Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 8 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3104/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente
[...]
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento Pt_1 per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o in subordine l'assegno di invalidità ex lege 118/71 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari.
Con memoria difensiva del 29-8-2024 si costituiva l' che sulla base di varie argomentazioni CP_1 giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 17-10-2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il 29-04-2025. Persona_1
All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente è “…affetto dalle seguenti, sostanziali infermità: cardiopatia ipertensiva in prima classe NYHA;
glaucoma cronico bilaterale;
segni clinici di artrosi diffusa in esiti di pregressa frattura della gamba sinistra e dei due 2 omeri senza importanti limitazioni funzionali in soggetto con iniziale obesità di primo grado (IMC = 30); segni clinici e strumentali di bronchite cronica in soggetto allergico. Per le infermità suddette può ritenersi tuttora congrua e non riduttiva rispetto alle reali condizioni del ricorrente l'invalidità del
67% riconosciuta dalla Commissione invalidi civili”.
Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, né dell'assegno di invalidità ex lege 118/71 né dell'indennità di accompagnamento;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti. Così deciso in Nola il 08-05-2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza