Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Luigia Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2634/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/11/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Volturno (CE) in data 30/06/1994; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: e entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 28/06/2007; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi concordano che ciascuno provvederà al proprio sostentamento;
2. Il padre verserà per un anno a far data dal deposito del presente ricorso, la somma di euro 200,00 mensili per il figlio avendo quest'ultimo un contratto di lavoro a termine, con rivalutazione Istat, oltre il 50% delle Per_2 spese straordinarie;
3. Darsi atto che i coniugi hanno regolato ogni rapporto anche patrimoniale dichiarandosi di non aver più nulla a pretendere reciprocamente. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Volturno (CE) il
30/06/1994 da , nato a [...] (in SVIZZERA) il 29/04/1967, e da Parte_1
, nata a [...] (in SVIZZERA) il 18/07/1971, alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.15, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese