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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2724/2024 promossa da: opponente:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
ing. , con l'avv. dom. Francesco Zanardi di Verona, giusta procura depositata, CP_1
contro parte opposta:
e quali soci di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , con l'avv. dom. Roberta Oreto di Napoli, giusta procura
[...] P.IVA_2
depositata,
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/2024;
CONCLUSIONI dell'opponente:
pagina 1 di 5 “dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, dell'intervento volontario spiegato dai;
CP_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione, dichiarando che nulla è dovuto da a;
Pt_1 CP_4
rigettare le domande formulate dagli intervenuti , in quanto inammissibili, CP_2
improcedibili ed infondate, dichiarando che nulla è dovuto da ai;
vittoria di Pt_1 CP_2
spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva. In via istruttoria, si richiamano le istanze di cui alla memoria n. 2 del 28.3.2025”; del procuratore di parte convenuta: non ha depositato le conclusioni entro il termine perentorio ex art. 189 c.p.c. (cfr. ordinanza del
22.04.2025); pertanto si prendono in considerazione quelle contenute nella comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. , ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_4 Controparte_4
863/2024, ha esposto di avere fornito in favore della soc. i servizi indicati nelle Parte_1
fatture dimesse, in forza del contratto di prestazione di servizi professionali, per € 9.928,10.
La soc. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, rappresentando: il difetto Parte_1
di legittimazione attiva, essendo la società stata cancellata dal Registro delle CP_4
imprese il 13.12.2023, prima del deposito del ricorso;
il difetto di rappresentanza in capo a
; l'inesistenza dell'asserito credito per rinuncia e comunque l'insussistenza Controparte_2
dello stesso.
Nel giudizio di opposizione si sono costituiti i soci successori nella titolarità del diritto, che hanno anche spiegato intervento volontario, e , deducendo che Controparte_2 Controparte_3
i crediti della società sono divenuti crediti vantabili dai soci ed affermando la propria legittimazione attiva.
pagina 2 di 5 La causa è quindi stata rimessa in decisione con ordinanza del 22.07.2025, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
2. Risulta documentalmente provato che la società – la quale Controparte_4
con ricorso del 20.06.2024 ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, emesso il 12.07.2025 - in epoca anteriore è stata cancellata dal Registro delle imprese. Con determinazione dell'amministratore unico, di data 10.10.2023, è stata invero accertata una causa di scioglimento della società (doc. 8 opponente). L'assemblea dei soci in data 04.12.2023 ha quindi autorizzato il liquidatore alla richiesta di cancellazione della società (doc. 9), che è avvenuta il 13.12.2023 (cfr. visura, doc. 4 parte opposta).
Di un tanto sono consapevoli gli stessi soci della società estinta, i quali si sono costituiti / sono intervenuti nel giudizio di opposizione, mentre la società estinta – ovviamente – non l'ha fatto.
Posto che la cancellazione della società dal Registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Cass., ord. 25.01.2024 n.
2439), il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato da un soggetto privo di capacità di stare in giudizio. Deve ritenersi, invero, che la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Si osserva, per completezza, che , lungi dal qualificarsi in ricorso come socio Controparte_2
Contr succeduto alla cancellata dal Registro delle imprese, ha indicato di agire quale liquidatore e legale rappresentante (sul punto si rimanda a Cass., ord. 21.06.2024 n. 17192: “In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio”).
Non può che accertarsi, quindi, che nessun valido rapporto processuale si è instaurato tra la società estinta che ha agito in giudizio e la società ingiunta. Sul punto si rimanda anche a Cass.,
pagina 3 di 5 ord. 19.09.2019 n. 23365: “Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito”.
A fronte dell'estinzione della società, prima dell'instaurazione del giudizio, deve accertarsi che non si è verificato alcuna successione nel processo in capo ai due soci. Per tale motivo risulta inammissibile l'intervento spiegato dai IG.ri , in un processo da ritenersi inesistente. Va CP_2
quindi esclusa ogni efficacia sanante della costituzione dei soci. Tutte le domande di parte opposta sono parimenti inammissibili.
3. In accoglimento dell'opposizione, va in definitiva accertata l'inesistenza del decreto ingiuntivo, da revocarsi.
Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione relativo all'importo del decreto ingiuntivo, vanno poste a carico di parte opposta, soccombente;
va ridotta la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 863/2024, di pagamento della somma di € 9.928,10 oltre interessi e spese,
1) ACCOGLIE l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 863/2024;
pagina 4 di 5 2) DICHIARA l'inammissibilità della costituzione/dell'intervento spiegato da Controparte_2
e , e delle domande proposte;
Controparte_3
3) CONDANNA parte opposta e alla rifusione, in favore Controparte_3 Controparte_2
dell'opponente delle spese processuali, che liquida nell'importo di € Parte_1
4.237,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre
Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 23/07/2025 la Giudice
Elena Covi
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