Articolo 23 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 19Articolo 24
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22 marzo 1913
Art. 23.

Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . . . di (o fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potra' servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conservera' come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Entrata in vigore il 22 marzo 1913