Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 11 marzo 2024
Ordinanza collegiale 22 aprile 2024
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2023, proposto da
HAEMONETICS ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 954403854F, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Carone e Annunziata Timpano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
INSTRUMENTATION LABORATORY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Responsabile ad interim della S.C. Gestione Acquisti dell’ASST Sette Laghi n. 1441 dell’11 ottobre 2023, pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante il 12 ottobre 2023, con la quale è stata aggiudicata a favore di Instrumentation Laboratory s.p.a. la procedura di gara aperta per l’affidamento quadriennale della fornitura di cartucce per l’esecuzione di test sul tempo di coagulazione con metodo viscoelastico e fornitura a titolo di noleggio di n. 3 sistemi per test sul tempo di coagulazione e sull’aggregazione piastrinica per un importo complessivo di 258.961,04 euro, oltre IVA (CIG 954403854F);
della determinazione dirigenziale del Responsabile ad interim della S.C. Gestione Acquisti dell’ASST Sette Laghi n. 1546 del 30 ottobre 2023;
dei verbali e dei relativi allegati delle sedute pubbliche del 20 gennaio 2023 e 21 agosto 2023 e delle sedute riservate del 20 febbraio 2023, 3 marzo 2023, 25 maggio 2023 e 30 maggio 2023;
di ogni altro atto comunque preordinato, connesso, subordinato, consequenziale o comunque idoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla stipula del contratto messo a gara con declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e con dichiarazione del diritto al subentro della medesima ricorrente per la parte non ancora eseguita, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm.;
nonché per la condanna
al risarcimento per equivalente del danno che potrà emergere in corso di causa;
nonché
per la dichiarazione del diritto di accesso all’integralità dei documenti costituenti l’offerta tecnica di Instrumentation Laboratory s.p.a., previo, ove occorra, annullamento della nota dell’ASST Sette Laghi di diniego parziale di accesso del 26 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e di Instrumentation Laboratory s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 2 dicembre 2022, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un contratto quadriennale avente ad oggetto: a) la fornitura di cartucce per l’esecuzione di test sul tempo di coagulazione con metodo viscoelastico; b) il noleggio di n. 3 sistemi per test sul tempo di coagulazione e sull’aggregazione piastrinica. L’importo complessivo a base d’asta è stato fissato in euro 302.560,00 euro (oltre IVA). Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla procedura di gara hanno partecipato due concorrenti: Haemonetics Italia s.r.l. e Instrumentation Laboratory s.p.a.
Con determinazione dirigenziale n. 1441 dell’11 ottobre 2023, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha disposto l’aggiudicazione del contratto in favore di Instrumentation Laboratory s.p.a.
Con il ricorso in esame, Haemonetics Italia s.r.l. impugna principalmente questo provvedimento. Oltre alla domanda di annullamento è stata proposta domanda risarcitoria. La ricorrente chiede inoltre che venga in questa sede accertato il suo diritto ad accedere all’integralità dei documenti costituenti l’offerta tecnica di Instrumentation Laboratory s.p.a.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e Instrumentation Laboratory s.p.a.
Con ordinanza n. 695 dell’11 marzo 2024, la Sezione ha disposto verificazione incaricando a tal fine il Presidente del Comitato di Direzione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, con possibilità di delega ad altro professore della medesima facoltà.
Con successiva ordinanza n. 1227 del 22 aprile 2024, la stessa Sezione – dopo aver preso che, con nota depositata in giudizio in data 26 marzo 2024, il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano ha comunicato l’impossibilità di eseguire l’incarico – ha provveduto alla sostituzione del verificatore incaricando l’Istituto Superiore di Sanità.
Infine, con ordinanza n. 2143 del 12 luglio 2024, è stata accolta l’istanza del verificatore di proroga del termine inizialmente fissato per il deposito della sua relazione conclusiva.
La relazione del verificatore è stata depositata in giudizio in data 25 luglio 2024.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, con il quale l’interessata sostiene che Instrumentation Laboratory s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto solo la metà delle cartucce da essa offerte soddisferebbe il requisito relativo alla idoneità “alla valutazione della via intrinseca ed estrinseca (con e senza eparinasi, per la valutazione della terapia eparinica”).
In proposito si osserva quanto segue.
Come parzialmente anticipato, il contratto aggiudicato in esito procedura competitiva di cui si discute ha, fra l’altro, ad oggetto la fornitura di cartucce per l’esecuzione dei test sul tempo di coagulazione con metodo viscoelastico. In base alle previsioni contenute nel capitolato speciale, 1912 di queste cartucce debbono essere funzionali all’effettuazione dei test dei parametri coagulativi.
L’art. 3 del Capitolato speciale indica poi quali sono i risultati che debbono essere garantiti dai test da ultimo citati, specificando che dalla loro effettuazione dovranno emergere dati utili: a) alla valutazione della formazione del coagulo con e senza la presenza di inibitore delle piastrine; b) all’identificazione di disordini o carenze di fibrinogeno; c) alla valutazione della via intrinseca ed estrinseca (con e senza eparinasi, per la valutazione della terapia eparinica); d) alla valutazione del processo fibrinolitico.
L’art. 20 del Capitolato speciale ha infine stabilito che <<non saranno ammesse offerte […] prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità>>.
Ritiene il Collegio che, in base a queste disposizioni, affinché l’offerta possa considerarsi ammissibile, è necessario che tutte le cartucce offerte posseggano tutti i requisiti previsti dalla lex specialis e siano, quindi, in grado di assicurare la fornitura di dati che consentano di compiere tutte le valutazioni indicate nell’art. 3 del Capitolato speciale. Non è quindi condivisibile la tesi sostenuta dalle parti resistenti secondo le quali l’offerta riguardante le cartucce funzionali all’effettuazione dei test dei parametri coagulativi avrebbero potuto avere ad oggetto prodotti diversi, che solo complessivamente considerati avrebbero dovuto assicurare il conseguimento di tutti i suindicati risultati, con conseguente possibilità per i partecipanti di offrire prodotti che fossero in grado di raggiungerne solo alcuni.
Questa tesi non è condivisibile in primo luogo perché, se una stazione appaltante richiede la fornitura di un certo numero di prodotti in grado di svolgere una pluralità di funzioni senza specificare alcunché, deve ragionevolmente ritenersi che sia suo interesse che ciascun prodotto sia in grado di svolgere ognuna delle suddette funzioni.
In secondo luogo bisogna considerare che, se il bando non specifica il numero dei prodotti che debbono garantire lo svolgimento dell’una piuttosto che dell'altra funzione e si consente a ciascun concorrente di decidere liberamente in ordine a questo punto, le offerte non sarebbero fra loro comparabili e si correrebbe il rischio di doverne ammettere alcune sicuramente non in grado di soddisfare l’interesse della stazione appaltante (si pensi al caso in cui un concorrente formuli un’offerta in base alla quale solo pochissime cartucce siano in grado di svolgere una delle funzioni indicate dall’art. 3 del Capitolato speciale).
Va infine osservato che a suffragio delle conclusioni qui raggiunte depone l’art. 20 del Capitolato speciale il quale, come visto, sanziona con l’inammissibilità anche quelle offerte che solo parzialmente siano prive dei requisiti minimi.
Ciò precisato, va ora osservato che la relazione del verificatore ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, e cioè che solo la metà delle cartucce offerte della controinteressata sono in grado di svolgere tutte le funzioni indicate dall’art. 3 del Capitolato speciale: le cartucce modello “Complete” (codice prodotto 000555501), offerte da Instrumentation Laboratory s.p.a., non sono infatti in grado di effettuare test che consentano di fornire dati idonei “alla valutazione della via intrinseca ed estrinseca (con e senza eparinasi, per la valutazione della terapia eparinica”).
Si deve pertanto ritenere che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Per queste ragioni deve essere ribadita la fondatezza della censura in esame.
Ne consegue che la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1441 dell’11 ottobre 2023 deve essere accolta. Deve essere altresì accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con diritto della ricorrente di subentrarvi.
Poiché l’accoglimento delle suindicate domande soddisfa appieno l’interesse della ricorrente, diviene superflua la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente (peraltro formulata in maniera del tutto generica) e sulla domanda in materia di accesso agli atti.
Le spese, compresi gli oneri relativi al compenso del verificatore, sono a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e Instrumentation Laboratory s.p.a., in solido fra loro, al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nonché al pagamento del compenso del verificatore che viene liquidato in euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO