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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4901/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4901/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Anisa RAMA;
RICORRENTE contro
(Questura di Bergamo); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 19.4.2024, , cittadino cossovaro, ha impugnato il Parte_1 provvedimento prot. n. Cat.A12/IMM/IISEZ/2023/RM/Rev.644, emesso il 7.11.2023 (e a lui notificato il 21.2.2024), con il quale la Questura di Bergamo ha revocato la carta di soggiorno UE ex art. 10 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 n. I1924263A, rilasciata in suo favore il 18.11.2019.
Il provvedimento opposto si fonda sull'accertata assenza dello straniero dal territorio italiano per un periodo superiore a quello consentito dall'art. 10, comma 5, d.lgs. cit., vale a dire dal 31.5.2020 al 1.3.2021 e dal 14.3.2021 al 25.6.2022, come attestato dai timbri riportati sul suo passaporto (v. la relazione stilata al riguardo dal personale dell'Ufficio di polizia di frontiera aerea di Orio al Serio in data 21.7.2022).
Nel ricorso, lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione, lamentando genericamente «l'erronea ricostruzione, da parte dell'Amministrazione, dei periodi di assenza dell'istante dal territorio italiano» (comunque non documentalmente provati e frutto di una «superficiale e incompleta disamina»). Ha, poi, allegato – sempre in modo generico – che i periodi di assenza contestati si inserivano nel pieno dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, per la quale erano state messe in atto misure di restrizione dei movimenti, soprattutto quelli aerei. A dire del ricorrente, lo stato di emergenza in Italia era cessato, infatti, soltanto nell'aprile 2022 e con esso anche il blocco degli spostamenti.
Pag. 1 di 5 Infine, il ricorrente ha allegato di risiedere da diversi anni in Italia, ove vivono anche la moglie e i figli, dai quali riceve anche sostegno economico, dal momento che la sua età avanzata non gli consente di svolgere un'occupazione.
Sulla scorta di quanto esposto, la procuratrice del ricorrente ha chiesto il mantenimento del titolo di soggiorno revocato, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore della difensora, dichiaratasi antistataria.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 3.7.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate del provvedimento opposto e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata in data 27.6.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
3. La trattazione della causa è stata delegata alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, la quale – dopo aver concesso, su richiesta di parte ricorrente, termine ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. per l'eventuale integrazione della documentazione prodotta – ha proceduto ad assumere la deposizione testimoniale di
, figlio del ricorrente, in ordine alla durata dei periodi di assenza del genitore dal Testimone_1 territorio italiano e alle loro motivazioni.
4. La GOP, esaurita l'istruttoria, ha rimesso la causa a questo Giudice, che ha fissato udienza per la discussione della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., in data 6.2.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note tempestivamente depositate dalla procuratrice del ricorrente il 3.2.2025, con le quali ella ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è infondato e merita, pertanto, di essere rigettato.
2. Occorre premettere che il titolo revocato con il provvedimento impugnato è una carta di soggiorno UE rilasciata il 18.11.2019 a in qualità di familiare (padre) del cittadino italiano Parte_1
, nato in [...] il [...]. Testimone_1
La disciplina applicabile è, pertanto, quella di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. 30/2007, secondo il quale «la carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato». Tale disposizione specifica, peraltro, che «è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità».
3. Orbene, parte resistente – versando in atti copia fotostatica dell'intero passaporto del ricorrente (v. doc. 5 delle produzioni del 3.7.2024) – ha provato per via documentale, e cioè attraverso i timbri di ingresso e di uscita apposti sulle pagine di tale documento, il fatto che lo straniero è stato continuativamente assente dal territorio italiano dal 31.5.2020 (data in cui ha varcato la frontiera aerea di Milano – Malpensa) al 1.3.2021 (data in cui ha fatto reingresso in Italia dalla frontiera di Bergamo – Orio al Serio) e poi dal 14.3.2021 (data in cui l'istante ha lasciato l'Italia passando la frontiera aerea di Bergamo – Orio al Serio) al 25.6.2022 (data in cui egli è sbarcato sempre a Bergamo – Orio al Serio).
In sostanza, stando a quanto risultante dal suo passaporto, il ricorrente, nel lungo periodo compreso tra il 31.5.2020 e il 25.6.2022, ha soggiornato in Italia per soli tredici giorni.
Pag. 2 di 5 Si tratta di una prova particolarmente affidabile, avendo i predetti timbri natura di atti pubblici ed essendo il Paese di provenienza del ricorrente (ove egli ha allegato di aver soggiornato nei periodi di assenza dall'Italia) un Paese non-UE e non-Schengen per il quale vigeva, all'epoca dei fatti (e cioè prima del Regolamento UE 2023/850), l'obbligo di visto anche per i soggiorni di breve durata. Sicché l'ipotesi di un ingresso in Italia sfuggito ai controlli di frontiera italiana o di altri Paesi UE appare decisamente remota.
La difesa del ricorrente non ha, del resto, contestato l'assenza del suo assistito dal territorio italiano tra il 31.5.2020 e il 1.3.2021, mentre con riferimento al periodo successivo (14.3.2021-25.6.2022) ha sostenuto (peraltro solo con memorie successive al ricorso) che lo straniero sarebbe, in realtà, ritornato in Italia almeno due volte, ossia in periodi imprecisati collocati nei mesi di maggio e luglio 2021, sulla base di quanto dichiarato dal figlio nel corso della sua deposizione all'udienza del Testimone_1
23.10.2024.
Sennonché, ritiene questo Giudice che le propalazioni del figlio di siano, sul punto, Parte_1 inattendibili, in ragione sia della scarsa credibilità soggettiva del dichiarante (il quale, oltre ad essere discendente diretto dello straniero e all'evidenza interessato all'esito dell'odierno processo, ha negato in udienza circostanze riconosciute dalla stessa difesa del ricorrente, come ad esempio la permanenza dello straniero fuori dai confini italiani per un periodo di durata superiore ai sei mesi tra il maggio 2020 e il marzo 2021) sia dell'assenza di significativi riscontri esterni ed anzi della presenza, come si è detto, di documentazione particolarmente affidabile di segno contrario.
Non possono difatti valere come riscontro i due fotogrammi esibiti da all'udienza Testimone_1 del 23.10.2024 e versati in atti da parte ricorrente il 5.11.2024: si tratta, infatti, di immagini che possono essere collocate con relativa certezza nel tempo (l'una risale al 20.5.2021 e l'altra al 21.7.2021), ma non altrettanto nello spazio, mancando qualsiasi elemento da cui desumere che le stesse siano state effettivamente scattate in Italia nei luoghi indicati dalla difesa dell'istante (un centro commerciale di Busnago e l'appartamento di a Solza); dalle stesse non è, dunque, possibile trarre Testimone_1 neppure dei meri argomenti di prova.
Né il figlio del ricorrente, sentito il 23.10.2024, ha saputo fornire una convincente spiegazione del fatto che sul passaporto del genitore non risultassero né timbri in ingresso né timbri in uscita apposti dalla autorità italiane o da quelle di eventuali Paesi di transito in corrispondenza dei suoi due asseriti periodi di permanenza in Italia nella tarda primavera e nell'estate del 2021. Egli si è, per vero, limitato a sostenere che, in caso di passaggio attraverso la Serbia, le autorità di quel Paese, non riconoscendo la Repubblica del Cossovo, non sarebbero solite apporre alcun timbro, consentendo l'ingresso nel loro territorio ai cittadini cossovari con la sola carta d'identità. Ma, anche ammettendo tale circostanza, non si può trascurare che, in caso di viaggio automobilistico dal Cossovo all'Italia, molte altre sono le frontiere da attraversare muniti di passaporto, qualsiasi itinerario si intenda seguire, e tra queste quelle della Repubblica di Croazia, Paese membro dell'UE, o della stessa Repubblica Italiana (in caso di viaggio via mare). Tale circostanza è, del resto, avvalorata dallo stesso passaporto del ricorrente, che reca plurimi timbri delle autorità croate, slovene, macedoni e italiane con riferimento ad altri viaggi da lui effettuati da e per l'Italia (v. doc. 5 del fascicolo di parte resistente). È, allora, altamente improbabile che l'istante, sottraendosi a molteplici controlli di frontiera, si sia recato nel maggio e nel luglio 2021 in Italia, senza lasciare alcuna traccia di sé.
4. Ciò precisato, si ritiene, pertanto, provato che il ricorrente è stato assente dal territorio nazionale italiano, senza soluzioni di continuità, in un primo periodo superiore a sei mesi (dal 31.5.2020 al 1.3.2021) e in un secondo periodo superiore addirittura ai dodici mesi (dal 14.3.2021 al 25.6.2022).
Partendo dal secondo e più lungo periodo di assenza, è pacifico che non ricorre l'unica ipotesi in cui la l'art. 10, comma 5, d.lgs. 30/2007 consente il mantenimento del titolo di soggiorno anche in caso di assenze temporanee superiori ai dodici mesi, ovverosia quella connessa alla necessità di assolvere obblighi militari.
Pag. 3 di 5 Quanto al primo periodo, il ricorrente non ha né allegato (se non genericamente) né provato la sussistenza di rilevanti motivi tali da giustificare un'assenza superiore ai sei mesi. Egli si è limitato a sostenere di non aver potuto far ritorno in Italia entro il termine di sei mesi (decorrente dal 31.5.2020) a causa delle restrizioni imposte dalle autorità a tutela della salute pubblica nel periodo pandemico, senza tuttavia specificare in forza di quale provvedimento gli sarebbe stato in concreto precluso di fare ritorno in Italia.
La dedotta impossibilità di fare rientro in Italia entro la fine del mese di novembre 2020 è, peraltro, smentita per tabulas dal tenore degli atti governativi che hanno imposto restrizioni a protezione della salute pubblica nel periodo di tempo considerato: tanto il d.p.c.m. 24 ottobre 2020 quanto il d.p.c.m. 3 novembre 2020 (che ha posto una disciplina valida fino al 3.12.2020), pur stabilendo un generalizzato divieto di spostamento da e per il Cossovo, contemplavano eccezioni proprio per i familiari di cittadini di Stati membri dell'UE, per i soggetti che dovevano fare ritorno presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per i soggetti che dovevano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona dimorante in Italia, anche non convivente, con la quale vi era una comprovata e stabile relazione affettiva;
tutte categorie di persone alle quali era certamente riconducibile l'odierno ricorrente.
Costui non ha, peraltro, allegato specifiche esigenze di salute (o di altra natura) che, nel periodo in questione, gli avrebbero eventualmente precluso o quantomeno ragionevolmente sconsigliato un rientro in Italia presso l'abitazione del figlio.
Ritiene, dunque, il Tribunale che non abbia in alcun modo dimostrato che le sue Parte_1 accertate assenze prolungate dal territorio italiano siano state giustificate ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. 30/2007; né motivazioni rilevanti alla stregua della citata disposizione sono altrimenti emerse dagli atti di causa.
5. La revoca della carta di soggiorno risulta, peraltro, corretta non soltanto in quanto disposta nella ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. cit., ma anche perché frutto di un corretto contemperamento, da parte dell'amministrazione, delle esigenze di protezione dell'unità familiare con quelle di tutela dell'ordine pubblico sottese alla disciplina dei flussi migratori (art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998).
Pur avendo lo straniero allegato di avere in Italia la moglie e il figlio maggiorenne , il Parte_1 lungo periodo di permanenza fuori dai confini italiani (a cui hanno fatto séguito, anche dopo il giugno 2022, ulteriori periodi di assenza: cfr. doc. 2 del fascicolo di parte resistente, da cui si desume una nuova partenza in data 20.7.2022, nonché il certificato prodotto dalla difesa dell'istante il 26.7.2024, formato – significativamente – da un medico cossovaro) depone per l'insussistenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale e per la conservazione di importanti legami familiari e sociali nel Paese di origine, ritenuti dallo stesso ricorrente ampiamente prevalenti rispetto a quelli presenti in Italia.
6. Il ricorso merita, pertanto, di essere integralmente respinto.
7. Il ricorrente è soccombente formale e totale. Ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e in mancanza di ragioni di compensazione integrale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., egli deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, le quali vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto parte resistente non ha preso parte all'udienza istruttoria del 23.10.2024 e le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
Così deciso in Brescia, il 10 marzo 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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