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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5347/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 28.03.2025 vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Grieco
come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
), rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Pascarella (C.F. C.F. 2CP_1
come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nelle comparse conclusionali e memorie di replica depositate, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
per il P.M: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 - premettendo di aver e che dal matrimonio erano nate contratto matrimonio concordatario il 21.08.1988 con CP_1
Per_ due figlie (Per_1 , nata il [...], e nata il [...]), entrambe maggiorenni ed و
economicamente autosufficienti;
deducendo di esser separato dalla resistente alle condizioni stabilite con sentenza del 02.04.2021 dell'intestato Tribunale (con previsione in capo al ricorrente dell' obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente per l'importo mensile di € 500,00)- ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di non disporre alcun assegno divorzile in favore dell'ex-coniuge, alla luce della sua mutata situazione reddituale, essendo il ricorrente attualmente pensionato e della mutata situazione reddituale dell'ex-coniuge, la quale svolgerebbe, seppur a nero, attività lavorativa come collaboratrice domestica tale da garantirle l'autosufficienza economica.
Si è costituita in giudizio la resistente che aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ha chiesto la previsione in suo favore dell' assegno divorzile dell'importo mensile di € 600,00, deducendo di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa per dedicarsi in via esclusiva alla cura della famiglia e che dopo oltre trent'anni di matrimonio, era difficile accedere al mondo del lavoro.
Alla luce della richiesta formulata dalle parti, nelle note scritte per l'udienza cartolare del 10.01.2023, il G.D. ha rimesso la causa al collegio per la decisone sullo status. È stata, quindi, pronunciata sentenza parziale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata in data
11.01.2023.
Rimessa poi la causa sul ruolo, si è proceduto all'espletamento della prova testimoniale.
Da ultimo, all'udienza del cartolare del 28.03.2025, la causa è stata rimessa in decisione al collegio con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
3. In ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio preliminarmente condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). e) i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale e che va dunque ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contradditorio (Trib. Milano 17.7.2013). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni);
4. Ciò posto, considerato che nelle more del procedimento è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, residua da esaminare la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente.
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n.
18287/2018 Cass. S.U. civ. i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione. Partendo da tale premessa, la
S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire al fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti - ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza o insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti. in relazione alla durata,....,
***
oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Da ultimo, la Corte di cassazione ha chiarito che l'assegno di divorzio "presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/11/2025, n. 30179).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
A tal proposito, la resistente ha dedotto di essersi diplomata al Liceo scientifico con prospettive di intraprendere un successivo percorso universitario, al quale, tuttavia, ha rinunciato per far fronte agli impegni coniugali assunti nell'ambito di un progetto familiare secondo il quale il sig. Parte_1 avrebbe lavorato e la moglie si sarebbe occupata esclusivamente della cura della casa e della crescita delle figlie. Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente ha evidenziato di incontrare difficoltà ad inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, data la sua non giovane età all'esito di un matrimonio durato più di trent'anni. non abbia svolto attività lavorativa in costanza diOrbene, la circostanza che la sig.ra CP_1 matrimonio emerge dalla sentenza di separazione.
Il ricorrente, nel presente procedimento, ha depositato il rapporto di un investigatore privato dal quale emergerebbero circostanze ostative al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex- coniuge, in quanto risulterebbe provata la sua capacità lavorativa nonché la convivenza da quest'ultima instaurata con un nuovo compagno.
Come già evidenziato, il rapporto dell'investigatore privato può acquistare valenza probatoria in ambito processuale solo mediante l'escussione di colui che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di esame testimoniale. Orbene, durante l'istruttoria, è stato escusso il sig. Persona_3 citato da parte ricorrente in qualità di soggetto che aveva compiuto le suddette '
indagini investigative, il quale ne ha confermato il contenuto. A ben vedere, il nominativo del teste non risultava indicato nella richiamata consulenza, tuttavia, non essendo stata tale circostanza specificamente contestata da controparte, può dirsi provata la riconducibilità del rapporto investigativo al soggetto citato come testimone.
Orbene, riconosciuta efficacia probatoria alla richiamata consulenza investigativa, si evidenzia, tuttavia, che la stessa abbraccia un arco temporale ristretto- dal 6 al 13 maggio 2022- e non appare, pertanto, idonea a provare che la resistente si dedichi all'asserita attività lavorativa di collaboratrice domestica e/o baby-sitter in modo regolare e continuativo, ricavandone sufficienti mezzi di sostentamento. Elementi dirimenti e tranquillanti non emergono neppure dalle dichiarazioni rese dagli altri due testi, citati da parte ricorrente, i quali si sono limitati a riferire singoli episodi in cui hanno avuto modo di vedere la sig. CP_1 effettuare le pulizie presso il balcone di un'abitazione, collocata all'ultimo piano di uno stabile sito a via Roma, in Casagiove.
In tale ottica, pur ritenuto provato che la sig.ra CP_1 svolga saltuariamente attività lavorativa, può certamente affermarsi che non si trova nelle condizioni per maturare una pensione adeguata e, dunque, considerata l'età, di godere di adeguato reddito dinamico di cui invece gode il ricorrente, il quale percepisce reddito da pensione, avendo maturato i requisiti per godere del trattamento pensionistico durante il matrimonio, anche grazie al supporto dell'ex-coniuge che si occupava, in via esclusiva, della conduzione della vita domestica.
Sulla scorta dei risultati emersi dalla relazione dell'investigatore privato, il ricorrente ha dedotto, altresì, che la resistente avrebbe instaurato una nuova convivenza con un altro compagno e che tale circostanza sarebbe ostativa all'attribuzione dell'assegno divorzile.
A bene vedere, le SS.UU. (sent. n. 32198 del 5 novembre 2021) hanno chiarito che l'instaurazione di una nuova convivenza non comporta automaticamente la caducazione del diritto all'assegno divorzile, stante l'inapplicabilità dell'art. 5 L. 898/1970, che disciplina la differente ipotesi in cui l'ex-coniuge beneficiario dell'assegno contragga un nuovo matrimonio.
Segnatamente, "per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, al giudice di merito è quindi in primo luogo demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/11/2021, n. 32198).
Esclusa ogni forma di automatismo, l'instaurazione di una nuova convivenza di fatto può, in ogni caso, incidere sul diritto all'assegno divorzile giustificando, alla luce della valutazione delle circostanze del caso concreto, la rimodulazione o addirittura la caducazione dello stesso, purché l'ex- coniuge onerato provi il nuovo progetto di vita instaurato dalla controparte con un nuovo partner. In tale ottica, occorre richiamare il recente principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo il quale "la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno "(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6443, in relazione all'ipotesi specifica di revoca dell'assegno divorzile, rilevata la medesima ratio sottesa all'odierno giudizio).
Orbene, il rapporto investigativo depositato dal ricorrente non appare sufficiente a ritenere assolto il richiamato onere probatorio, limitandosi a riportare che, nei soli giorni 9.05.2022 e 10.05.2022, venivano notati uscire dal medesimo stabile, sito in Tuoro (CE), il sig. a bordo Persona_4
dell'autovettura Audi Q5 (TG. FY201YJ) e la sig.ra CP_1 a bordo dell'autovettura fiat 500 (TG.
EC681WW). Le dichiarazioni testimoniali non aggiungono sostanziali elementi che consentano di ritenere assolto l'onere probatorio.
In definitiva, si ritengono provati i presupposti per riconoscere in favore della resistente l'assegno divorzile, in quanto anche in considerazione dell'età e dell'annosa inesperienza lavorativa (al riguardo, emerge dalla sentenza di separazione che la sig.ra CP_1 era dedita durante il matrimonio esclusivamente alla famiglia) appare obiettivamente difficile l'ingresso regolare e stabile nel mondo del lavoro e il maturare dei requisiti pensionistici e, dunque, la prognosi positiva circa la piena autosufficienza economica, né la somma derivante dalla vendita dell'immobile in comunione appare idonea a fini perequativi in quanto persiste la sproporzione evidenziata relativa al reddito dinamico.
In ordine al quantum di detto assegno, le parti hanno alienato a terzi la casa familiare (contratto di compravendita stipulato il 14.12.2022) per il corrispettivo di €230.000,00, di cui una parte (€
61.202,15) è stata utilizzata per estinguere il mutuo, che ancora pendeva sull'abitazione, e la restante parte è stata ripartita in parti uguali tra i due coniugi, dal momento che l'acquisto originario dell'immobile era avvenuto in regime di comunione dei beni. La resistente ha, quindi, ricevuto dalla richiamata compravendita la somma di € 84.398,92 (mediante assegno non trasferibile n. 3802852672 per l'importo di € 5.000,00, assegno circolare n. 7405770478 per l'importo di € 50.000,00 e assegno circolare n. 7405770479 per l'importo di € 29.398,92) e di tale importo occorre, inevitabilmente, tener conto in sede di quantificazione dell'assegno divorzile.
Si deve, infatti, considerare che le somme impiegate per pagare le rate del mutuo provenivano presumibilmente dai guadagni del ricorrente, escluse le sole rate n. 111-112-113-114-115 che dalla documentazione in atti risultano esser state pagate dalla figlia della coppia, Per_1 e poi "
asseritamente rimborsate dai genitori della resistente.
Dunque, rilevata la situazione reddituale di entrambe le parti e la somma ricevuta dalla suddetta compravendita, il Collegio considera congrua la corresponsione in favore della resistente dell' assegno divorzile mensile di € 150,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5347/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pone a carico del sig. Parte_1 'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Antonella
Rosato, in tirocinio presso l'intestato Tribunale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5347/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 28.03.2025 vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Grieco
come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
), rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Pascarella (C.F. C.F. 2CP_1
come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nelle comparse conclusionali e memorie di replica depositate, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
per il P.M: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 - premettendo di aver e che dal matrimonio erano nate contratto matrimonio concordatario il 21.08.1988 con CP_1
Per_ due figlie (Per_1 , nata il [...], e nata il [...]), entrambe maggiorenni ed و
economicamente autosufficienti;
deducendo di esser separato dalla resistente alle condizioni stabilite con sentenza del 02.04.2021 dell'intestato Tribunale (con previsione in capo al ricorrente dell' obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente per l'importo mensile di € 500,00)- ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di non disporre alcun assegno divorzile in favore dell'ex-coniuge, alla luce della sua mutata situazione reddituale, essendo il ricorrente attualmente pensionato e della mutata situazione reddituale dell'ex-coniuge, la quale svolgerebbe, seppur a nero, attività lavorativa come collaboratrice domestica tale da garantirle l'autosufficienza economica.
Si è costituita in giudizio la resistente che aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ha chiesto la previsione in suo favore dell' assegno divorzile dell'importo mensile di € 600,00, deducendo di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa per dedicarsi in via esclusiva alla cura della famiglia e che dopo oltre trent'anni di matrimonio, era difficile accedere al mondo del lavoro.
Alla luce della richiesta formulata dalle parti, nelle note scritte per l'udienza cartolare del 10.01.2023, il G.D. ha rimesso la causa al collegio per la decisone sullo status. È stata, quindi, pronunciata sentenza parziale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata in data
11.01.2023.
Rimessa poi la causa sul ruolo, si è proceduto all'espletamento della prova testimoniale.
Da ultimo, all'udienza del cartolare del 28.03.2025, la causa è stata rimessa in decisione al collegio con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
3. In ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio preliminarmente condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). e) i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale e che va dunque ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contradditorio (Trib. Milano 17.7.2013). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni);
4. Ciò posto, considerato che nelle more del procedimento è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, residua da esaminare la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente.
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n.
18287/2018 Cass. S.U. civ. i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione. Partendo da tale premessa, la
S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire al fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti - ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza o insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti. in relazione alla durata,....,
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oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Da ultimo, la Corte di cassazione ha chiarito che l'assegno di divorzio "presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/11/2025, n. 30179).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
A tal proposito, la resistente ha dedotto di essersi diplomata al Liceo scientifico con prospettive di intraprendere un successivo percorso universitario, al quale, tuttavia, ha rinunciato per far fronte agli impegni coniugali assunti nell'ambito di un progetto familiare secondo il quale il sig. Parte_1 avrebbe lavorato e la moglie si sarebbe occupata esclusivamente della cura della casa e della crescita delle figlie. Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente ha evidenziato di incontrare difficoltà ad inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, data la sua non giovane età all'esito di un matrimonio durato più di trent'anni. non abbia svolto attività lavorativa in costanza diOrbene, la circostanza che la sig.ra CP_1 matrimonio emerge dalla sentenza di separazione.
Il ricorrente, nel presente procedimento, ha depositato il rapporto di un investigatore privato dal quale emergerebbero circostanze ostative al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex- coniuge, in quanto risulterebbe provata la sua capacità lavorativa nonché la convivenza da quest'ultima instaurata con un nuovo compagno.
Come già evidenziato, il rapporto dell'investigatore privato può acquistare valenza probatoria in ambito processuale solo mediante l'escussione di colui che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di esame testimoniale. Orbene, durante l'istruttoria, è stato escusso il sig. Persona_3 citato da parte ricorrente in qualità di soggetto che aveva compiuto le suddette '
indagini investigative, il quale ne ha confermato il contenuto. A ben vedere, il nominativo del teste non risultava indicato nella richiamata consulenza, tuttavia, non essendo stata tale circostanza specificamente contestata da controparte, può dirsi provata la riconducibilità del rapporto investigativo al soggetto citato come testimone.
Orbene, riconosciuta efficacia probatoria alla richiamata consulenza investigativa, si evidenzia, tuttavia, che la stessa abbraccia un arco temporale ristretto- dal 6 al 13 maggio 2022- e non appare, pertanto, idonea a provare che la resistente si dedichi all'asserita attività lavorativa di collaboratrice domestica e/o baby-sitter in modo regolare e continuativo, ricavandone sufficienti mezzi di sostentamento. Elementi dirimenti e tranquillanti non emergono neppure dalle dichiarazioni rese dagli altri due testi, citati da parte ricorrente, i quali si sono limitati a riferire singoli episodi in cui hanno avuto modo di vedere la sig. CP_1 effettuare le pulizie presso il balcone di un'abitazione, collocata all'ultimo piano di uno stabile sito a via Roma, in Casagiove.
In tale ottica, pur ritenuto provato che la sig.ra CP_1 svolga saltuariamente attività lavorativa, può certamente affermarsi che non si trova nelle condizioni per maturare una pensione adeguata e, dunque, considerata l'età, di godere di adeguato reddito dinamico di cui invece gode il ricorrente, il quale percepisce reddito da pensione, avendo maturato i requisiti per godere del trattamento pensionistico durante il matrimonio, anche grazie al supporto dell'ex-coniuge che si occupava, in via esclusiva, della conduzione della vita domestica.
Sulla scorta dei risultati emersi dalla relazione dell'investigatore privato, il ricorrente ha dedotto, altresì, che la resistente avrebbe instaurato una nuova convivenza con un altro compagno e che tale circostanza sarebbe ostativa all'attribuzione dell'assegno divorzile.
A bene vedere, le SS.UU. (sent. n. 32198 del 5 novembre 2021) hanno chiarito che l'instaurazione di una nuova convivenza non comporta automaticamente la caducazione del diritto all'assegno divorzile, stante l'inapplicabilità dell'art. 5 L. 898/1970, che disciplina la differente ipotesi in cui l'ex-coniuge beneficiario dell'assegno contragga un nuovo matrimonio.
Segnatamente, "per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, al giudice di merito è quindi in primo luogo demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/11/2021, n. 32198).
Esclusa ogni forma di automatismo, l'instaurazione di una nuova convivenza di fatto può, in ogni caso, incidere sul diritto all'assegno divorzile giustificando, alla luce della valutazione delle circostanze del caso concreto, la rimodulazione o addirittura la caducazione dello stesso, purché l'ex- coniuge onerato provi il nuovo progetto di vita instaurato dalla controparte con un nuovo partner. In tale ottica, occorre richiamare il recente principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo il quale "la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno "(cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6443, in relazione all'ipotesi specifica di revoca dell'assegno divorzile, rilevata la medesima ratio sottesa all'odierno giudizio).
Orbene, il rapporto investigativo depositato dal ricorrente non appare sufficiente a ritenere assolto il richiamato onere probatorio, limitandosi a riportare che, nei soli giorni 9.05.2022 e 10.05.2022, venivano notati uscire dal medesimo stabile, sito in Tuoro (CE), il sig. a bordo Persona_4
dell'autovettura Audi Q5 (TG. FY201YJ) e la sig.ra CP_1 a bordo dell'autovettura fiat 500 (TG.
EC681WW). Le dichiarazioni testimoniali non aggiungono sostanziali elementi che consentano di ritenere assolto l'onere probatorio.
In definitiva, si ritengono provati i presupposti per riconoscere in favore della resistente l'assegno divorzile, in quanto anche in considerazione dell'età e dell'annosa inesperienza lavorativa (al riguardo, emerge dalla sentenza di separazione che la sig.ra CP_1 era dedita durante il matrimonio esclusivamente alla famiglia) appare obiettivamente difficile l'ingresso regolare e stabile nel mondo del lavoro e il maturare dei requisiti pensionistici e, dunque, la prognosi positiva circa la piena autosufficienza economica, né la somma derivante dalla vendita dell'immobile in comunione appare idonea a fini perequativi in quanto persiste la sproporzione evidenziata relativa al reddito dinamico.
In ordine al quantum di detto assegno, le parti hanno alienato a terzi la casa familiare (contratto di compravendita stipulato il 14.12.2022) per il corrispettivo di €230.000,00, di cui una parte (€
61.202,15) è stata utilizzata per estinguere il mutuo, che ancora pendeva sull'abitazione, e la restante parte è stata ripartita in parti uguali tra i due coniugi, dal momento che l'acquisto originario dell'immobile era avvenuto in regime di comunione dei beni. La resistente ha, quindi, ricevuto dalla richiamata compravendita la somma di € 84.398,92 (mediante assegno non trasferibile n. 3802852672 per l'importo di € 5.000,00, assegno circolare n. 7405770478 per l'importo di € 50.000,00 e assegno circolare n. 7405770479 per l'importo di € 29.398,92) e di tale importo occorre, inevitabilmente, tener conto in sede di quantificazione dell'assegno divorzile.
Si deve, infatti, considerare che le somme impiegate per pagare le rate del mutuo provenivano presumibilmente dai guadagni del ricorrente, escluse le sole rate n. 111-112-113-114-115 che dalla documentazione in atti risultano esser state pagate dalla figlia della coppia, Per_1 e poi "
asseritamente rimborsate dai genitori della resistente.
Dunque, rilevata la situazione reddituale di entrambe le parti e la somma ricevuta dalla suddetta compravendita, il Collegio considera congrua la corresponsione in favore della resistente dell' assegno divorzile mensile di € 150,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5347/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pone a carico del sig. Parte_1 'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Antonella
Rosato, in tirocinio presso l'intestato Tribunale.