Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/03/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro dr. Francesco, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta, ha adottato, in data 29-3-2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8994/2024 RG Lavoro
Tra nata a [...] il [...] CF , residente in Parte_1 C.F._1 Napoli ed elett.te domiciliata in Napoli alla via T. Caravita, 10 presso lo studio dell'avv. Marianna Corporente dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
Ricorrente E
( CF-P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
Ing. , con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, Cont 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti in atti
Convenuto
OGGETTO: diritto al pagamento della retribuzione dovuta per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L. 178/2020 e relativa condanna
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L. 178/2020 per tutte le ore di lavoro dedicate alle vaccinazioni antiCovid 19; B) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t al CP_3 pagamento della somma pari ad € 10.416,18 dovute per le 341,30 ore di prestazioni aggiuntive risultante dalle buste paghe allegate così come sopra specificato salvo errori ed omissioni, o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.; D) Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; E) Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
F) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compensi, oltre IVA e CPA, della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Per parte convenuta: rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
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Con ricorso depositato in data 15-04-2024 parte ricorrente ha esposto di essere dipendente Cont presso l Centro distretto 53 reparto Poliamb. Ex coldiretti con qualifica Coll. CP_3 Prof. Sanitaria Infermiere;
che, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, l' CP_3 aveva richiesto la disponibilità di personale medico, ed amministrativi afferente CP_4 alla proprie strutture sanitarie, e/o articolazioni, a far parte del pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la campagna vaccinale covid 19; che la ricorrente aveva prestato adesione a tale richiesta, comunicando il proprio nominativo alla coordinatrice dr.ssa , la quale inizialmente indicava i siti in Persona_1 cui recarsi e poi successivamente tali indicazioni venivano dati dalla dr.ssa Per_2 coordinatrice del centro vaccinale;
che, pertanto, dal mese di aprile 2021 al mese
[...] di maggio 2022, la ricorrente aveva svolto l'attività di infermiere addetta alle vaccinazioni covid presso i vari centri vaccinali e precisamente presso i centri vaccinali ubicati alla mostra d'oltremare, presso il centro vaccinale realizzato nell'hangar Atitech dell'aeroporto di Capodichino e presso l' che tali attività, anziché essere retribuite Parte_2 come prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020, con un importo di € 50,00 orari, erano state retribuite come straordinario ordinario covid ( cod. 51530) o straordinario festivo o notturno covid ( cod. 51531) o straordinario diurno fuori sede ( cod. 540) con un importo pari ad € 18,05 all'ora (come emergeva dalle buste paga allegate e timbrature cartellino sanitario); che ella aveva svolto un totale di 390,42 ore di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 comma 464 L. 178/2020 erroneamente indicate e pagate come Cont straordinario covid;
che la parte ricorrente aveva chiesto in via amministrativa all' il pagamento delle differenze dovute a titolo di prestazioni aggiuntive per la somministrazione dei vaccini anticovid nel periodo da maggio 2021 a maggio 2022 e che detta richiesta era rimasta inevasa.
Ricordato che le erano stati corrisposti importi previsti per il lavoro straordinario pari ad € 18,05 e/o 20.41 (come straordinario festivi e/o notturni) a fronte della somma di € 50,00 previsti per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 l.178/2020, la ricorrente chiedeva la corresponsione della ulteriore somma di € 31.95 per le 341.30 ore di prestazioni aggiuntive e rassegnava le conclusioni esposte. Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese;
in particolare, rilevava la carenza probatoria dell'assunto attoreo, essendo inidonei allo scopo i cartellini marcatempo ed i cedolini paga prodotti dalla ricorrente, da cui rispettivamente si rilevano unicamente le ore lavorate presso i centri vaccinali ed il pagamento di dette ore a titolo di straordinario, ma non la prova dello svolgimento delle contestate prestazioni aggiuntive (con applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020); ed, invero, presso i citati centri vaccinali venivano svolte anche altre attività come, a mero titolo esemplificativo, attività di diagnosi mediante tamponi, del tutto distinte dalla somministrazione dei vaccini, che, nella prospettiva della convenuta, erano l'unica attività qualificabile come “prestazione aggiuntiva”. Si osservava, quindi che la ricorrente aveva percepito il giusto e corretto compenso per le ore lavorate nel suddetto periodo, trattandosi di attività lavorativa svolta a titolo di straordinario e non a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi della normativa invocata. Del resto, come emergeva dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente nonché dalla disposizione del Cont Direttore Generale della convenuta allegata alla memoria di costituzione, veniva richiesta agli operatori sanitari la disponibilità a far parte del pool da destinare all'espletamento delle procedure operative inerenti alla campagna vaccinale, facendo esclusivo riferimento alla retribuzione in regime di straordinario per il relativo pagamento;
e nelle buste paga depositate dalla ricorrente non si faceva mai riferimento all'istituto delle
“prestazioni aggiuntive”, ma, unicamente, allo straordinario nelle varie accezioni svolte (straordinario ordinario covid e/o straordinario festivo o notturno covid e/o straordinario diurno fuori sede), in linea con quanto disposto dal Direttore Generale della resistente
Azienda e con riferimento ad un codice unico, senza distinzione per le attività di erogazione
2 dei vaccini. Ancor di più, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto puntualmente comprovare tale attività mediante la relativa rendicontazione come del resto contemplato dalla norma dalla stessa richiamata che non a caso prevede testualmente che “I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”. In ogni caso, si impugnava e contestava anche il quantum rivendicato;
in particolare, dalla allegata relazione istruttoria della competente UOS, il conteggio effettuato dalla ricorrente risultava incongruo con una specifica incongruenza per quanto attiene la somma richiesta per il mese di settembre 2021 il cui importo inizialmente erogato sul cedolino paga del mese di ottobre 2021, €. 366,19 con codice 51530, è stato poi sottratto sul mese di novembre 2021 per essere correttamente corrisposto sul medesimo cedolino versando la somma di €. 413,95 in linea con la causale No/Fe Covid. La differenza eventualmente dovuta, pertanto, sarebbe pari ad €. 600,05; allo stesso modo si contestava l'indicazione attorea sulle ore del mese di ottobre 2021, retribuite parimenti sul cedolino paga di novembre 2021, che erano 25,98 e non 66,54. La differenza eventualmente dovuta sarebbe, quindi, di €. 733,7. Ne conseguiva che l'importo totale, a seguito delle suddette detrazioni, sarebbe comunque pari ad €. 9.065,36, diverso da quello preteso. Tutto ciò premesso, rassegnava le conclusioni esposte. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Come affermato in precedenti pronunce conformi emesse dallo stesso Ufficio (tra tutte, cfr. sentenza n. 2398/23 emessa dalla dott.ssa Stefania Borrelli in data 10-04-23 in RG 18416/2021, che qui si intende richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.), il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Incontestato risulta lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro straordinario, nella quantità indicata in ricorso e ricavabile dal contenuto delle buste paga prodotte;
dette ore risultano retribuite quali straordinario ordinario covid e/o straordinario festivo o notturno covid e/o straordinario diurno fuori sede. Dunque, il tema centrale della controversia attiene all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, poiché parte ricorrente deduce che le stesse andrebbero remunerate quali “prestazioni aggiuntive”, mentre la convenuta nega questa qualificazione, e la applicazione, al casso di specie, della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020) dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020. Appare, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6
3 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
Il compenso per prestazioni aggiuntive, dunque, spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni che siano funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. La norma non fa alcuna distinzione tra prestazioni infermieristiche propriamente dette, come possono essere la somministrazione o la preparazione dei vaccini, e tutte le altre prestazioni comunque funzionali all'attuazione del piano vaccinale, sicché il fatto che la ricorrente abbia svolto, o meno, la (dedotta) attività di somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali, non può incidere sul suo diritto al compenso secondo il regime delle prestazioni aggiuntive. La norma non prevede, inoltre, particolari limitazioni, richiamando solo i limiti sul volume di prestazioni, sull'orario massimo di lavoro e sui riposi, né richiede la stipulazione di un contratto scritto. Uniche condizioni sono lo svolgimento di attività per l'attuazione del piano vaccinale e la rendicontazione dell'attività medesima, condizioni entrambe sussistenti, come si evince dalla documentazione in atti (cfr documentazione in atti). Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la ricorrente, avendo svolto prestazioni aggiuntive presso i centri vaccinali per l'attuazione del piano vaccinale, abbia diritto al pagamento del relativo compenso nella misura di 50 euro lordi omnicomprensivi, come previsto dall'art. 1, comma 464, della legge
30/12/2020 n. 178. In ordine al “quantum” richiesto per le ore di lavoro qui considerate quali “prestazioni aggiuntive”, va osservato che il conteggio allegato al ricorso non è stato contestato da parte resistente, ma dichiarato solo non congruo;
peraltro, i conteggi prodotti appaiono condivisibili, in quanto svolti comparando il dato riscontrabile in busta paga con quello normativamente previsto e la richiesta riguarda le differenze riscontrate tra quanto dovuto e quanto già erogato dalla convenuta.
Quanto alla specifica contestazione delle somme richieste in relazione ai mesi di settembre e ottobre 2021, si osserva che, per quel che concerne la mensilità di settembre, non si riscontra (anche comparativamente con la busta paga del novembre del 2021) quanto dedotto dalla convenuta;
allo stesso modo per la contabilizzazione delle ore di straordinario del mese di ottobre 2021, che correttamente risultano conteggiate in 20,28 e non in 66,54, come sostenuto dalla convenuta.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi euro 10.416,18, oltre accessori, considerato divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all'art. 22, comma
36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale di merito (emerso anche nella giurisprudenza della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale -sentenza emessa il 30/03/2023 dalla dr.ssa Alfano n. 2199/2023 in RG n. 18621/2021 citata dalla convenuta) giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che, per la parte residua, vengono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco
Armato, sul ricorso presentato da in data 15-04-2024, ogni diversa Parte_1 istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui Parte_1 all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
2) condanna la convenuta a pagare alla ricorrente le somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi euro 10.416,18, oltre accessori come da motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della
[...] ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 980,00 oltre rimborso C.U., I.VA.,
C.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 29-03-2025 Il Giudice
dr. Francesco Armato
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