione equitativa di tale voce di danno, pari a € 3.000 annui per 40 anni, sia errata.
In primo luogo, il parametro di € 6.524,60 annui in forza del quale l'appellante principale pretende di dimostrare l'esiguità della somma liquidata equitativamente dal Tribunale non è corretto. Il parametro di € 6.524,60 annui è infatti calcolato sull'importo complessivo delle spese già sostenute sino alla sentenza di primo grado, pari a € 32.623,83, in cui però non sono ricomprese solo le spese aventi pagina 13 di 18 carattere sanitario ma anche altre non aventi carattere sanitario (es. spese di recupero moto, spese per il rilascio della patente speciale, spese per la personalizzazione dell'autovettura, spese per sedute di personal training). Inoltre, deve osservarsi che, pur avendone la facoltà ex art. 345 c.p.c., il Pt_1
non ha prodotto nel presente grado di giudizio alcuna documentazione attestante spese sanitarie sostenute dopo la definizione del giudizio di primo grado, ciò che avrebbe potuto avvalorare la lamentata inadeguatezza della somma di € 3.000 annui a ristorare il danno patrimoniale futuro.
Tutto ciò considerato, la censura non supera la valutazione equitativa del Tribunale, logicamente motivata e aderente alle risultanze di causa, che merita condivisione.
Il secondo motivo di appello è infondato.
A ben vedere, la lamentata contraddittorietà della sentenza è solo apparente. Infatti, laddove il
Tribunale dichiara di ritenere che la richiesta di dispositivi protesici più avanzati e performanti sia legittima e comprensibile compie una valutazione di tipo astratto, valevole per chiunque si trovi nelle condizioni del Quando, invece, esamina, in concreto, le circostanze della fattispecie in Pt_1
decisione, il Tribunale giustamente ritiene che non vi siano i presupposti per ristorare tale voce di danno, perché del tutto eventuale, non ancorata ad alcun elemento positivo. In effetti, il non ha Pt_1 introdotto in giudizio elementi utili a ritenere probabile l'acquisto di un dispositivo protesico e la sua richiesta non è supportata da alcuna circostanza che ne comprovi l'effettività.
Non sono sufficienti i preventivi e la richiesta di fornitura allegati sub doc. 22 e 23 (fasc. , Pt_1 tutti risalenti al 2015, atteso che non vi ha fatto seguito a quanto consta né l'uso in prova di dispositivi protesici di tale tipologia né l'acquisto, il cui peso economico il avrebbe potuto sopportare, Pt_1
concordemente a quanto ritenuto dal Tribunale. Da un lato, infatti, le circostanze dedotte dall'appellante a giustificazione del mancato impiego del considerevole acconto ricevuto da (€ CP_1
700.000) sono del tutto generiche e, dall'altro lato, già nel 2015 il aveva ricevuto non solo € Pt_1
700.000 da ma anche € 333.200 da AL IA (cfr. doc. all.to alla nota di deposito CP_1 CP_1
20.4.2017). Non vi è ragione per escludere che una parte di tale consistenti somme potesse essere destinata all'acquisto di un dispositivo protesico più evoluto e performante, tenuto conto che la spesa stimata dal TU (che lo stesso richiama nel proprio atto di appello) per l'acquisto di uno di Pt_1 tale dispostivi oscilla tra i € 20.000 e i € 75.000 e che dunque l'acquisto avrebbe richiesto l'esborso di una parte esigua delle erogazioni ricevute, potendo il resto essere destinato alle altre esigenze del e della sua famiglia. Dunque, non può in alcun modo presumersi che il acquisterà in Pt_1 Pt_1
futuro quel modello di protesi performante che, pur avendo da circa dieci ampia capacità patrimoniale,
a distanza di tanti anni dal sinistro, occorso nel 2012, non ha ancora acquistato.
Il terzo motivo di appello principale non merita accoglimento giacché infondato.
pagina 14 di 18 In primo luogo, non è ravvisabile una perdita totale della capacità lavorativa specifica. Per un verso, la fuoriuscita del dal consiglio di amministrazione della società di famiglia è avvenuta solo nel Pt_1
2016, a distanza di quattro anni dal sinistro e nel corso del giudizio di primo grado, e non vi è alcuna evidenza che tale esclusione sia dipesa dai postumi riportati, come già logicamente e condivisibilmente affermato nella sentenza, non specificamente censurata sul punto.
Per altro verso, le mansioni svolte dal all'interno dell'azienda di famiglia in conseguenza del Pt_1
sinistro sono solo mutate, essendo a lui precluse anche le attività che richiedono un modesto impegno motorio, risultando pertanto limitate ad attività di office o back office con minime se non assenti richieste funzionali e limitate necessità relazionali.
Ora nell'apprezzare gli effetti patrimoniali di tale mutamento, il Tribunale ha correttamente preso in esame il solo reddito da lavoro dipendente e non il reddito da partecipazione societaria atteso che, come osservato in sentenza, non è provato – mancando, fra l'altro, la documentazione necessaria a rappresentare la complessiva situazione della società, dal punto di vista produttivo, organizzativo, di mercato ecc. – secondo il criterio del più probabile che non, che le oscillazioni del reddito da partecipazione societaria siano da correlarsi eziologicamente alla impossibilità per il di Pt_1 svolgere all'interno dell'azienda le mansioni svolte prima del sinistro richiamate in atto di appello e indicate anche in sentenza;
sul punto, si evidenzia che tali mansioni sono, in parte, descritte in modo generico, tale da non consentire di apprezzare il nesso causale con le variazioni del reddito da partecipazione societaria, e, per altra parte, sono attività d'ordine facilmente delegabili a collaboratori e dipendenti (vendita a dettaglio, supervisione dell'area di vendita al dettaglio e delle aree espositive in genere, occasionale movimentazione delle merci nelle aree espositive, supervisione e/o cura diretta nella etichettatura/prezzatura, rapporti con la clientela, guida di camion/furgone per consegne e vendita di prodotti, rapporti commerciali con fornitori per approvvigionamento, supervisione amministrativa).
Nemmeno vi è prova, anche indiziaria, che le diverse mansioni svolte dal dopo il sinistro siano Pt_1
da correlare alla sua fuoriuscita dal C.d.A., la quale comunque, alla luce di quanto sopra, non è eziologicamente derivabile dal sinistro. L'appellante non offre elementi che inducano a ritenere il contrario, limitandosi ad affermare che il reddito da partecipazione societaria non può essere inteso come “reddito da posizione”; il che però non consente di superare le ragionevoli considerazioni del
Tribunale sul punto, ancora a circostanze oggettive.
Ora, al fine di determinare il danno in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un metodo di liquidazione “in concreto” alla cui base non sta la percentuale di incapacità lavorativa specifica, ma l'effettiva riduzione del reddito patito dal danneggiato per come allegata e provata, rifuggendo da qualsiasi automatismo risarcitorio e dall'idea della sussistenza di una corrispondenza necessaria tra il pagina 15 di 18 grado di invalidità permanente e la riduzione del reddito. Alla base del calcolo va quindi posto non l'intero reddito, bensì la frazione di esso che è andata perduta e, infatti, il Tribunale pone alla base del calcolo la perdita di guadagno sofferta dal Pt_1
L'adozione di questo metodo di liquidazione non è specificamente censurata se non laddove l'appellante lamenta la violazione dell'art. 37 d.lgs. 209/2005 ma, invero, anche assumendosi a base di calcolo nella determinazione della differenza reddituale tra quanto percepito prima del sinistro e quanto percepito dopo il sinistro il reddito da lavoro dipendente “più elevato tra quello degli ultimi tre anni” (e quello più elevato è quello percepito dal nell'anno del sinistro pari a € 56.888) e sottraendovi Pt_1
finanche il reddito da lavoro dipendente più basso percepito negli anni successivi al sinistro (pari a €
23.803 percepito nell'anno 2018), risulta una differenza reddituale pari a € 33.085, inferiore alla perdita di guadagno equitativamente stimata dal Tribunale in € 35.000, che risulta pertanto oltremodo adeguata rispetto alla fattispecie concreta.
Il quarto motivo di appello, laddove l'appellante fa discendere dalla rinuncia alla rivalsa prevista nella polizza infortuni l'inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, è infondato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti esclude che la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore consenta all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore per le seguenti ragioni: “(-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile” (così Cass. Civ. n. 13233/2014).
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente (Cass. Civ. n. 9003/2023; Cass. Civ. n.
14358/2019), a cui il Collegio ritiene di prestare adesione, non sussiste alcuna implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione e il divieto di cumulo tra l'indennizzo e il risarcimento. Per un verso, la previsione della rinuncia pattizia alla rivalsa da parte dell'assicuratore non priva il contratto di assicurazione contro gli infortuni della funzione indennitaria e, per altro verso, la surrogazione dell'assicuratore non interferisce con il principio indennitario, atteso che - abbia o non abbia l'assicuratore rinunciato alla surroga - non può essere risarcito il danno che abbia giuridicamente cessato di esistere perché indennizzato dall'assicuratore. Ne discende l'applicabilità del principio indennitario e l'operatività della compensatio lucri cum damno.
pagina 16 di 18 Il quarto motivo di appello laddove censura le modalità di diffalco delle somme percepite dal Pt_1 dall'ammontare del risarcimento del danno è, in parte, infondato e, in parte, carente di interesse perché, ancorché lo si ritenesse fondato, non consente di addivenire a una modifica della sentenza impugnata.
È infondato nella parte in cui l'appellante pretende che la somma di € 700.000 corrisposta ante causam da debba essere scomputata dalla sola voce del danno biologico da invalidità permanente CP_1 liquidata in sentenza in € 519.439. La somma di € 700.000 infatti fu corrisposta da (a CP_1 integrazione dell'acconto già versato di € 10.400 attinente il danno al veicolo) al fine di ristorare complessivamente il danno patrimoniale e quello non patrimoniale patito dal senza alcuna Pt_1
specifica imputazione alle diverse voci di nocumento e, dunque, non la sola invalidità permanente, come emerge dalla missiva di del 4.6.2014 contenente la suddetta offerta (doc. 3, fasc. CP_1
. Correttamente, il Tribunale ha quindi provveduto a scomputare tale somma da quanto Pt_1
complessivamente dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale.
Ora, tenuto conto del fatto che l'indennizzo erogato dall'AI ristora unicamente il danno biologico permanente e che la polizza infortuni (doc. 33 e 34, fasc. e la polizza conducente (allegata Pt_1 alla nota di deposito del 22.6.2017 dell'avv. Mambelli per gli attori) di AL IA garantiscono l'invalidità permanente dell'assicurato, tanto la somma di € 243.617,89 corrisposta da AI quanto la somma complessiva erogata da AL IA di € 333.200 devono essere scomputate (per l'ammontare complessivo di € 576.817,89) secondo il criterio delle poste omogenee da quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, il quale però è quantificato non nella somma di
€ 519.439, come suggerito dall'appellante principale, bensì nella somma di € 649.298,75 comprensiva dell'aumento a titolo di personalizzazione di tale voce di danno, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali pari al 25% (aumento riconosciuto in sentenza e oggetto di censura solo da parte dell'appello incidentale condizionato che per le ragioni di seguito indicate non verrà esaminato). Ne consegue che la liquidazione del danno biologico permanente - comprensiva del correlato aumento a titolo di personalizzazione - è ampiamente capiente (€ 649.298,75 - € 576.817,89 = 72.480,86) e pertanto non deve essere apportata alcuna modifica alla sentenza impugnata.
Non merita accoglimento, perché infondato, l'ultimo motivo di appello principale. La circostanza che gli attori in primo grado siano risultati vittoriosi, infatti, non determina l'erroneità della sentenza, atteso che la compensazione nella misura del 30% è condivisibilmente motivata sulla circostanza che l'eccessività delle pretese attoree abbia reso impossibile una definizione conciliativa della controversia nonostante la disponibilità di a corrispondere ulteriori importi. CP_1
pagina 17 di 18 In effetti, la quantificazione dei danni ad opera degli attori analiticamente esposta nella comparsa conclusione di primo grado è palesemente sproporzionata rispetto alla misura largamente inferiore in cui le domande attoree sono stata accolte dal Tribunale.
In conclusione, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame di quello incidentale formulato da , in quanto CP_1 condizionato all'accoglimento, anche in parte, del primo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Forlì e Parte_1
lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 12.000 CP_1
per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 4.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo IAno
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 16.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1258/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Massimo Mambelli
contro
:
CP_1
Avv. Gerardo Rucci
NI Parte_2
contumace
CP_2
contumace
Fatti di causa
Nell'anno 2015, (nel prosieguo “il ), unitamente alla moglie Parte_1 Pt_1 CP_3
e ai figli minori e ai genitori e al
[...] Per_1 Persona_2 CP_4 CP_5
fratello e alla nonna convenivano in giudizio CP_6 Per_3 Controparte_7 CP_2
e (di seguito senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
[...] CP_1
- intorno alle 20.10 del 24.8.2012 il in sella alla propria motocicletta stava percorrendo la via Pt_1
Santa Croce in località Bertinoro con direzione di marcia via Emilia-Santa Maria Nuova, indossando il casco e mantenendo una velocità adeguata, quando giunto all'altezza dell'intersezione con la strada laterale di sinistra, via Fonde, veniva investito dalla vettura Fiat Grande Punto di proprietà di e CP_2 pagina 1 di 18 condotta dalla NI, che, nell'immettersi nella via principale, effettuava una manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al motociclo;
- a seguito del violento urto, il riportava l'amputazione dell'arto inferiore destro e gravi lesioni Pt_1
a quello sinistro;
- , compagnia assicuratrice per la RCA, corrispondeva al la somma di € 710.400 (di cui CP_1 Pt_1
€ 10.400 per danni alla moto) oltre alla somma complessiva di € 150.000 per i danni subiti dalla moglie e dai due figli;
- l'AI, riconosciuto l'infortunio in itinere, provvedeva a corrispondere al quanto dovuto;
Pt_1
- l'esperito tentativo di definizione stragiudiziale della controversia falliva.
Il concludeva domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, Pt_1
comprensivo di adeguata personalizzazione, del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica (precisando che al momento del sinistro prestava la propria attività lavorativa nell'azienda di famiglia operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di frutta e verdura) e per le spese sanitarie, protesiche e farmacologiche già sostenute e quelle future.
I congiunti del chiedevano la condanna dei convenuti al ristoro dei danni, patrimoniali e non, Pt_1 patiti in conseguenza dell'occorso.
eccepiva il concorso di colpa del nella determinazione del sinistro, eccepiva la carenza CP_1 Pt_1
di legittimazione attiva in capo ai genitori, al fratello e alla nonna del contestava l'eccessività Pt_1
delle pretese risarcitorie;
rilevava, infine, la necessità di scomputare da quanto eventualmente riconosciuto in favore del le somme da quest'ultimo già percepite da e da AI Pt_1 CP_1
nonché quelle percepite a titolo di indennizzo a fronte delle due polizze assicurative contratte dal con AL IA s.p.a. (nel prosieguo senza indicazione del tipo sociale). Pt_1
Dichiarata la contumacia dei convenuti NI e la causa veniva istruita con il deposito di CP_2
documenti, anche acquisiti presso AI in relazione alle prestazioni erogate, mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi del prova per testi e TU medico-legale sulla persona del Pt_1
affidata al dott. Pt_1 Persona_4
Con la sentenza n. 26/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva in parte le domande attoree.
Il Tribunale riteneva provata la colpa esclusiva della NI nella causazione del sinistro, in quanto lo scontro - tenuto conto delle dichiarazioni del teste oculare che al momento Testimone_1 dell'impatto stava percorrendo a bordo della propria auto la via Santa Croce con direzione di marcia opposta rispetto a quella del e dell'ubicazione dei danni - si verificava quando l'autovettura Pt_1
condotta dalla NI era in fase di svolta e prima che la manovra di svolta fosse portata a compimento.
pagina 2 di 18 Conformemente anche a quanto emerso dal rapporto dei Carabinieri, il Tribunale riteneva che la NI avesse omesso di concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal che Pt_1
sopraggiungeva da destra percorrendo la via Santa Croce giacché, pur avendo ella dichiarato di essersi fermata al segnale di STOP e di aver guardato anche verso la via Emilia, di fatto era ripartita senza avvedersi della moto che stava provenendo dalla sua destra, come dimostrava il fatto che la stessa aveva dichiarato che l'urto era avvenuto subito dopo l'inizio della manovra.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dalla NI e dal teste consentivano di escludere ogni Tes_1 responsabilità in capo al atteso che “non è emerso che il stesse viaggiando ad alta Pt_1 Pt_1 velocità o comunque superando i limiti di legge”. Il giudice osservava che, d'altra parte, al Pt_1
non era stata contestata alcuna infrazione mentre la NI era stata sanzionata per l'omessa precedenza.
Contrariamente a quanto affermato da , secondo il Tribunale non vi era alcun elemento che CP_1
consentisse di affermare che la manovra di svolta della NI fosse avvenuta lentamente e che il avesse concorso nella causazione del sinistro o che avrebbe potuto evitarlo con una guida Pt_1 prudente, osservando che “d'altra parte, le caratteristiche della motocicletta non possono di per sé giustificare alcuna presunzione al riguardo”.
Il Tribunale proseguiva osservando che «la manovra di svolta a sinistra della NI, avendo occupato la corsia di marcia della motocicletta, tagliandole la strada, non ha lasciato a tale veicolo lo spazio sufficiente per passare né il tempo necessario per effettuare una qualsiasi manovra di emergenza, avendo peraltro il comportamento tenuto dalla NI tratto in inganno il motociclista se è vero che quest'ultima, come dalla stessa dichiarato, si era fermata allo stop lasciando quindi presumere al conducente della moto di essere stato visto, salvo poi ripartire, verosimilmente in quanto accortasi che
l'auto che sopraggiungeva in senso contrario dalla sua sinistra doveva svoltare nella stessa via Fonde, senza tuttavia avvedersi della moto che stava sopraggiungendo da destra, tanto che lo scontro è avvenuto “subito dopo”».
Venendo ai danni patiti dal il Tribunale condivideva le valutazioni de TU medico-legale che Pt_1
a fronte del quadro clinico del periziato – consistente nella “a) perdita anatomica dell'arto inferiore dx. al 3° medio di coscia con moncone parzialmente dismorfico ma protesizzabile;
b) grave alterazione anatomo-funzionale dell'arto inferiore sx. per esiti osteogenetici delle plurime fratture;
plurime e complesse aree cicatriziali, dismorfiche e distrofiche con ampi segni di sofferenza tissutale;
persistenza dei mezzi di sintesi;
paresi SPE e rilevante lassità capsulo-legamentosa anteriore ginocchio sx. con fenomenologia correlata;
c) evidente alterazione distimica secondaria senza caratteri psicotici” – quantificava il danno biologico permanente nella misura del 78%; qualificava la compromissione degli aspetti esistenziali e relazionali come situazione di sofferenza soggettiva di grado severo;
determinava pagina 3 di 18 il periodo di inabilità temporanea totale in 186 giorni interamente trascorsi in regime di ricovero ospedaliero con situazione di sofferenza soggettiva temporanea di grado severissimo.
Il TU riferiva, altresì, che gli esiti permanenti avevano inciso negativamente sulla capacità lavorativa specifica (e anche quella generica) svolta dal danneggiato nella misura del 75%. Il Tribunale precisava che il lavorava come dipendente nella società di famiglia di cui era anche socio e componente Pt_1 del consiglio di amministrazione e che l'attività lavorativa era stata soppressa dalla data del sinistro al
13.7.2013, data in cui terminava la tutela AI, e che successivamente il aveva ripreso Pt_1
l'attività lavorativa limitandola ai rapporti commerciali con fornitori e alla supervisione amministrativa all'interno dell'ufficio e mai in esterno, come invece accadeva prima, senza più un concreto contatto con fornitori e/o clienti e senza monitoraggio fisico della zona di esposizione/vendita. I testi escussi
( e avevano confermato non solo il ruolo del Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 nell'amministrazione della società ma anche le attività da lui svolte prima del sinistro e, in particolare, quella riguardante l'acquisto dei prodotti nonché il ridimensionamento delle mansioni da lui svolte dopo il sinistro.
Il Tribunale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (Edizione 2021), quantificava il danno biologico permanente (78% di invalidità permanente in una persona di 35 anni al momento del sinistro) nell'importo di € 779.159 di cui € 519.439 per la componente del danno c.d. dinamico-relazionale e € 259.720 per la componente relativa alla sofferenza intima soggettiva, importi questi già comprensivi di una personalizzazione media. Il Tribunale, “in considerazione della particolarità del caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate dal dei Pt_1
rilevanti postumi permanenti invalidanti in persona in giovane età e molto attiva sia sul fronte lavorativo (in cui progettava l'ampliamento dell'attività familiare) sia su quello familiare, con due figli ancora in tenera età, dell'evidente sofferenza fisica subita, accertata anche dal TU, con importanti ripercussioni sul piano psicologico (è stata accertata una componente di danno psichiatrico per disturbo post traumatico da stress cronico con depressione e disistima di sé), delle non trascurabili conseguenze delle menomazioni sulla vita relazionale di cui si dà conto nella perizia”, riteneva equo applicare a titolo di ulteriore personalizzazione l'incremento nella misura massima prevista del 25%
(pari a € 194.798,75) per un importo complessivo di € 973.948,75.
Il Tribunale, sulla base dei criteri tabellari milanesi e individuato in € 123,75 il valore monetario del danno da inabilità temporanea assoluta giornaliera pari al valore standard di € 99, aumentato della medesima misura del 25% tenuto conto della gravità delle lesioni e del lungo periodo di ricovero e riabilitazione, come desumibili dell'elaborato peritale, quantificava il danno biologico temporaneo nella complessiva somma di € 23.017 per i 186 giorni di I.T.T.
pagina 4 di 18 Il complessivo danno non patrimoniale subito dal comprensivo delle compromissioni Pt_1
“esistenziali-relazionali” e del “danno morale”, ammontava pertanto a € 996.966,25, calcolato all'attualità.
In relazione ai danni patrimoniali, il Tribunale riconosceva in favore del il rimborso delle Pt_1
spese mediche ritenute congrue e giustificate dal TU e delle spese documentate direttamente e chiaramente legate al sinistro nella misura documentata in atti per complessivi € 40.961,23, escludendo invece “il rimborso delle spese non pertinenti (rilascio certificato per porto d'armi e onorario per certificazione medica per il porto d'armi rispettivamente di € 58 e € 50; spesa per acquisto di una nuova auto Ford Kuga per € 24.300, riconoscendosi solo la spesa per la personalizzazione/adattamento a disabilità; spesa per acquisto attrezzi sportivi Technogym per €
4.333,05 e fattura n. 390/2017 di Meglio in Salute di € 3.970 non essendo indicata né evincibile
l'inerenza al sinistro e la finalità della spesa) e al netto della duplicazione per la fattura AI n.
2013/0341 prodotta due volte”. Sulla somma di € 40.961,23 il Tribunale conteggiava la rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorrente dalla data della domanda (trattandosi di spese sostenute a decorrere dal 2013 e fino al 2018) fino a quella della pronuncia, sulla somma rivalutata anno per anno, pervenendo così all'ammontare di € 43.904,14.
Con riguardo alle spese mediche future per le protesi, il Tribunale richiamava quanto osservato dal
TU in relazione alle regole che presidiano la fornitura di dispositivi protesici da parte dell'AI. Il
TU precisava che nel caso del l'AI aveva erogato (e erogava) una protesi transfemorale Pt_1
per amputazione sopra il ginocchio definitiva di tipo modulare tradizionale, caratterizzata da una struttura portante rigida con elemento articolare al ginocchio e piede artificiale base rigido senza articolazione malleolare e che nessuna spesa gravava sul per tale presidio. Il anche, Pt_1 Pt_1
nel corso della consulenza, aveva manifestato il proprio gradimento per la fornitura di una protesi più evoluta del tipo modulare transfemorale con ginocchio elettronico e piede a restituzione di energia, come risultante dal preventivo prodotto in atti, la quale però non veniva erogata dall'AI con la conseguenza che la differenza di costi tra la protesi erogata e quella più evoluta sarebbe rimasta a carico dell'interessato.
Il Tribunale “condividendo quanto già evidenziato dal TU” riteneva “del tutto comprensibile e legittima la richiesta del di avere una protesi bionica più evoluta e performante rispetto a Pt_1 quella fornita dall'AI, che, tuttavia, fino ad ora non ha consentito ad un tale richiesta, rigettando la specifica istanza avanzata dal (cfr. lettera AI di rigetto sostituzione componente Pt_1 ginocchio in data 11/08/2015)”. Ciononostante, escludeva di poter addebitare tale costo ai convenuti
“trattandosi di spesa del tutto eventuale e, allo stato, indeterminata ed indeterminabile, mancando una
pagina 5 di 18 precisa e concreta evidenza della effettiva volontà del di farne realmente ricorso”. Infatti, Pt_1 benché trascorsi quasi 10 anni dall'incidente, occorso nell'agosto 2012, e “benché il preventivo per una protesi evoluta risalga al marzo 2015 e la TU sia stata svolta nel corso del 2017, il pur Pt_1
avendone avuto la possibilità e le disponibilità finanziarie (anche in considerazione delle somme già ricevute dalla propria assicurazione AL IA e dalla stessa sin dal 2014) non si è mai CP_1
attivato in tutto questo tempo per provare una tale diversa protesi e verificarne la possibilità di adattamento e il miglioramento prestazionale. Peraltro, i centri protesici certificati offrono la possibilità di una adozione di prova per un periodo predeterminati e prevedono uno specifico percorso di verifica”. Il Tribunale riteneva altresì che non fosse possibile individuare in quale fosse il modello di protesi più adatto al a fronte dell'ampia varietà di modelli più performanti rispetto a quella Pt_1 tradizionale in uso “stante l'assoluta soggettività della scelta che quest'ultimo ha ritenuto di non fare, nonostante il lungo tempo trascorso, impedendo così di avere riscontro sia rispetto all'utilità di tale spesa sia di tenere conto delle possibili minori limitazioni funzionali che conseguirebbero all'utilizzo di una protesi più evoluta e dell'incidenza del “miglioramento prestazionale” sugli esiti permanenti” e aggiungeva che “come spiegato dal TU, dietro una protesi ad elevata tecnologia c'è sempre un'attività riabilitativa specifica, ossia di addestramento all'uso specifico di questi componenti e non vi è quindi alcuna certezza che, a fronte di una tale tipologia di protesi, il paziente possa adattarsi al dispositivo e ricevere un reale vantaggio d'uso, anche tenendo conto del prolungato uso da parte del dell'attuale dispositivo protesico “base” e di una ortesi periferica controlaterale”. Il Pt_1
Tribunale concludeva osservando che “in assenza dei necessari elementi valutativi, non può dunque ritenersi risarcibile tale voce di danno, allo stato del tutto eventuale, indeterminata e indeterminabile, mancando qualsiasi certezza che tale spesa per l'acquisto di una protesi evoluta sarà mai sostenuta dal senza considerare che l'utilizzo di una protesi più performante ben potrebbe ridurre la Pt_1 percentuale dei postumi permanenti residuati al sinistro, e in particolare ridurre le limitazioni funzionali e alla vita relazionale, di cui si è invece tenuto conto per determinare e quantificare in questa sede il danno da risarcire”.
Il Tribunale riconosceva, invece, il diritto al risarcimento del danno per spese mediche future che lo stesso TU aveva riconosciuto come esistenti in quanto “legate ad attività di assistenza e servizio per necessità di carattere personale, esulanti allo stato attuale le garanzie offerte sia dall'I.N.A.I.L. che dal e “tenuto conto che le spese mediche sino ad ora sostenute e documentate sono state già CP_8 rimborsate” riteneva “equo riconoscere, in via equitativa e forfetaria, l'importo complessivo di €
120.000 tenendo conto di una spesa media annua non coperta dal stimabile in ca. € 3.000 per CP_8
l'aspettativa di vita media, indicata in ca. 84 anni”.
pagina 6 di 18 Quanto al danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa, il Tribunale osservava che, essendo il sinistro avvenuto sotto tutela AI, l'assenza dal lavoro era già stata interamente risarcita e il danno patrimoniale era coperto dalla rendita AI di complessivi € 326.269,54 come documentato in atti e che pertanto la perdita patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa sarebbe stata risarcita solo per l'eventuale differenza rispetto all'importo già riconosciuto. Il Tribunale chiariva che “il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica – nel caso in esame accertata dal TU nella misura del 75% – può…costituire autonoma voce di danno risarcibile solo qualora comporti una effettiva diminuzione del reddito, la cui prova incombe sul danneggiato” e che tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo.
Indi, per verificare che vi fosse stata una riduzione del reddito prendeva in esame le dichiarazioni fiscali prodotte dal richiamando il disposto dell'art. 137 d.lgs. 209/2006. Il Tribunale Pt_1 osservava che “dall'esame delle denunce dei redditi prodotte, riguardanti i periodi di imposta dal 2008 al 2019, si evince che mentre negli anni 2008/2010 il dichiarava unicamente redditi da Pt_1
partecipazione societaria (Modello 2009 - redditi 2008 pari a € 47.968; Modello 2010 - redditi 2009 pari a € 88.765 e Modello 2011 - redditi 2010 pari a € 172.534), nell'anno antecedente rispetto al sinistro aveva già mutato il proprio inquadramento lavorativo tanto che dal Modello 2012 - redditi
2011 risulta un reddito da partecipazione societaria di € 36.407 ed un reddito da lavoro dipendente pari a € 48.608 (tot. € 85.042).
Tale inquadramento è rimasto immutato anche nell'anno del sinistro, il 2012, e negli anni successivi.
Nel Modello 2013 relativo ai redditi 2012 risulta infatti un reddito da partecipazione societaria €
19.829 ed un reddito da lavoro dipendente di € 56.888 (tot. € 76.731).
Con riguardo al periodo successivo al sinistro, nel Modello 2014 - redditi 2013 il reddito da partecipazione societaria è € 20.289 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 36.655 (tot. € 56.961).
Nel Modello 2015 - redditi 2014 il reddito da partecipazione societaria è € 20.620 il reddito da lavoro dipendente è € 73.971 (tot. € 98.219). Nel Modello 2016 - redditi 2015 il reddito da partecipazione societaria è di € 25.864 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 35.763 (tot. € 64.261). Nel Modello
2017 - redditi 2016 il reddito da partecipazione societaria è € 30.422 quello da reddito lavoro dipendente è di € 35.763 (tot. € 64.261). Nel Modello 2018 - redditi 2017 il reddito da partecipazione societaria è € 36.427 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 24.056 (tot. € 63.117). Nel Modello
2019 - redditi 2018 il reddito da partecipazione societaria € 31.400 mentre il reddito da lavoro dipendente è € 23.803 (tot. € 57.837). Infine, nel Modello 2020 - redditi 2019 il reddito da partecipazione societaria è di € 21.328 e il reddito da lavoro dipendente è di € 24.030 (tot. € 48.023)”.
pagina 7 di 18 Il Tribunale riteneva che dovesse aversi riguardo unicamente al reddito da lavoro dipendente, percepito a partire dal 2011, e non a quello da partecipazione societaria dichiarato negli anni precedenti al 2011, osservando che “il reddito da partecipazione societaria non ha subito conseguenze per effetto dell'invalidità del che ha continuato, e continua, ad essere socio della società di famiglia. Pt_1
Peraltro, nel corso degli anni dal 2011 al 2019 il reddito da partecipazione societaria è sempre stato percepito, con oscillazioni verosimilmente derivanti dall'andamento degli utili della società di cui, tuttavia, nulla è dato sapere non essendo mai stati prodotti i bilanci della società né le determinazioni dell'assemblea dei soci in ordine alla destinazione degli eventuali utili e agli emolumenti da corrispondere ai consiglieri”.
Osservato che il reddito da lavoro dipendente aveva subito un decremento “posto che rispetto a redditi di € 48.608 nel 2011 e di € 56.888 nel 2012 negli anni successivi al sinistro il reddito è sceso prima a ca. € 36.000 e negli ultimi anni si è attestato in ca. € 24.000”, il giudice stimava equitativamente la perdita di guadagno annua in € 35.000, tenendo conto del fatto che il reddito da lavoro dipendente percepito negli anni successivi al sinistro era stato mantenuto anche grazie al fatto che il Pt_1 lavorava nell'azienda di famiglia e aveva perciò potuto godere di un “trattamento di favore”.
Il Tribunale escludeva che dovesse essere riconosciuto al il risarcimento per il preteso Pt_1 mancato guadagno derivante dall'avvenuta esclusione dal C.d.A. della società di famiglia, atteso che non vi era prova che la fuoriuscita del dal C.d.A. nel 2016 fosse dipesa dalla sua incapacità Pt_1
lavorativa per i postumi conseguenti al sinistro né la prova di quali mansioni specifiche svolgesse il come componente del C.d.A. né di quale fosse il compenso previsto e deliberato dagli organi Pt_1
societari per tale ruolo di consigliere. Il giudice evidenziava che “anche dopo il 2016 – anno a cui risalirebbe l'uscita dal consiglio di amministrazione della società – il ha continuato a Pt_1
percepire il reddito da partecipazione societaria, come dimostrano le dichiarazioni dei redditi prodotte che fino al periodo di imposta 2019 (Modello 2020) contengono tale voce di reddito, essendo questo legato alla titolarità delle quote societarie e non certo al ruolo di componente del C.d.A.” e che
“d'altra parte, non sono stati prodotti i bilanci della società né l'ulteriore documentazione necessaria per valutare eventuali minori rendimenti della società dopo il sinistro subito dal ed Pt_1 eziologicamente causati al suo minor impegno nella vita societaria”.
Quanto alla liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, il giudice faceva ricorso al criterio della capitalizzazione che «si ottiene moltiplicando il reddito perduto, per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, in modo da tenere conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro». Affermava, poi, che, considerata la vetustà dei pagina 8 di 18 Cont coefficienti di capitalizzazione diffusi dal , “si ritiene più equo e corretto effettuare il calcolo con la formula del c.d. Valore Attuale proposto nell'Osservatorio di Milano che ricava il coefficiente sulla base dell'età del danneggiato alla data del sinistro (nel nostro caso 35 anni), degli anni lavorativi sulla base di un'età pensionabile di 67 anni (nel nostro caso 32 anni, valore dato da 67 – 35) ed utilizzando come tasso di rendimento non quello legale ma quello più confacente dei titoli di Stato di simile durata (nello specifico si ritiene equo ricorrere al rendimento BOT a 30 anni che alla data odierna risulta pari a 2,15%)”. Sulla base di tale calcolo, effettuato mediante formula matematica indicata in motivazione e tenuto conto che “l'importo da capitalizzare per i 32 anni di vita lavorativa è pari a € 35.000 (quale differenza reddituale media come sopra determinata) mentre il tasso di interesse è quello di 2,15%” quantificava il danno patrimoniale risarcibile in € 803.765,60. Indi, detraeva dagli importi determinati a titolo di danno non patrimoniale (€ 996.966,25) e di danno patrimoniale (€ 803.765,60) quanto percepito dal dall'AI per effetto del medesimo sinistro Pt_1 avvenuto in itinere, distinguendo tra la componente del danno biologico, pari a € 243.617,89 come da conteggio da AI aggiornato al 13.6.2016 e la rendita capitalizzata per il danno patrimoniale, pari, alla medesima data, a € 326.269,54, così da ricavare il c.d. danno differenziale.
Il Tribunale detraeva dal danno non patrimoniale residuo (€ 753.348,36) anche le somme versate all'attore da AL IA per la polizza infortuni e per la polizza conducente (pari rispettivamente a €
283.200 e € 50.000) alla luce del principio indennitario e in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Il residuo dovuto a titolo di danno non patrimoniale ammontava dunque a € 420.148,36 mentre il danno patrimoniale, al netto della rendita AI, risultava pari a € 477.496,06.
Il giudice escludeva che fossero risarcibili altre voci di danno patrimoniale, considerato che il periodo di inabilità lavorativa era già stato coperto dall'AI; osservava, altresì, che non era stata ritualmente dedotta, e in ogni caso provata, la perdita patrimoniale qualificabile come perdita di chance per non aver potuto realizzare o portare avanti in prima persona i progetti di ingrandimento dell'azienda familiare.
Dunque “la somma spettante al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del Pt_1 danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa ammonta dunque a € 897.644,42, oltre al danno per le spese mediche e spese inerenti il sinistro documentate pari a € 43.904,14, già conteggiati interessi e rivalutazione e quello per spese mediche future come sopra determinato in € 120.000, importo questo già in moneta attuale”. Alla prima voce (€ 897.644,42) il Tribunale aggiungeva gli interessi legali dalla data del sinistro a quella della pronuncia in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devalutando l'importo di €
pagina 9 di 18 897.644,42 al momento del sinistro e così addivenendo alla somma di € 843.650,77, su cui conteggiava gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data della pronuncia ottenendo la somma di € 951.992,53 (di cui € 53.993,65 per rivalutazione monetaria e € 54.348,11).
Pertanto, dal totale dovuto pari a € 1.115.896,67, già comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla sentenza, il Tribunale detraeva quanto già corrisposto ante causam da , pari a CP_1
€ 700.000, tenendo conto dell'incidenza di tale pagamento avvenuto nel giugno 2014 anche sul conteggio di interessi e rivalutazione, con una conseguente differenza ancora dovuta al di € Pt_1
378.096,67.
Quanto alle pretese risarcitorie avanzate dai prossimi congiunti del tenuto conto delle Pt_1
circostanze del caso concreto e dei valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale quantificava il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai due piccoli figli, al netto di quanto già percepito dagli stessi, nella somma di € 200.000 per ciascuno, in moneta attuale. Alla moglie il Tribunale riconosceva anche il risarcimento del danno patrimoniale subito per l'assenza non retribuita dal lavoro per circa 9 mesi e mezzo per poter assistere il marito che da documentazione prodotta risultava pari a € 17.718,92, importo che, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale alla pronuncia, aumentava a € 18.991,98.
Il Tribunale liquidava, in moneta attuale, il danno non patrimoniale nell'importo di € 100.000 per ciascuno dei genitori, di € 50.000 al fratello e di € 20.000 alla nonna.
Pertanto, accertata la responsabilità esclusiva della NI, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a la complessiva somma di € 378.096,67 Parte_1
già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria e già detratte le somme percepite da AI, da
AL IA e da ante causam; a in proprio e quale esercente la potestà CP_1 Controparte_3 genitoriale sui figli minori, la complessiva somma di 618.991,98 già in moneta attuale, di cui € 200.000 ciascuno riferibili ai due figli minori, già al netto dell'importo corrisposto prima del giudizio;
a
[...]
e la somma di € 100.000 ciascuno;
a la somma di € 50.000; a CP_4 CP_5 CP_6 Per_3 la somma di € 20.000 ed alla rifusione delle spese di giudizio – da distrarsi in favore del
[...]
procuratore dichiaratosi antistatario – con compensazione nella misura del 30% “in quanto le eccessive pretese degli attori, come anche riassunte negli atti conclusivi, hanno impedito una definizione conciliativa, più volte tentata in corso di causa, anche da questo Giudice all'udienza all'uopo fissata per l'08/11/2021, posto che la compagnia si era dichiarata disponibile a riconoscere ulteriori importi che è stato tuttavia impossibile quantificare per le elevate pretese degli attori”, liquidandole come da dispositivo, in base ai parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti tutelate (da considerarsi 6, posto che i due figli minori sono rappresentati in giudizio dalla madre).
pagina 10 di 18 Infine, poneva a carico dei convenuti le spese di TU unitamente al rimborso in favore degli attori delle spese sostenute per i CTP pari a complessivi € 3.050.
Avverso la sentenza proponeva appello unicamente il affidandolo a cinque motivi, cui Pt_1
resisteva anche proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento anche in minima CP_1 parte dell'appello principale.
La Corte rigettava le istanze istruttorie di parte appellante. Precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Le spese mediche future. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui liquida equitativamente le spese mediche future nell'importo complessivo di € 120.000 (€ 3.000 annui) ritenendo che la quantificazione sia insufficiente a ristorare il danno, tenuto conto che nel quinquennio oggetto di valutazione da parte del TU vi sarebbe stato un esborso di € 32.623,83 corrispondente a € 6.524,60 annui. Pertanto, insiste affinché gli venga riconosciuta la somma di € 287.082,40 (€ 6.524,60 x 44 anni), dedotto quanto percepito in forza della sentenza di primo grado;
2) Le spese per presidi protesici-sanitari. L'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, ritiene comprensibile e legittima la pretesa di avere una protesi più evoluta e performante rispetto a quella fornita dall'AI e, dall'altro lato, nega il risarcimento non essendo certo che il avrebbe proceduto all'acquisto. L'appellante ritiene altresì ingiusto che il Pt_1
Tribunale abbia desunto dal mancato acquistato della protesi, con l'acconto ricevuto da , la CP_1
mancanza di una volontà effettiva di effettuare tale acquisto, atteso che l'acconto era servito, in parte, ad affrontare “le enormi difficoltà generate dall'evento” e, in parte, era stato accantonato “per quel futuro ora incerto” per l'appellante e la sua famiglia, senza contare la spesa mensile per prodotti sanitari sostenuta dall'appellante (p.
7-8 atto di appello). Insiste per il risarcimento di tale voce di danno da quantificarsi quantomeno nella complessiva somma di € 250.000, corrispondente all'importo intermedio tra gli importi stimati per la fornitura di protesi più avanzate dal TU e oscillanti tra €
80.000-100.000 e € 300.000-400.000;
3) Il danno reddituale. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nella determinazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica per non aver assunto a base di calcolo il reddito più elevato del triennio precedente il sinistro - in violazione dell'art. 137 d.lgs. 209/2005 - pari a €
173.621 che, lungi dal rappresentare un “reddito da posizione”, attesta un reddito da lavoro effettivo e non da partecipazione societaria, “al di là del dato letterale del termine utilizzato ai fini fiscali, come da dichiarazioni testimoniali” (p. 19 atto di appello). Ritenendo provata l'incapacità lavorativa pagina 11 di 18 specifica pari al 100% e considerando, ex art. 37 d.lgs. n. 209/2005, quale parametro di riferimento il reddito di € 173.621 maturato nell'anno 2010 (Modello 2011) insiste affinché il danno sia quantificato nella somma di € 3.911.255,76 (€ 173.621 x 26,5030 - 15%).
In via subordinata, rammentando che il TU ha quantificato la compromissione della capacità lavorativa specifica nella misura del 75% e assunto quale parametro di riferimento il reddito maturato nell'anno 2010 (Modello 2011) insiste per il riconoscimento della somma di € 2.933.441,82 (€
173.621,00 x 75% x 26,5030 - 15%). In via di ulteriore subordine, l'appellante domanda che sia assunto a parametro di riferimento il reddito dell'anno immediatamente precedente il sinistro maturato sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di partecipazione societaria per l'ammontare di € 85.042 così addivenendosi alla somma di € 1.436.840,93 (85.042 x 26,5030 x 75% - 15%).
4) Del principio indennitario. L'appellante censura la sentenza laddove detrae dal danno non patrimoniale l'indennizzo ricevuto in forza di polizza infortuni contratta con AL IA (doc. 33 e
34, fasc. , stante l'inoperatività della compensatio lucri cum damno per la rinuncia alla rivalsa Pt_1
ex art. 1916 c.c. da parte di AL IA di cui all'art.
5.6 delle condizioni di polizza (doc. 34, cit.), altrimenti determinandosi un indebito vantaggio per l'autore dell'illecito e nessuna utilità per l'assicurato, vista la corresponsione di un premio più elevato a fronte della rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazione.
In ogni caso, ritiene che “le somme derivanti dalla polizza infortuni e la polizza conducente
(rispettivamente a € 283.200 e € 50.000) andavano detratte esclusivamente dagli importi dovuti a titolo di danno biologico/invalidità permanente e non dalla somma degli importi delle varie voci che costituiscono il danno non patrimoniale in senso lato (IP, IT, danno morale, personalizzazione…)” (p.
25 atto di appello) e che anche la rendita AI (€ 243.617,89) e il versamento ante causam di CP_1
(€ 700.000) vadano sottratte al solo danno biologico da invalidità permanente;
5) La parziale compensazione delle spese. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 30%, pur essendosi concluso il giudizio in senso favorevole per gli attori.
L'appello incidentale condizionato di censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si CP_1
riportano anche i titoli:
1) Errata attribuzione di responsabilità esclusiva a carico dell'assicurato nella determinazione CP_1 del sinistro de quo. Addebito concorsuale a carico di L'appellante incidentale censura Parte_1
la sentenza laddove afferma che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva della NI, nonostante la condotta di guida del risulti in contrasto con i principi di prudenza e moderata Pt_1
pagina 12 di 18 velocità, nonché di massima attenzione in prossimità delle aree di incrocio e insiste per il riconoscimento di una quota di responsabilità imputabile al motociclista da stimarsi in misura non inferiore al 30%;
2)Erronea quantificazione delle somme attribuite in favore di con riferimento ad una Parte_1
implementazione del danno non patrimoniale pari al 25% di personalizzazione. L'appellante incidentale censura la sentenza laddove riconosce nella liquidazione del danno biologico un aumento a titolo di personalizzazione, sebbene il grado severo di sofferenza sia già ricompreso nel danno morale anch'esso liquidato;
3) Erronea ed ultronea quantificazione del liquidato a titolo di danno reddituale. L'appellante incidentale ritiene che il danno da incapacità lavorativa specifica sia integralmente assorbito da quanto erogato da AI a titolo di rendita capitalizzata per il danno patrimoniale e chiede che venga dichiarata la non debenza di alcuna somma di denaro a tale titolo o, in subordine, “che venga limitata qualunque liquidazione in tal senso al minimo da questi rivendicabile, solo considerando la residuale quota di danno da lavoro dipendente” (p. 45);
4) Necessità di riduzione della IP in capo a ove denegatamente concesso qualunque Parte_1 importo per l'acquisto di protesi di ultima generazione extra fornitura AI o SSN. L'appellante incidentale insiste affinché nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello principale sia corrispondentemente ridotta la percentuale di invalidità permanente rispetto a quella riconosciuta dal TU e condivisa dal Tribunale.
***
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di e i quali seppure Controparte_7 CP_2 regolarmente citati dall'appellante non si sono costituiti in giudizio.
Passando all'esame dell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Ferma la statuizione, non censurata da alcuna parte, inerente alle spese, mediche e non, sostenute dal momento del sinistro alla definizione del giudizio di prime cure, il ritiene che la liquidazione Pt_1 del danno per le spese mediche future, esulanti le garanzie offerte dall'AI e dal SSN, sia insufficiente e non congrua tenuto conto dell'ammontare delle spese mediche già sostenute.
Invero, non vi sono ragioni che inducano a ritenere che la liquidazione equitativa di tale voce di danno, pari a € 3.000 annui per 40 anni, sia errata.
In primo luogo, il parametro di € 6.524,60 annui in forza del quale l'appellante principale pretende di dimostrare l'esiguità della somma liquidata equitativamente dal Tribunale non è corretto. Il parametro di € 6.524,60 annui è infatti calcolato sull'importo complessivo delle spese già sostenute sino alla sentenza di primo grado, pari a € 32.623,83, in cui però non sono ricomprese solo le spese aventi pagina 13 di 18 carattere sanitario ma anche altre non aventi carattere sanitario (es. spese di recupero moto, spese per il rilascio della patente speciale, spese per la personalizzazione dell'autovettura, spese per sedute di personal training). Inoltre, deve osservarsi che, pur avendone la facoltà ex art. 345 c.p.c., il Pt_1
non ha prodotto nel presente grado di giudizio alcuna documentazione attestante spese sanitarie sostenute dopo la definizione del giudizio di primo grado, ciò che avrebbe potuto avvalorare la lamentata inadeguatezza della somma di € 3.000 annui a ristorare il danno patrimoniale futuro.
Tutto ciò considerato, la censura non supera la valutazione equitativa del Tribunale, logicamente motivata e aderente alle risultanze di causa, che merita condivisione.
Il secondo motivo di appello è infondato.
A ben vedere, la lamentata contraddittorietà della sentenza è solo apparente. Infatti, laddove il
Tribunale dichiara di ritenere che la richiesta di dispositivi protesici più avanzati e performanti sia legittima e comprensibile compie una valutazione di tipo astratto, valevole per chiunque si trovi nelle condizioni del Quando, invece, esamina, in concreto, le circostanze della fattispecie in Pt_1
decisione, il Tribunale giustamente ritiene che non vi siano i presupposti per ristorare tale voce di danno, perché del tutto eventuale, non ancorata ad alcun elemento positivo. In effetti, il non ha Pt_1 introdotto in giudizio elementi utili a ritenere probabile l'acquisto di un dispositivo protesico e la sua richiesta non è supportata da alcuna circostanza che ne comprovi l'effettività.
Non sono sufficienti i preventivi e la richiesta di fornitura allegati sub doc. 22 e 23 (fasc. , Pt_1 tutti risalenti al 2015, atteso che non vi ha fatto seguito a quanto consta né l'uso in prova di dispositivi protesici di tale tipologia né l'acquisto, il cui peso economico il avrebbe potuto sopportare, Pt_1
concordemente a quanto ritenuto dal Tribunale. Da un lato, infatti, le circostanze dedotte dall'appellante a giustificazione del mancato impiego del considerevole acconto ricevuto da (€ CP_1
700.000) sono del tutto generiche e, dall'altro lato, già nel 2015 il aveva ricevuto non solo € Pt_1
700.000 da ma anche € 333.200 da AL IA (cfr. doc. all.to alla nota di deposito CP_1 CP_1
20.4.2017). Non vi è ragione per escludere che una parte di tale consistenti somme potesse essere destinata all'acquisto di un dispositivo protesico più evoluto e performante, tenuto conto che la spesa stimata dal TU (che lo stesso richiama nel proprio atto di appello) per l'acquisto di uno di Pt_1 tale dispostivi oscilla tra i € 20.000 e i € 75.000 e che dunque l'acquisto avrebbe richiesto l'esborso di una parte esigua delle erogazioni ricevute, potendo il resto essere destinato alle altre esigenze del e della sua famiglia. Dunque, non può in alcun modo presumersi che il acquisterà in Pt_1 Pt_1
futuro quel modello di protesi performante che, pur avendo da circa dieci ampia capacità patrimoniale,
a distanza di tanti anni dal sinistro, occorso nel 2012, non ha ancora acquistato.
Il terzo motivo di appello principale non merita accoglimento giacché infondato.
pagina 14 di 18 In primo luogo, non è ravvisabile una perdita totale della capacità lavorativa specifica. Per un verso, la fuoriuscita del dal consiglio di amministrazione della società di famiglia è avvenuta solo nel Pt_1
2016, a distanza di quattro anni dal sinistro e nel corso del giudizio di primo grado, e non vi è alcuna evidenza che tale esclusione sia dipesa dai postumi riportati, come già logicamente e condivisibilmente affermato nella sentenza, non specificamente censurata sul punto.
Per altro verso, le mansioni svolte dal all'interno dell'azienda di famiglia in conseguenza del Pt_1
sinistro sono solo mutate, essendo a lui precluse anche le attività che richiedono un modesto impegno motorio, risultando pertanto limitate ad attività di office o back office con minime se non assenti richieste funzionali e limitate necessità relazionali.
Ora nell'apprezzare gli effetti patrimoniali di tale mutamento, il Tribunale ha correttamente preso in esame il solo reddito da lavoro dipendente e non il reddito da partecipazione societaria atteso che, come osservato in sentenza, non è provato – mancando, fra l'altro, la documentazione necessaria a rappresentare la complessiva situazione della società, dal punto di vista produttivo, organizzativo, di mercato ecc. – secondo il criterio del più probabile che non, che le oscillazioni del reddito da partecipazione societaria siano da correlarsi eziologicamente alla impossibilità per il di Pt_1 svolgere all'interno dell'azienda le mansioni svolte prima del sinistro richiamate in atto di appello e indicate anche in sentenza;
sul punto, si evidenzia che tali mansioni sono, in parte, descritte in modo generico, tale da non consentire di apprezzare il nesso causale con le variazioni del reddito da partecipazione societaria, e, per altra parte, sono attività d'ordine facilmente delegabili a collaboratori e dipendenti (vendita a dettaglio, supervisione dell'area di vendita al dettaglio e delle aree espositive in genere, occasionale movimentazione delle merci nelle aree espositive, supervisione e/o cura diretta nella etichettatura/prezzatura, rapporti con la clientela, guida di camion/furgone per consegne e vendita di prodotti, rapporti commerciali con fornitori per approvvigionamento, supervisione amministrativa).
Nemmeno vi è prova, anche indiziaria, che le diverse mansioni svolte dal dopo il sinistro siano Pt_1
da correlare alla sua fuoriuscita dal C.d.A., la quale comunque, alla luce di quanto sopra, non è eziologicamente derivabile dal sinistro. L'appellante non offre elementi che inducano a ritenere il contrario, limitandosi ad affermare che il reddito da partecipazione societaria non può essere inteso come “reddito da posizione”; il che però non consente di superare le ragionevoli considerazioni del
Tribunale sul punto, ancora a circostanze oggettive.
Ora, al fine di determinare il danno in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un metodo di liquidazione “in concreto” alla cui base non sta la percentuale di incapacità lavorativa specifica, ma l'effettiva riduzione del reddito patito dal danneggiato per come allegata e provata, rifuggendo da qualsiasi automatismo risarcitorio e dall'idea della sussistenza di una corrispondenza necessaria tra il pagina 15 di 18 grado di invalidità permanente e la riduzione del reddito. Alla base del calcolo va quindi posto non l'intero reddito, bensì la frazione di esso che è andata perduta e, infatti, il Tribunale pone alla base del calcolo la perdita di guadagno sofferta dal Pt_1
L'adozione di questo metodo di liquidazione non è specificamente censurata se non laddove l'appellante lamenta la violazione dell'art. 37 d.lgs. 209/2005 ma, invero, anche assumendosi a base di calcolo nella determinazione della differenza reddituale tra quanto percepito prima del sinistro e quanto percepito dopo il sinistro il reddito da lavoro dipendente “più elevato tra quello degli ultimi tre anni” (e quello più elevato è quello percepito dal nell'anno del sinistro pari a € 56.888) e sottraendovi Pt_1
finanche il reddito da lavoro dipendente più basso percepito negli anni successivi al sinistro (pari a €
23.803 percepito nell'anno 2018), risulta una differenza reddituale pari a € 33.085, inferiore alla perdita di guadagno equitativamente stimata dal Tribunale in € 35.000, che risulta pertanto oltremodo adeguata rispetto alla fattispecie concreta.
Il quarto motivo di appello, laddove l'appellante fa discendere dalla rinuncia alla rivalsa prevista nella polizza infortuni l'inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, è infondato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti esclude che la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore consenta all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore per le seguenti ragioni: “(-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile” (così Cass. Civ. n. 13233/2014).
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente (Cass. Civ. n. 9003/2023; Cass. Civ. n.
14358/2019), a cui il Collegio ritiene di prestare adesione, non sussiste alcuna implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione e il divieto di cumulo tra l'indennizzo e il risarcimento. Per un verso, la previsione della rinuncia pattizia alla rivalsa da parte dell'assicuratore non priva il contratto di assicurazione contro gli infortuni della funzione indennitaria e, per altro verso, la surrogazione dell'assicuratore non interferisce con il principio indennitario, atteso che - abbia o non abbia l'assicuratore rinunciato alla surroga - non può essere risarcito il danno che abbia giuridicamente cessato di esistere perché indennizzato dall'assicuratore. Ne discende l'applicabilità del principio indennitario e l'operatività della compensatio lucri cum damno.
pagina 16 di 18 Il quarto motivo di appello laddove censura le modalità di diffalco delle somme percepite dal Pt_1 dall'ammontare del risarcimento del danno è, in parte, infondato e, in parte, carente di interesse perché, ancorché lo si ritenesse fondato, non consente di addivenire a una modifica della sentenza impugnata.
È infondato nella parte in cui l'appellante pretende che la somma di € 700.000 corrisposta ante causam da debba essere scomputata dalla sola voce del danno biologico da invalidità permanente CP_1 liquidata in sentenza in € 519.439. La somma di € 700.000 infatti fu corrisposta da (a CP_1 integrazione dell'acconto già versato di € 10.400 attinente il danno al veicolo) al fine di ristorare complessivamente il danno patrimoniale e quello non patrimoniale patito dal senza alcuna Pt_1
specifica imputazione alle diverse voci di nocumento e, dunque, non la sola invalidità permanente, come emerge dalla missiva di del 4.6.2014 contenente la suddetta offerta (doc. 3, fasc. CP_1
. Correttamente, il Tribunale ha quindi provveduto a scomputare tale somma da quanto Pt_1
complessivamente dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale.
Ora, tenuto conto del fatto che l'indennizzo erogato dall'AI ristora unicamente il danno biologico permanente e che la polizza infortuni (doc. 33 e 34, fasc. e la polizza conducente (allegata Pt_1 alla nota di deposito del 22.6.2017 dell'avv. Mambelli per gli attori) di AL IA garantiscono l'invalidità permanente dell'assicurato, tanto la somma di € 243.617,89 corrisposta da AI quanto la somma complessiva erogata da AL IA di € 333.200 devono essere scomputate (per l'ammontare complessivo di € 576.817,89) secondo il criterio delle poste omogenee da quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, il quale però è quantificato non nella somma di
€ 519.439, come suggerito dall'appellante principale, bensì nella somma di € 649.298,75 comprensiva dell'aumento a titolo di personalizzazione di tale voce di danno, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali pari al 25% (aumento riconosciuto in sentenza e oggetto di censura solo da parte dell'appello incidentale condizionato che per le ragioni di seguito indicate non verrà esaminato). Ne consegue che la liquidazione del danno biologico permanente - comprensiva del correlato aumento a titolo di personalizzazione - è ampiamente capiente (€ 649.298,75 - € 576.817,89 = 72.480,86) e pertanto non deve essere apportata alcuna modifica alla sentenza impugnata.
Non merita accoglimento, perché infondato, l'ultimo motivo di appello principale. La circostanza che gli attori in primo grado siano risultati vittoriosi, infatti, non determina l'erroneità della sentenza, atteso che la compensazione nella misura del 30% è condivisibilmente motivata sulla circostanza che l'eccessività delle pretese attoree abbia reso impossibile una definizione conciliativa della controversia nonostante la disponibilità di a corrispondere ulteriori importi. CP_1
pagina 17 di 18 In effetti, la quantificazione dei danni ad opera degli attori analiticamente esposta nella comparsa conclusione di primo grado è palesemente sproporzionata rispetto alla misura largamente inferiore in cui le domande attoree sono stata accolte dal Tribunale.
In conclusione, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame di quello incidentale formulato da , in quanto CP_1 condizionato all'accoglimento, anche in parte, del primo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Forlì e Parte_1
lo condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 12.000 CP_1
per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 4.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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