TRIB
Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Sezione Civile
Il Collegio, composto dai magistrati/te:
dott. Antonio Orifici Presidente
dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott.ssa Anna Smedile Giudice
Letti gli atti del procedimento, viste le note scritte depositate per la partecipazione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e 624 c.p.c. proposto da:
società veicolo a responsabilità limitata costituita ai sensi della Controparte_1
Legge 130 del 30 Aprile 1999 (codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle imprese di RO e partita IVA ) a mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1
di RO , partita IVA ) elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
indirizzo telematico, rappresentata e difesa, in forza del mandato in calce all'atto di precetto, dall'Avv. Giovanni Battista Balbi;
RECLAMANTE
(c.f. ) elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. ta Valentina
Matta, giusta procura in atti;
RECLAMATO
e nei confronti di (c.f. ) a mezzo della mandataria Controparte_2 P.IVA_4 CP_3
(c.f. ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico,
[...] P.IVA_5
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vermiglio, giusta procura in atti;
RECLAMATA
(codice fiscale e P. Iva n. ) a mezzo della mandataria Controparte_4 P.IVA_6
(c.f. elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_3 P.IVA_5
telematico, rappresentato e difeso dall'avv.ta Valentina Matta, giusta procura in atti;
Parte_3
ha interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. onde ottenere Controparte_1
la revoca e/o riforma dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo resa dal
Giudice dell'Esecuzione - nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n.
R.G. 24/2024 – in data 02.12.2024 (comunicata in pari data) in accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 617, 615 e 560 c.p.c. Parte_2
La reclamante - creditrice pignorante in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, stipulato con l'allora in Controparte_5
data 10/01/2011, ai rogiti della Notaia (rep. n. 19.066, racc. Persona_1
7.245) azionato nei confronti del debitore/esecutato, – Parte_2
ripercorrendo i tratti salienti della procedura espropriativa – contraddistinta, segnatamente, da: a) deposito di istanza per la dichiarazione del “canone vile” con conseguente liberazione dell'immobile pignorato, stante l'emersione di contratto di locazione del bene staggito, stipulato con la per la durata di anni Controparte_6
8, con decorrenza dal 2/5/2023 e canone mensile pari ad euro 150,00, con facoltà di sublocazione dell'immobile anche per brevi periodi;
b) adozione dell'ordinanza del
6/10/2024 di liberazione dell'immobile, opposta con ricorso depositato in data
28/10/2024 – ha contestato la legittimità dell'ordinanza con cui è stato accolto il ricorso dell'esecutato – avente ad oggetto, per ciò che maggiormente rileva, la contestazione della legittimazione della cessionaria, nonché la qualifica “vile” del canone, a base dell'ordine di liberazione del bene immobile (quest'ultima contestata con separata opposizione proposta dalla società conduttrice del bene Parte_4
– in ragione della mancata valutazione degli elementi sufficienti per
[...]
desumere la titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria , CP_1
esistenti già nella fase “sommaria” dell'opposizione tra cui: procure (Procura
[...]
notaio, 5/07/2022, rep. n. 18599/9027; Parte_5 Persona_2
Procura in data in data 19.07.2023, rep. n. 20872, racc. 10216) unitamente all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, elenco delle posizioni cedute come scaricabile dal sito indicato dalle parti cedente/cessionaria e la dichiarazione di Contr conferma di avvenuta cessione della relativa alla posizione NDG 11465200 del
Sig. , a firma del Dott. oltreché il possesso Parte_2 Persona_3
da parte di dell'unico esemplare di titolo esecutivo (munito di formula CP_1
esecutiva in data 26/01/2011).
Sicché, richiamando le ulteriori eccezioni e difese già esposte per resistere ai motivi di opposizione dichiarati assorbiti nell'ordinanza reclamata – tra cui: la presenza di elementi di commistione tra il debitore esecutato e la società conduttrice, CP_6
di cui è socia, tra gli altri, la coniuge ( )
[...] Parte_6
dell'esecutato; l'anomala quantificazione del canone indicata nel contratto (sia di quello “futuro” a decorrere dal 2031 per i successivi otto anni, sia del canone di euro
150,00 mensili per i primi otto anni, in contrasto con il valore individuato dal CTU in euro 636,00) – ha concluso per la riforma dell'ordinanza reclamata, con accertamento della sussistenza della legittimazione attiva/titolarità del credito, nonché per la conferma dell'ordine di liberazione dell'immobile e per l'inopponibilità alla procedura del contratto di locazione, con conseguente proseguibilità della procedura esecutiva.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di – creditrice Controparte_2
intervenuta nella P.E.I. attinta dalla pronuncia (incidentale) di carenza di prova della titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 2108/2012 del Tribunale di
Messina, nonché dalla condanna, in solido con la reclamante, al pagamento delle spese della fase cautelare – la quale ha concluso chiedendo, in adesione al reclamo svolto da la revoca dell'ordinanza di sospensione del G.E. del Controparte_1
2.12.2024, nonché la reiezione delle domande formulate da Parte_2
(debitore esecutato opponente) e dalla conduttrice CP_6
Con memoria responsiva depositata il 12.2.2025 si sono costituiti, uno actu,
unitamente alla in persona del legale Parte_2 CP_6
rappresentante p.t. (indicato nella persona di ) contestando la Controparte_8
fondatezza del reclamo – rilevando, in particolare, la inidoneità della documentazione prodotta in sede di gravame (i.e. la procura del 02.08.2021 a rogito del Notaio a sanare il difetto di prova della Persona_4
legittimazione sostanziale /titolarità del credito, persistente per omessa produzione del contratto di cessione (censura ribadita anche rispetto alla posizione della creditrice intervenuta;
eccependo la mancanza di iscrizione Controparte_2
della mandataria ( della cessionaria all'albo ex art. 106 T.U.B. Parte_1
in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99, nonché l'inconfigurabilità della ipotesi prevista dall'art. 2923 c.c. – e, riproponendo, ad un tempo, le contestazioni ex art. 615 c.p.c., sul diritto di procedere ad esecuzione forzata per genericità ed indeterminatezza dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, per usurarietà del tasso di interesse, per difformità del TAEG contrattuale dal TAEG applicato, nonché dolendosi della non invocabilità del privilegio ex art. 41 T.U.B., ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza di sospensione e, comunque, “in via preliminare e gradata”, la sospensione dell'ordinanza di liberazione emessa, “in quanto il contratto di locazione del 07 aprile 2023 è pienamente opponibile alla procedura ed ai creditori in quanto il canone non è “vile” ma pienamente congruo rispetto ai valori di mercato”.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e, all'udienza del 20.2.2025, viene assunto in riserva decisoria.
∞ ∞ ∞ ∞ Il gravame proposto dalla a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
è riconducibile al rimedio di cui agli artt. 624 co. II e 669 Parte_1
terdecies c.p.c.
Con l'ordinanza reclamata, infatti, il G.E. – in accoglimento del ricorso proposto dall'esecutato (anche) ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e con assorbimento del vaglio dei motivi di opposizione dedotti ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordine di liberazione del bene staggito risultato condotto in locazione dalla società – ha sospeso il CP_6
processo esecutivo, condannando in solido la creditrice procedente e la creditrice intervenuta alla refusione delle spese della fase cautelare.
Sicché – posta l'ammissibilità del gravame, introdotto (17.12.2024) entro il termine di quindici giorni dalla data (2.12.2024) di comunicazione dell'ordinanza di sospensione impugnata (cfr. doc. n. 2 fascicolo reclamante) - quanto al difetto di legittimazione sostanziale/ titolarità del diritto di credito in capo alla creditrice procedente benché anche in questa sede non consti produzione del Controparte_1
contratto di cessione stipulato tra il da un lato e la CP_9 Controparte_1
dall'altro – intervenuto, stando alle indicazioni riportate nell'avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U., in data 8.6.2022, con efficacia giuridica dalle 00:01 del 16 giugno 2022 (cfr. allegato C) sub doc. n. 6 fascicolo reclamante) – tuttavia, alla luce della complessiva documentazione prodotta dalla reclamante, può pervenirsi, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., al riconoscimento della titolarità, in capo ad essa, della posizione facente capo al (derivante dal mutuo fondiario concesso CP_9
dall'allora a ). Controparte_5 Parte_2
Al riguardo, ponendo mente alla ratio decidendi dell'ordinanza reclamata - decodificabile anche alla stregua del precedente decreto del G.E., recante richiesta di integrazione documentale rivolta alla avente ad oggetto, Controparte_1
segnatamente, oltre alla procura rilasciata dalla cessionaria, “il contratto di cessione, di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e/o ogni altro documento comprovante l'effettiva inclusione del credito per cui si procede nel blocco di crediti ceduti” (cfr. doc. n. 5 fascicolo reclamante) – si ricava che l'accoglimento, in fase cautelare, dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stato basato sulla ritenuta insussistenza di prova della legittimazione sostanziale in capo alla creditrice pignorante basata, tuttavia, su un solo profilo del motivo di opposizione (il primo) accolto, ovvero la non riconducibilità della dichiarazione di cui all'allegato E del deposito effettuato il
22 maggio2024 al soggetto cedente “in quanto non compensata dalla produzione da parte della creditrice procedente di documentazione attestante i poteri di rappresentanza di ” (cfr. ordinanza reclamata sub doc. n. 1 Persona_3
fascicolo reclamante).
La carenza di prova, in termini piani, è basata sulla considerazione della assenza di conferimento di procura al soggetto ( che ha sottoscritto la Persona_3
Contr dichiarazione datata 13.5.2024, resa dal banco in qualità di cedente, ricognitiva della intervenuta cessione della posizione creditoria nei confronti dell'esecutato ed in virtù del rapporto identificato con il numero NDG intestato a , Parte_2
avente forma tecnica di “mutuo casa fondiario”.
Sicché – premesso, sotto il profilo storico, che al gruppo della cedente ) CP_9
è riconducibile la originaria mutuante (divenuta, nel 2005, Controparte_5
nel 2007 controllante del Gruppo Banco Popolare - nel Controparte_10
2011 cancellata la denominazione sociale " – fino alla Controparte_5
fusione del gruppo Banco Popolare, al 1° gennaio 2017, con la Banca Popolare di
Milano per costituire il dante causa della come si CP_9 Controparte_1
ricava dalle premesse contenute nella dichiarazione prodotta già in fase cautelare e, sotto tale specifico aspetto, non attinta da rilievi (superabile, comunque, quello di non Contr riconducibilità a stessa della dichiarazione, alla luce della produzione, in questa sede, della procura generale ex art. 77 c.p.c. conferita al sottoscrittore dell'allegato E)
– dalla lettura dell'ordinanza del 2.12.2024, condotta unitamente Persona_3
al decreto di richiesta integrazione reso dal G.E. in data 8.5.2024, emerge unicamente che il difetto di prova della titolarità del credito è ancorato alla insufficienza della dichiarazione – costituente, se non confessione della parte, quantomeno dichiarazione rilevante ex art. 2733 co. III c.c. o, in ogni caso, elemento di prova apprezzabile ex art. 2729 c.c. – perché sottoscritta in assenza di procura sostanziale del soggetto che Contr ha firmato, per conto del , la dichiarazione ricognitiva della cessione del credito.
Sicché, prodotta, in questa sede, la procura notarile del 2.8.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 669 terdecies co. IV c.p.c. (norma che stabilisce «Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti») – procura da cui si evince che il soggetto sottoscrittore ( è dotato di procura ai sensi Persona_3
dell'art. 77 c.p.c., in quanto il di lui nominativo rientra nell'elenco dei procuratori nominati e conferitari dei poteri di rappresentanza in forza del citato atto notarile (cfr. doc. n. 16 fascicolo reclamante) – e, dunque, la dichiarazione resa, ricognitiva della intervenuta cessione, con perdita della titolarità del credito nascente dalla posizione verso , risulta imputabile alla società cedente, il coacervo di Parte_2
elementi documentali e probatori acquisiti consente – in linea con la stessa ratio decidendi sottesa all'ordinanza del 2.12.2024 e, prima, del decreto dell'8.5.2024 – di reputare la sussistenza della legittimazione processuale e sostanziale in capo alla reclamante.
Pur nella consapevolezza della non univocità degli orientamenti in materia, in diritto, occorre prendere le mosse dalla portata e funzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La previsione di cui all'art. 58 co. IV T.U.B. - « Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (i.e. la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione da parte della banca nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».- possiede una portata ristretta perché l'avviso di cessione pubblicato non ha la funzione di attestare la legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco. Essa, piuttosto, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: valendo unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In particolare, « la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa»(cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5617).
Tuttavia, è chiaro che nella previsione di cui all'art. 58 co. II T.U.B. è insita la valenza indiziaria della attività di cura degli adempimenti pubblicitari, i quali lasciano inferire/presupporre, al cospetto di situazioni in cui manchi la contestazione da parte degli interessati a contrastare il perfezionamento della cessione (i.e. i debitori), che la cessionaria abbia acquistato, in virtù di un'operazione in blocco, i crediti di cui cura la pubblicazione, normalmente elencati in apposito sito internet indicato nell'avviso medesimo.
La concreta e fattiva attività preposta agli adempimenti pubblicitari, allora, fa presumere l'esistenza di un contratto traslativo (di cessione) sebbene non ne disveli i contenuti ed i contorni.
In questo quadro, dunque, si colloca la possibilità che il contenuto dell'avviso contenga elementi apprezzabili come idonei a consentire la inclusione del credito oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Nella specie, ribadito che l'eccezione proposta dal debitore esecutato riguarda la carenza di titolarità del credito e non già la sola legitimatio ad causam – riferendosi, le censure articolate nel ricorso in opposizione depositato il 28.10.2024, al fatto che la “non ha provato di essere cessionaria del credito per cui agisce Controparte_1
in executivis”, contestando sia la idoneità della documentazione prodotta su invito del giudice, sia la riconducibilità del credito oggetto di controversia (i.e. per cui è stato notificato precetto e, poi, pignoramento) all'elenco posizioni cedute, rinvenibile sul sito web richiamato nella Gazzetta Ufficiale (prodotto dalla opposta odierna reclamante) tra i crediti ceduti (cfr. doc. n. 12 fascicolo reclamo) – militano a favore della ricomprensione del rapporto di credito nascente dal mutuo tra quelli oggetto della cessione di cui all'avviso pubblicato in G.U. 14.06.2022, le circostanze relative:
a) alla presenza di dichiarazione dell'avvenuta cessione da parte di , CP_9
creditore cedente, a favore di riconducibile alla cedente in virtù Controparte_1
dei poteri di rappresentanza e di firma attribuiti, con atto notarile del 2.8.2021, al sottoscrittore (cfr. allegato E) sub doc. n. 6 e doc. n. 16 fascicolo Persona_3
reclamante); b) alla corrispondenza tra i criteri identificativi (pur generali) delle posizioni debitorie indicati nell'avviso pubblicato in G.U. (crediti nascenti da contratti di finanziamento, inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine;
concessione a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022; ) e le caratteristiche del titolo esecutivo
(contratto di mutuo fondiario avente lungo termine, erogato a favore di persona fisica
– – in epoca ricompresa, ovvero il 10.1.2011); c) alla Parte_2
corrispondenza tra i numeri NDG (11465200) e ID rapporto (0052-2366) indicati nella dichiarazione dell'avvenuta cessione sottoscritta e riferibile alla cedente con i numeri NDG e ID rapporto indicati nell'elenco debitori ceduti cui fa riferimento l'avviso pubblicato in G.U. (cfr. allegato D) sub doc. n. 6 e dcc. n. 16 e allegato E) sub doc. n. 6 fascicolo reclamante).
Sicché, anche indipendentemente dal dato relativo al possesso del titolo esecutivo, la valutazione congiunta delle superiori circostanze consente, a fronte, peraltro, di opposizione non specificamente incentrata su contestazione di inesistenza del contratto di cessione - essendo, per il vero, l'inesistenza del contratto di cessione, dedotta quale motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. solo in seno alla memoria di costituzione in fase di reclamo senza che la stessa possa configurarsi quale circostanza o motivo sopravvenuto al momento di proposizione del reclamo
(qualificabile come incidentale perché adduce una ulteriore ragione di opposizione all'esecuzione), giacché conoscibile e deducibile già nella fase davanti al G.E., costituente, in ogni caso, reclamo incidentale inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio ex art. 669 terdecies c.p.c. (in difetto di previsioni del tipo di quelle dettate in tema di impugnazione dagli artt. 334 e 343 c.p.c.) - di superare le incertezze relative alla inclusione del credito, individuato dalla sequenza numerica corrispondente all' identificativo del debitore (NDG) e a codice del rapporto (ID) oggetto della cessione, tra quelli oggetto di cessione a favore di Controparte_1
L'ordinanza reclamata, del resto, non nega cittadinanza al principio – condiviso da altre corti di merito (cfr. Tribunale Busto Arsizio sez. III, 25/09/2024, n.1094; conf. Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725) - per cui la dichiarazione del creditore cedente può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione ad integrazione dell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale limitandosi, a fronte di specifica eccezione dell'esecutato opponente, ad escludere la riconducibilità della dichiarazione alla banca cedente, in difetto di prova della procura in capo al sottoscrittore della dichiarazione (prova, come detto, fornita in questa sede).
Dalla lettura del relativo capo, infatti, si legge “il primo motivo di opposizione, con cui è stata contestata la legittimazione (sostanziale) di ossia la Controparte_1
titolarità del diritto di credito in capo alla creditrice procedente, sia fondato, sia pur limitatamente alla specifica contestazione in ordine alla non imputabilità della dichiarazione di cui all'allegato E del deposito effettuato il 22 maggio2024 al soggetto cedente” (cfr. doc. n. 2 fascicolo reclamante).
In linea, peraltro, con il decreto recante richiesta di integrazione documentale, recante riferimento specifico non solo al contratto di cessione, di cui è stato dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, ma, altresì, con congiunzione e/o, a “ogni altro documento comprovante l'effettiva inclusione del credito per cui si procede nel blocco di crediti ceduti” (cfr. doc. n. 5 fascicolo reclamante).
Né, d'altra parte, anche ponendo mente al rilievo della incerta provenienza della lista di crediti ceduti – mosso dalla difesa dell'esecutato odierno reclamato ove fa riferimento al “foglio privo di firma contenente un elenco di codici” (cfr. ricorso in opposizione del 28.10.2024 sub doc. n. 12 fascicolo reclamante) – viene meno, nella concreta fattispecie, la possibilità di apprezzare la lista dei crediti ceduti come idonea prova della inclusione del credito oggetto di cessione in blocco.
Ciò che rileva, infatti, è la specifica individuazione dei numeri NDG e ID rapporto – corrispondenti a quelli presenti nella lista – all'interno della dichiarazione di avvenuta cessione riconducibile – per la produzione, in questa sede, della procura notarile rilasciata al sottoscrittore della dichiarazione medesima – alla creditrice cedente.
Sicché, alla luce delle superiori argomentazioni, può ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla creditrice pignorante odierna reclamante.
La prova della titolarità del credito offerta in questa sede determina la riforma dell'ordinanza del 2.12.2024, nel senso della revoca della sospensione disposta proprio in accoglimento del motivo ex art. 615 c.p.c. proposto dall'esecutato
(limitatamente al profilo di cui si è detto).
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione riproposti in questa sede dal reclamato al fine di conseguire la sospensione del processo esecutivo anche in base ad essi – tra cui, in particolare, quelli diretti a criticare la validità del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in virtù della proposizione delle tipiche eccezioni rivolte avverso atto di mutuo – ove non vulnerati dalle sorti della tardività del reclamo incidentale (così qualificabili le domande di sospensione agganciate a motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. diversi dall'unico che ha trovato accoglimento davanti al G.E.), proposto (12.2.2025) oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (2.12.2024) al cospetto di un sistema improntato alla perentorietà del termine di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. ed alla stretta interpretazione della portata dell'art. 334 c.p.c. (cfr. tra le corti di merito, Tribunale,
Venezia, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 21/01/2005) – in ogni caso, gli stessi, non si rivelano idonei ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Al riguardo, si censura, anzitutto, la genericità ed indeterminatezza dell'atto di precetto e del successivo pignoramento (che è atto introduttivo del procedimento esecutivo) stante la mancata specificazione della composizione della pretesa creditoria.
Il motivo è – ove, come detto, non si reputi inammissibile - infondato.
Il difetto di fumus, dunque, non può condurre all'accoglimento della richiesta di sospensione della procedura.
Le cause di nullità del precetto costituiscono ipotesi tassative (cfr. art. 480 co. II
c.p.c.).
Ai fini della sua validità, infatti, è sufficiente che il precetto contenga l'intimazione a adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della menzionata disposizione.
Nella specie, poiché il titolo esecutivo su cui è fondato il precetto è costituito dal mutuo fondiario del 10.1.2011 (n. 19066 repertorio;
n. 7245 raccolta) irrilevante è, ai fini della validità del precetto – notificato in data 22.1.2024 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte reclamata) – ricercare indicazione ulteriore a quella relativa all'importo precettato (171.571,07 per capitale interessi e spese al 27.09.2023) ovvero esigere la specificazione della somma richiesta, l'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi, né tantomeno il riferimento al piano d'ammortamento.
L'esecutato opponente , odierna parte reclamata, invoca, Parte_2
altresì, la sospensione ex art. 624 c.p.c., eccependo la nullità del titolo esecutivo in virtù della non corrispondenza tra il tasso di interesse applicato in concreto – da calcolarsi includendo anche l'onere sostenuto a titolo di polizza assicurativa accessoria al finanziamento – ed il TAEG indicato nel contratto.
Conclude, al riguardo, già in seno al ricorso in opposizione depositato il 28.10.24 - e, analogamente, nella memoria responsiva in sede di reclamo – “Inoltre, alla luce dell'evidenza documentale dell'eccezione sopra sollevata, stante che il documento di sintesi non indica il costo dell'assicurazione, degli effetti che l'oneroso pagamento dell'assicurazione ha avuto sul piano di ammortamento, si chiede la sospensione dell'esecuzione sussistendo i gravi motivi”.
Al di là del rilievo per cui, per come formulata, la censura non mira a dedurre l'esistenza di una nullità del mutuo per usurarietà del tasso di interesse ma, piuttosto, ad invocare la nullità per differenza tra l'ISC contrattuale – indicato in contratto in misura percentuale pari al 5,1114% (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte reclamata) - e l'ISC/TAEG in concreto applicato – risultante dalla inclusione del costo delle due polizze assicurative contratte – il motivo è inidoneo a condurre, in questa sede, ad una pronuncia di sospensione.
Quand'anche – in tesi – fondata la obiezione – per il cui riscontro parte reclamata non ha, comunque, prodotto a sostegno perizia tecnica alcuna – la stessa – ferma la genericità espositiva - non sarebbe idonea a condurre ad una valutazione, in termini di fumus, della nullità nemmeno parziale del titolo esecutivo.
L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) non conduce, infatti, alla declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 T.U.B. essendo, l'indice in parola, deputato a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento, non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto.
L'ipotetica discrasia, piuttosto, può refluire sul diverso piano della responsabilità della per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con conseguenze CP_5
limitate al campo risarcitorio – e sempre ove venga allegato e provato il danno subito in conseguenza di tale difformità – (cfr. Tribunale, RO, sez. XVII, 03/01/2020, n.
43).
D'altra parte, la previsione di cui all'art. 125 bis co. VI e co. VII T.U.B. – anche nella versione vigente all'epoca (10.1.2011) di sottoscrizione del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo a base del pignoramento (“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” e previsione, al comma 7 del regime sostitutivo al TAEG del “tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”) – è operante esclusivamente per i rapporti di credito al consumo.
È, infatti, lo stesso legislatore a circoscrivere la portata oggettiva delle disposizioni ai
“contratti di credito comunque denominati”, a eccezione dei casi enumerati all'art. 122 tra cui, segnatamente, i “f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”
(quale è il mutuo posto a base del precetto e del pignoramento introduttivo della procedura n. 24/2024 R.G.)
Del pari, inidonea a condurre alla sospensione della procedura – per difetto di integrazione del fumus – è la censura relativa alla assenza, nel contratto, di indicazione del regime di capitalizzazione applicato al rapporto, refluente in un vizio di indeterminatezza del tasso che comporta la necessità di un ricalcolo dello stesso al tasso legale o riportandolo ad un tasso legittimo.
Al di là, anche in questo caso, della genericità espositiva, è, comunque, sufficiente evidenziare che dalla consultazione del contratto di mutuo, alla clausola di cui all'art. 5, consta indicazione specifica della applicazione degli interessi di mora – al saggio convenuto, ovvero pari a due punti % in più del saggio previsto per l'interesse corrispettivo – sull'importo complessivamente dovuto in caso: i) di omesso o ritardato pagamento delle rate di rimborso;
ii) cessazione del rapporto per decadenza/risoluzione o altra causa. Su detti interessi non è consentita capitalizzazione e la parte mutuataria approva specificamente ai sensi della (cfr. doc.
n. 12 fascicolo parte reclamata).
In ogni caso – premesso che in ipotesi di scioglimento del rapporto è consustanziale al mutuo il pagamento dei ratei scaduti ed impagati, fino alla data di scioglimento, comprensivi di quota capitale e interessi (corrispettivi) su cui applicare gli interessi moratori e, di poi, a partire dallo scioglimento/risoluzione, la restituzione del solo capitale residuo, al netto, per ciascuna rata, della quota interessi, venuta meno la giustificazione causale del pagamento rateale e differito nel tempo in virtù proprio dello scioglimento – vale ricordare che « L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (cfr. Cassazione civile sez. III,
18/02/2025, n.4176).
Ne segue, allora, che la censura dedotta – per cui “dalla lettura del contratto e dal documento di sintesi allegato risulta di tutta evidenza la mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) in contratto” – posta a base della
“palese dolosa violazione del dovere di informazione che comporta un vizio grave nel contratto la cui volontà è stata pesantemente distorta” non può, già in questa sede, dare la stura ad una pronuncia di accoglimento in vista della chiesta misura ex art. 624 c.p.c.
Analogo è l'esito della censura tesa a veicolare l'eccezione di usurarietà del mutuo giacché – oltre ad essere generica, né supportata da perizia di parte meglio esplicativa dell'ubi consistam del superamento del tasso soglia – la stessa è, comunque, basata su erroneo presupposto, ovvero quello della sommatoria dei tassi di interesse costituenti, invero, grandezze eterogenee non comparabili (così ove si sollecita la nomina di un
CTU affinché precisi se “sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi applicati al caso concreto, vi fosse stato il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto”. Inidonea alla sospensione, inoltre, è la censura con cui il reclamato-debitore esecutato si duole del fatto che la mandataria cui ha Parte_1 CP_1
conferito procura per la gestione del recupero del credito, non risulti iscritta all'albo ex art. 106 TUB in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99, con ricadute sulla sua legittimazione processuale.
Conclude, al riguardo, per la conferma della sospensione “in virtù dell'eccezione sollevata secondo cui la non risulta iscritta all'albo ex art. Parte_1
106 TUB in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99 e dunque è priva di legittimazione processuale, precisando che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, da cui consegue la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva avviata da un soggetto privo di titolarità e, dunque, viziata ex tunc” (cfr. pag. 45 memoria costituzione reclamo).
Al riguardo, pure ammettendo che si tratti di difesa deducibile senza i limiti del reclamo incidentale, perché rientrante tra le questioni oggetto (anche) di rilevazione officiosa, diversamente dal tema della carenza di titolarità del credito (non limitato alla condizione dell'azione ma attinente ai fatti costitutivi) in ogni caso, troncante, al riguardo, è la natura della disposizione di cui all'art. 2 co. VI legge 130/1999, attinente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, senza, invero, avere immediata valenza civilistica. Ne segue, dunque,
l'insussistenza di nullità dell'atto di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e dei conseguenti atti di riscossione da questo compiuti. Le conseguenze, infatti, operano sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243). Da ultimo, parte reclamata, eccepisce la nullità del pignoramento per omessa notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 41 D.lgs.
1.09.93 n. 385, determinativa dell'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della procedura esecutiva.
Assume, in particolare, che il cessionario (e, a fortiori, il mandatario speciale) di un credito fondiario non possa fruire dei privilegi processuali di cui al r.d. n. 646 del
1905 - vigente fino all'entrata in vigore della l. 175 del 1991, abrogata dall'01.01.94 dal D.P.R. n. 385/93 - in quanto limitati al solo creditore fondiario (essendo, la procedente, una società di recupero crediti e non, quindi, un istituto di credito fondiario).
Dalla nozione di credito fondiario contenuta nell' art. 38 del d. lgs. 385/1993 - a norma del quale tale tipo di credito ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili – discende che ai fini dell'applicazione della speciale disciplina del credito fondiario di cui all' art. 41 T.U.B. – inclusa, quindi, la facoltà di non procedere alla notifica del titolo contrattuale esecutivo – occorre che l'operazione di finanziamento concretamente realizzata rientri, per la presenza delle caratteristiche oggettive previste dalla suddetta norma, nella nozione di credito fondiario.
È irrilevante sia la volontà delle parti – tramite una diversa etichetta attribuita al mutuo che presenti, in concreto, i criteri oggettivi di cui all'art. 38 T.U.B. - sia la qualità soggettiva delle stesse.
Due, infatti, sono gli argomenti testuali e sistematici, che guidano verso l'interpretazione dell'art. 41, nella previsione che prevede il privilegio processuale di omessa notifica del titolo esecutivo, come non ristretta alle sole banche.
Da un lato, sotto il profilo strettamente testuale, non vi è traccia, nella disposizione richiamata, né all'interno delle norme che disciplinano la cessione in blocco dei crediti (legge 130/1999) di preclusione alcuna in capo ai soggetti che si rendano acquirenti, ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130/1999, circa l'avvalimento del privilegio di cui all'art. 41 T.U.B. allorché intente al recupero coattivo del credito tramite attivazione della garanzia ipotecaria sul cespite cauzionale a ciò vincolato.
Dall'altro, sotto il profilo sistematico, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari non è necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo al debitore, già parte dell'atto di mutuo e, di conseguenza, avendo partecipato alla sua stipula, ha già ricevuto una copia dell'atto che fonda l'azione di garanzia.
Una duplicazione di attività, del resto, si porrebbe in contrasto con le esigenze di tutela rafforzata del creditore fondiario, che, a loro volta, trovano a loro giustificazione ed il punto di equilibrio, proprio nelle caratteristiche oggettive del credito fondiario (scadenza a lungo termine e garanzia reale).
Di qui, pertanto, ove non già caduta sotto la scure dell'inammissibilità/tardività del reclamo incidentale veicolato con la memoria di costituzione depositata oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'infondatezza della censura inidonea, come tale, a condurre alla invocata sospensione della procedura esecutiva.
L'accoglimento del reclamo comporta la revoca della sospensione del processo esecutivo e, quindi, rende necessario l'esame delle questioni connesse alla statuizione.
Tra queste, in particolare, quella relativa alla sospensione dell'ordine di liberazione, oggetto di istanza reiterata dalle parti reclamate, ancorata al motivo di critica con cui si censura l'errata valutazione di sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordine ex art. 560 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2923 co. III c.p.c., ovvero per “inesistenza nel caso specifico del c.d. “canone vile”.
Al riguardo, occorre premettere che dagli atti della procedura esecutiva si evince che
l'ordine di liberazione, reso con provvedimento del 6.10.2024, è stato attinto da declaratoria di sospensione della sua attuazione - a seguito di istanza di revoca depositata dall'esecutato in data 29.10.2024 – in forza di decreto del 30.10.2024 (cfr. docc. n. 7, n. 8, n. 9 fascicolo parte reclamata).
Rispetto all'ordine di liberazione – sospeso con provvedimento del 30.10.2024 – risulta, peraltro, proposto (21.11.2024) ricorso in opposizione ad adiuvandum da parte della società conduttrice dell'immobile, relativo anche ai profili di CP_6
opposizione ex art. 615 c.p.c. (difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito della procedente) attinta – in data antecedente alla sospensione resa inaudita altera parte con il citato decreto del 30.10.204 – dalla notifica (14.10.2024) dell'ordine di liberazione medesimo (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte reclamata).
Su questo tessuto processuale, dunque, si inserisce l'ordinanza reclamata (2.12.2024)
– adottata a scioglimento della udienza (26.11.2024) fissata anche per l'adozione dei provvedimenti di conferma/modifica/revoca della sospensione della attuazione dell'ordine ex art. 560 c.p.c. oltreché per la delibazione sulla chiesta sospensione del processo esecutivo concessa inaudita altera parte e– nella quale è previsto che
“l'accoglimento della istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. determina
l'assorbimento delle ragioni di opposizione avverso l'ordine di liberazione, posto che la sua attuazione presuppone la prosecuzione del processo esecutivo, date le ragioni per cui è stato emesso e atteso il collegamento funzionale con la fase liquidatoria”
(cfr. doc. n. 1 fascicolo reclamante).
Prendendo le mosse dalle censure svolte per contestare la natura sommaria della delibazione compiuta circa la viltà del canone – “fondata sulle sole risultanze della perizia di stima dell'esperto e delle relazioni del custode giudiziario, senza che sia stato previamente ascoltato il debitore, né il terzo, l'audizione degli stessi, o anche del solo debitore” – il debitore esecutato e la società conduttrice, odierne parti reclamate, sollecitano, anzitutto, la valutazione del canone secondo le caratteristiche del contratto stipulato in data 7.4.2023 (registrato il 4.5.2023).
In particolare, onde contrastare la valutazione ex art. 2923 co. III c.c. e, quindi, dimostrare la legittimità del canone pattuito, eccepiscono: i) la natura della locazione con “canone scalettato” – i.e. con canoni di locazione d'importo variabile in aumento o in diminuzione in base a elementi predeterminati dalle parti interessate, quali il fatturato oppure l'esecuzione da parte del conduttore dei lavori necessari a rendere l'immobile idoneo all'attività che verrà ivi svolta – stante la previsione di un canone inziale pari ad € 150,00 mensili con rinnovo tacito per ulteriori 8 anni ad un canone di
€ 400,00 mensili, nonché la previsione, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione delle spese, della irripetibilità delle spese di manutenzione straordinaria
(rimanenti a carico alla società conduttrice) ex artt. 9 e 12 del contratto, con conseguente integrazione del canone di locazione con i costi per i necessari lavori di ristrutturazione (quali quelli descritti nelle premesse del contratto); ii) la presenza, comunque, nel cespite oggetto di contratto, di un vizio strutturale costituito dall'osmosi e capillarità dei materiali da costruzione e dalla necessità di eseguire interventi ripetuti nel tempo, fonte di esborsi a carico del locatore (così giustificandosi, il canone pattuito, ex artt. 1578 e 1581 c.c.); iii) l'insussistenza di conflitto di interessi/contratto con se stesso (per essere, la coniuge dell'esecutato, socia di minoranza della società conduttrice ed in regime di separazione dei beni).
Così meglio inquadrate le ragioni a sostegno della richiesta di “conferma della sospensione dell'ordine di liberazione” - emesso dal G.E. con provvedimento inaudita altera parte del 30.10.24 (assorbito in seno alla ordinanza del 2.12.2024) - in chiave sistematica, costituisce strumento di tutela dell'interesse generale al rituale sviluppo del giudizio esecutivo – per un motivo di ordine pubblico processuale il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo – la previsione dell'inopponibilità al creditore pignorante – oltreché all'acquirente/aggiudicatario - della locazione anteriore al pignoramento ma a prezzo
«inferiore di un terzo al giusto prezzo» codificata all'art. 2923 co. III c.c.
Conseguentemente «è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi» (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/11/2024 , n. 28525).
Nella specie, pure escludendo l'illegittimità del provvedimento del G.E. recante ordine di liberazione – giacché è la struttura del procedimento di cui agli artt. 560 co.
VII c.p.c. e 2923 co. III c.c. che contempla l'adozione diretta dell'ordine di liberazione, senza che l'assenza di audizione del conduttore o dell'esecutato possa sfociare in una nullità/illegittimità dell'atto esecutivo (cfr. Cassazione civile, sez. I,
06/11/2024 cit., n. 28525; conf. Cassazione civile, sez. III, 09/05/2023, n. 12473;
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2022, n. 9877) – e pure tenendo conto della natura sommaria della cognizione del Tribunale adito in sede di reclamo, alla luce delle risultanze processuali acquisite, non sussistono i presupposti per revocare la statuizione – adottata inaudita altera parte dal G.E. con provvedimento del
30.10.2024 – di sospensione dell'attuazione dell'ordine di liberazione del 6.10.2024.
Premessa, al riguardo, l'astratta validità delle clausole con cui si conviene il canone c.d. a scaletta – trovando fondamento sia nelle disposizioni di diritto comune (cfr. art. 1592 c.c.) sia nella disciplina speciale per le locazioni dirette a soddisfare bisogni abitativi temporanei/occasionali e, ad un tempo, l'interesse del locatore alla redditività, nonché tenuto conto che il difetto di causa, nel contratto di locazione, è configurabile nei casi in cui l'ordinamento proibisce un determinato uso del bene concesso in locazione, (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19388) – dalla esegesi testuale e sistematica delle clausole del contratto del 7.4.2023 (registrato in data anteriore al pignoramento) si ricava: a) la esplicitazione delle condizioni di conservazione e dello stato dell'immobile, idonea a vincere la presunzione ex art. 1590 co. II c.c. – sì da rendere le rappresentazioni fotografiche accluse alla perizia di parte, adeguata riproduzione dello stato dei luoghi e, quindi, della descrizione del cespite come bisognevole di “interventi di manutenzione straordinaria sia dal punto di vista architettonico che tecnologico”, con “ impianti da revisionare” e manifestazioni di degrado sub specie di area del piano terra “interessata direttamente da infiltrazioni d'acqua per l'intero perimetro che per osmosi e capillarità dei materiali da costruzione utilizzati, hanno causato danni diffusi per l'intera parte del piano terra sino ad una quota media di m 1,50” (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte reclamata) - ovvero “immobile che richiede interventi di manutenzione straordinaria consistenti in interventi dovuti a: infiltrazioni d'acqua sia dal terrazzo che da umidità di risalita, vetustà degli intonaci e movimenti dell'immobile legato all'assestamento o
a scosse sismiche” necessità di rifacimento impianto elettrico;
b) l'accollo, da parte del conduttore, delle spese di manutenzione straordinaria – da intendersi riferite, quantomeno, agli interventi necessari a superare le condizioni di degrado descritte in perizia sub specie di necessità di impermeabilizzazione e rimozione del fenomeno infiltrativo, facendo, la clausola di cui all'art. 5, corpo con le premesse del contratto e con la specificazione indicata all'art. 9; c) la esplicita previsione in deroga agli artt.
1592-1593 c.c. posta all'art. 12 del contratto (cfr. doc. n. 16 fascicolo parte reclamata).
È, dunque, verosimile inferire che il canone inizialmente pattuito – per il primo periodo pari a anni 8 – ad euro 150,00 sia stato conteggiato tenendo conto dei costi, convenzionalmente a carico del conduttore, in deroga al regime di cui agli artt. 1592
e 1593 c.c. (che contemplano il diritto del conduttore a ricevere il pagamento di una indennità per le migliorie apportate alla cosa locata, pari alla minor somma tra la spesa ed il valore del risultato utile al tempo della consegna).
Contribuisce a corroborare l'assunto, il dato – pure collocabile nella fase esecutiva del rapporto di locazione – relativo alla evidenza di esborsi sostenuti dalla società conduttrice per lavori corrispondenti a quelli indicati nel contratto come a carico della stessa – portati da fatture e da ricevute di pagamento/disposizioni di bonifico recanti specifico riferimento identificativo della fattura del 10.6.2023 emessa dalla ditta Di
AU GA – riferiti a periodo successivo alla stipulazione (e registrazione del contratto) (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte reclamata). Né, peraltro, osta alle superiori considerazioni il dato relativo alla quotazione del canone di locazione mensile indicato dal CTU nominato nella procedura esecutiva, pari ad euro 636,00 mensili (cfr. pag. 15 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante).
Dalla relazione, infatti, non emerge riferimento ad eventuali lavori eseguiti in epoca coeva/prossima al sopralluogo eseguito (il primo) dal CTU in data 24/07/2024 (cfr. pag. 3 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante).
Al contrario, poiché l'accesso è avvenuto nel mese di luglio 2024, ovvero a distanza di un anno dalla data indicata nelle fatture e nelle correlate ricevute di pagamento
(giugno 2023) come relativa ai lavori “eseguiti presso via Eracle” (sito coincidente con quello in cui si trova l'immobile staggito, come accertato dal CTU nell'ambito del procedimento esecutivo: cfr. pag. n. 2 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante) di
“sveltimento massetto, impermeabilizzazione e ripavimentazione terrazza”, è verosimile che sulla valutazione dello stato di conservazione – e, di riflesso, sulla quotazione del canone di locazione – abbiano inciso i lavori eseguiti dalla conduttrice, in forza dell'impegno assunto con il contratto del 7.4.23.
Sicché, tenuto conto dell'effetto devolutivo del reclamo e della natura sommaria della cognizione sulle domande a contenuto cautelare, può concludersi nel senso della congruità del valore del canone pattuito, avuto riguardo, altresì, alle circostanze relative alla presenza, nell'area del piano terra dell'immobile, di “infiltrazioni
d'acqua per l'intero perimetro che per osmosi e capillarità dei materiali da costruzione utilizzati, hanno causato danni diffusi per l'intera parte del piano terra” oltreché della “fessurazione diagonale, disgregazione, esfoliazione e distacco, alterazione cromatica” alla base della stima dei costi necessari per manutenzione straordinaria del terrazzo e degli infissi contemplati espressamente dalla clausola di cui all'art. 9 del contratto di locazione (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte reclamata).
In definitiva, va accolta la richiesta di sospensione, ai sensi degli artt. 617 e 618
c.p.c., dell'ordinanza di liberazione del 06.10.2024. Con riferimento, invece, alla critica all'ordinanza del 2.12.2024 formulata dalla creditrice intervenuta – tendente a veicolare una impugnativa Controparte_2
tesa alla riforma della stessa ordinanza impugnata dalla creditrice procedente, ma con riferimento ad un separato e specifico capo – trattasi di impugnazione inammissibile perché proposta (memoria depositata 29.1.2025) oltre il termine (15 giorni) previsto ex art. 669 terdecies c.p.c. per la proposizione di reclamo (decorrente dal 2.12.2024).
Sicché – benché in seno alle conclusioni non risulti proposta espressamente richiesta di riforma dello specifico capo con cui il G.E. statuisce “che l'interveniente non ha dato prova di essere titolare del credito derivante dal d.i. n. 2108/2012 del Tribunale di Messina” sebbene incidenter tantum (cfr. punto n. 1) e punto n. 2) conclusioni memoria responsiva della – in ogni caso, la richiesta di Controparte_2
rivisitazione della conclusione adottata in prime cure contenuta nella parte espositiva
– perché “errata e come tale andrà rivista dal Tribunale in composizione collegiale, anche per quanto concerne la condanna alle spese pronunciata dal giudice dell'esecuzione” - è destinata ad infrangersi contro la scure della tardività.
L'accoglimento del reclamo proposto da incentrato – Controparte_1
principalmente se non in via esclusiva – sulla produzione, avvenuta solo in questa sede, di procura notarile rilasciata in data 2/08/2021 a rogito notaio Persona_4
(rep .n. 7041, racc. 4968) dimostrativa dei poteri del sottoscrittore
[...]
della dichiarazione di avvenuta cessione – pur trattandosi di Persona_3
documento producibile già in risposta alla richiesta del G.E. avanzata in data
8.5.2024, in quanto (per data) nella disponibilità della procedente – giustifica, in questa sede, una pronuncia di compensazione delle spese del presente gravame. Non
è attinta da riforma, invero, la condanna alle spese contenuta nella ordinanza reclamata, proprio in virtù del raggiungimento della prova della legittimazione sostanziale della procedente, solo in questa sede;
prova dei cui effetti beneficia, di riflesso, la creditrice interveniente, con conseguente applicazione del medesimo regime.
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo proposto da a mezzo della mandataria Controparte_1
per le causali e nei limiti di cui in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, accerta e dichiara la legittimazione sostanziale (titolarità del credito) in capo alla creditrice pignorante odierna reclamante, così revocando la statuizione contenuta nell'ordinanza del 2.12.2024, di sospensione del processo esecutivo;
CONFERMA la sospensione, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., dell'ordinanza di liberazione del 06.10.2024 - respingendo le ulteriori domande di sospensione ex art. 624 c.p.c. proposte da e da per le Parte_2 CP_6
ragioni articolate in parte motiva, nonché la richiesta di riforma dell'ordinanza del
2.12.2024, proveniente da a mezzo della mandataria Controparte_2 CP_11
[...]
le spese del procedimento per le causali spiegate in parte motiva;
[...]
Si comunichi.
Barcellona P.G. 20/03/2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni Dott. Antonio Orifici
Sezione Civile
Il Collegio, composto dai magistrati/te:
dott. Antonio Orifici Presidente
dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott.ssa Anna Smedile Giudice
Letti gli atti del procedimento, viste le note scritte depositate per la partecipazione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e 624 c.p.c. proposto da:
società veicolo a responsabilità limitata costituita ai sensi della Controparte_1
Legge 130 del 30 Aprile 1999 (codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle imprese di RO e partita IVA ) a mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1
di RO , partita IVA ) elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
indirizzo telematico, rappresentata e difesa, in forza del mandato in calce all'atto di precetto, dall'Avv. Giovanni Battista Balbi;
RECLAMANTE
(c.f. ) elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. ta Valentina
Matta, giusta procura in atti;
RECLAMATO
e nei confronti di (c.f. ) a mezzo della mandataria Controparte_2 P.IVA_4 CP_3
(c.f. ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico,
[...] P.IVA_5
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vermiglio, giusta procura in atti;
RECLAMATA
(codice fiscale e P. Iva n. ) a mezzo della mandataria Controparte_4 P.IVA_6
(c.f. elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_3 P.IVA_5
telematico, rappresentato e difeso dall'avv.ta Valentina Matta, giusta procura in atti;
Parte_3
ha interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. onde ottenere Controparte_1
la revoca e/o riforma dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo resa dal
Giudice dell'Esecuzione - nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n.
R.G. 24/2024 – in data 02.12.2024 (comunicata in pari data) in accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 617, 615 e 560 c.p.c. Parte_2
La reclamante - creditrice pignorante in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, stipulato con l'allora in Controparte_5
data 10/01/2011, ai rogiti della Notaia (rep. n. 19.066, racc. Persona_1
7.245) azionato nei confronti del debitore/esecutato, – Parte_2
ripercorrendo i tratti salienti della procedura espropriativa – contraddistinta, segnatamente, da: a) deposito di istanza per la dichiarazione del “canone vile” con conseguente liberazione dell'immobile pignorato, stante l'emersione di contratto di locazione del bene staggito, stipulato con la per la durata di anni Controparte_6
8, con decorrenza dal 2/5/2023 e canone mensile pari ad euro 150,00, con facoltà di sublocazione dell'immobile anche per brevi periodi;
b) adozione dell'ordinanza del
6/10/2024 di liberazione dell'immobile, opposta con ricorso depositato in data
28/10/2024 – ha contestato la legittimità dell'ordinanza con cui è stato accolto il ricorso dell'esecutato – avente ad oggetto, per ciò che maggiormente rileva, la contestazione della legittimazione della cessionaria, nonché la qualifica “vile” del canone, a base dell'ordine di liberazione del bene immobile (quest'ultima contestata con separata opposizione proposta dalla società conduttrice del bene Parte_4
– in ragione della mancata valutazione degli elementi sufficienti per
[...]
desumere la titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria , CP_1
esistenti già nella fase “sommaria” dell'opposizione tra cui: procure (Procura
[...]
notaio, 5/07/2022, rep. n. 18599/9027; Parte_5 Persona_2
Procura in data in data 19.07.2023, rep. n. 20872, racc. 10216) unitamente all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, elenco delle posizioni cedute come scaricabile dal sito indicato dalle parti cedente/cessionaria e la dichiarazione di Contr conferma di avvenuta cessione della relativa alla posizione NDG 11465200 del
Sig. , a firma del Dott. oltreché il possesso Parte_2 Persona_3
da parte di dell'unico esemplare di titolo esecutivo (munito di formula CP_1
esecutiva in data 26/01/2011).
Sicché, richiamando le ulteriori eccezioni e difese già esposte per resistere ai motivi di opposizione dichiarati assorbiti nell'ordinanza reclamata – tra cui: la presenza di elementi di commistione tra il debitore esecutato e la società conduttrice, CP_6
di cui è socia, tra gli altri, la coniuge ( )
[...] Parte_6
dell'esecutato; l'anomala quantificazione del canone indicata nel contratto (sia di quello “futuro” a decorrere dal 2031 per i successivi otto anni, sia del canone di euro
150,00 mensili per i primi otto anni, in contrasto con il valore individuato dal CTU in euro 636,00) – ha concluso per la riforma dell'ordinanza reclamata, con accertamento della sussistenza della legittimazione attiva/titolarità del credito, nonché per la conferma dell'ordine di liberazione dell'immobile e per l'inopponibilità alla procedura del contratto di locazione, con conseguente proseguibilità della procedura esecutiva.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di – creditrice Controparte_2
intervenuta nella P.E.I. attinta dalla pronuncia (incidentale) di carenza di prova della titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 2108/2012 del Tribunale di
Messina, nonché dalla condanna, in solido con la reclamante, al pagamento delle spese della fase cautelare – la quale ha concluso chiedendo, in adesione al reclamo svolto da la revoca dell'ordinanza di sospensione del G.E. del Controparte_1
2.12.2024, nonché la reiezione delle domande formulate da Parte_2
(debitore esecutato opponente) e dalla conduttrice CP_6
Con memoria responsiva depositata il 12.2.2025 si sono costituiti, uno actu,
unitamente alla in persona del legale Parte_2 CP_6
rappresentante p.t. (indicato nella persona di ) contestando la Controparte_8
fondatezza del reclamo – rilevando, in particolare, la inidoneità della documentazione prodotta in sede di gravame (i.e. la procura del 02.08.2021 a rogito del Notaio a sanare il difetto di prova della Persona_4
legittimazione sostanziale /titolarità del credito, persistente per omessa produzione del contratto di cessione (censura ribadita anche rispetto alla posizione della creditrice intervenuta;
eccependo la mancanza di iscrizione Controparte_2
della mandataria ( della cessionaria all'albo ex art. 106 T.U.B. Parte_1
in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99, nonché l'inconfigurabilità della ipotesi prevista dall'art. 2923 c.c. – e, riproponendo, ad un tempo, le contestazioni ex art. 615 c.p.c., sul diritto di procedere ad esecuzione forzata per genericità ed indeterminatezza dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, per usurarietà del tasso di interesse, per difformità del TAEG contrattuale dal TAEG applicato, nonché dolendosi della non invocabilità del privilegio ex art. 41 T.U.B., ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza di sospensione e, comunque, “in via preliminare e gradata”, la sospensione dell'ordinanza di liberazione emessa, “in quanto il contratto di locazione del 07 aprile 2023 è pienamente opponibile alla procedura ed ai creditori in quanto il canone non è “vile” ma pienamente congruo rispetto ai valori di mercato”.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e, all'udienza del 20.2.2025, viene assunto in riserva decisoria.
∞ ∞ ∞ ∞ Il gravame proposto dalla a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
è riconducibile al rimedio di cui agli artt. 624 co. II e 669 Parte_1
terdecies c.p.c.
Con l'ordinanza reclamata, infatti, il G.E. – in accoglimento del ricorso proposto dall'esecutato (anche) ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e con assorbimento del vaglio dei motivi di opposizione dedotti ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordine di liberazione del bene staggito risultato condotto in locazione dalla società – ha sospeso il CP_6
processo esecutivo, condannando in solido la creditrice procedente e la creditrice intervenuta alla refusione delle spese della fase cautelare.
Sicché – posta l'ammissibilità del gravame, introdotto (17.12.2024) entro il termine di quindici giorni dalla data (2.12.2024) di comunicazione dell'ordinanza di sospensione impugnata (cfr. doc. n. 2 fascicolo reclamante) - quanto al difetto di legittimazione sostanziale/ titolarità del diritto di credito in capo alla creditrice procedente benché anche in questa sede non consti produzione del Controparte_1
contratto di cessione stipulato tra il da un lato e la CP_9 Controparte_1
dall'altro – intervenuto, stando alle indicazioni riportate nell'avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U., in data 8.6.2022, con efficacia giuridica dalle 00:01 del 16 giugno 2022 (cfr. allegato C) sub doc. n. 6 fascicolo reclamante) – tuttavia, alla luce della complessiva documentazione prodotta dalla reclamante, può pervenirsi, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., al riconoscimento della titolarità, in capo ad essa, della posizione facente capo al (derivante dal mutuo fondiario concesso CP_9
dall'allora a ). Controparte_5 Parte_2
Al riguardo, ponendo mente alla ratio decidendi dell'ordinanza reclamata - decodificabile anche alla stregua del precedente decreto del G.E., recante richiesta di integrazione documentale rivolta alla avente ad oggetto, Controparte_1
segnatamente, oltre alla procura rilasciata dalla cessionaria, “il contratto di cessione, di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e/o ogni altro documento comprovante l'effettiva inclusione del credito per cui si procede nel blocco di crediti ceduti” (cfr. doc. n. 5 fascicolo reclamante) – si ricava che l'accoglimento, in fase cautelare, dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stato basato sulla ritenuta insussistenza di prova della legittimazione sostanziale in capo alla creditrice pignorante basata, tuttavia, su un solo profilo del motivo di opposizione (il primo) accolto, ovvero la non riconducibilità della dichiarazione di cui all'allegato E del deposito effettuato il
22 maggio2024 al soggetto cedente “in quanto non compensata dalla produzione da parte della creditrice procedente di documentazione attestante i poteri di rappresentanza di ” (cfr. ordinanza reclamata sub doc. n. 1 Persona_3
fascicolo reclamante).
La carenza di prova, in termini piani, è basata sulla considerazione della assenza di conferimento di procura al soggetto ( che ha sottoscritto la Persona_3
Contr dichiarazione datata 13.5.2024, resa dal banco in qualità di cedente, ricognitiva della intervenuta cessione della posizione creditoria nei confronti dell'esecutato ed in virtù del rapporto identificato con il numero NDG intestato a , Parte_2
avente forma tecnica di “mutuo casa fondiario”.
Sicché – premesso, sotto il profilo storico, che al gruppo della cedente ) CP_9
è riconducibile la originaria mutuante (divenuta, nel 2005, Controparte_5
nel 2007 controllante del Gruppo Banco Popolare - nel Controparte_10
2011 cancellata la denominazione sociale " – fino alla Controparte_5
fusione del gruppo Banco Popolare, al 1° gennaio 2017, con la Banca Popolare di
Milano per costituire il dante causa della come si CP_9 Controparte_1
ricava dalle premesse contenute nella dichiarazione prodotta già in fase cautelare e, sotto tale specifico aspetto, non attinta da rilievi (superabile, comunque, quello di non Contr riconducibilità a stessa della dichiarazione, alla luce della produzione, in questa sede, della procura generale ex art. 77 c.p.c. conferita al sottoscrittore dell'allegato E)
– dalla lettura dell'ordinanza del 2.12.2024, condotta unitamente Persona_3
al decreto di richiesta integrazione reso dal G.E. in data 8.5.2024, emerge unicamente che il difetto di prova della titolarità del credito è ancorato alla insufficienza della dichiarazione – costituente, se non confessione della parte, quantomeno dichiarazione rilevante ex art. 2733 co. III c.c. o, in ogni caso, elemento di prova apprezzabile ex art. 2729 c.c. – perché sottoscritta in assenza di procura sostanziale del soggetto che Contr ha firmato, per conto del , la dichiarazione ricognitiva della cessione del credito.
Sicché, prodotta, in questa sede, la procura notarile del 2.8.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 669 terdecies co. IV c.p.c. (norma che stabilisce «Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti») – procura da cui si evince che il soggetto sottoscrittore ( è dotato di procura ai sensi Persona_3
dell'art. 77 c.p.c., in quanto il di lui nominativo rientra nell'elenco dei procuratori nominati e conferitari dei poteri di rappresentanza in forza del citato atto notarile (cfr. doc. n. 16 fascicolo reclamante) – e, dunque, la dichiarazione resa, ricognitiva della intervenuta cessione, con perdita della titolarità del credito nascente dalla posizione verso , risulta imputabile alla società cedente, il coacervo di Parte_2
elementi documentali e probatori acquisiti consente – in linea con la stessa ratio decidendi sottesa all'ordinanza del 2.12.2024 e, prima, del decreto dell'8.5.2024 – di reputare la sussistenza della legittimazione processuale e sostanziale in capo alla reclamante.
Pur nella consapevolezza della non univocità degli orientamenti in materia, in diritto, occorre prendere le mosse dalla portata e funzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La previsione di cui all'art. 58 co. IV T.U.B. - « Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (i.e. la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione da parte della banca nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».- possiede una portata ristretta perché l'avviso di cessione pubblicato non ha la funzione di attestare la legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco. Essa, piuttosto, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: valendo unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In particolare, « la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa»(cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5617).
Tuttavia, è chiaro che nella previsione di cui all'art. 58 co. II T.U.B. è insita la valenza indiziaria della attività di cura degli adempimenti pubblicitari, i quali lasciano inferire/presupporre, al cospetto di situazioni in cui manchi la contestazione da parte degli interessati a contrastare il perfezionamento della cessione (i.e. i debitori), che la cessionaria abbia acquistato, in virtù di un'operazione in blocco, i crediti di cui cura la pubblicazione, normalmente elencati in apposito sito internet indicato nell'avviso medesimo.
La concreta e fattiva attività preposta agli adempimenti pubblicitari, allora, fa presumere l'esistenza di un contratto traslativo (di cessione) sebbene non ne disveli i contenuti ed i contorni.
In questo quadro, dunque, si colloca la possibilità che il contenuto dell'avviso contenga elementi apprezzabili come idonei a consentire la inclusione del credito oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Nella specie, ribadito che l'eccezione proposta dal debitore esecutato riguarda la carenza di titolarità del credito e non già la sola legitimatio ad causam – riferendosi, le censure articolate nel ricorso in opposizione depositato il 28.10.2024, al fatto che la “non ha provato di essere cessionaria del credito per cui agisce Controparte_1
in executivis”, contestando sia la idoneità della documentazione prodotta su invito del giudice, sia la riconducibilità del credito oggetto di controversia (i.e. per cui è stato notificato precetto e, poi, pignoramento) all'elenco posizioni cedute, rinvenibile sul sito web richiamato nella Gazzetta Ufficiale (prodotto dalla opposta odierna reclamante) tra i crediti ceduti (cfr. doc. n. 12 fascicolo reclamo) – militano a favore della ricomprensione del rapporto di credito nascente dal mutuo tra quelli oggetto della cessione di cui all'avviso pubblicato in G.U. 14.06.2022, le circostanze relative:
a) alla presenza di dichiarazione dell'avvenuta cessione da parte di , CP_9
creditore cedente, a favore di riconducibile alla cedente in virtù Controparte_1
dei poteri di rappresentanza e di firma attribuiti, con atto notarile del 2.8.2021, al sottoscrittore (cfr. allegato E) sub doc. n. 6 e doc. n. 16 fascicolo Persona_3
reclamante); b) alla corrispondenza tra i criteri identificativi (pur generali) delle posizioni debitorie indicati nell'avviso pubblicato in G.U. (crediti nascenti da contratti di finanziamento, inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine;
concessione a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022; ) e le caratteristiche del titolo esecutivo
(contratto di mutuo fondiario avente lungo termine, erogato a favore di persona fisica
– – in epoca ricompresa, ovvero il 10.1.2011); c) alla Parte_2
corrispondenza tra i numeri NDG (11465200) e ID rapporto (0052-2366) indicati nella dichiarazione dell'avvenuta cessione sottoscritta e riferibile alla cedente con i numeri NDG e ID rapporto indicati nell'elenco debitori ceduti cui fa riferimento l'avviso pubblicato in G.U. (cfr. allegato D) sub doc. n. 6 e dcc. n. 16 e allegato E) sub doc. n. 6 fascicolo reclamante).
Sicché, anche indipendentemente dal dato relativo al possesso del titolo esecutivo, la valutazione congiunta delle superiori circostanze consente, a fronte, peraltro, di opposizione non specificamente incentrata su contestazione di inesistenza del contratto di cessione - essendo, per il vero, l'inesistenza del contratto di cessione, dedotta quale motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. solo in seno alla memoria di costituzione in fase di reclamo senza che la stessa possa configurarsi quale circostanza o motivo sopravvenuto al momento di proposizione del reclamo
(qualificabile come incidentale perché adduce una ulteriore ragione di opposizione all'esecuzione), giacché conoscibile e deducibile già nella fase davanti al G.E., costituente, in ogni caso, reclamo incidentale inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio ex art. 669 terdecies c.p.c. (in difetto di previsioni del tipo di quelle dettate in tema di impugnazione dagli artt. 334 e 343 c.p.c.) - di superare le incertezze relative alla inclusione del credito, individuato dalla sequenza numerica corrispondente all' identificativo del debitore (NDG) e a codice del rapporto (ID) oggetto della cessione, tra quelli oggetto di cessione a favore di Controparte_1
L'ordinanza reclamata, del resto, non nega cittadinanza al principio – condiviso da altre corti di merito (cfr. Tribunale Busto Arsizio sez. III, 25/09/2024, n.1094; conf. Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725) - per cui la dichiarazione del creditore cedente può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione ad integrazione dell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale limitandosi, a fronte di specifica eccezione dell'esecutato opponente, ad escludere la riconducibilità della dichiarazione alla banca cedente, in difetto di prova della procura in capo al sottoscrittore della dichiarazione (prova, come detto, fornita in questa sede).
Dalla lettura del relativo capo, infatti, si legge “il primo motivo di opposizione, con cui è stata contestata la legittimazione (sostanziale) di ossia la Controparte_1
titolarità del diritto di credito in capo alla creditrice procedente, sia fondato, sia pur limitatamente alla specifica contestazione in ordine alla non imputabilità della dichiarazione di cui all'allegato E del deposito effettuato il 22 maggio2024 al soggetto cedente” (cfr. doc. n. 2 fascicolo reclamante).
In linea, peraltro, con il decreto recante richiesta di integrazione documentale, recante riferimento specifico non solo al contratto di cessione, di cui è stato dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, ma, altresì, con congiunzione e/o, a “ogni altro documento comprovante l'effettiva inclusione del credito per cui si procede nel blocco di crediti ceduti” (cfr. doc. n. 5 fascicolo reclamante).
Né, d'altra parte, anche ponendo mente al rilievo della incerta provenienza della lista di crediti ceduti – mosso dalla difesa dell'esecutato odierno reclamato ove fa riferimento al “foglio privo di firma contenente un elenco di codici” (cfr. ricorso in opposizione del 28.10.2024 sub doc. n. 12 fascicolo reclamante) – viene meno, nella concreta fattispecie, la possibilità di apprezzare la lista dei crediti ceduti come idonea prova della inclusione del credito oggetto di cessione in blocco.
Ciò che rileva, infatti, è la specifica individuazione dei numeri NDG e ID rapporto – corrispondenti a quelli presenti nella lista – all'interno della dichiarazione di avvenuta cessione riconducibile – per la produzione, in questa sede, della procura notarile rilasciata al sottoscrittore della dichiarazione medesima – alla creditrice cedente.
Sicché, alla luce delle superiori argomentazioni, può ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla creditrice pignorante odierna reclamante.
La prova della titolarità del credito offerta in questa sede determina la riforma dell'ordinanza del 2.12.2024, nel senso della revoca della sospensione disposta proprio in accoglimento del motivo ex art. 615 c.p.c. proposto dall'esecutato
(limitatamente al profilo di cui si è detto).
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione riproposti in questa sede dal reclamato al fine di conseguire la sospensione del processo esecutivo anche in base ad essi – tra cui, in particolare, quelli diretti a criticare la validità del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in virtù della proposizione delle tipiche eccezioni rivolte avverso atto di mutuo – ove non vulnerati dalle sorti della tardività del reclamo incidentale (così qualificabili le domande di sospensione agganciate a motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. diversi dall'unico che ha trovato accoglimento davanti al G.E.), proposto (12.2.2025) oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (2.12.2024) al cospetto di un sistema improntato alla perentorietà del termine di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. ed alla stretta interpretazione della portata dell'art. 334 c.p.c. (cfr. tra le corti di merito, Tribunale,
Venezia, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 21/01/2005) – in ogni caso, gli stessi, non si rivelano idonei ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Al riguardo, si censura, anzitutto, la genericità ed indeterminatezza dell'atto di precetto e del successivo pignoramento (che è atto introduttivo del procedimento esecutivo) stante la mancata specificazione della composizione della pretesa creditoria.
Il motivo è – ove, come detto, non si reputi inammissibile - infondato.
Il difetto di fumus, dunque, non può condurre all'accoglimento della richiesta di sospensione della procedura.
Le cause di nullità del precetto costituiscono ipotesi tassative (cfr. art. 480 co. II
c.p.c.).
Ai fini della sua validità, infatti, è sufficiente che il precetto contenga l'intimazione a adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della menzionata disposizione.
Nella specie, poiché il titolo esecutivo su cui è fondato il precetto è costituito dal mutuo fondiario del 10.1.2011 (n. 19066 repertorio;
n. 7245 raccolta) irrilevante è, ai fini della validità del precetto – notificato in data 22.1.2024 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte reclamata) – ricercare indicazione ulteriore a quella relativa all'importo precettato (171.571,07 per capitale interessi e spese al 27.09.2023) ovvero esigere la specificazione della somma richiesta, l'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi, né tantomeno il riferimento al piano d'ammortamento.
L'esecutato opponente , odierna parte reclamata, invoca, Parte_2
altresì, la sospensione ex art. 624 c.p.c., eccependo la nullità del titolo esecutivo in virtù della non corrispondenza tra il tasso di interesse applicato in concreto – da calcolarsi includendo anche l'onere sostenuto a titolo di polizza assicurativa accessoria al finanziamento – ed il TAEG indicato nel contratto.
Conclude, al riguardo, già in seno al ricorso in opposizione depositato il 28.10.24 - e, analogamente, nella memoria responsiva in sede di reclamo – “Inoltre, alla luce dell'evidenza documentale dell'eccezione sopra sollevata, stante che il documento di sintesi non indica il costo dell'assicurazione, degli effetti che l'oneroso pagamento dell'assicurazione ha avuto sul piano di ammortamento, si chiede la sospensione dell'esecuzione sussistendo i gravi motivi”.
Al di là del rilievo per cui, per come formulata, la censura non mira a dedurre l'esistenza di una nullità del mutuo per usurarietà del tasso di interesse ma, piuttosto, ad invocare la nullità per differenza tra l'ISC contrattuale – indicato in contratto in misura percentuale pari al 5,1114% (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte reclamata) - e l'ISC/TAEG in concreto applicato – risultante dalla inclusione del costo delle due polizze assicurative contratte – il motivo è inidoneo a condurre, in questa sede, ad una pronuncia di sospensione.
Quand'anche – in tesi – fondata la obiezione – per il cui riscontro parte reclamata non ha, comunque, prodotto a sostegno perizia tecnica alcuna – la stessa – ferma la genericità espositiva - non sarebbe idonea a condurre ad una valutazione, in termini di fumus, della nullità nemmeno parziale del titolo esecutivo.
L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) non conduce, infatti, alla declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 T.U.B. essendo, l'indice in parola, deputato a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento, non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto.
L'ipotetica discrasia, piuttosto, può refluire sul diverso piano della responsabilità della per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con conseguenze CP_5
limitate al campo risarcitorio – e sempre ove venga allegato e provato il danno subito in conseguenza di tale difformità – (cfr. Tribunale, RO, sez. XVII, 03/01/2020, n.
43).
D'altra parte, la previsione di cui all'art. 125 bis co. VI e co. VII T.U.B. – anche nella versione vigente all'epoca (10.1.2011) di sottoscrizione del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo a base del pignoramento (“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” e previsione, al comma 7 del regime sostitutivo al TAEG del “tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”) – è operante esclusivamente per i rapporti di credito al consumo.
È, infatti, lo stesso legislatore a circoscrivere la portata oggettiva delle disposizioni ai
“contratti di credito comunque denominati”, a eccezione dei casi enumerati all'art. 122 tra cui, segnatamente, i “f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”
(quale è il mutuo posto a base del precetto e del pignoramento introduttivo della procedura n. 24/2024 R.G.)
Del pari, inidonea a condurre alla sospensione della procedura – per difetto di integrazione del fumus – è la censura relativa alla assenza, nel contratto, di indicazione del regime di capitalizzazione applicato al rapporto, refluente in un vizio di indeterminatezza del tasso che comporta la necessità di un ricalcolo dello stesso al tasso legale o riportandolo ad un tasso legittimo.
Al di là, anche in questo caso, della genericità espositiva, è, comunque, sufficiente evidenziare che dalla consultazione del contratto di mutuo, alla clausola di cui all'art. 5, consta indicazione specifica della applicazione degli interessi di mora – al saggio convenuto, ovvero pari a due punti % in più del saggio previsto per l'interesse corrispettivo – sull'importo complessivamente dovuto in caso: i) di omesso o ritardato pagamento delle rate di rimborso;
ii) cessazione del rapporto per decadenza/risoluzione o altra causa. Su detti interessi non è consentita capitalizzazione e la parte mutuataria approva specificamente ai sensi della (cfr. doc.
n. 12 fascicolo parte reclamata).
In ogni caso – premesso che in ipotesi di scioglimento del rapporto è consustanziale al mutuo il pagamento dei ratei scaduti ed impagati, fino alla data di scioglimento, comprensivi di quota capitale e interessi (corrispettivi) su cui applicare gli interessi moratori e, di poi, a partire dallo scioglimento/risoluzione, la restituzione del solo capitale residuo, al netto, per ciascuna rata, della quota interessi, venuta meno la giustificazione causale del pagamento rateale e differito nel tempo in virtù proprio dello scioglimento – vale ricordare che « L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (cfr. Cassazione civile sez. III,
18/02/2025, n.4176).
Ne segue, allora, che la censura dedotta – per cui “dalla lettura del contratto e dal documento di sintesi allegato risulta di tutta evidenza la mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) in contratto” – posta a base della
“palese dolosa violazione del dovere di informazione che comporta un vizio grave nel contratto la cui volontà è stata pesantemente distorta” non può, già in questa sede, dare la stura ad una pronuncia di accoglimento in vista della chiesta misura ex art. 624 c.p.c.
Analogo è l'esito della censura tesa a veicolare l'eccezione di usurarietà del mutuo giacché – oltre ad essere generica, né supportata da perizia di parte meglio esplicativa dell'ubi consistam del superamento del tasso soglia – la stessa è, comunque, basata su erroneo presupposto, ovvero quello della sommatoria dei tassi di interesse costituenti, invero, grandezze eterogenee non comparabili (così ove si sollecita la nomina di un
CTU affinché precisi se “sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi applicati al caso concreto, vi fosse stato il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto”. Inidonea alla sospensione, inoltre, è la censura con cui il reclamato-debitore esecutato si duole del fatto che la mandataria cui ha Parte_1 CP_1
conferito procura per la gestione del recupero del credito, non risulti iscritta all'albo ex art. 106 TUB in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99, con ricadute sulla sua legittimazione processuale.
Conclude, al riguardo, per la conferma della sospensione “in virtù dell'eccezione sollevata secondo cui la non risulta iscritta all'albo ex art. Parte_1
106 TUB in violazione dell'art. 2 co. 6 l. 130/99 e dunque è priva di legittimazione processuale, precisando che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, da cui consegue la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva avviata da un soggetto privo di titolarità e, dunque, viziata ex tunc” (cfr. pag. 45 memoria costituzione reclamo).
Al riguardo, pure ammettendo che si tratti di difesa deducibile senza i limiti del reclamo incidentale, perché rientrante tra le questioni oggetto (anche) di rilevazione officiosa, diversamente dal tema della carenza di titolarità del credito (non limitato alla condizione dell'azione ma attinente ai fatti costitutivi) in ogni caso, troncante, al riguardo, è la natura della disposizione di cui all'art. 2 co. VI legge 130/1999, attinente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, senza, invero, avere immediata valenza civilistica. Ne segue, dunque,
l'insussistenza di nullità dell'atto di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e dei conseguenti atti di riscossione da questo compiuti. Le conseguenze, infatti, operano sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243). Da ultimo, parte reclamata, eccepisce la nullità del pignoramento per omessa notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 41 D.lgs.
1.09.93 n. 385, determinativa dell'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della procedura esecutiva.
Assume, in particolare, che il cessionario (e, a fortiori, il mandatario speciale) di un credito fondiario non possa fruire dei privilegi processuali di cui al r.d. n. 646 del
1905 - vigente fino all'entrata in vigore della l. 175 del 1991, abrogata dall'01.01.94 dal D.P.R. n. 385/93 - in quanto limitati al solo creditore fondiario (essendo, la procedente, una società di recupero crediti e non, quindi, un istituto di credito fondiario).
Dalla nozione di credito fondiario contenuta nell' art. 38 del d. lgs. 385/1993 - a norma del quale tale tipo di credito ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili – discende che ai fini dell'applicazione della speciale disciplina del credito fondiario di cui all' art. 41 T.U.B. – inclusa, quindi, la facoltà di non procedere alla notifica del titolo contrattuale esecutivo – occorre che l'operazione di finanziamento concretamente realizzata rientri, per la presenza delle caratteristiche oggettive previste dalla suddetta norma, nella nozione di credito fondiario.
È irrilevante sia la volontà delle parti – tramite una diversa etichetta attribuita al mutuo che presenti, in concreto, i criteri oggettivi di cui all'art. 38 T.U.B. - sia la qualità soggettiva delle stesse.
Due, infatti, sono gli argomenti testuali e sistematici, che guidano verso l'interpretazione dell'art. 41, nella previsione che prevede il privilegio processuale di omessa notifica del titolo esecutivo, come non ristretta alle sole banche.
Da un lato, sotto il profilo strettamente testuale, non vi è traccia, nella disposizione richiamata, né all'interno delle norme che disciplinano la cessione in blocco dei crediti (legge 130/1999) di preclusione alcuna in capo ai soggetti che si rendano acquirenti, ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130/1999, circa l'avvalimento del privilegio di cui all'art. 41 T.U.B. allorché intente al recupero coattivo del credito tramite attivazione della garanzia ipotecaria sul cespite cauzionale a ciò vincolato.
Dall'altro, sotto il profilo sistematico, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari non è necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo al debitore, già parte dell'atto di mutuo e, di conseguenza, avendo partecipato alla sua stipula, ha già ricevuto una copia dell'atto che fonda l'azione di garanzia.
Una duplicazione di attività, del resto, si porrebbe in contrasto con le esigenze di tutela rafforzata del creditore fondiario, che, a loro volta, trovano a loro giustificazione ed il punto di equilibrio, proprio nelle caratteristiche oggettive del credito fondiario (scadenza a lungo termine e garanzia reale).
Di qui, pertanto, ove non già caduta sotto la scure dell'inammissibilità/tardività del reclamo incidentale veicolato con la memoria di costituzione depositata oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'infondatezza della censura inidonea, come tale, a condurre alla invocata sospensione della procedura esecutiva.
L'accoglimento del reclamo comporta la revoca della sospensione del processo esecutivo e, quindi, rende necessario l'esame delle questioni connesse alla statuizione.
Tra queste, in particolare, quella relativa alla sospensione dell'ordine di liberazione, oggetto di istanza reiterata dalle parti reclamate, ancorata al motivo di critica con cui si censura l'errata valutazione di sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordine ex art. 560 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2923 co. III c.p.c., ovvero per “inesistenza nel caso specifico del c.d. “canone vile”.
Al riguardo, occorre premettere che dagli atti della procedura esecutiva si evince che
l'ordine di liberazione, reso con provvedimento del 6.10.2024, è stato attinto da declaratoria di sospensione della sua attuazione - a seguito di istanza di revoca depositata dall'esecutato in data 29.10.2024 – in forza di decreto del 30.10.2024 (cfr. docc. n. 7, n. 8, n. 9 fascicolo parte reclamata).
Rispetto all'ordine di liberazione – sospeso con provvedimento del 30.10.2024 – risulta, peraltro, proposto (21.11.2024) ricorso in opposizione ad adiuvandum da parte della società conduttrice dell'immobile, relativo anche ai profili di CP_6
opposizione ex art. 615 c.p.c. (difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito della procedente) attinta – in data antecedente alla sospensione resa inaudita altera parte con il citato decreto del 30.10.204 – dalla notifica (14.10.2024) dell'ordine di liberazione medesimo (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte reclamata).
Su questo tessuto processuale, dunque, si inserisce l'ordinanza reclamata (2.12.2024)
– adottata a scioglimento della udienza (26.11.2024) fissata anche per l'adozione dei provvedimenti di conferma/modifica/revoca della sospensione della attuazione dell'ordine ex art. 560 c.p.c. oltreché per la delibazione sulla chiesta sospensione del processo esecutivo concessa inaudita altera parte e– nella quale è previsto che
“l'accoglimento della istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. determina
l'assorbimento delle ragioni di opposizione avverso l'ordine di liberazione, posto che la sua attuazione presuppone la prosecuzione del processo esecutivo, date le ragioni per cui è stato emesso e atteso il collegamento funzionale con la fase liquidatoria”
(cfr. doc. n. 1 fascicolo reclamante).
Prendendo le mosse dalle censure svolte per contestare la natura sommaria della delibazione compiuta circa la viltà del canone – “fondata sulle sole risultanze della perizia di stima dell'esperto e delle relazioni del custode giudiziario, senza che sia stato previamente ascoltato il debitore, né il terzo, l'audizione degli stessi, o anche del solo debitore” – il debitore esecutato e la società conduttrice, odierne parti reclamate, sollecitano, anzitutto, la valutazione del canone secondo le caratteristiche del contratto stipulato in data 7.4.2023 (registrato il 4.5.2023).
In particolare, onde contrastare la valutazione ex art. 2923 co. III c.c. e, quindi, dimostrare la legittimità del canone pattuito, eccepiscono: i) la natura della locazione con “canone scalettato” – i.e. con canoni di locazione d'importo variabile in aumento o in diminuzione in base a elementi predeterminati dalle parti interessate, quali il fatturato oppure l'esecuzione da parte del conduttore dei lavori necessari a rendere l'immobile idoneo all'attività che verrà ivi svolta – stante la previsione di un canone inziale pari ad € 150,00 mensili con rinnovo tacito per ulteriori 8 anni ad un canone di
€ 400,00 mensili, nonché la previsione, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione delle spese, della irripetibilità delle spese di manutenzione straordinaria
(rimanenti a carico alla società conduttrice) ex artt. 9 e 12 del contratto, con conseguente integrazione del canone di locazione con i costi per i necessari lavori di ristrutturazione (quali quelli descritti nelle premesse del contratto); ii) la presenza, comunque, nel cespite oggetto di contratto, di un vizio strutturale costituito dall'osmosi e capillarità dei materiali da costruzione e dalla necessità di eseguire interventi ripetuti nel tempo, fonte di esborsi a carico del locatore (così giustificandosi, il canone pattuito, ex artt. 1578 e 1581 c.c.); iii) l'insussistenza di conflitto di interessi/contratto con se stesso (per essere, la coniuge dell'esecutato, socia di minoranza della società conduttrice ed in regime di separazione dei beni).
Così meglio inquadrate le ragioni a sostegno della richiesta di “conferma della sospensione dell'ordine di liberazione” - emesso dal G.E. con provvedimento inaudita altera parte del 30.10.24 (assorbito in seno alla ordinanza del 2.12.2024) - in chiave sistematica, costituisce strumento di tutela dell'interesse generale al rituale sviluppo del giudizio esecutivo – per un motivo di ordine pubblico processuale il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo – la previsione dell'inopponibilità al creditore pignorante – oltreché all'acquirente/aggiudicatario - della locazione anteriore al pignoramento ma a prezzo
«inferiore di un terzo al giusto prezzo» codificata all'art. 2923 co. III c.c.
Conseguentemente «è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi» (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/11/2024 , n. 28525).
Nella specie, pure escludendo l'illegittimità del provvedimento del G.E. recante ordine di liberazione – giacché è la struttura del procedimento di cui agli artt. 560 co.
VII c.p.c. e 2923 co. III c.c. che contempla l'adozione diretta dell'ordine di liberazione, senza che l'assenza di audizione del conduttore o dell'esecutato possa sfociare in una nullità/illegittimità dell'atto esecutivo (cfr. Cassazione civile, sez. I,
06/11/2024 cit., n. 28525; conf. Cassazione civile, sez. III, 09/05/2023, n. 12473;
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2022, n. 9877) – e pure tenendo conto della natura sommaria della cognizione del Tribunale adito in sede di reclamo, alla luce delle risultanze processuali acquisite, non sussistono i presupposti per revocare la statuizione – adottata inaudita altera parte dal G.E. con provvedimento del
30.10.2024 – di sospensione dell'attuazione dell'ordine di liberazione del 6.10.2024.
Premessa, al riguardo, l'astratta validità delle clausole con cui si conviene il canone c.d. a scaletta – trovando fondamento sia nelle disposizioni di diritto comune (cfr. art. 1592 c.c.) sia nella disciplina speciale per le locazioni dirette a soddisfare bisogni abitativi temporanei/occasionali e, ad un tempo, l'interesse del locatore alla redditività, nonché tenuto conto che il difetto di causa, nel contratto di locazione, è configurabile nei casi in cui l'ordinamento proibisce un determinato uso del bene concesso in locazione, (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19388) – dalla esegesi testuale e sistematica delle clausole del contratto del 7.4.2023 (registrato in data anteriore al pignoramento) si ricava: a) la esplicitazione delle condizioni di conservazione e dello stato dell'immobile, idonea a vincere la presunzione ex art. 1590 co. II c.c. – sì da rendere le rappresentazioni fotografiche accluse alla perizia di parte, adeguata riproduzione dello stato dei luoghi e, quindi, della descrizione del cespite come bisognevole di “interventi di manutenzione straordinaria sia dal punto di vista architettonico che tecnologico”, con “ impianti da revisionare” e manifestazioni di degrado sub specie di area del piano terra “interessata direttamente da infiltrazioni d'acqua per l'intero perimetro che per osmosi e capillarità dei materiali da costruzione utilizzati, hanno causato danni diffusi per l'intera parte del piano terra sino ad una quota media di m 1,50” (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte reclamata) - ovvero “immobile che richiede interventi di manutenzione straordinaria consistenti in interventi dovuti a: infiltrazioni d'acqua sia dal terrazzo che da umidità di risalita, vetustà degli intonaci e movimenti dell'immobile legato all'assestamento o
a scosse sismiche” necessità di rifacimento impianto elettrico;
b) l'accollo, da parte del conduttore, delle spese di manutenzione straordinaria – da intendersi riferite, quantomeno, agli interventi necessari a superare le condizioni di degrado descritte in perizia sub specie di necessità di impermeabilizzazione e rimozione del fenomeno infiltrativo, facendo, la clausola di cui all'art. 5, corpo con le premesse del contratto e con la specificazione indicata all'art. 9; c) la esplicita previsione in deroga agli artt.
1592-1593 c.c. posta all'art. 12 del contratto (cfr. doc. n. 16 fascicolo parte reclamata).
È, dunque, verosimile inferire che il canone inizialmente pattuito – per il primo periodo pari a anni 8 – ad euro 150,00 sia stato conteggiato tenendo conto dei costi, convenzionalmente a carico del conduttore, in deroga al regime di cui agli artt. 1592
e 1593 c.c. (che contemplano il diritto del conduttore a ricevere il pagamento di una indennità per le migliorie apportate alla cosa locata, pari alla minor somma tra la spesa ed il valore del risultato utile al tempo della consegna).
Contribuisce a corroborare l'assunto, il dato – pure collocabile nella fase esecutiva del rapporto di locazione – relativo alla evidenza di esborsi sostenuti dalla società conduttrice per lavori corrispondenti a quelli indicati nel contratto come a carico della stessa – portati da fatture e da ricevute di pagamento/disposizioni di bonifico recanti specifico riferimento identificativo della fattura del 10.6.2023 emessa dalla ditta Di
AU GA – riferiti a periodo successivo alla stipulazione (e registrazione del contratto) (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte reclamata). Né, peraltro, osta alle superiori considerazioni il dato relativo alla quotazione del canone di locazione mensile indicato dal CTU nominato nella procedura esecutiva, pari ad euro 636,00 mensili (cfr. pag. 15 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante).
Dalla relazione, infatti, non emerge riferimento ad eventuali lavori eseguiti in epoca coeva/prossima al sopralluogo eseguito (il primo) dal CTU in data 24/07/2024 (cfr. pag. 3 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante).
Al contrario, poiché l'accesso è avvenuto nel mese di luglio 2024, ovvero a distanza di un anno dalla data indicata nelle fatture e nelle correlate ricevute di pagamento
(giugno 2023) come relativa ai lavori “eseguiti presso via Eracle” (sito coincidente con quello in cui si trova l'immobile staggito, come accertato dal CTU nell'ambito del procedimento esecutivo: cfr. pag. n. 2 sub doc. n. 8 fascicolo reclamante) di
“sveltimento massetto, impermeabilizzazione e ripavimentazione terrazza”, è verosimile che sulla valutazione dello stato di conservazione – e, di riflesso, sulla quotazione del canone di locazione – abbiano inciso i lavori eseguiti dalla conduttrice, in forza dell'impegno assunto con il contratto del 7.4.23.
Sicché, tenuto conto dell'effetto devolutivo del reclamo e della natura sommaria della cognizione sulle domande a contenuto cautelare, può concludersi nel senso della congruità del valore del canone pattuito, avuto riguardo, altresì, alle circostanze relative alla presenza, nell'area del piano terra dell'immobile, di “infiltrazioni
d'acqua per l'intero perimetro che per osmosi e capillarità dei materiali da costruzione utilizzati, hanno causato danni diffusi per l'intera parte del piano terra” oltreché della “fessurazione diagonale, disgregazione, esfoliazione e distacco, alterazione cromatica” alla base della stima dei costi necessari per manutenzione straordinaria del terrazzo e degli infissi contemplati espressamente dalla clausola di cui all'art. 9 del contratto di locazione (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte reclamata).
In definitiva, va accolta la richiesta di sospensione, ai sensi degli artt. 617 e 618
c.p.c., dell'ordinanza di liberazione del 06.10.2024. Con riferimento, invece, alla critica all'ordinanza del 2.12.2024 formulata dalla creditrice intervenuta – tendente a veicolare una impugnativa Controparte_2
tesa alla riforma della stessa ordinanza impugnata dalla creditrice procedente, ma con riferimento ad un separato e specifico capo – trattasi di impugnazione inammissibile perché proposta (memoria depositata 29.1.2025) oltre il termine (15 giorni) previsto ex art. 669 terdecies c.p.c. per la proposizione di reclamo (decorrente dal 2.12.2024).
Sicché – benché in seno alle conclusioni non risulti proposta espressamente richiesta di riforma dello specifico capo con cui il G.E. statuisce “che l'interveniente non ha dato prova di essere titolare del credito derivante dal d.i. n. 2108/2012 del Tribunale di Messina” sebbene incidenter tantum (cfr. punto n. 1) e punto n. 2) conclusioni memoria responsiva della – in ogni caso, la richiesta di Controparte_2
rivisitazione della conclusione adottata in prime cure contenuta nella parte espositiva
– perché “errata e come tale andrà rivista dal Tribunale in composizione collegiale, anche per quanto concerne la condanna alle spese pronunciata dal giudice dell'esecuzione” - è destinata ad infrangersi contro la scure della tardività.
L'accoglimento del reclamo proposto da incentrato – Controparte_1
principalmente se non in via esclusiva – sulla produzione, avvenuta solo in questa sede, di procura notarile rilasciata in data 2/08/2021 a rogito notaio Persona_4
(rep .n. 7041, racc. 4968) dimostrativa dei poteri del sottoscrittore
[...]
della dichiarazione di avvenuta cessione – pur trattandosi di Persona_3
documento producibile già in risposta alla richiesta del G.E. avanzata in data
8.5.2024, in quanto (per data) nella disponibilità della procedente – giustifica, in questa sede, una pronuncia di compensazione delle spese del presente gravame. Non
è attinta da riforma, invero, la condanna alle spese contenuta nella ordinanza reclamata, proprio in virtù del raggiungimento della prova della legittimazione sostanziale della procedente, solo in questa sede;
prova dei cui effetti beneficia, di riflesso, la creditrice interveniente, con conseguente applicazione del medesimo regime.
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo proposto da a mezzo della mandataria Controparte_1
per le causali e nei limiti di cui in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, accerta e dichiara la legittimazione sostanziale (titolarità del credito) in capo alla creditrice pignorante odierna reclamante, così revocando la statuizione contenuta nell'ordinanza del 2.12.2024, di sospensione del processo esecutivo;
CONFERMA la sospensione, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., dell'ordinanza di liberazione del 06.10.2024 - respingendo le ulteriori domande di sospensione ex art. 624 c.p.c. proposte da e da per le Parte_2 CP_6
ragioni articolate in parte motiva, nonché la richiesta di riforma dell'ordinanza del
2.12.2024, proveniente da a mezzo della mandataria Controparte_2 CP_11
[...]
le spese del procedimento per le causali spiegate in parte motiva;
[...]
Si comunichi.
Barcellona P.G. 20/03/2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni Dott. Antonio Orifici