Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9911/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
-Ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.- nel procedimento n. 9911/2024 R.G. avente ad oggetto il recupero dei compensi per prestazioni professionali rese dell'avvocato in materia penale proposto con ricorso ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c. da
Avv. Pt_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Zona,
-ricorrente- contro
, Controparte_1
-convenuto contumace- conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 7.11.2024; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO L'Avvocato Andrea Cesare ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale per sentirlo condannare, previo accertamento dell'attività professionale giudiziale svolta in materia penale a favore di quest'ultimo quale difensore di fiducia dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in relazione alla fase di esecuzione di una sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti, al pagamento del compenso complessivamente quantificato in € 4.381,23, comprensivi di spese generali al 15%, iva e cpa al 4%, o della somma inferiore o superiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha allegato e documentato di aver prestato la propria attività professionale nella fase di esecuzione della sentenza n. 792/2019 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione del Giudice per l'Udienza Preliminare, con la quale il era stato condannato CP_1 alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 113 e 449 co. 1 c.p. (doc. 2), a cui era seguita la notifica dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., emesso dalla Procura di Venezia nei confronti del predetto (doc. 3). In particolare, l'Avv. ha allegato e documentato di aver ricevuto la nomina a difensore di Pt_1 fiducia dal sig. (doc. 1), e di aver presentato, su incarico di quest'ultimo, all'Ufficio CP_1
Esecuzioni Penali della Procura di Venezia istanza ex art. 47, ovvero, in via subordinata ex art. 47 ter L. 354/75, corredata dai relativi allegati, per l'inoltro al Tribunale di Sorveglianza di Venezia (doc. 4); di aver redatto e depositato, in vista dell'udienza in camera di consiglio fissata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il 20.12.2022 (doc. 5), due diverse memorie, la prima in data 20.09.2022 (doc. 6), la seconda in data 13.12.2022 (doc. 7), entrambe con i relativi allegati, per dare atto della mutata situazione lavorativa e per depositare documentazione relativa alla posizione del cliente;
di aver ricevuto in comunicazione l'ordinanza di accoglimento integrale dell'istanza presentata, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia all'esito dell'udienza del 20.12.2022, con cui veniva concesso al il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per il CP_1 periodo della pena da espiar ). L'Avv. ha inoltre documentato di aver inviato via e-mail al un preavviso di parcella Pt_1 CP_1 pari ad € 3.000,00 oltre accessori di legge, per complessivi € 4.381,23 (doc. 9) e di aver più volte pagina1 di 3
Il ricorrente non ha allegato di aver ricevuto dal alcuna somma a titolo di acconto per le CP_1 prestazioni professionali effettuate. Nel presente giudizio il pur ritualmente convenuto in giudizio dal ricorrente, è rimasto CP_1 contumace. Alla prima udienza di trattazione, il procuratore di parte ricorrente ha confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Preso atto di quanto sopra, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.. La causa passa ora in decisione. La domanda del ricorrente è fondata e dev'essere accolta nei termini di seguito indicati. La documentazione allegata all'atto introduttivo dall'Avv. prova senz'altro l'an del suo Pt_1 credito professionale, fornendo elementi sufficienti per consentire al Giudice la verifica della prestazione professionale svolta e la sua corrispondenza con l'oggetto dell'incarico conferitogli oltre che con le voci di cui al preavviso di parcella e all'invito alla negoziazione assistita inviato al convenuto (docc. 10 e 12). Quanto alla determinazione del compenso va ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 55/2014 aggiornato ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 (applicabili nella fattispecie, trattandosi di normativa in vigore ai tempi dell'espletamento dell'attività professionale, conclusasi nel dicembre 2022), ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si deve tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente, oltre che del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Nel caso di specie, alla luce della documentazione offerta dal ricorrente, è emerso che l'Avvocato ha prestato la propria attività professionale nell'interesse del in qualità di suo difensore di CP_1 fiducia (come provato dalla procure alle liti allegata sub doc. 1) nell'ambito della fase di esecuzione della sentenza penale di condanna per aver commesso in cooperazione con altro soggetto un delitto colposo di danno (segnatamente, l'incendio di un locale adibito a cella frigorifera con l'utilizzo colpevole di un'attrezzatura da taglio a caldo), attività che ha richiesto lo studio della relativa documentazione, la redazione di un'istanza all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura (doc. 5) e di due memorie in vista dell'udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza (docc. 6 e 7), e l'esame dell'ordinanza conclusiva. Il risultato raggiunto è stato assi favorevole per il proprio assistito: invero il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha integralmente accolto l'istanza presentata dall'Avv. concedendo Pt_1 al il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da CP_1 espiare (doc. 8). Quanto alla determinazione del compenso, appaiono applicabili alla fattispecie i parametri previsti nelle tabelle aggiornate al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (art. 6, d.m. 147/2022): l'Avv. Pt_1
pagina2 di 3 ha infatti allegato di aver redatto e depositato una memoria il 13.12.2022 e di aver ricevuto in comunicazione ed esaminato l'ordinanza conclusiva depositata il 22.12.2022. Per l'effetto, tenuto conto della natura del procedimento penale in oggetto, della natura e gravità delle imputazioni, delle attività concretamente effettuate dal difensore, questo Tribunale, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, ritiene congrua la quantificazione della somma richiesta a titolo di compenso elaborata dal ricorrente. Più specificamente, appare congrua l'applicazione dei valori medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione avanti al Tribunale di Sorveglianza, nei termini di seguito precisati:
• Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
• Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 945,00
• Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.418,00
• Spese generali (15% sul compenso totale) € 425,40
• Cassa Avvocati (4%) € 130,46
• IVA 22% sull'imponibile € 746,21
• TOTALE COMPENSO LIQUIDABILE € 4.138,07 Il credito professionale complessivamente spettante al ricorrente per le prestazioni professionali rese a favore del convenuto ammonta dunque ad € 4.138,07. In conclusione, la domanda del ricorrente risulta conforme ai parametri stabiliti. Va quindi accertato e dichiarato in questi termini il credito del ricorrente per la prestazione professionale resa a favore del convenuto e condannato quest'ultimo a corrispondergli a titolo di compenso la somma complessiva pari ad € 4.138,07 (comprensivi di spese generali al 15%, iva e c.p.a. al 4%), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento in relazione a tutte le fasi (valori medi) ad esclusione della decisoria del presente giudizio (essendosi trattato di un procedimento contumaciale che non ha richiesto attività per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede: visti gli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.,
-Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 4.138,07, comprensivi di spese generali al 15%, iva e c.p.a. al 4%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in € 125 per esborsi e in € 2.552 per compenso di avvocato comprensivi di spese generali al 15%, iva e c.p.a. al 4%. Si comunichi. Così deciso in Venezia il 26.12.2024. Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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