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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/11/2024, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 389/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Cazzola
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.3.2024.
Conclusioni del ricorrente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, col favore delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1 1. Con ricorso in data 20.2.2024, il IG. ha rappresentato: che, in data Parte_1
18.2.2006, a Montabone, ha contratto matrimonio con la IG.ra ; che, Controparte_1 dall'unione dei coniugi, non sono nati figli e che, dal 2007, non ha più alcuna notizia della moglie.
2. All'udienza del 29.5.2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato di essere stato autorizzato alla notifica al Pubblico Ministero. Il IG. ha dichiarato: Parte_1
“dal matrimonio non sono nati figli, né adottati figli. Abbiamo vissuto insieme solo 3/4 mesi, da febbraio del 2006 fino al giugno del 2006. Dopo il giugno del 2006, abbiamo fatto solo una vacanza insieme l'anno successivo, poi è andata via di nuovo e non ho mai più visto né sentito mia moglie”.
3. All'udienza del 12.6.2024, il Giudice ha concesso nuovi termini per l'instaurazione del contraddittorio.
4. All'udienza del 22.10.2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato “di aver fatto tutto quanto possibile per consentire l'effettiva conoscenza del ricorso da parte della resistente”, ha rappresentato di non chiedere alcun atto istruttorio e ha precisato le conclusioni. Il IG. ha dichiarato: “ora vivo ad Acqui Terme, via Manzoni, n. 29, la casa è Parte_1
mia. Lavoro, sono informatico, guadagno circa Euro 5.000,00 mensili, sono uno dei proprietari della ditta per cui lavoro. Non vedo e non sento più mia moglie dal 2007. Non abbiamo avuto figli. Mia moglie, quando eravamo insieme, ha lavorato presso la mia ditta”.
All'esito, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
2 6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere - per metà - poste a carico della resistente, in virtù del principio della soccombenza e - per metà - dichiarate non ripetibili, considerata la natura del giudizio e la non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, IG.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, in data 18.2.2006, a Montabone (Anno 2006
[...]
Parte I Serie - N. 1);
- condanna la resistente, IG.ra , a corrispondere in favore del ricorrente, IG. Controparte_1
la somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 389/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Cazzola
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.3.2024.
Conclusioni del ricorrente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, col favore delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1 1. Con ricorso in data 20.2.2024, il IG. ha rappresentato: che, in data Parte_1
18.2.2006, a Montabone, ha contratto matrimonio con la IG.ra ; che, Controparte_1 dall'unione dei coniugi, non sono nati figli e che, dal 2007, non ha più alcuna notizia della moglie.
2. All'udienza del 29.5.2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato di essere stato autorizzato alla notifica al Pubblico Ministero. Il IG. ha dichiarato: Parte_1
“dal matrimonio non sono nati figli, né adottati figli. Abbiamo vissuto insieme solo 3/4 mesi, da febbraio del 2006 fino al giugno del 2006. Dopo il giugno del 2006, abbiamo fatto solo una vacanza insieme l'anno successivo, poi è andata via di nuovo e non ho mai più visto né sentito mia moglie”.
3. All'udienza del 12.6.2024, il Giudice ha concesso nuovi termini per l'instaurazione del contraddittorio.
4. All'udienza del 22.10.2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato “di aver fatto tutto quanto possibile per consentire l'effettiva conoscenza del ricorso da parte della resistente”, ha rappresentato di non chiedere alcun atto istruttorio e ha precisato le conclusioni. Il IG. ha dichiarato: “ora vivo ad Acqui Terme, via Manzoni, n. 29, la casa è Parte_1
mia. Lavoro, sono informatico, guadagno circa Euro 5.000,00 mensili, sono uno dei proprietari della ditta per cui lavoro. Non vedo e non sento più mia moglie dal 2007. Non abbiamo avuto figli. Mia moglie, quando eravamo insieme, ha lavorato presso la mia ditta”.
All'esito, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
2 6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere - per metà - poste a carico della resistente, in virtù del principio della soccombenza e - per metà - dichiarate non ripetibili, considerata la natura del giudizio e la non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, IG.ri e Parte_1 CP_1
i quali hanno celebrato matrimonio, in data 18.2.2006, a Montabone (Anno 2006
[...]
Parte I Serie - N. 1);
- condanna la resistente, IG.ra , a corrispondere in favore del ricorrente, IG. Controparte_1
la somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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