TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2374 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/12/1987), e (cod. Parte_2
fisc.: , nato a [...] il CodiceFiscale_2
18/08/1989), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROMEO RAFFAELLA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEL TORRIONE
n. 65, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/06/2022, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che in data 07.11.2025, il termine per note sostitutive d'udienza è stato differito al giorno 16.12.2025, ore 09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15/06/2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 18.10.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 26/08/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 104, parte 2, serie A, u. 1, anno 2022, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria, Via Modena n. 80 di proprietà del sig.
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e la sig.ra curerà di ritirare Pt_3 Parte_1 tutti i suoi effetti personali e quant'altro di sua pertinenza;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento a favore l'una dell'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2374 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/12/1987), e (cod. Parte_2
fisc.: , nato a [...] il CodiceFiscale_2
18/08/1989), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROMEO RAFFAELLA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEL TORRIONE
n. 65, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/06/2022, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che in data 07.11.2025, il termine per note sostitutive d'udienza è stato differito al giorno 16.12.2025, ore 09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15/06/2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 18.10.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 26/08/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 104, parte 2, serie A, u. 1, anno 2022, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Reggio Calabria, Via Modena n. 80 di proprietà del sig.
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e la sig.ra curerà di ritirare Pt_3 Parte_1 tutti i suoi effetti personali e quant'altro di sua pertinenza;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento a favore l'una dell'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna