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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3509 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Castellana, presso il cui studio a
Palermo, via Giovanni Pacini n. 84, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 971/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 971/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione del 03/07/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, nel ricordo depositato il 23/07/2024, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo.
2.Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che nessun assegno divorzile è dovuto.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni, residenti all'estero ed Persona_2 economicamente indipendenti, come dedotto nel ricorso.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Castellammare del Golfo
(TP) il 26/08/1995 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/07/2024 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Castellammare del Golfo al n. 2, parte I dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3509 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Castellana, presso il cui studio a
Palermo, via Giovanni Pacini n. 84, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 971/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 971/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione del 03/07/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, nel ricordo depositato il 23/07/2024, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo.
2.Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che nessun assegno divorzile è dovuto.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni, residenti all'estero ed Persona_2 economicamente indipendenti, come dedotto nel ricorso.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Castellammare del Golfo
(TP) il 26/08/1995 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/07/2024 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Castellammare del Golfo al n. 2, parte I dell'anno 1995).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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