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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1490/2017 R.G.
REP UB B LICA IT ALI AN A
IN NO ME D EL P O P O LO ITA LIA NO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1490/2017 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Casamassima (Ba), alla via Rivoli n. 58, presso TE lo studio degli Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in opposizione depositato in Cancelleria in data 31.01.2017,
- RICORRENTE -
contro
(oggi Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Capo dell' pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Avv. Antonio
[...] CP_3
Romanelli, in virtù dell'art. 6 co. 9 D.Lgs. n. 150/2011, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di CP_ appartenenza in alla Via F. Filzi n. 18,
- RESISTENTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
27.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 420-429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.01.2017, proponeva opposizione TE dinanzi al Tribunale di Bari ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1601 del
22.12.2016, notificata il 29.12.2016, con la quale il Controparte_4 comminava una sanzione amministrativa di €. 9.208,45 per la violazione delle
[...] seguenti disposizioni: 1) art. 4-bis comma 2, d.lgs. 181/00, come modificato dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 297/02 poiché, in qualità di datore di lavoro pubblico o in qualità di datore di lavoro privato, non aveva consegnato, ai lavoratori, e , all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di Parte_2 Parte_3
1 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non aveva consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenesse tutte le informazioni previste dalla normativa in materia;
2) art. 3 co. 3, D.L. 22/02/2002, n. 12, come da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, per aver il datore di lavoro privato impiegato i lavoratori subordinati, Pt_2
e , entrambi per la sola giornata del 9.07.2014 senza preventiva comunicazione di
[...] Parte_3 instaurazione del rapporto di lavoro.
Con l'odierno ricorso ex art. 22 ss. L. 24/11/1981 n. 689, la ricorrente ha dedotto: 1) assenza di puntuale indicazione delle fonti di prova del verbale di contestazione. Nullità dell'ordinanza ingiunzione;
2) infondatezza della sanzione, dovendo la stessa essere contestata ad altro soggetto, , Persona_1 neppure evocato nel presente giudizio, essendo estranea la a qualsiasi addebito ad ella contestato. TE
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 19.06.2017, si costituiva in giudizio l' il quale impugnava e contestava quanto ex Controparte_1 adverso asserito e dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e assunzione della prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 420-429 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento ai motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, stante la interdipendenza tra di loro, parte ricorrente ha dedotto, per un verso, l'assenza di indicazione delle fonti di prova e di riscontro circa l'infrazione contestata nel verbale di contestazione, e per altro verso, l'estraneità della medesima ricorrente rispetto alle contestazioni addebitatele, avendo i lavoratori prestato la loro attività in favore di Persona_1
[...]
I motivi sono palesemente infondati e vanno integralmente rigettati.
Ed invero, nel caso di specie, nel corso del primo accesso ispettivo effettuato in agro di Casamassima, alla CP_ via Conversano, il 9.07.2014, i funzionari ispettivi della di trovavano, Controparte_4 intenti al lavoro di “potatura dell'oliveto muniti di scale e forbici e serracoli”, i sig.ri e Parte_2 Parte_3
i quali dichiaravano di lavorare alle dipendenze di , e di non aver ricevuto
[...] Persona_1 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del contratto individuale di lavoro nonché di essere al primo giorno di lavoro.
Sempre in pari data 9.07.2014, gli agenti ispettori notificavano a il provvedimento Persona_1 di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, e nella medesima giornata del
9.07.2014, lo stesso inviava telematicamente le comunicazioni relative alle assunzioni Persona_1 dei predetti lavoratori e , sebbene il giorno seguente 10.07.2014, inviava Parte_2 Parte_3 nuova comunicazione di annullamento delle predette comunicazioni di assunzione relative ai due lavoratori.
2 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. In data 11.07.2014, a sua volta, l'odierna ricorrente moglie di TE Persona_1
inviava telematicamente le comunicazioni relative alle assunzioni dei predetti lavoratori,
[...] Parte_2
e , a decorrere dal 12.07.2014 al 31.07.2014. Parte_3
Successivamente, in data 19.09.2014, a fronte della prosecuzione delle indagini ispettive presso lo studio del commercialista del , gli agenti ispettori riscontravano che i fondi in agro di Casamassima, oggetto Per_1 del primo accesso ispettivo, erano di proprietà dell'odierna ricorrente e non del marito TE
, sicché in pari data gli stessi rilasciavano il predetto verbale ispettivo alla medesima Persona_1 contestandole gli addebiti relativi alla assunzione irregolare dei predetti due lavoratori per la TE giornata del 9.07.2014.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio
(cfr. Cass. civ., n. 11698/04).
Sul punto, deve precisarsi che nel giudizio ordinario le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Trib. Modena, 05.03.2013, n. 347; Cass. civ., n.
3837/2001; Cass. civ., n. 20930/2009).
Con riferimento, poi, al valore probatorio dei verbali ispettivi la Cassazione più volte ha attribuito loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela
3 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. civ., n. 166/2014).
In ordine, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori giova richiamare l'indirizzo consolidato in seno alla Suprema Corte, secondo cui, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, per quanto concerne le altre circostanze riferite ai verbalizzanti - e in particolare per le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interrogati - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, che può considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite all'ispettore, qualora il suo contenuto, in concorso con altri elementi e con la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione (cfr. Cass. civ., 9.11.2010 n. 22743; Cass. civ., 8.04.2010 n. 8335; Cass. civ., 19.01.2010, n. 794; Cass. civ., 2.10.2008, n. 24416; Trib. Trieste, 14 luglio 2011).
Ed anzi, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito dei procedimenti tributari, in tema di lavoro irregolare, le dichiarazioni rese, nel corso di un'ispezione ed acquisite agli atti di causa attraverso il processo verbale di constatazione, hanno normalmente valore indiziario e quindi concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (cfr. Cass. civ. n.
23699/2020; Cass. civ., n. 9876/2011; Cass. civ., n. 16711/2016).
Ebbene, ciò detto, nel caso di specie, gli accertamenti ispettivi consentivano di verificare de visu, al momento dell'accesso, l'omissione commessa da parte ricorrente e la presenza dei lavoratori irregolari sul posto, sebbene questi ultimi, in base alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, unitamente alle comunicazioni telematiche dapprima inviate e in seguito annullate dal , abbiano concorso nel far Persona_1 ritenere in prima battuta agli ispettori che gli stessi fossero alle dipendenze del marito della ricorrente, il quale, all'evidenza, si occupava di fatto della gestione dei predetti fondo di proprietà della moglie.
Né possono ritenersi esaustive e chiarificatrici le risultanze della prova testimoniale richiesta da parte resistente, la quale, al contrario, presenta ulteriori profili di incoerenza e incongruenza, idonei a minare la stessa credibilità ed attendibilità dei testi ascoltati.
Analogamente, devono ritenersi del tutto prive di rilevanza le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nel corso del primo accesso ispettivo, siccome contraddette dalla documentazione allegata al fascicolo di parte dell' opposto, relativa alla incontestata proprietà dei fondi oggetto di causa in capo alla CP_1 TE
e per altro verso, non si tratta di dichiarazioni rese da lavoratori “disinteressati” nell'immediatezza di autonomi accertamenti eseguiti dall'autorità amministrativa, che di solito presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate, non avendo i lavoratori alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero (in tal senso, Trib. Milano 14 aprile 2009 n. 1625, Trib. Trani 20 febbraio 2013 n. 173), atteso che le dichiarazioni sono state rilasciate dai medesimi lavoratori, evidentemente, “condizionati” e “non certamente disinteressati” nelle vicenda in esame.
Orbene, le suddette dichiarazioni testimoniali non appaiono idonee a corroborare l'insussistenza delle inosservanze contestate con l'ordinanza ingiunzione opposta, atteso che i testi ascoltatati all'udienza del
13.03.2018 si sono limitati a riferire di aver lavorato per un solo giorno per il sig. , pur Persona_1
4 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. avendo in precedenza confermato di essere a conoscenza che lo stesso fosse il marito della TE contestando laconicamente e genericamente di non avere ricevuto direttive, retribuzione né un orario di lavoro prestabilito da quest'ultima, contraddicendo quanto risultante dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente sulla assunzione degli stessi presso i fondi della ricorrente nel periodo successivo dal
12.07.2014 al 31.07.2014, per evidenti ragioni di opportunità e di deferenza verso il proprio datore di lavoro, senza null'altro riferire però in termini più specifici su quali fossero il ruolo e le mansioni eventualmente svolte dai ricorrenti all'interno dei fondi della ricorrente.
Pertanto, a fronte dell'insanabile discrasia e intima contraddittorietà tre le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti escussi, nessun serio e rassicurante elemento probatorio può desumersi dalla prova testimoniale assunta;
a tal proposito, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. civ. n. 7623/2016).
Inoltre, come è noto, i verbali redatti da pubblici ufficiali (come gli ispettori dell'INPS o ex INAIL) fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento
(Cass. civ., 25.06.2003 n. 10128; Cass. civ., 3.6.1999, n. 5435).
In particolare, quanto alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'ispezione per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto, pur non essendo dotato di fede privilegiata, può costituire indizio rilevante ai fini della decisione (cfr. Cass. civ.,
17.02.2000, n. 1786; Cass. civ., 18.04.1998, n. 3973).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire recentemente che “Il verbale ispettivo redatto dagli ispettori del lavoro o dai funzionari INPS è attendibile fino a querela di falso, ai sensi dell'art.
2700 c.c. per cui le dichiarazioni ivi contenute, rese nell'immediatezza da terzi sullo svolgimento dell'attività del dipendente, sono più credibili rispetto a quelle offerte in corso di causa” (cfr. Cass. civ., ord. 23.09.2020,
n. 19982).
Del resto, con riferimento alla scelta del materiale probatorio, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
5 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n.
5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
Vale la pena soggiungere, quanto all'adombrata violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 che la doglianza si appalesa del tutto infondata, avendo l'amministrazione dimostrato e motivato di aver preso in considerazione gli scritti difensivi inviati dal trasgressore ritenendoli “non meritevoli di accoglimento”, dovendo, peraltro, rammentarsi, ad ogni buon conto, che, sul piano della motivazione delle ordinanze ingiunzione, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 1786 del 2010, hanno statuito che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto latto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. Da ciò scaturisce che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione “per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., tra le tante, Cass. n. 17104 dei 2009).
Dunque, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., fra le decisioni più recenti, Cass., sez. II, 16.2.2016, n. 2959), l'ordinanza ingiunzione con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione ovvero questa sia solo apparente (situazioni che non ricorrono nella specie) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
6 Dott. Luca Sforza
n. 1490/2017 R.G. l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.
Ne consegue, che l'opposizione va rigettata, stante la palese infondatezza, con conseguente conferma dell'ordinanza – ingiunzione n. 1601 del 22.12.2016.
Per quanto riguarda le spese processuali, nonostante la soccombenza di parte ricorrente, nessuna statuizione deve essere assunta in favore dell'Amministrazione resistente la quale si è costituita e difesa personalmente, a mezzo di proprio funzionario, senza che sia stata sostenuta alcuna spesa per difesa nel presente giudizio, in assenza di specifica nota.
Infatti, come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 6, co. 9 del d.lgs. n. 150/2011, e già dall'art. 23, co. 4, della legge n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi professionali previsti per l'avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese “vive”, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota che, nella specie, difetta (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n.
18066, secondo cui “L'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, quarto comma, della Legge 689/81, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste”; e più recentemente, Cass. civ., sez.
2, 20.12.2017, n. 30597).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1601 del TE
22.12.2016 dall' di nella causa civile di primo grado Controparte_1 CP_1 iscritta al n. R.G. 1490/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 1601 del 22.12.2016;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza