Art. 4. Centri di taratura 1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.