Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4185 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHILLE' ROSARIA, come da C.F._1
procura in atti,
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ARENA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/12/2024, i coniugi nato a [...] il Parte_1
01/10/1968, e , nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/05/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 40, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni: “1) Pronunziare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Ordinare al
Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3)
Escludere ogni forma di mantenimento”.
All'udienza del 26/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/05/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 40, parte 1;
rimette le parti all'udienza del 05/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)