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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 533 del 4 dicembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 850 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Nannipieri e dell'Avv. Daniele Boschi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Vincenzo De Franco, dell'Avv. Lisa Monni e dell'Avv. Francesca Gabbrielli;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società sua datrice di lavoro Parte_1 Controparte_1 dal 2021, unitamente ad altri lavoratori (giudicati separatamente – rif. R.G. 666/2022) al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa datato 30.9.2022.
Deduce la nullità della misura in quanto adottata senza una previa contestazione disciplinare e, comunque, perché discriminatoria ovvero ritorsiva. Ha inoltre negato la sussistenza materiale e disciplinare dei fatti contestati, deducendo altresì un vizio di motivazione del provvedimento nonché la sproporzione della misura. Sulla scorta degli stessi motivi di impugnazione il ricorrente (sempre unitamente ad altri lavoratori) aveva richiesto tutela cautelare urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in corso di causa, iniziativa rigettata per difetto di periculum in mora.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta, nel chiedere il rigetto della domanda, ha stigmatizzato il comportamento del lavoratore che, dopo una condotta lavorativa non irreprensibile, avrebbe, dopo l'adozione della sospensione cautelativa nei confronti del lavoratore iscritto al sindacato Si Cobas, posto in essere unitamente ad altri Persona_1 lavoratori un'azione di sciopero nella giornata del 27.9.2022. Il comportamento, posto alla base del licenziamento di cui si discute, sarebbe consistito nell'impedire l'uscita delle merci e l'ingresso sia dei clienti che dei dipendenti, nonché nell'aver occupato l'immobile con atti anche contrari all'igiene.
Dopo un excursus anche sugli avvenimenti successivi, legati sempre ad atti posti in essere dal presidio degli scioperanti in un crescendo di gravità e che avrebbero causato anche danni patrimoniali ingenti all'azienda, la società quindi sostiene la legittimità e proporzionalità del licenziamento disciplinare. Contesta infine gli ulteriori profili di legittimità in riferimento ai profili di rispetto dei termini e della motivazione del provvedimento disciplinare.
Fallito, nonostante alcuni rinvii a tal fine, il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con prova orale e con la documentazione offerta dalle parti costituite. All'esito della discussione orale, è stato pubblicato il dispositivo con cui è stata applicata nei confronti del lavoratore la tutela ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015.
Trattandosi di licenziamento per giusta causa, occorre prendere le mosse dalla lettera di licenziamento qui impugnata, che testualmente recita: “Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'2119
c.c. e dell'art. 75 CCNL, le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con effetti immediati, stante l'impossibilità di ogni forma di prosecuzione del rapporto lavorativo anche provvisorio, a causa delle gravi condotte da Lei tenute, in data 16.09.2022 (già oggetto di specifica contestazione disciplinare trasmessa
a mezzo raccomandata in pari data, alla quale Lei hai ritenuto di non addurre alcuna giustificazione nel termine dei 5 giorni lavorativi) e durante tutta la giornata del 27.09.2022 di rilevanza penale, già posti all'attenzione della competenza A.G. Ed infatti, a partire dalla mattina del 27.9.2022 sino a tutto il pomeriggio Lei, con altri dipendenti e Responsabile dei SiCobas, ha inibito per l'intera giornata, creando uno scudo umano Tes_1 di fronte al cancello dello stabilimento, l'accesso e l'uscita ai Clienti della scrivente Società, ai mezzi (carichi di merce) condotti da altro personale non scioperante, arrivando addirittura a bloccare anche i Suoi Colleghi che stava trasportando dei semplici carrelli, costretti così ad interrompere l'attività ed a fare rientro in azienda senza poter lavorare. Tali comportamenti sono stati tenuti in totale spregio delle altre libertà costituzionalmente garantite, quale è la libertà di impresa e il diritto al lavoro dei Suoi Colleghi non scioperanti che, nel caso di specie, erano
Pag. 2 di 8 oltre 70 persone, a nulla rilevando l'intervento anche delle Forze dell'Ordine in loco. Detta forma di picchettaggio illecito, ampiamente documentata anche con video, ha gravemente danneggiato la scrivente Società, la cui attività, al di là del danno all'immagine, è stata per un'intera giornata forzatamente interrotta con modalità incompatibili con il sistema civile – democratico, oltre che integranti specifiche fattispecie di reato. Tale condotta proprio per la Sua estrema gravità inibisce ogni forma di prosecuzione del rapporto lavorativo per giusta causa, ex art. 2119 c.c. e art.
75 CCNL applicato” (all. 18 ricorso originario sub r.g. 666/2022). risulta, pertanto, attinto dal licenziamento sulla scorta di “gravi condotte” - Parte_1 nella lettera non meglio precisare, ma riferibili ad una contestazione disciplinare datata 16.9.2022 -
e di comportamenti tenuti nella giornata del 27.9.2022, ritenuti rilevanti in quanto esorbitanti dalla sfera di liceità dell'esercizio del diritto di sciopero.
Con riferimento alla prima condotta, risulta allegata dalla società la contestazione disciplinare datata 16.9.2022, con cui viene contestato al lavoratore “il suo rifiuto nello svolgere l'attività per il quale
è adibito “addetto al cucito – livello 2”, che Lei, in data 16/09/2022, non ha svolto le mansioni per le quali è stato assunto. Ed infatti, alle richieste dei Suoi responsabili di eseguire il lavoro, che consisteva nel CUCIRE Lei rispondeva di non essere in grado, così creando notevoli disagi all'organizzazione lavorativa della giornata” (all. 10 memoria costituzione originaria sub r.g. 666/2022).
Alla lettera di contestazione risulta allegata una copia di una raccomandata del tutto illeggibile ed un estratto delle poste italiane in cui si registra una restituzione al mittente datata 23.9.2022
(senza alcuna allegazione circa l'effettivo esito mediante la ricevuta di accettazione e le motivazioni, pertanto, della mancata consegna, alla luce anche della registrazione di problematiche nella lavorazione).
Ebbene, al di là della questione circa l'effettivo rispetto dell'iter disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, non è possibile trarre una conclusione affermativa circa la sussistenza, sia materiale, che di rilevanza disciplinare del fatto (la cui prova, notoriamente, ricade sulla parte datoriale), all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto.
La testimone , dipendente della società come responsabile del reparto maglieria, ha Tes_2 dichiarato: “Adil non ha mai rifiutato di fare delle mansioni, però non è che era particolarmente produttivo.
Negli ultimi giorni c'era anche chi non veniva, quindi era un po' all'acqua di rose. Posso dire che in quei giorni tutti i lavoratori in questione non lavoravano o lavoravano pochissimo. Ora che mi chiede se ho assistito a richiami verbali, non ho assistito direttamente a richiami verbali nei confronti del lavoratore. Praticamente rispetto ai primissimi tempi rispetto alla loro assunzione ho notato che i lavoratori hanno lavorato sempre meno fino a praticamente non lavorare negli ultimi tempi. Questo cambiamento l'ho notato dopo qualche mese”. Ha poi negato, su domanda della difesa di parte ricorrente, che il lavoratore fosse addetto al cucito come mansione prevalente.
Pag. 3 di 8 La testimone ha effettuato una dichiarazione generalizzata per i ventidue lavoratori Tes_3 poi coinvolti nelle azioni di sciopero in merito a rifiuti di svolgere le proprie mansioni (“Parlo in generale perché i 22 lavoratori si “muovevano” sostanzialmente con un comportamento uniforme per tutti, per cui se una persona si rifiutava di lavorare, si rifiutavano tutti, anche di tenere comportamenti per la loro sicurezza lavorativa (es. scarpe infortunistiche, periodo Covid eccetera). Mi hanno dato del “filo da torcere” sin dal primo giorno. I responsabili di reparto sono stati più volte in ufficio a registrare dei rifiuti di adempiere la mansione. Sono venuti in ufficio a consegnare una lettera in cui venivano segnalati questi comportamenti (eravamo io e la titolare a ricevere la lettera), comportamenti che hanno creato disagi, malessere in azienda e ritardi nelle consegne. Non ascoltavano neppure me se mi presentavo io stessa e gli chiedevo di eseguire la mansione;
segnalazione che è stata fatta anche ai loro rappresentanti sindacali che tuttavia non sono mai venuti in azienda, se non per altre richieste e non per constatare le nostre segnalazioni”). Ha inoltre specificato, in merito alla mansione: “il lavoro consisteva nel dividere i capi per taglia e colore, piegarli ed imbustarli”.
Anche il teste ex dipendente non coinvolto nel contenzioso in merito al Tes_4 licenziamento (lo stesso ha dichiarato di essere partito per il Pachistan in concomitanza alla data riportata sulla prima contestazione disciplinare), ha escluso di aver visto il sig. stirare o Pt_1 cucire, ma di aver svolto con lui la mansione di “estrarre i capi di abbigliamento dalle scatole, togliere
l'etichetta ed attaccare il capo alle grucce”. Ha comunque negato un atteggiamento di rifiuto in capo al ricorrente. Di alcuna rilevanza è la deposizione del teste . Testimone_5
Dal quadro sopra riassunto emerge più di una criticità rispetto al fatto posto alla base della prima contestazione disciplinare, che, come noto, è immodificabile. Innanzitutto, non emerge un ricordo specifico circa la giornata del 16 settembre in riferimento ad un comportamento fattivo di rifiuto del ricorrente allo svolgimento di mansioni di cucito, sia per una assenza di contestualizzazione di una condotta peculiare e personalizzata, sia per il fatto che il ricorrente non era adibito di fatto alle mansioni di cucito (per come ricostruito anche soltanto dalle dichiarazioni delle testimoni indotte dalla resistente), sia per l'assenza di prova circa le effettive conseguenze per la produzione che il comportamento (singolarmente considerato) del lavoratore abbia posto in essere.
Quello che emerge dalle deposizioni delle dipendenti e è un generalizzato Tes_3 Parte_2 comportamento di negligenza dei lavoratori complessivamente intesi, accompagnato da non meglio precisati rifiuti più o meno espliciti di svolgere la mansione: fatto ben diverso nella essenza oggettiva e soggettiva da quello oggetto di contestazione disciplinare, che consta in un secco, isolato rifiuto di un lavoratore, la giornata del 16 settembre, di svolgere la mansione di cucito (a lui neppure assegnata).
Pag. 4 di 8 La genericità e la generalità dell'atteggiamento depone per una criticità dell'atteggiamento datoriale che non ha individuato una cornice definita di circostanze di tempo e di luogo in cui il lavoratore abbia tenuto solipsisticamente i comportamenti stigmatizzati, in modo da consentire una difesa adeguata al riguardo e soprattutto di differenziarlo, in senso negativo, dagli altri dipendenti licenziati la cui lettera di licenziamento non contiene alcun riferimento a condotte pregresse (anche coeve alla giornata del 16.9.2022), ma unicamente al fatto di sciopero del
27.9.2022.
Analizzando inoltre la codificazione delle sanzioni disciplinari ad opera del CCNL (art. 75), e ipotesi in con cui astrattamente la condotta oggetto di contestazione può collocarsi sono sub lettera K (insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica) la lettera C (abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo) o la lettera D (grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti). Dalla lettura è evidente la volontà delle parti collettive di assicurare l'adozione della massima misura soltanto in situazioni di gravità per l'incolumità delle persone o per la sicurezza e disciplina del luogo di lavoro, elemento del tutto assente nel caso di specie per quanto sopra detto.
Il fatto oggetto della contestazione del 16.9.2022 non può, pertanto, dirsi provato nella sua consistenza materiale e disciplinare.
Come già osservato con riferimento agli ulteriori lavoratori, le condotte poste in essere il 27 settembre sono state inserite unicamente nella lettera di licenziamento e non sono state, quindi, oggetto di previa contestazione disciplinare, elemento che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024 e Cass., n. 28927 del 2024), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente.
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, l'inesistenza a priori del fatto contestato, con conseguente tutela reintegratoria piena in favore del lavoratore licenziato (cfr. Cass., n. 25745 del 2016: “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del
Pag. 5 di 8 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo”).
Il principio, inizialmente enunciato in ipotesi di licenziamento sottoposto alla previgente disciplina dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, è stato affermato dalla Cassazione (nonché in precedenza anche dalla giurisprudenza di merito) anche con riguardo ai licenziamenti sottoposti ratione temporis (come il presente) al d.lgs. 23 del 2015 (si cfr., in particolare, Cass., n. 4879 del
2020). In tale ultima pronuncia si precisa che “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato"
(fatto materiale contestato nel regime del D. Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”.
Ne deriva, pertanto, che la giurisprudenza, del tutto condivisibilmente, accorda alla totale assenza di contestazione (come è nel caso di specie per i fatti di sciopero del 27 settembre) la medesima tutela reintegratoria cui il ricorrente aspira in via principale, con la conseguenza che non occorre, anche per il principio della ragione più liquida (non potendo incidere in alcun modo sull'illegittimità, in parte qua, della misura), soffermarsi ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti rappresentati nella contestazione, che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato.
Analoga previsione di tutela, è il caso di precisare, deve assicurarsi con riferimento alla prima contestazione disciplinare, dal momento che, anche nella vigenza del d.lgs. 23/2015, l'onere della prova circa la legittimità del licenziamento ricade, sempre, sul datore di lavoro. Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha, difatti, inteso trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. Come sostenuto anche nella giurisprudenza di merito (si segnala, in proposito, Corte
d'Appello di Roma n. 3225 del 2023), se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così
Pag. 6 di 8 ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Tali conclusioni consentono di superare gli ulteriori profili addotti dalla parte ricorrente in termini di ritorsività e discriminatorietà della misura, che condurrebbero comunque alla reintegra sul posto di lavoro come richiesta dal ricorrente, la cui stessa difesa deduce in via prioritaria come ragione più liquida del decidere.
La situazione circa una possibile impraticabilità dell'ordine di reintegra per avvenuta chiusura dell'impresa, evidenziata dalla difesa di parte resistente nel corso dell'ultima discussione, non risulta documentata allo stato e, pertanto, non risulta quindi ostativa alla piena applicazione della tutela stabilita dalla legge.
Non vi sono motivi per non aderire alla quantificazione operata da parte ricorrente (senza obiezioni ad opera della resistente) della misura dell'indennità nel corso delle discussioni orali (v.
a partire dal verbale del 24.10.2023), che pertanto deve quantificarsi in euro 1.836,78.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare l'esito della vicenda cautelare (in cui è stato ritenuto insussistente il periculum in mora) ed il comportamento processuale della convenuta che si
è comunque posta in un'ottica di collaborazione e deflazione del procedimento, aderendo in linea di massima alla proposta conciliativa del Tribunale, seppur con una richiesta di rateizzazione degli importi che non ha trovato il favore del ricorrente;
elementi che giustificano la compensazione della metà delle spese del giudizio.
L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto degli aumenti richiesti e della complessità delle questioni poste al Tribunale.
Data la soccombenza, le spese per l'assistenza da parte dell'interprete all'udienza, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) annulla il licenziamento impugnato da e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 [...] la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
Controparte_1
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore di di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, pari ad €. 1.836,78 mensili, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento
Pag. 7 di 8 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra;
3) condanna la società convenuta alla refusione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 10.129,60, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari (pertanto, in favore della difesa di parte ricorrente, €.
5064,80); compensa l'altra metà delle spese di lite sostenute dalle parti. Pone le spese sostenute per l'assistenza dell'interprete in udienza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 4 dicembre 2024 – il 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 850 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Nannipieri e dell'Avv. Daniele Boschi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Vincenzo De Franco, dell'Avv. Lisa Monni e dell'Avv. Francesca Gabbrielli;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società sua datrice di lavoro Parte_1 Controparte_1 dal 2021, unitamente ad altri lavoratori (giudicati separatamente – rif. R.G. 666/2022) al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa datato 30.9.2022.
Deduce la nullità della misura in quanto adottata senza una previa contestazione disciplinare e, comunque, perché discriminatoria ovvero ritorsiva. Ha inoltre negato la sussistenza materiale e disciplinare dei fatti contestati, deducendo altresì un vizio di motivazione del provvedimento nonché la sproporzione della misura. Sulla scorta degli stessi motivi di impugnazione il ricorrente (sempre unitamente ad altri lavoratori) aveva richiesto tutela cautelare urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in corso di causa, iniziativa rigettata per difetto di periculum in mora.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta, nel chiedere il rigetto della domanda, ha stigmatizzato il comportamento del lavoratore che, dopo una condotta lavorativa non irreprensibile, avrebbe, dopo l'adozione della sospensione cautelativa nei confronti del lavoratore iscritto al sindacato Si Cobas, posto in essere unitamente ad altri Persona_1 lavoratori un'azione di sciopero nella giornata del 27.9.2022. Il comportamento, posto alla base del licenziamento di cui si discute, sarebbe consistito nell'impedire l'uscita delle merci e l'ingresso sia dei clienti che dei dipendenti, nonché nell'aver occupato l'immobile con atti anche contrari all'igiene.
Dopo un excursus anche sugli avvenimenti successivi, legati sempre ad atti posti in essere dal presidio degli scioperanti in un crescendo di gravità e che avrebbero causato anche danni patrimoniali ingenti all'azienda, la società quindi sostiene la legittimità e proporzionalità del licenziamento disciplinare. Contesta infine gli ulteriori profili di legittimità in riferimento ai profili di rispetto dei termini e della motivazione del provvedimento disciplinare.
Fallito, nonostante alcuni rinvii a tal fine, il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con prova orale e con la documentazione offerta dalle parti costituite. All'esito della discussione orale, è stato pubblicato il dispositivo con cui è stata applicata nei confronti del lavoratore la tutela ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015.
Trattandosi di licenziamento per giusta causa, occorre prendere le mosse dalla lettera di licenziamento qui impugnata, che testualmente recita: “Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'2119
c.c. e dell'art. 75 CCNL, le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con effetti immediati, stante l'impossibilità di ogni forma di prosecuzione del rapporto lavorativo anche provvisorio, a causa delle gravi condotte da Lei tenute, in data 16.09.2022 (già oggetto di specifica contestazione disciplinare trasmessa
a mezzo raccomandata in pari data, alla quale Lei hai ritenuto di non addurre alcuna giustificazione nel termine dei 5 giorni lavorativi) e durante tutta la giornata del 27.09.2022 di rilevanza penale, già posti all'attenzione della competenza A.G. Ed infatti, a partire dalla mattina del 27.9.2022 sino a tutto il pomeriggio Lei, con altri dipendenti e Responsabile dei SiCobas, ha inibito per l'intera giornata, creando uno scudo umano Tes_1 di fronte al cancello dello stabilimento, l'accesso e l'uscita ai Clienti della scrivente Società, ai mezzi (carichi di merce) condotti da altro personale non scioperante, arrivando addirittura a bloccare anche i Suoi Colleghi che stava trasportando dei semplici carrelli, costretti così ad interrompere l'attività ed a fare rientro in azienda senza poter lavorare. Tali comportamenti sono stati tenuti in totale spregio delle altre libertà costituzionalmente garantite, quale è la libertà di impresa e il diritto al lavoro dei Suoi Colleghi non scioperanti che, nel caso di specie, erano
Pag. 2 di 8 oltre 70 persone, a nulla rilevando l'intervento anche delle Forze dell'Ordine in loco. Detta forma di picchettaggio illecito, ampiamente documentata anche con video, ha gravemente danneggiato la scrivente Società, la cui attività, al di là del danno all'immagine, è stata per un'intera giornata forzatamente interrotta con modalità incompatibili con il sistema civile – democratico, oltre che integranti specifiche fattispecie di reato. Tale condotta proprio per la Sua estrema gravità inibisce ogni forma di prosecuzione del rapporto lavorativo per giusta causa, ex art. 2119 c.c. e art.
75 CCNL applicato” (all. 18 ricorso originario sub r.g. 666/2022). risulta, pertanto, attinto dal licenziamento sulla scorta di “gravi condotte” - Parte_1 nella lettera non meglio precisare, ma riferibili ad una contestazione disciplinare datata 16.9.2022 -
e di comportamenti tenuti nella giornata del 27.9.2022, ritenuti rilevanti in quanto esorbitanti dalla sfera di liceità dell'esercizio del diritto di sciopero.
Con riferimento alla prima condotta, risulta allegata dalla società la contestazione disciplinare datata 16.9.2022, con cui viene contestato al lavoratore “il suo rifiuto nello svolgere l'attività per il quale
è adibito “addetto al cucito – livello 2”, che Lei, in data 16/09/2022, non ha svolto le mansioni per le quali è stato assunto. Ed infatti, alle richieste dei Suoi responsabili di eseguire il lavoro, che consisteva nel CUCIRE Lei rispondeva di non essere in grado, così creando notevoli disagi all'organizzazione lavorativa della giornata” (all. 10 memoria costituzione originaria sub r.g. 666/2022).
Alla lettera di contestazione risulta allegata una copia di una raccomandata del tutto illeggibile ed un estratto delle poste italiane in cui si registra una restituzione al mittente datata 23.9.2022
(senza alcuna allegazione circa l'effettivo esito mediante la ricevuta di accettazione e le motivazioni, pertanto, della mancata consegna, alla luce anche della registrazione di problematiche nella lavorazione).
Ebbene, al di là della questione circa l'effettivo rispetto dell'iter disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, non è possibile trarre una conclusione affermativa circa la sussistenza, sia materiale, che di rilevanza disciplinare del fatto (la cui prova, notoriamente, ricade sulla parte datoriale), all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto.
La testimone , dipendente della società come responsabile del reparto maglieria, ha Tes_2 dichiarato: “Adil non ha mai rifiutato di fare delle mansioni, però non è che era particolarmente produttivo.
Negli ultimi giorni c'era anche chi non veniva, quindi era un po' all'acqua di rose. Posso dire che in quei giorni tutti i lavoratori in questione non lavoravano o lavoravano pochissimo. Ora che mi chiede se ho assistito a richiami verbali, non ho assistito direttamente a richiami verbali nei confronti del lavoratore. Praticamente rispetto ai primissimi tempi rispetto alla loro assunzione ho notato che i lavoratori hanno lavorato sempre meno fino a praticamente non lavorare negli ultimi tempi. Questo cambiamento l'ho notato dopo qualche mese”. Ha poi negato, su domanda della difesa di parte ricorrente, che il lavoratore fosse addetto al cucito come mansione prevalente.
Pag. 3 di 8 La testimone ha effettuato una dichiarazione generalizzata per i ventidue lavoratori Tes_3 poi coinvolti nelle azioni di sciopero in merito a rifiuti di svolgere le proprie mansioni (“Parlo in generale perché i 22 lavoratori si “muovevano” sostanzialmente con un comportamento uniforme per tutti, per cui se una persona si rifiutava di lavorare, si rifiutavano tutti, anche di tenere comportamenti per la loro sicurezza lavorativa (es. scarpe infortunistiche, periodo Covid eccetera). Mi hanno dato del “filo da torcere” sin dal primo giorno. I responsabili di reparto sono stati più volte in ufficio a registrare dei rifiuti di adempiere la mansione. Sono venuti in ufficio a consegnare una lettera in cui venivano segnalati questi comportamenti (eravamo io e la titolare a ricevere la lettera), comportamenti che hanno creato disagi, malessere in azienda e ritardi nelle consegne. Non ascoltavano neppure me se mi presentavo io stessa e gli chiedevo di eseguire la mansione;
segnalazione che è stata fatta anche ai loro rappresentanti sindacali che tuttavia non sono mai venuti in azienda, se non per altre richieste e non per constatare le nostre segnalazioni”). Ha inoltre specificato, in merito alla mansione: “il lavoro consisteva nel dividere i capi per taglia e colore, piegarli ed imbustarli”.
Anche il teste ex dipendente non coinvolto nel contenzioso in merito al Tes_4 licenziamento (lo stesso ha dichiarato di essere partito per il Pachistan in concomitanza alla data riportata sulla prima contestazione disciplinare), ha escluso di aver visto il sig. stirare o Pt_1 cucire, ma di aver svolto con lui la mansione di “estrarre i capi di abbigliamento dalle scatole, togliere
l'etichetta ed attaccare il capo alle grucce”. Ha comunque negato un atteggiamento di rifiuto in capo al ricorrente. Di alcuna rilevanza è la deposizione del teste . Testimone_5
Dal quadro sopra riassunto emerge più di una criticità rispetto al fatto posto alla base della prima contestazione disciplinare, che, come noto, è immodificabile. Innanzitutto, non emerge un ricordo specifico circa la giornata del 16 settembre in riferimento ad un comportamento fattivo di rifiuto del ricorrente allo svolgimento di mansioni di cucito, sia per una assenza di contestualizzazione di una condotta peculiare e personalizzata, sia per il fatto che il ricorrente non era adibito di fatto alle mansioni di cucito (per come ricostruito anche soltanto dalle dichiarazioni delle testimoni indotte dalla resistente), sia per l'assenza di prova circa le effettive conseguenze per la produzione che il comportamento (singolarmente considerato) del lavoratore abbia posto in essere.
Quello che emerge dalle deposizioni delle dipendenti e è un generalizzato Tes_3 Parte_2 comportamento di negligenza dei lavoratori complessivamente intesi, accompagnato da non meglio precisati rifiuti più o meno espliciti di svolgere la mansione: fatto ben diverso nella essenza oggettiva e soggettiva da quello oggetto di contestazione disciplinare, che consta in un secco, isolato rifiuto di un lavoratore, la giornata del 16 settembre, di svolgere la mansione di cucito (a lui neppure assegnata).
Pag. 4 di 8 La genericità e la generalità dell'atteggiamento depone per una criticità dell'atteggiamento datoriale che non ha individuato una cornice definita di circostanze di tempo e di luogo in cui il lavoratore abbia tenuto solipsisticamente i comportamenti stigmatizzati, in modo da consentire una difesa adeguata al riguardo e soprattutto di differenziarlo, in senso negativo, dagli altri dipendenti licenziati la cui lettera di licenziamento non contiene alcun riferimento a condotte pregresse (anche coeve alla giornata del 16.9.2022), ma unicamente al fatto di sciopero del
27.9.2022.
Analizzando inoltre la codificazione delle sanzioni disciplinari ad opera del CCNL (art. 75), e ipotesi in con cui astrattamente la condotta oggetto di contestazione può collocarsi sono sub lettera K (insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica) la lettera C (abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo) o la lettera D (grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti). Dalla lettura è evidente la volontà delle parti collettive di assicurare l'adozione della massima misura soltanto in situazioni di gravità per l'incolumità delle persone o per la sicurezza e disciplina del luogo di lavoro, elemento del tutto assente nel caso di specie per quanto sopra detto.
Il fatto oggetto della contestazione del 16.9.2022 non può, pertanto, dirsi provato nella sua consistenza materiale e disciplinare.
Come già osservato con riferimento agli ulteriori lavoratori, le condotte poste in essere il 27 settembre sono state inserite unicamente nella lettera di licenziamento e non sono state, quindi, oggetto di previa contestazione disciplinare, elemento che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024 e Cass., n. 28927 del 2024), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente.
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, l'inesistenza a priori del fatto contestato, con conseguente tutela reintegratoria piena in favore del lavoratore licenziato (cfr. Cass., n. 25745 del 2016: “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del
Pag. 5 di 8 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo”).
Il principio, inizialmente enunciato in ipotesi di licenziamento sottoposto alla previgente disciplina dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, è stato affermato dalla Cassazione (nonché in precedenza anche dalla giurisprudenza di merito) anche con riguardo ai licenziamenti sottoposti ratione temporis (come il presente) al d.lgs. 23 del 2015 (si cfr., in particolare, Cass., n. 4879 del
2020). In tale ultima pronuncia si precisa che “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato"
(fatto materiale contestato nel regime del D. Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”.
Ne deriva, pertanto, che la giurisprudenza, del tutto condivisibilmente, accorda alla totale assenza di contestazione (come è nel caso di specie per i fatti di sciopero del 27 settembre) la medesima tutela reintegratoria cui il ricorrente aspira in via principale, con la conseguenza che non occorre, anche per il principio della ragione più liquida (non potendo incidere in alcun modo sull'illegittimità, in parte qua, della misura), soffermarsi ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti rappresentati nella contestazione, che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato.
Analoga previsione di tutela, è il caso di precisare, deve assicurarsi con riferimento alla prima contestazione disciplinare, dal momento che, anche nella vigenza del d.lgs. 23/2015, l'onere della prova circa la legittimità del licenziamento ricade, sempre, sul datore di lavoro. Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha, difatti, inteso trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. Come sostenuto anche nella giurisprudenza di merito (si segnala, in proposito, Corte
d'Appello di Roma n. 3225 del 2023), se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così
Pag. 6 di 8 ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Tali conclusioni consentono di superare gli ulteriori profili addotti dalla parte ricorrente in termini di ritorsività e discriminatorietà della misura, che condurrebbero comunque alla reintegra sul posto di lavoro come richiesta dal ricorrente, la cui stessa difesa deduce in via prioritaria come ragione più liquida del decidere.
La situazione circa una possibile impraticabilità dell'ordine di reintegra per avvenuta chiusura dell'impresa, evidenziata dalla difesa di parte resistente nel corso dell'ultima discussione, non risulta documentata allo stato e, pertanto, non risulta quindi ostativa alla piena applicazione della tutela stabilita dalla legge.
Non vi sono motivi per non aderire alla quantificazione operata da parte ricorrente (senza obiezioni ad opera della resistente) della misura dell'indennità nel corso delle discussioni orali (v.
a partire dal verbale del 24.10.2023), che pertanto deve quantificarsi in euro 1.836,78.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare l'esito della vicenda cautelare (in cui è stato ritenuto insussistente il periculum in mora) ed il comportamento processuale della convenuta che si
è comunque posta in un'ottica di collaborazione e deflazione del procedimento, aderendo in linea di massima alla proposta conciliativa del Tribunale, seppur con una richiesta di rateizzazione degli importi che non ha trovato il favore del ricorrente;
elementi che giustificano la compensazione della metà delle spese del giudizio.
L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto degli aumenti richiesti e della complessità delle questioni poste al Tribunale.
Data la soccombenza, le spese per l'assistenza da parte dell'interprete all'udienza, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) annulla il licenziamento impugnato da e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 [...] la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
Controparte_1
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore di di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, pari ad €. 1.836,78 mensili, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento
Pag. 7 di 8 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra;
3) condanna la società convenuta alla refusione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 10.129,60, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari (pertanto, in favore della difesa di parte ricorrente, €.
5064,80); compensa l'altra metà delle spese di lite sostenute dalle parti. Pone le spese sostenute per l'assistenza dell'interprete in udienza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 4 dicembre 2024 – il 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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