Articolo 37 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 36
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20 luglio 1962
Art. 37. Abrogazione di norme contrarie o incompatibili

Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 , nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.

Entrata in vigore il 20 luglio 1962