Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8566/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Moncalvo,
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 28.12.1989, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sonia Tomatis;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Chiavari, in data 22.10.2012, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Chiavari al numero 41 parte 1, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiavari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale convenute con verbale del 23.7.2018, modificandole limitatamente a quanto segue: a) il contributo di mantenimento
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ammonterà ad Euro 325,00. Detto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT. Resta fermo il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Genova, oltre al 50% delle spese per il corredo scolastico di inizio anno e per i libri di scuola e di quelle aventi ad oggetto un corso extrascolastico di sport all'anno, che verrà scelto di comune accordo dai genitori, in base alle richieste di
Il tutto fino al raggiungimento della maggiore età o comunque della sua autonoma Per_1
indipendenza economica. b) la madre si impegna a fare in modo che il padre possa sentire telefonicamente, compatibilmente con gli impegni sportivi, scolastici, del figlio e lavorativi della madre il figlio tutti i giorni tra le ore 18.00 e le ore 20,00.
3) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
4) Spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Chiavari (GE) il 22.10.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 3.10.2018, omologata dal Tribunale di Savona in pari data;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
2 ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore Per_1
(nato dall'unione coniugale il 15.9.2012), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.12.1989,
contratto a Chiavari (GE) il 22.10.2012;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 41, parte I, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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