Art. 37. Abrogazione di norme contrarie o incompatibili
Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 , nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.
Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 , nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.