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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8865 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13241/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato TAVILLA Parte_1 C.F._1
AN con studio in VIA NEGRELLI 21 MONZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 19.11.2025)
Per parte ricorrente: insistito per l'accoglimento della domanda di affido super esclusivo formulata in ricorso atteso il manifesto disinteresse mostrato dal padre
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 2.10.2020 Parte_1 CP_1
é nata , riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1 Le parti si sono già rivolte al Tribunale ottenendo una prima regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore con decreto del 14.04.2022 emesso, a seguito di ricorso congiunto delle parti, dal Tribunale di Milano che ha previsto, per quanto di rilievo in questa sede, l'affido condiviso di Persona_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.04.2025 , a Parte_1 parziale modifica del decreto sopra indicato, ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia minore.
In particolare la ricorrente ha evidenziato che:
- Il resistente, successivamente alla pronuncia del decreto, si è disinteressato di Per_1
che, dal giugno 2022 al luglio 2024 ha visto una volta all'anno per poi sospendere ogni
[...] frequentazione e contatto, salvo sporadiche videochiamate. La madre, peraltro, ha precisato che al luglio 2024 l'uomo ha bloccato la propria utenza telefonica, che sblocca solo quando decide di contattare la figlia, rendendo così di fatto impossibile ogni comunicazione nell'interesse della minore;
- il padre, che fino al luglio 2024 ha versato in maniera irregolare il contributo al mantenimento ordinario concordato tra le parti in € 300 mensili, a far data dalla mensilità di luglio 2024 ha omesso ogni versamento, fatta eccezione per due pagamenti di complessivi € 500,00. L'uomo, inoltre, diversamente da quanto concordato, non ha mai provveduto a sostenre il 50% delle spese extra assegno;
All'udienza del 19.11.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte ricorrente, sentita dal Giudice, si è riportata a quanto allegato nel ricorso. Il difensore della donna, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanza istruttorie formulate in atti. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 19.11.2025.
******* Ritenuto: Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza del decreto del tribunale di Milano emesso a seguito di ricorso congiunto delle parti, in data 14.04.2022avendo il convenuto dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita della figlia minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
che può pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, della figlia minore alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e Persona_1 responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare la minore in ogni ambito della sua vita.
, pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle Parte_1 decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1 salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
che, quanto alla frequentazione tra il minore e il padre, tenuto conto dell'età della stessa (5 anni) e della circostanza che il padre non vede il figlio da oltre un anno debba allo stato essere disposto che il convenuto possa vedere la minore previ accordi assunti con la madre, sempre che manifesti la seria e fattiva volontà di riprendere una relazione stabile e continuativa con la figlia minore;
che alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo paterno al mantenimento della minore, concordato tra le parti nel 2022, e tale richiesta meriti accoglimento laddove si consideri che è l'importo è stato concordato nel più ampio contesto di una regolamentazione che già contemplava ridotti tempi di permanenza della minore presso il papà (una volta la mese) attesa la distanza geografica che separa le parti
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano 14.04.2022 così decide: 1)dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata il [...] alla Persona_2 madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. Persona_1
2) dispone che frequenti la figlia minori previ accordi assunti con la ricorrente, CP_1 sempre che manifesti la seria e fattiva volontà di riprendere una relazione stabile e continuativa con
Persona_1
7) conferma a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia minore alla parte attrice Pt_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300 mensili soggetta a
[...] rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8)Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
9) conferma nel resto per quanto di ragione
10) dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato TAVILLA Parte_1 C.F._1
AN con studio in VIA NEGRELLI 21 MONZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 19.11.2025)
Per parte ricorrente: insistito per l'accoglimento della domanda di affido super esclusivo formulata in ricorso atteso il manifesto disinteresse mostrato dal padre
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 2.10.2020 Parte_1 CP_1
é nata , riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1 Le parti si sono già rivolte al Tribunale ottenendo una prima regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore con decreto del 14.04.2022 emesso, a seguito di ricorso congiunto delle parti, dal Tribunale di Milano che ha previsto, per quanto di rilievo in questa sede, l'affido condiviso di Persona_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.04.2025 , a Parte_1 parziale modifica del decreto sopra indicato, ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia minore.
In particolare la ricorrente ha evidenziato che:
- Il resistente, successivamente alla pronuncia del decreto, si è disinteressato di Per_1
che, dal giugno 2022 al luglio 2024 ha visto una volta all'anno per poi sospendere ogni
[...] frequentazione e contatto, salvo sporadiche videochiamate. La madre, peraltro, ha precisato che al luglio 2024 l'uomo ha bloccato la propria utenza telefonica, che sblocca solo quando decide di contattare la figlia, rendendo così di fatto impossibile ogni comunicazione nell'interesse della minore;
- il padre, che fino al luglio 2024 ha versato in maniera irregolare il contributo al mantenimento ordinario concordato tra le parti in € 300 mensili, a far data dalla mensilità di luglio 2024 ha omesso ogni versamento, fatta eccezione per due pagamenti di complessivi € 500,00. L'uomo, inoltre, diversamente da quanto concordato, non ha mai provveduto a sostenre il 50% delle spese extra assegno;
All'udienza del 19.11.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte ricorrente, sentita dal Giudice, si è riportata a quanto allegato nel ricorso. Il difensore della donna, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanza istruttorie formulate in atti. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 19.11.2025.
******* Ritenuto: Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza del decreto del tribunale di Milano emesso a seguito di ricorso congiunto delle parti, in data 14.04.2022avendo il convenuto dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita della figlia minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
che può pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, della figlia minore alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e Persona_1 responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare la minore in ogni ambito della sua vita.
, pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle Parte_1 decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1 salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
che, quanto alla frequentazione tra il minore e il padre, tenuto conto dell'età della stessa (5 anni) e della circostanza che il padre non vede il figlio da oltre un anno debba allo stato essere disposto che il convenuto possa vedere la minore previ accordi assunti con la madre, sempre che manifesti la seria e fattiva volontà di riprendere una relazione stabile e continuativa con la figlia minore;
che alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo paterno al mantenimento della minore, concordato tra le parti nel 2022, e tale richiesta meriti accoglimento laddove si consideri che è l'importo è stato concordato nel più ampio contesto di una regolamentazione che già contemplava ridotti tempi di permanenza della minore presso il papà (una volta la mese) attesa la distanza geografica che separa le parti
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano 14.04.2022 così decide: 1)dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata il [...] alla Persona_2 madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. Persona_1
2) dispone che frequenti la figlia minori previ accordi assunti con la ricorrente, CP_1 sempre che manifesti la seria e fattiva volontà di riprendere una relazione stabile e continuativa con
Persona_1
7) conferma a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia minore alla parte attrice Pt_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300 mensili soggetta a
[...] rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8)Dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
9) conferma nel resto per quanto di ragione
10) dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato