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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1 Pinerolo, Piazza Garibaldi 25, presso l'avv. Nadia Beltramo (c.f. ), CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi [ ] C.F._3 per procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Cuneo al Corso Santorre di Santarosa15 presso la sede dell'Avvocatura Provinciale dell CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, previa sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento Protocollo CP_1 2700.06/02/2024.0033135; in via principale , anche a mezzo CTU disponenda, dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta del provvedimento Protocollo CP_1 2700.06/02/2024.0033135 e dei provvedimenti ad esso correlati , e comunque la sua illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo e comunque in via subordinata annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente e comunque ridurle al giusto ed al provato.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Si conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della legittimità dell'invito alla regolarizzazione notificato il 15.12.2023; in subordine, perché l'opponente sia condannato a quella differente somma che dovesse essere accertata in corso di causa., Vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in capo al ricorrente, in quanto proposto successivamente all'ammissione del piano di rateizzazione del debito contributivo (cfr. al riguardo domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa offerta in comunicazione dall CP_1 da cui si evince appunto la valenza confessoria in punto di riconoscimento del debito contributivo da parte dell'istante, attesa infatti la sua dichiarazione “…di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo denunciato, fatto salvo il diritto per l ad ulteriori CP_1 addebiti per errori ed eventuali omissioni;
di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza
Pag. 2 a 5
ed azionabilità del credito dell nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede CP_1 civile;
…”).
Occorre sul punto evidenziare infatti che l'ammissione al piano di rateizzazione della pretesa contributiva vale come riconoscimento di debito con conseguente interruzione del termine di prescrizione e insussistenza in capo al contribuente ammesso al piano dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di accertamento negativo della pretesa contributiva (cfr. al riguardo Corte appello Campobasso sez. lav., 28.2.2023, n.11, secondo cui “La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.”.
Così anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17.12.2020, n.3018, secondo cui “La richiesta di "rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.”).
Ancora, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. E' sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.” (cfr. Corte appello Brescia sez. lav., 29.3.2023, n.103).
Sempre in senso conforme, “La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.” (cfr. Corte appello Campobasso sez. lav., 28.2.2023, n.11).
Occorre inoltre evidenziare che a nulla rileva ai fini del superamento della valenza confessoria del riconoscimento del debito contributivo l'aggiunta nella domanda di rateizzazione da parte dell'istante della sua riserva di presentare azione volta alla
Pag. 3 a 5 declaratoria di illegittimità delle richieste contributive ed in particolare delle sanzioni calcolate per evasione. È necessario rilevare che una simile dichiarazione si pone in palese contrasto con uno dei principi cardini della logica formale, ossia il principio di non contraddizione. Nella logica classica, infatti, il principio di non contraddizione afferma la falsità di ogni proposizione implicante che una certa proposizione A e la sua negazione, cioè la proposizione non-A, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso modo. Ebbene, nel caso di specie, l'aggiunta della riserva di agire in giudizio contro l' per far valere l'illegittimità di quello stesso CP_1 debito contributivo, per il cui pagamento la parte ricorrente ha chiesto ed è stata ammessa alla rateizzazione, rappresenta una manifesta contraddizione dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, nonché una violazione della regola del
“venire contra factum proprium”, brocardo, questo, che valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
Preme a questo Giudice, infine, rammentare che il rilievo officioso nel presente giudizio della carenza di interesse ad agire nel caso di specie in capo alla parte ricorrente non si pone in violazione con l'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio delle parti, dal momento che l'accertamento d'ufficio del difetto di interesse ad agire emerge dall'esame delle prove documentali in atti, non richiedendo il rilievo di una nuova questione di fatto, il cui esame richieda prove aventi un contenuto difforme da quello chiesto delle parti (cfr. al riguardo “L'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, o eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 del Cpc, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (La decisione d'appello qui impugnata, ha evidenziato la Suprema Corte, si pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti, avendo piuttosto proceduto, sulla base delle prove offerte dalle parti, ad una diversa ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta al suo esame, sia pure con una parziale riqualificazione dei medesimi fatti. Ciò che impone di escludere la fondatezza della violazione contestata)” (cfr. al riguardo Cassazione civile sez. III, 9.1.2024, n.822)).
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado
Pag. 4 a 5
di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
CP_1 introduttiva;
istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP_1 così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1 Pinerolo, Piazza Garibaldi 25, presso l'avv. Nadia Beltramo (c.f. ), CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi [ ] C.F._3 per procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Cuneo al Corso Santorre di Santarosa15 presso la sede dell'Avvocatura Provinciale dell CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, previa sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento Protocollo CP_1 2700.06/02/2024.0033135; in via principale , anche a mezzo CTU disponenda, dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta del provvedimento Protocollo CP_1 2700.06/02/2024.0033135 e dei provvedimenti ad esso correlati , e comunque la sua illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo e comunque in via subordinata annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente e comunque ridurle al giusto ed al provato.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Si conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della legittimità dell'invito alla regolarizzazione notificato il 15.12.2023; in subordine, perché l'opponente sia condannato a quella differente somma che dovesse essere accertata in corso di causa., Vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in capo al ricorrente, in quanto proposto successivamente all'ammissione del piano di rateizzazione del debito contributivo (cfr. al riguardo domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa offerta in comunicazione dall CP_1 da cui si evince appunto la valenza confessoria in punto di riconoscimento del debito contributivo da parte dell'istante, attesa infatti la sua dichiarazione “…di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo denunciato, fatto salvo il diritto per l ad ulteriori CP_1 addebiti per errori ed eventuali omissioni;
di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza
Pag. 2 a 5
ed azionabilità del credito dell nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede CP_1 civile;
…”).
Occorre sul punto evidenziare infatti che l'ammissione al piano di rateizzazione della pretesa contributiva vale come riconoscimento di debito con conseguente interruzione del termine di prescrizione e insussistenza in capo al contribuente ammesso al piano dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di accertamento negativo della pretesa contributiva (cfr. al riguardo Corte appello Campobasso sez. lav., 28.2.2023, n.11, secondo cui “La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.”.
Così anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17.12.2020, n.3018, secondo cui “La richiesta di "rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.”).
Ancora, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. E' sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.” (cfr. Corte appello Brescia sez. lav., 29.3.2023, n.103).
Sempre in senso conforme, “La domanda di rateizzazione del debito contributivo ed il successivo pagamento delle singole rate ha efficacia interruttiva della prescrizione, posto ai sensi dell'art. 2944 c.c. essa si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso esprima la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e riveli la volontarietà di chi lo compie: sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.” (cfr. Corte appello Campobasso sez. lav., 28.2.2023, n.11).
Occorre inoltre evidenziare che a nulla rileva ai fini del superamento della valenza confessoria del riconoscimento del debito contributivo l'aggiunta nella domanda di rateizzazione da parte dell'istante della sua riserva di presentare azione volta alla
Pag. 3 a 5 declaratoria di illegittimità delle richieste contributive ed in particolare delle sanzioni calcolate per evasione. È necessario rilevare che una simile dichiarazione si pone in palese contrasto con uno dei principi cardini della logica formale, ossia il principio di non contraddizione. Nella logica classica, infatti, il principio di non contraddizione afferma la falsità di ogni proposizione implicante che una certa proposizione A e la sua negazione, cioè la proposizione non-A, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso modo. Ebbene, nel caso di specie, l'aggiunta della riserva di agire in giudizio contro l' per far valere l'illegittimità di quello stesso CP_1 debito contributivo, per il cui pagamento la parte ricorrente ha chiesto ed è stata ammessa alla rateizzazione, rappresenta una manifesta contraddizione dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, nonché una violazione della regola del
“venire contra factum proprium”, brocardo, questo, che valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
Preme a questo Giudice, infine, rammentare che il rilievo officioso nel presente giudizio della carenza di interesse ad agire nel caso di specie in capo alla parte ricorrente non si pone in violazione con l'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio delle parti, dal momento che l'accertamento d'ufficio del difetto di interesse ad agire emerge dall'esame delle prove documentali in atti, non richiedendo il rilievo di una nuova questione di fatto, il cui esame richieda prove aventi un contenuto difforme da quello chiesto delle parti (cfr. al riguardo “L'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, o eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 del Cpc, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (La decisione d'appello qui impugnata, ha evidenziato la Suprema Corte, si pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti, avendo piuttosto proceduto, sulla base delle prove offerte dalle parti, ad una diversa ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta al suo esame, sia pure con una parziale riqualificazione dei medesimi fatti. Ciò che impone di escludere la fondatezza della violazione contestata)” (cfr. al riguardo Cassazione civile sez. III, 9.1.2024, n.822)).
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado
Pag. 4 a 5
di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
CP_1 introduttiva;
istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP_1 così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5