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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA CE DA RI Presidente dott.ssa EL LO Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2505/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA MASSERINI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO MARZILIANO RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti come da accordi assunti all'udienza del 25/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/04/2025, la ricorrente, chiedeva la Parte_1 modifica degli accordi di divorzio di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce il 21.11.2022,
N.r.g. 3299/2022, pubblicata il 22.11.2022, con particolare riguardo alle condizioni di frequentazione tra il padre e i minori e in punto economico.
Ill resistente, costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta di revisione ritenendo l'insussistenza di “giustificati motivi” sopravvenuti agli accordi di divorzio.
pagina 1 di 5 All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice sentiva ampiamente le parti e formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dai due ex coniugi, di talchè la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Il Tribunale reputa che le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dalle parti, su proposta del Giudice relatore d., siano rispondenti all'interesse della prole e non in contrasto con norme imperative, potendo quindi essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede a parziale modifica della sentenza pronunciata il 21.11.2022 dal Tribunale di Lecce e pubblicata il 22.11.2022:
1. PONE A CARICO del padre l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese con decorrenza da ottobre 2025 alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due minori,
l'importo di € 400 (€ 200 per ciascun figlio);
2. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), pagina 3 di 5 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico e universale per i due figli minori;
4. DISPONE quanto alle frequentazioni tra padre e figli: impegno della madre a favorire le visite pagina 4 di 5 con una trasferta a suo carico ogni tre mesi, a condizione che i minori vengano accompagni all'aeroporto di Bari a cura della madre (o di una sua delegata) dove incontreranno il padre e dove verranno riaccompagnati da quest'ultimo al termine del weekend, comunicando entro e non oltre il giorno 2 di ciascun mese, il weekend in cui accompagnerà i minori e Per_1
. Il padre, a sua volta, si impegna almeno una volta ogni tre mesi, a far visita ai propri Per_2 figli presso il domicilio materno, comunicando entro e non oltre il giorno 2 di ciascun mese alterno, il periodo di sua scelta che trascorrerà con e tenendoli con sé Per_1 Per_2 almeno fino alle ore 23.30 del/i giorno/i di sua spettanza, con facoltà di usare il domicilio materno e con impegno della madre a garantire la sua presenza in caso di rientro dei figli per il pernottamento. Fermo restando ogni diverso e migliore accordo tra i due genitori in considerazione delle esigenze scolastiche e non dei figli e della loro condizione psico-fisica;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
MA CE DA RI
Il Giudice relatore estensore
EL LO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA CE DA RI Presidente dott.ssa EL LO Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2505/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA MASSERINI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO MARZILIANO RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti come da accordi assunti all'udienza del 25/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/04/2025, la ricorrente, chiedeva la Parte_1 modifica degli accordi di divorzio di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce il 21.11.2022,
N.r.g. 3299/2022, pubblicata il 22.11.2022, con particolare riguardo alle condizioni di frequentazione tra il padre e i minori e in punto economico.
Ill resistente, costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta di revisione ritenendo l'insussistenza di “giustificati motivi” sopravvenuti agli accordi di divorzio.
pagina 1 di 5 All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice sentiva ampiamente le parti e formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dai due ex coniugi, di talchè la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Il Tribunale reputa che le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dalle parti, su proposta del Giudice relatore d., siano rispondenti all'interesse della prole e non in contrasto con norme imperative, potendo quindi essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede a parziale modifica della sentenza pronunciata il 21.11.2022 dal Tribunale di Lecce e pubblicata il 22.11.2022:
1. PONE A CARICO del padre l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese con decorrenza da ottobre 2025 alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due minori,
l'importo di € 400 (€ 200 per ciascun figlio);
2. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), pagina 3 di 5 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico e universale per i due figli minori;
4. DISPONE quanto alle frequentazioni tra padre e figli: impegno della madre a favorire le visite pagina 4 di 5 con una trasferta a suo carico ogni tre mesi, a condizione che i minori vengano accompagni all'aeroporto di Bari a cura della madre (o di una sua delegata) dove incontreranno il padre e dove verranno riaccompagnati da quest'ultimo al termine del weekend, comunicando entro e non oltre il giorno 2 di ciascun mese, il weekend in cui accompagnerà i minori e Per_1
. Il padre, a sua volta, si impegna almeno una volta ogni tre mesi, a far visita ai propri Per_2 figli presso il domicilio materno, comunicando entro e non oltre il giorno 2 di ciascun mese alterno, il periodo di sua scelta che trascorrerà con e tenendoli con sé Per_1 Per_2 almeno fino alle ore 23.30 del/i giorno/i di sua spettanza, con facoltà di usare il domicilio materno e con impegno della madre a garantire la sua presenza in caso di rientro dei figli per il pernottamento. Fermo restando ogni diverso e migliore accordo tra i due genitori in considerazione delle esigenze scolastiche e non dei figli e della loro condizione psico-fisica;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
MA CE DA RI
Il Giudice relatore estensore
EL LO
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