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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1690 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/04/2022 ed iscritto al n 1690 - 2022 RG , vertente tra
- , p.i. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano al viale Federico Caprilli, 25, per conto del suo l.r.pt. C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti C.F.
e con lui elettivamente domiciliata al seguente C.F._2 domicilio digitale pec: Email_1
- ricorrente -
Contro
(C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_3 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio Persona_1
2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini ( ), LA FA ( ), RI C.F._3 C.F._4
1 DO ( nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._5 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._6
, ai sensi dell'art. 1, Controparte_3 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_4
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Alcamo ( e unitamente allo stesso domiciliata in (00195) C.F._7
Roma presso il suo studio alla via Buccari 11;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11.04.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 06820229004062709000, notificatagli in data 02.03.2022 da
, limitando espressamente la domanda ai Controparte_6 sottesi avvisi di addebito e contestuali ruoli, a suo dire mai notificati e conosciuti attraverso la notificazione della suddetta intimazione di pagamento, afferente a non meglio specificati contributi previdenziali , CP_2 risalenti agli anni richiamati nel dettaglio degli avvisi stessi. Precisamente gli avvisi di addebito sono identificati con i seguenti numeri:
- 368 20160030329450000,
- 368 20160030330763000,
- 368 20170008140845000,
- 36820170008141653000,
- 368 20180001664485000,
- 368 201800016642 83000,
- 368 20180003296235000,
- 368 20180017732764000,
- 3682019 0003516380000,
- 368 20190005256692000,
- 368 20190014809820000,
- 368 20190019513390000,
- 368 20190026095164000,
- 368 20190031314989000,
2 - 368 20210000044618000. Eccepiva:
- preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale, che sarebbe maturata anche nel caso di prova della notifica degli avvisi di addebito, per assenza di atti interruttivi infraquinquennali;
-nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica non avvenuta nei modi di legge;
-illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione formale dell'art. 50 DPR 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni- violazione del Dlgs 46/99- inesistenza dell'atto per difformità dal modello ministeriale – nullità per difetto della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente di riscossione
-violazione della legge 212/2000 art. 7 –statuto del contribuente– difetto di motivazione- violazione dell'art. 7 comma 2° lett. A) omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla norma;
-mancata notifica degli avvisi quali atti presupposti e necessari;
-infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi ed alle spese di riscossione. Il valore della causa è di Euro 434.322,00.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. I resistenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale, che avrebbero dovute essere proposte tempestivamente entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999, ed in ogni caso la tardività dell'opposizione proposta.
§ 2.1. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, così come quella del concessionario in ragione dell'atto impugnato.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Deve darsi atto che il ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva dopo il deposito del ricorso, mentre i convenuti hanno chiesto la decisione.
§ 3.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico. Infatti “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso
3 Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella che ci occupa, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008, la quale precisa:" Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella. Inoltre la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi doveva essere rilevata dal giudice adito a prescindere dalla tardività della costituzione dell' nel giudizio di primo CP_7 grado, essendosi ritenuto (tra le tante Cass. n. 3404 del 20 febbraio 2004 e n. 6468 del 25 luglio 1987) che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, con cui si lamentava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione alla notifica della cartella di pagamento." In ogni caso, per l'impugnazione della cartella/avviso di addebito non notificati il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. 24506/2016 che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso di specie i vizi formali dovevano essere fatti valere entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 02.03.2022, invece il ricorso è stato depositato l'11.04.2022, pertanto sono inammissibili e sul punto il ricorso deve essere rigettato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha allegato e provato la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito CP_2 che, non essendo stato tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, sono divenuti titolo definitivo ed irretrattabile.
4 Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. I contributi portati dagli avvisi di addebito per cui è causa risultano tutti attuali. Infatti deve escludersi la prescrizione quinquennale già solo considerando la data di notifica degli avvisi di addebito compresa nell'arco temporale dal 8.1.2017 al 27.3.2021, considerata la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, precisa che sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni, considerata la notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. A ciò si aggiunta che ha pure allegato Controparte_6 ulteriori atti aventi efficacia interruttiva. In conclusione, il ricorso è infondato ed il ricorrente è tenuto al pagamento di tutti gli avvisi di addebito.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m., ridotte al minimo in considerazione della non complessità delle questioni trattate e della condotta processuale del ricorrente che non ha svolto difese dopo il deposito del ricorso.
p.q.m.
5 a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei seguenti avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 06820229004062709000:
- n.36820160030329450000,
- n.36820160030330763000,
- n.36820170008140845000,
- n.36820170008141653000,
- n.36820180001664485000,
- n.36820180001664283000,
- n.36820180003296235000,
- n.36820180017732764000,
- n.36820190003516380000,
- n.36820190005256692000,
- n.36820190014809820000,
- n.36820190019513390000,
- n.36820190026095164000,
- n.36820190031314989000,
- n.36820210000044618000; b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 che liquida in € 9.458,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% , c.p.a. e iva come per legge;
c) condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che liquida in € 9.458,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1690 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/04/2022 ed iscritto al n 1690 - 2022 RG , vertente tra
- , p.i. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano al viale Federico Caprilli, 25, per conto del suo l.r.pt. C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti C.F.
e con lui elettivamente domiciliata al seguente C.F._2 domicilio digitale pec: Email_1
- ricorrente -
Contro
(C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_3 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio Persona_1
2015, Repertorio 80974 - Rogito 21569, agli avvocati Angelo Labrini ( ), LA FA ( ), RI C.F._3 C.F._4
1 DO ( nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._5 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._6
, ai sensi dell'art. 1, Controparte_3 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_4
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Alcamo ( e unitamente allo stesso domiciliata in (00195) C.F._7
Roma presso il suo studio alla via Buccari 11;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11.04.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 06820229004062709000, notificatagli in data 02.03.2022 da
, limitando espressamente la domanda ai Controparte_6 sottesi avvisi di addebito e contestuali ruoli, a suo dire mai notificati e conosciuti attraverso la notificazione della suddetta intimazione di pagamento, afferente a non meglio specificati contributi previdenziali , CP_2 risalenti agli anni richiamati nel dettaglio degli avvisi stessi. Precisamente gli avvisi di addebito sono identificati con i seguenti numeri:
- 368 20160030329450000,
- 368 20160030330763000,
- 368 20170008140845000,
- 36820170008141653000,
- 368 20180001664485000,
- 368 201800016642 83000,
- 368 20180003296235000,
- 368 20180017732764000,
- 3682019 0003516380000,
- 368 20190005256692000,
- 368 20190014809820000,
- 368 20190019513390000,
- 368 20190026095164000,
- 368 20190031314989000,
2 - 368 20210000044618000. Eccepiva:
- preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale, che sarebbe maturata anche nel caso di prova della notifica degli avvisi di addebito, per assenza di atti interruttivi infraquinquennali;
-nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica non avvenuta nei modi di legge;
-illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione formale dell'art. 50 DPR 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni- violazione del Dlgs 46/99- inesistenza dell'atto per difformità dal modello ministeriale – nullità per difetto della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente di riscossione
-violazione della legge 212/2000 art. 7 –statuto del contribuente– difetto di motivazione- violazione dell'art. 7 comma 2° lett. A) omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla norma;
-mancata notifica degli avvisi quali atti presupposti e necessari;
-infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi ed alle spese di riscossione. Il valore della causa è di Euro 434.322,00.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. I resistenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale, che avrebbero dovute essere proposte tempestivamente entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999, ed in ogni caso la tardività dell'opposizione proposta.
§ 2.1. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, così come quella del concessionario in ragione dell'atto impugnato.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Deve darsi atto che il ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva dopo il deposito del ricorso, mentre i convenuti hanno chiesto la decisione.
§ 3.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico. Infatti “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso
3 Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella che ci occupa, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008, la quale precisa:" Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella. Inoltre la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi doveva essere rilevata dal giudice adito a prescindere dalla tardività della costituzione dell' nel giudizio di primo CP_7 grado, essendosi ritenuto (tra le tante Cass. n. 3404 del 20 febbraio 2004 e n. 6468 del 25 luglio 1987) che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, con cui si lamentava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione alla notifica della cartella di pagamento." In ogni caso, per l'impugnazione della cartella/avviso di addebito non notificati il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. 24506/2016 che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso di specie i vizi formali dovevano essere fatti valere entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 02.03.2022, invece il ricorso è stato depositato l'11.04.2022, pertanto sono inammissibili e sul punto il ricorso deve essere rigettato.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione è infondata. L' ha allegato e provato la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito CP_2 che, non essendo stato tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, sono divenuti titolo definitivo ed irretrattabile.
4 Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. Resta da esaminare solo se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. I contributi portati dagli avvisi di addebito per cui è causa risultano tutti attuali. Infatti deve escludersi la prescrizione quinquennale già solo considerando la data di notifica degli avvisi di addebito compresa nell'arco temporale dal 8.1.2017 al 27.3.2021, considerata la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, precisa che sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni, considerata la notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. A ciò si aggiunta che ha pure allegato Controparte_6 ulteriori atti aventi efficacia interruttiva. In conclusione, il ricorso è infondato ed il ricorrente è tenuto al pagamento di tutti gli avvisi di addebito.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m., ridotte al minimo in considerazione della non complessità delle questioni trattate e della condotta processuale del ricorrente che non ha svolto difese dopo il deposito del ricorso.
p.q.m.
5 a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dei seguenti avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 06820229004062709000:
- n.36820160030329450000,
- n.36820160030330763000,
- n.36820170008140845000,
- n.36820170008141653000,
- n.36820180001664485000,
- n.36820180001664283000,
- n.36820180003296235000,
- n.36820180017732764000,
- n.36820190003516380000,
- n.36820190005256692000,
- n.36820190014809820000,
- n.36820190019513390000,
- n.36820190026095164000,
- n.36820190031314989000,
- n.36820210000044618000; b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 che liquida in € 9.458,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% , c.p.a. e iva come per legge;
c) condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che liquida in € 9.458,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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