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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4325 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] la MO (BN) il 01.11.1958 Parte_1 ed ivi residente alla c.da Piano Cerze, 8, (cod. fisc.: C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv.
[...] Carla Cocca, con studio e domicilio eletto in San Marco dei Cavoti (BN) alla Piazza Risorgi;
RICORRENTE E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 (cod. fisc. ), rappresentato e difeso giusta mandato in calce di P.IVA_1 questo atto ed in virtù della deliberazione della G.C. n. 80 del 12.09.2025 e della determinazione del Responsabile del Settore I n. 494 del 15.09.2025, dall'Avv. Tommaso Fusco (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato nel suo studio in San Giorgio La MO (Bn) alla C.da San Pietro n. 20; CONVENUTO CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.10.2024, deduceva di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del dal CP_1 Controparte_1 01.10.1982 al 21.05.2021; di aver svolto la sua attività nel Settore Amministrativo dell'Ente, occupandosi, tra l'altro, dei servizi sociali;
che, con determinazione del Responsabile del Settore I° n. 317 in data 13.09.2017, il Comune bandiva e regolamentava Controparte_1 una procedura di gara comunitaria per l'affidamento della organizzazione e gestione di un servizio di accoglienza integrata per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), a valere sui finanziamenti di cui al D.M. 10.08.2016 (CIG. 71494264F9) per il periodo 01.12.2007-30.06.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 108 del 18.09.2017; che con la medesima determinazione, veniva nominato, ex artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento per
1 l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, il sig. già responsabile della Parte_2 posizione organizzativa del settore I°, comprendente le politiche Sociali, in cui ricadeva l'ufficio dei servizi sociali a cui competeva espletare l'iter amministrativo relativo alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza di famiglie richiedenti asilo;
che, all'esito dell'istruttoria volta a specificare l'oggetto dell'appalto, il sig. Parte_2 redigeva il capitolato speciale e curava la formazione degli allegati, svolgendo le funzioni di RUP, dal 13.09.2017 al 30.04.2018, atteso che dal 01.05.2018 veniva posto in quiescenza;
che a seguito del pensionamento del sig. , le funzioni di RUP del procedimento venivano affidate a Parte_2 lui, quale responsabile del settore II° del Comune -nomina avvenuta con decreto sindacale n. 9 dell'11.07.2018- settore in cui, a seguito di riorganizzazione degli uffici, ricadeva l'ufficio dei servizi sociali a cui competeva espletare l'iter amministrativo relativo alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza di famiglie richiedenti (progetto SPRAR – SIPROIMI); che in tale veste, provvedeva a tutte le restanti fasi di realizzazione del progetto fino alla sua conclusione e, precisamente: - approvazione dei verbali di gara per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del citato progetto SPRAR per n. 20 posti, categoria ordinaria, e tanto fino alla conclusione dello stesso avvenuto in data 30.06.2020; - aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico Benedetta - Società Cooperativa Sociale con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Trivella snc, per i servizi collegati al progetto SPRAR, con sottoscrizione del contratto;
- attuazione del progetto in tutte le sue forme: direzione lavori;
intermediazione tra amministrazione comunali, affidatari del progetto e richiedenti asilo/rifugiati; interrelazioni giornaliere con gli operatori professionali nell'ambito del progetto stesso;
liquidazione delle somme spettanti alla cooperativa affidataria del progetto;
liquidazione somme alla commissione di gara per l'affidamento del servizio SPRAR;
- mediatore tra i proprietari degli immobili e i locatari degli stessi (Benedetta
- Società Cooperativa Sociale, affidataria del progetto); - relazioni con enti terzi interessati dal progetto;
referente per i controlli effettuati dal Ministero dell'Interno e dai NAS dei Carabinieri. che, pertanto, l'attività resa aveva riguardato l'aggiudicazione, l'affidamento, l'esecuzione e la conclusione del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di triennio 2017/2020, approvato con Controparte_1 Decreto del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2017, svolgendo le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) dal 11.07.2018 fino al 30.06.2020, data di chiusura del progetto;
che, pur avendo svolto le funzioni tecniche assegnateli, non gli veniva erogato il relativo incentivo, pari alla somma di € 6.706,91. Tanto premesso, chiedeva di “I. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 Sindaco p.t., cod. fisc. con sede in P.IVA_1 Controparte_1 alla Piazza N. Ciletti, 1, 82020, al pagamento, in favore del Sig. Pt_3 della somma di Euro 6.706,91 o di quell'importo maggiore o
[...] minore che verrà ritenuto di giustizia, a titolo di compenso per aver svolto la funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo;
II. in via subordinata, in caso di non sussumibilità della pretesa del ricorrente nella disciplina regolamentare richiamata e di sua esclusione dalla ripartizione del fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, condannarsi l'ente resistente al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, nella somma che si determinerà per equivalente, tenuto conto delle funzioni tecniche espletate dal ricorrente quale RUP dall'11.07.2018 al 30.06.2020, data di chiusura del progetto SPRAR, secondo i criteri ed i coefficienti di cui al Regolamento emanato con deliberazione del 23.12.2016. III. condannare l'ente comunale resistente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ente eccepiva che nulla era dovuto al ricorrente che, quale responsabile del Settore II, aveva già percepito nel corso del rapporto l'indennità di posizione e di risultato;
che la figura del responsabile del procedimento non era prevista;
che, per il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente, l'istante non aveva diritto a percepire ulteriori somme rispetto a quanto già corrisposto a titolo di indennità di posizione e di risultato e, in subordine, chiedeva la compensazione di quanto richiesto con quanto già versato a titolo di indennità di posizione e di risultato. La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente agisce nel presente giudizio per ottenere il pagamento degli incentivi tecnici dovuti per lo svolgimento delle funzioni di RUP per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, dal 11.07.2018 fino al 30.06.2020. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con determinazione del Responsabile del Settore I° n. 317 del 13.09.2017, il Comune ha indetto una Controparte_1 procedura aperta ai sensi dell'art.59 e 60 del Codice degli Appalti D. Lgs n.50/2016 per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del suddetto codice, per l'individuazione del soggetto attuatore per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR, stabilendo un importo a base di gara pari a
3 € 698.637,00 e nominando, ex artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, il sig. Responsabile dei Servizi Parte_2
Amministrativi – Affari Generali (doc. 2 parte ricorrente);
- con determinazione del Responsabile del Settore Economico- Finanziario n. 117 del 29.03.2018, veniva collocato in Parte_2 quiescenza a decorrere dal 01.05.2018;
- con decreto sindacale n. 9 del 11.07.2018, veniva Parte_1 nominato Responsabile del Settore II- ricomprendente l'ufficio servizi sociali- fino al 31.12.2018 e nuovamente nominato con decreto sindacale n. 1 del 07.01.2019 (come si desume dal contratto di convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata, rep. N. 245 del 04.06.2019);
- il ricorrente, quale Responsabile del Settore II e RUP, approvava i verbali di gara per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del citato progetto SPRAR fino alla conclusione dello stesso, avvenuto in data 30.06.2020 e aggiudicava l'appalto in favore dell'operatore economico Benedetta - Società Cooperativa Sociale con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Trivella snc, per i servizi collegati al progetto SPRAR (con determinazione n. 284 del 23.07.2018); procedeva alla consegna dei servizi (cfr. verbale del 20.12.2018); sottoscriveva il contratto di convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata, rep. N. 245 del 04.06.2019; si occupava dell'attuazione del progetto, relazionandosi con gli altri Enti e con le forze dell'ordine, effettuando sopralluoghi, svolgendo funzioni di referente per i controlli effettuati dal Ministero dell'Interno e dai NAS dei Carabinieri (cfr. doc. da 11 a 15 della produzione di parte ricorrente);
- con determinazione Del Responsabile Del Settore I n. 609 del 28.01.2021, il ricorrente veniva collocato in quiescenza a decorrere dal 21.05.2021.
In diritto si osserva che, l'art. 31 D.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, prevedeva “1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ((individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione)), un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
4 dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ((è nominato;
la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.)) Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
5 l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni……”. L'art. 113 D.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, prevedeva ai commi 2, 3 e 4 che “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale ((.))
6 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il diritto a percepire l'incentivo di progettazione è stato disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 che, in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”. Peraltro, la ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. Sez. L, n. 13937 del 5 giugno 2017 e, più di recente, da Cass., Sez. L, n. 2284 del 2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. “il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994, sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso (Cass., Sez. L, n. 14641 del 24 maggio 2024; Cass., Sez. L, n. 10222 del 28 maggio 2020)” (Cass. S. L. n. 20582 del 22.07.2025). Ed ancora, “il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della legge n. 109/109 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente
7 una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare” (Cass., Sez. L, n. 10222 del 28 maggio 2020). Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dall'istante risulta l'effettiva prestazione dell'attività incentivata e l'avvenuta conclusione del progetto, a decorrere dal 30.06.2020 (cfr. doc. 15). Del tutto infondata è l'eccezione del per la quale non era prevista CP_1 la nomina del RUP per il procedimento oggetto di giudizio;
è evidente che in base al tenore letterale dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, la nomina del RUP fosse obbligatoria. Del pari, del tutto infondata è la doglianza relativa all'impossibilità del ricorrente di percepire le somme richieste in giudizio, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente. Per espressa deduzione del e come risulta dalla documentazione in CP_1 atti, il Vicario- dipendente di categoria C fino alla cessazione del rapporto- è stato nominato Responsabile del Settore II, proprio perché il Comune era privo di personale di qualifica dirigenziale, in applicazione dell'art. 109 c. 2 TUEL e l'esercizio delle funzioni di responsabile del Settore non ha comportato de plano, l'attribuzione della retribuzione prevista per il personale dirigenziale, come d'altronde emerge chiaramente dalle buste paga in atti. Inoltre, l'indennità di posizione e di risultato erano legate allo svolgimento di tutte le mansioni indicate nell'allegato A della determina e non solo a quelle attinenti i servizi sociali e quindi compiti attinenti a:
[...]
, , albo pretorio e sito CP_2 Controparte_3 Controparte_4 internet istituzionale, CP_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
, .
[...] Controparte_8 Ne consegue che alcuna compensazione può essere operata, tra quanto già percepito a titolo di indennità di posizione e di risultato e quanto richiesto a titolo di compenso incentivante. Infine, del tutto infondata è l'eccezione relativa all'insussistenza del Fondo incentivante. Risulta, infatti, che, con delibera di Giunta Comunale n. 115/2016, il Comune di ha approvato il REGOLAMENTO PER Controparte_1
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione del Fondo ed in particolare, il “Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)” (art. 10), la “Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività” (art. 11) e la
“Liquidazione” (art. 12). Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, “La ripartizione del FFsingolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:
1. Verifica preventiva dei progetti di lavori: dal 2% al 5% 2. Responsabilità di Procedimento: dal 20% al 50% 3. direzione dei lavori: dal 15% al 25% 4. direzione operativa e assistenza di
8 cantiere: dal 2% al 10% 5. direttore dell'esecuzione: dal 20% al 40% 6. Collaudatore/verificatore singolo: dal 2% al 5% 7. commissione di collaudo/verifica dal 5% al 10% 8. collaboratori interni al RUP dal 10% al 15% La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 8) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte (es direzione operativa), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100. La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Responsabile del Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate”. Ai sensi dell'art. 12 “La liquidazione del per le attività indicate Parte_4 all'art. 11 avviene secondo le seguenti fasi: - Per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 11 in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto;
la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio. - Per le attività di cui ai punti da 3 a 8 dell'art. 10 in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio;
la seconda pari al 50% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo…”. È documentato che il contratto ha avuto integrale esecuzione. Pertanto, considerato l'importo base previsto per l'affidamento del servizio SPRAR pari ad €. 698.637,00 (importo a base d'asta), il fondo incentivante avrebbe dovuto ammontare a €.13.972,74 (2% di € 698.637,00), di cui il 20%, pari ad €. 2.794,55, da destinare all'Ente comunale e l'80%, pari ad
€ 11.178,19, ai dipendenti che hanno partecipano al procedimento di attuazione del servizio. Dalla documentazione in atti non risulta che il abbia proceduto a CP_1 nominare ulteriori componenti del Gruppo di Lavoro, ulteriori al RUP, pertanto, l'intero importo di € 11.178,19 doveva essere liquidato in favore dei due dipendenti che hanno svolto la funzione di RUP e, tenuto conto delle attività dagli stessi svolte, correttamente, il ricorrente ha chiesto il pagamento del 60% della suddetta somma- essendosi occupato dell'aggiudicazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e della conclusione del progetto SPRAR- ovvero della complessiva somma lorda di € 6.706,91. Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va accolto e il
[...] va condannato a corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1 la complessiva somma lorda di € 6.706,91 per aver svolto la
[...] funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino
9 alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) Accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di la complessiva somma Parte_1 lorda di € 6.706,91 per aver svolto la funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.695, oltre CU di € 118,50, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 30.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela LA, addetta all'ufficio per il processo.
10
, nato a [...] la MO (BN) il 01.11.1958 Parte_1 ed ivi residente alla c.da Piano Cerze, 8, (cod. fisc.: C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv.
[...] Carla Cocca, con studio e domicilio eletto in San Marco dei Cavoti (BN) alla Piazza Risorgi;
RICORRENTE E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 (cod. fisc. ), rappresentato e difeso giusta mandato in calce di P.IVA_1 questo atto ed in virtù della deliberazione della G.C. n. 80 del 12.09.2025 e della determinazione del Responsabile del Settore I n. 494 del 15.09.2025, dall'Avv. Tommaso Fusco (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato nel suo studio in San Giorgio La MO (Bn) alla C.da San Pietro n. 20; CONVENUTO CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.10.2024, deduceva di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del dal CP_1 Controparte_1 01.10.1982 al 21.05.2021; di aver svolto la sua attività nel Settore Amministrativo dell'Ente, occupandosi, tra l'altro, dei servizi sociali;
che, con determinazione del Responsabile del Settore I° n. 317 in data 13.09.2017, il Comune bandiva e regolamentava Controparte_1 una procedura di gara comunitaria per l'affidamento della organizzazione e gestione di un servizio di accoglienza integrata per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), a valere sui finanziamenti di cui al D.M. 10.08.2016 (CIG. 71494264F9) per il periodo 01.12.2007-30.06.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 108 del 18.09.2017; che con la medesima determinazione, veniva nominato, ex artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento per
1 l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, il sig. già responsabile della Parte_2 posizione organizzativa del settore I°, comprendente le politiche Sociali, in cui ricadeva l'ufficio dei servizi sociali a cui competeva espletare l'iter amministrativo relativo alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza di famiglie richiedenti asilo;
che, all'esito dell'istruttoria volta a specificare l'oggetto dell'appalto, il sig. Parte_2 redigeva il capitolato speciale e curava la formazione degli allegati, svolgendo le funzioni di RUP, dal 13.09.2017 al 30.04.2018, atteso che dal 01.05.2018 veniva posto in quiescenza;
che a seguito del pensionamento del sig. , le funzioni di RUP del procedimento venivano affidate a Parte_2 lui, quale responsabile del settore II° del Comune -nomina avvenuta con decreto sindacale n. 9 dell'11.07.2018- settore in cui, a seguito di riorganizzazione degli uffici, ricadeva l'ufficio dei servizi sociali a cui competeva espletare l'iter amministrativo relativo alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza di famiglie richiedenti (progetto SPRAR – SIPROIMI); che in tale veste, provvedeva a tutte le restanti fasi di realizzazione del progetto fino alla sua conclusione e, precisamente: - approvazione dei verbali di gara per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del citato progetto SPRAR per n. 20 posti, categoria ordinaria, e tanto fino alla conclusione dello stesso avvenuto in data 30.06.2020; - aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico Benedetta - Società Cooperativa Sociale con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Trivella snc, per i servizi collegati al progetto SPRAR, con sottoscrizione del contratto;
- attuazione del progetto in tutte le sue forme: direzione lavori;
intermediazione tra amministrazione comunali, affidatari del progetto e richiedenti asilo/rifugiati; interrelazioni giornaliere con gli operatori professionali nell'ambito del progetto stesso;
liquidazione delle somme spettanti alla cooperativa affidataria del progetto;
liquidazione somme alla commissione di gara per l'affidamento del servizio SPRAR;
- mediatore tra i proprietari degli immobili e i locatari degli stessi (Benedetta
- Società Cooperativa Sociale, affidataria del progetto); - relazioni con enti terzi interessati dal progetto;
referente per i controlli effettuati dal Ministero dell'Interno e dai NAS dei Carabinieri. che, pertanto, l'attività resa aveva riguardato l'aggiudicazione, l'affidamento, l'esecuzione e la conclusione del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di triennio 2017/2020, approvato con Controparte_1 Decreto del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2017, svolgendo le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) dal 11.07.2018 fino al 30.06.2020, data di chiusura del progetto;
che, pur avendo svolto le funzioni tecniche assegnateli, non gli veniva erogato il relativo incentivo, pari alla somma di € 6.706,91. Tanto premesso, chiedeva di “I. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 Sindaco p.t., cod. fisc. con sede in P.IVA_1 Controparte_1 alla Piazza N. Ciletti, 1, 82020, al pagamento, in favore del Sig. Pt_3 della somma di Euro 6.706,91 o di quell'importo maggiore o
[...] minore che verrà ritenuto di giustizia, a titolo di compenso per aver svolto la funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo;
II. in via subordinata, in caso di non sussumibilità della pretesa del ricorrente nella disciplina regolamentare richiamata e di sua esclusione dalla ripartizione del fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, condannarsi l'ente resistente al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, nella somma che si determinerà per equivalente, tenuto conto delle funzioni tecniche espletate dal ricorrente quale RUP dall'11.07.2018 al 30.06.2020, data di chiusura del progetto SPRAR, secondo i criteri ed i coefficienti di cui al Regolamento emanato con deliberazione del 23.12.2016. III. condannare l'ente comunale resistente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ente eccepiva che nulla era dovuto al ricorrente che, quale responsabile del Settore II, aveva già percepito nel corso del rapporto l'indennità di posizione e di risultato;
che la figura del responsabile del procedimento non era prevista;
che, per il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente, l'istante non aveva diritto a percepire ulteriori somme rispetto a quanto già corrisposto a titolo di indennità di posizione e di risultato e, in subordine, chiedeva la compensazione di quanto richiesto con quanto già versato a titolo di indennità di posizione e di risultato. La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente agisce nel presente giudizio per ottenere il pagamento degli incentivi tecnici dovuti per lo svolgimento delle funzioni di RUP per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, dal 11.07.2018 fino al 30.06.2020. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con determinazione del Responsabile del Settore I° n. 317 del 13.09.2017, il Comune ha indetto una Controparte_1 procedura aperta ai sensi dell'art.59 e 60 del Codice degli Appalti D. Lgs n.50/2016 per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del suddetto codice, per l'individuazione del soggetto attuatore per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR, stabilendo un importo a base di gara pari a
3 € 698.637,00 e nominando, ex artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, il sig. Responsabile dei Servizi Parte_2
Amministrativi – Affari Generali (doc. 2 parte ricorrente);
- con determinazione del Responsabile del Settore Economico- Finanziario n. 117 del 29.03.2018, veniva collocato in Parte_2 quiescenza a decorrere dal 01.05.2018;
- con decreto sindacale n. 9 del 11.07.2018, veniva Parte_1 nominato Responsabile del Settore II- ricomprendente l'ufficio servizi sociali- fino al 31.12.2018 e nuovamente nominato con decreto sindacale n. 1 del 07.01.2019 (come si desume dal contratto di convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata, rep. N. 245 del 04.06.2019);
- il ricorrente, quale Responsabile del Settore II e RUP, approvava i verbali di gara per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del citato progetto SPRAR fino alla conclusione dello stesso, avvenuto in data 30.06.2020 e aggiudicava l'appalto in favore dell'operatore economico Benedetta - Società Cooperativa Sociale con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Trivella snc, per i servizi collegati al progetto SPRAR (con determinazione n. 284 del 23.07.2018); procedeva alla consegna dei servizi (cfr. verbale del 20.12.2018); sottoscriveva il contratto di convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata, rep. N. 245 del 04.06.2019; si occupava dell'attuazione del progetto, relazionandosi con gli altri Enti e con le forze dell'ordine, effettuando sopralluoghi, svolgendo funzioni di referente per i controlli effettuati dal Ministero dell'Interno e dai NAS dei Carabinieri (cfr. doc. da 11 a 15 della produzione di parte ricorrente);
- con determinazione Del Responsabile Del Settore I n. 609 del 28.01.2021, il ricorrente veniva collocato in quiescenza a decorrere dal 21.05.2021.
In diritto si osserva che, l'art. 31 D.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, prevedeva “1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ((individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione)), un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
4 dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ((è nominato;
la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.)) Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
5 l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni……”. L'art. 113 D.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, prevedeva ai commi 2, 3 e 4 che “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale ((.))
6 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il diritto a percepire l'incentivo di progettazione è stato disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 che, in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”. Peraltro, la ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. Sez. L, n. 13937 del 5 giugno 2017 e, più di recente, da Cass., Sez. L, n. 2284 del 2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. “il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994, sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso (Cass., Sez. L, n. 14641 del 24 maggio 2024; Cass., Sez. L, n. 10222 del 28 maggio 2020)” (Cass. S. L. n. 20582 del 22.07.2025). Ed ancora, “il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della legge n. 109/109 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente
7 una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare” (Cass., Sez. L, n. 10222 del 28 maggio 2020). Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dall'istante risulta l'effettiva prestazione dell'attività incentivata e l'avvenuta conclusione del progetto, a decorrere dal 30.06.2020 (cfr. doc. 15). Del tutto infondata è l'eccezione del per la quale non era prevista CP_1 la nomina del RUP per il procedimento oggetto di giudizio;
è evidente che in base al tenore letterale dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, la nomina del RUP fosse obbligatoria. Del pari, del tutto infondata è la doglianza relativa all'impossibilità del ricorrente di percepire le somme richieste in giudizio, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente. Per espressa deduzione del e come risulta dalla documentazione in CP_1 atti, il Vicario- dipendente di categoria C fino alla cessazione del rapporto- è stato nominato Responsabile del Settore II, proprio perché il Comune era privo di personale di qualifica dirigenziale, in applicazione dell'art. 109 c. 2 TUEL e l'esercizio delle funzioni di responsabile del Settore non ha comportato de plano, l'attribuzione della retribuzione prevista per il personale dirigenziale, come d'altronde emerge chiaramente dalle buste paga in atti. Inoltre, l'indennità di posizione e di risultato erano legate allo svolgimento di tutte le mansioni indicate nell'allegato A della determina e non solo a quelle attinenti i servizi sociali e quindi compiti attinenti a:
[...]
, , albo pretorio e sito CP_2 Controparte_3 Controparte_4 internet istituzionale, CP_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
, .
[...] Controparte_8 Ne consegue che alcuna compensazione può essere operata, tra quanto già percepito a titolo di indennità di posizione e di risultato e quanto richiesto a titolo di compenso incentivante. Infine, del tutto infondata è l'eccezione relativa all'insussistenza del Fondo incentivante. Risulta, infatti, che, con delibera di Giunta Comunale n. 115/2016, il Comune di ha approvato il REGOLAMENTO PER Controparte_1
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione del Fondo ed in particolare, il “Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)” (art. 10), la “Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività” (art. 11) e la
“Liquidazione” (art. 12). Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, “La ripartizione del FFsingolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:
1. Verifica preventiva dei progetti di lavori: dal 2% al 5% 2. Responsabilità di Procedimento: dal 20% al 50% 3. direzione dei lavori: dal 15% al 25% 4. direzione operativa e assistenza di
8 cantiere: dal 2% al 10% 5. direttore dell'esecuzione: dal 20% al 40% 6. Collaudatore/verificatore singolo: dal 2% al 5% 7. commissione di collaudo/verifica dal 5% al 10% 8. collaboratori interni al RUP dal 10% al 15% La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 8) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte (es direzione operativa), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100. La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Responsabile del Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate”. Ai sensi dell'art. 12 “La liquidazione del per le attività indicate Parte_4 all'art. 11 avviene secondo le seguenti fasi: - Per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 11 in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto;
la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio. - Per le attività di cui ai punti da 3 a 8 dell'art. 10 in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo provvisorio;
la seconda pari al 50% dell'importo dovuto, al collaudo definitivo…”. È documentato che il contratto ha avuto integrale esecuzione. Pertanto, considerato l'importo base previsto per l'affidamento del servizio SPRAR pari ad €. 698.637,00 (importo a base d'asta), il fondo incentivante avrebbe dovuto ammontare a €.13.972,74 (2% di € 698.637,00), di cui il 20%, pari ad €. 2.794,55, da destinare all'Ente comunale e l'80%, pari ad
€ 11.178,19, ai dipendenti che hanno partecipano al procedimento di attuazione del servizio. Dalla documentazione in atti non risulta che il abbia proceduto a CP_1 nominare ulteriori componenti del Gruppo di Lavoro, ulteriori al RUP, pertanto, l'intero importo di € 11.178,19 doveva essere liquidato in favore dei due dipendenti che hanno svolto la funzione di RUP e, tenuto conto delle attività dagli stessi svolte, correttamente, il ricorrente ha chiesto il pagamento del 60% della suddetta somma- essendosi occupato dell'aggiudicazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e della conclusione del progetto SPRAR- ovvero della complessiva somma lorda di € 6.706,91. Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va accolto e il
[...] va condannato a corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1 la complessiva somma lorda di € 6.706,91 per aver svolto la
[...] funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino
9 alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) Accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di la complessiva somma Parte_1 lorda di € 6.706,91 per aver svolto la funzione di Responsabile unico del procedimento per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di accoglienza delle famiglie richiedenti asilo, nell'ambito della richiamata procedura comunitaria e fino alla conclusione del progetto, oltre agli interessi legali maturati e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.695, oltre CU di € 118,50, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 30.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela LA, addetta all'ufficio per il processo.
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