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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5/07/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN
e
TT OI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Lucia FRUGONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) La FI , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, avrà residenza prevalente presso la madre.
Il padre e la FI concorderanno tra loro i periodi di permanenza di
quest'ultima presso il padre, dandone comunicazione con congruo anticipo
alla madre.
2) La casa familiare rimane nella disponibilità del proprietario, sig. Pt_1
.
[...]
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della FI con il versamento
della somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00). Tale importo verrà versato
entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra ZE a far
data dal mese di marzo 2025.
Il sig. , sempre a partire dal mese di marzo 2025, contribuirà inoltre Pt_1
nella misura del 60% alle spese straordinarie, previamente concordate tra i
genitori e opportunamente documentate, relative alla salute della FI (spese
mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., visite specialistiche, ecc…), alla
sua istruzione (tasse scolastiche, rette d'iscrizione ai corsi, materiali e libri per
la scuola, visite d'istruzione, servizio di pullman, servizio di mensa scolastica,
ecc…) e alla sua ricreazione (spese per attività sportive e ricreative), secondo
quanto espressamente previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza
per i procedimenti di diritto di famiglia, che i coniugi dichiarano di conoscere e
che si intende qui riportato.
2 4) l'assegno unico per la FI verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_1
ZE.
5) spese compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grancona (ora Val Liona)
(VI) in data 30/04/1995.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/05/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
3 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a TT OI, a titolo di contributo per il mantenimento della FI , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento//00), nonché
di sostenere al 60% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già
regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da TT OI in Grancona (ora Val Liona) (VI) il Parte_1
30/04/1995 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Val Liona (VI) al n. 2, parte
II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente estensore
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5/07/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN
e
TT OI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Lucia FRUGONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) La FI , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, avrà residenza prevalente presso la madre.
Il padre e la FI concorderanno tra loro i periodi di permanenza di
quest'ultima presso il padre, dandone comunicazione con congruo anticipo
alla madre.
2) La casa familiare rimane nella disponibilità del proprietario, sig. Pt_1
.
[...]
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della FI con il versamento
della somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00). Tale importo verrà versato
entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra ZE a far
data dal mese di marzo 2025.
Il sig. , sempre a partire dal mese di marzo 2025, contribuirà inoltre Pt_1
nella misura del 60% alle spese straordinarie, previamente concordate tra i
genitori e opportunamente documentate, relative alla salute della FI (spese
mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., visite specialistiche, ecc…), alla
sua istruzione (tasse scolastiche, rette d'iscrizione ai corsi, materiali e libri per
la scuola, visite d'istruzione, servizio di pullman, servizio di mensa scolastica,
ecc…) e alla sua ricreazione (spese per attività sportive e ricreative), secondo
quanto espressamente previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza
per i procedimenti di diritto di famiglia, che i coniugi dichiarano di conoscere e
che si intende qui riportato.
2 4) l'assegno unico per la FI verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_1
ZE.
5) spese compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grancona (ora Val Liona)
(VI) in data 30/04/1995.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/05/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
3 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a TT OI, a titolo di contributo per il mantenimento della FI , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento//00), nonché
di sostenere al 60% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già
regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da TT OI in Grancona (ora Val Liona) (VI) il Parte_1
30/04/1995 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Val Liona (VI) al n. 2, parte
II, serie A, anno 1995;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente estensore
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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