Articolo 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 273
Articolo 3Articolo 5
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10 settembre 1991
Art. 4. Centri di taratura 1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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