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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piergiorgio Luongo Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Colombo con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.11.2024 e di seguito riportate pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
➢ Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di e Parte_1 Parte_2 Pt_1
[...]
➢ Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
➢ In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio e liquidazione per l'attività svolta in favore del sig. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Pt_1
In via istruttoria: disporsi test del DNA tra l'attore e i minori e Parte_1 Parte_2 [...]
. Per_1
Fatta salva ogni richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco dichiarare in via principale l'inammissibilità del ricorso e nel merito respingere tutte le domande proposte dal signor con condanna alle spese anche ex art. 96 Parte_1
cpc..
Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio.
Ad istruttoria :
A - Si produce :
doc.
1 - certificato stato di famiglia con certificazione nascita dei figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 , premesso di aver contratto matrimonio in Carnate in Parte_1
data 12.12.2016 con , dalla cui unione sono nati due figli nato Controparte_1 Per_1
il 24.3.2017 e nato il [...], ha esposto di aver sempre nutrito dubbi circa la propria paternità, Pt_2 avendo la moglie intrattenuto relazioni extra coniugali, promuovendo azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 243 bis ss cc.
si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la decadenza Controparte_1
dall'azione essendo decorso il termine di 5 anni dalla nascita dei figli di cui all'art. 244 co. 4 cc, in ogni caso contestando la domanda nel merito e chiedendo la condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti. pagina 2 di 4 I procuratori delle parti hanno infine precisato le conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Il Tribunale ritiene che la domanda giudiziale di parte ricorrente sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
A norma del disposto di cui all'art. 244 co. 2 e 4 cc, il padre che sia presente sul luogo della nascita del figlio, può esercitare l'azione di disconoscimento entro un anno dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o del tradimento della moglie al tempo del concepimento, ma comunque non oltre cinque anni dalla nascita del figlio. Il rispetto di tale termine decadenziale garantisce il bilanciamento fra il diritto riconosciuto in capo al minore della verità biologica e quello della stabilità dei rapporti familiari, intesi quali legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia (Cass. civ. n. 27140/2021).
Ciò premesso, nel caso in esame difetta innanzitutto la prova gravante su parte attrice circa la tempestività dell'azione di disconoscimento. Al riguardo giova osservarsi che nel caso di specie risulta ampiamente decorso il termine quinquennale di cui al co. 4 cit., avuto riguardo alla circostanza fattuale che è nato il [...] e il 3.12.2018, mentre il presente procedimento è stato Per_1 Pt_2
iscritto a ruolo in data 22.4.2024, quindi oltre i 5 anni dalla nascita di entrambi i figli.
Detta circostanza risulta di per sé assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.
Per completezza si osserva come l'azione di disconoscimento di paternità risulti nel merito assolutamente generica, sicchè in ogni caso difettano i presupposti per dare ingresso alla richiesta c.t.u.
Invero la Corte di Cassazione pronunciatasi al riguardo ha precisato che grava sull'attore l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione
"certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 19324 del 17 settembre 2020)
Invero, nel presente giudizio l'unico argomento addotto da parte ricorrente con la memoria ex art. 473 bis.17 num. 1 è rappresentato dalla pubblicazione da parte della sig.ra , su un proprio profilo CP_1
social, di una foto recante la didascalia “vi amo”, raffigurante un altro uomo nell'atto di baciare uno dei due minori, priva di alcun riferimento temporale e come tale evidentemente irrilevante al fine di provare il supposto tradimento all'epoca del concepimento dei figli, tenuto conto peraltro che le parti sono separate dal marzo 2023.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Da ultimo sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente, in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo, attesa l'assoluta genericità e manifesta infondatezza della domanda, proposta peraltro oltre il termine di decadenza di cui all'art. 244 co. 4 c.c. e in concomitanza con la domanda di divorzio presentata dal medesimo ricorrente (RG 660/24). La genericità e la strumentalità della domanda appaiono particolarmente gravi, sì da fondare il giudizio di temerarietà della lite, ove rapportati con l'importanza degli interessi coinvolti nell'azione di disconoscimento di paternità, innanzitutto per i minori, nonché per l'evidente discredito nei confronti della ex moglie. Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., introdotto con la Riforma Cartabia, parte ricorrente deve essere condannata altresì al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 3.400 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. a Parte_1 favore di , che liquida in € 1.700; Controparte_1
- condanna a pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 500 Parte_1
ai sensi dell'art. 96 uc c.p.c..
Lecco, 28.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piergiorgio Luongo Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Colombo con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.11.2024 e di seguito riportate pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
➢ Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di e Parte_1 Parte_2 Pt_1
[...]
➢ Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
➢ In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio e liquidazione per l'attività svolta in favore del sig. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Pt_1
In via istruttoria: disporsi test del DNA tra l'attore e i minori e Parte_1 Parte_2 [...]
. Per_1
Fatta salva ogni richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco dichiarare in via principale l'inammissibilità del ricorso e nel merito respingere tutte le domande proposte dal signor con condanna alle spese anche ex art. 96 Parte_1
cpc..
Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio.
Ad istruttoria :
A - Si produce :
doc.
1 - certificato stato di famiglia con certificazione nascita dei figli minori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 , premesso di aver contratto matrimonio in Carnate in Parte_1
data 12.12.2016 con , dalla cui unione sono nati due figli nato Controparte_1 Per_1
il 24.3.2017 e nato il [...], ha esposto di aver sempre nutrito dubbi circa la propria paternità, Pt_2 avendo la moglie intrattenuto relazioni extra coniugali, promuovendo azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 243 bis ss cc.
si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la decadenza Controparte_1
dall'azione essendo decorso il termine di 5 anni dalla nascita dei figli di cui all'art. 244 co. 4 cc, in ogni caso contestando la domanda nel merito e chiedendo la condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti. pagina 2 di 4 I procuratori delle parti hanno infine precisato le conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Il Tribunale ritiene che la domanda giudiziale di parte ricorrente sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
A norma del disposto di cui all'art. 244 co. 2 e 4 cc, il padre che sia presente sul luogo della nascita del figlio, può esercitare l'azione di disconoscimento entro un anno dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o del tradimento della moglie al tempo del concepimento, ma comunque non oltre cinque anni dalla nascita del figlio. Il rispetto di tale termine decadenziale garantisce il bilanciamento fra il diritto riconosciuto in capo al minore della verità biologica e quello della stabilità dei rapporti familiari, intesi quali legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia (Cass. civ. n. 27140/2021).
Ciò premesso, nel caso in esame difetta innanzitutto la prova gravante su parte attrice circa la tempestività dell'azione di disconoscimento. Al riguardo giova osservarsi che nel caso di specie risulta ampiamente decorso il termine quinquennale di cui al co. 4 cit., avuto riguardo alla circostanza fattuale che è nato il [...] e il 3.12.2018, mentre il presente procedimento è stato Per_1 Pt_2
iscritto a ruolo in data 22.4.2024, quindi oltre i 5 anni dalla nascita di entrambi i figli.
Detta circostanza risulta di per sé assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.
Per completezza si osserva come l'azione di disconoscimento di paternità risulti nel merito assolutamente generica, sicchè in ogni caso difettano i presupposti per dare ingresso alla richiesta c.t.u.
Invero la Corte di Cassazione pronunciatasi al riguardo ha precisato che grava sull'attore l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione
"certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 19324 del 17 settembre 2020)
Invero, nel presente giudizio l'unico argomento addotto da parte ricorrente con la memoria ex art. 473 bis.17 num. 1 è rappresentato dalla pubblicazione da parte della sig.ra , su un proprio profilo CP_1
social, di una foto recante la didascalia “vi amo”, raffigurante un altro uomo nell'atto di baciare uno dei due minori, priva di alcun riferimento temporale e come tale evidentemente irrilevante al fine di provare il supposto tradimento all'epoca del concepimento dei figli, tenuto conto peraltro che le parti sono separate dal marzo 2023.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Da ultimo sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente, in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo, attesa l'assoluta genericità e manifesta infondatezza della domanda, proposta peraltro oltre il termine di decadenza di cui all'art. 244 co. 4 c.c. e in concomitanza con la domanda di divorzio presentata dal medesimo ricorrente (RG 660/24). La genericità e la strumentalità della domanda appaiono particolarmente gravi, sì da fondare il giudizio di temerarietà della lite, ove rapportati con l'importanza degli interessi coinvolti nell'azione di disconoscimento di paternità, innanzitutto per i minori, nonché per l'evidente discredito nei confronti della ex moglie. Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., introdotto con la Riforma Cartabia, parte ricorrente deve essere condannata altresì al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 3.400 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. a Parte_1 favore di , che liquida in € 1.700; Controparte_1
- condanna a pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 500 Parte_1
ai sensi dell'art. 96 uc c.p.c..
Lecco, 28.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
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