Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1700/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore 10,38 viene chiamata la causa fra Parte_1
e , iscritta al R.G. n. 1700 dell'anno 2024.
[...] Controparte_1
Sono comparsi:
- per l'Avv. Marco Savioli, sostituito dall'Avv. Domenico Cardellini Pt_1 Parte_1 per delega orale;
- nessuno per , regolarmente citato;
Controparte_1
- nessuno per regolarmente citato. Controparte_2
L'Avv. Cardellini chiede la revoca dell'ordinanza riservata del 19 dicembre 2024 nella parte in cui ha respinto la richiesta di esibizione ex art. 210 degli incarichi svolti dal CTU Contr ignore e rileva che non risulta ancora acquisito il fascicolo del giudizio a quo. Nel merito, discute la causa riportandosi al proprio atto introduttivo e ne chiede l'acco- glimento richiamando tutte le argomentazioni in esso contenute. Rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TE
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udi- enza dell'11 marzo 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in IV AS (Viterbo) alla Via Parte_1
G. Mazzini n. 13, presso lo studio dell'avv. Marco Savioli, che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata al ricorso
– ricorrente – E
e , non costituiti Controparte_1 Controparte_2
– convenuti contumaci –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al consulente tecnico d'ufficio.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. la sig.ra Parte_1
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.
[...]
lgs. n. 150 del 2011, al decreto depositato in data 22.8.2024, con il quale il Tribunale di Viterbo liquidò al dott. – previo incremento del 25% del Controparte_1
compenso determinato in base al criterio delle vacazioni – la complessiva somma di
€ 2.450,00 oltre spese generali e accessori come per legge a titolo di onorari per le prestazioni professionali di consulente tecnico d'ufficio rese nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2203/2023 introdotto dal sig. nei confronti della Controparte_2
odierna ricorrente per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio naturale Persona_1
- che la ricorrente ha chiesto di riformare il decreto impugnato, ritenendolo errato per l'eccessiva liquidazione del compenso, nonostante il giudice avesse riconosciuto un numero di vacazioni (240) inferiore a quello (376) indicato dal consulente d'ufficio nella richiesta di liquidazione del compenso;
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- che a sostegno dell'opposizione la deduce: Parte_1
(a) l'assenza di indicazione del criterio seguito dal giudice nella procedura di liquida- zione in ordine alle vacazioni riconosciute e la conseguente insussistenza dell'obbligo di dovere la somma liquidata;
(b) l'illegittimità dell'aumento del 25% del compenso, riconosciuto dal giudice ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 nonostante la carenza dei presupposti di applica- zione della norma;
- che nessuno dei due convenuti, e pur regolarmente citati, si CP_1 CP_2
è costituito;
- che, acquisite le produzioni documentali della ricorrente e il fascicolo del giudizio a quo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che va innanzi tutto respinta l'istanza, formulata in sede di discussione orale della causa, di revocare l'ordinanza riservata del 19.12.2024, con cui è stata dichiarata inam- missibile la richiesta di ordinare al convenuto Del Signore, ex art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio “[de]gli incarichi svolti dal 22 febbraio 2024 al 19 giugno 2024, esibendo per ognuno di essi le relative istanze di liquidazione”: infatti, la decisione è stata motivata con l'inosservanza dell'art. 94 disp. att. c.p.c., che disciplina le modalità di formulazione di siffatta richiesta stabilendo che essa deve contenere “la specifica indicazione del documento … e quando è necessario, l'offerta della prova che la parte l[o] possiede” e parte ricorrente neppure all'odierna udienza, nel richiedere la revoca del precedente provvedimento, ha adempiuto agli oneri di allegazione su di essa in- combenti, così confermando la natura puramente esplorativa della richiesta istruttoria già dichiarata inammissibile;
- che, nel merito, l'opposizione non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate;
- che la giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è motivo di dissentire, ha costante- mente affermato che ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI TE –
d'ufficio gli onorari calcolati a vacazione devono essere determinati, nei limiti della richiesta dell'ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito, come stabilito dall'art. 4, primo comma, della legge n. 319 del 1980, e non a quello presumibilmente ritenuto neces- sario dal giudice (Cass. 22.2.2022, n. 5810; 18.3.2019, n. 7636; 20.2.2012, n. 2410;
3.5.1989, n. 2055);
- che occorre dunque avere riguardo, attraverso l'esame dagli atti processuali del giu- dizio a quo, all'impegno profuso dal consulente d'ufficio per assolvere all'incarico, considerando non solo il tempo dedicato agli incontri con le parti e alla raccolta dei dati istruttori, ma anche quello necessario per lo studio degli elementi acquisiti e per la stesura della relazione;
- che l'attività del dott. ignore risulta essere consistita nello svolgimento di sei colloqui individuali (due per ciascun genitore e due per il figlio minore) e uno con- giunto fra genitori e figlio, due visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, due valutazioni dell'interazione genitore-figlio, un colloquio congiunto con assistenti so- ciali ed educatrice, nonché nella preparazione e nella documentazione (mediante re- gistrazione e trascrizione delle registrazioni) di detti incontri, nello studio del materiale raccolto, nella predisposizione della bozza di relazione da sottoporre alla valutazione delle parti, nell'esame delle note critiche dei consulenti di parte e, infine, nella stesura della relazione finale da depositare al giudice;
- che per il numero delle parti coinvolte nelle operazioni peritali (genitori, minore, nonni paterni e materni, servizi sociali, educatrice), per l'alta conflittualità fra le parti processuali (in particolare per gli atteggiamenti e la condotta processuale della
[...]
di cui è più volte fatta menzione nei provvedimenti del giudice istruttore sia Pt_1
per l'adozione dei provvedimenti interinali riguardanti genitori e figlio sia per le diret- tive da impartire al consulente d'ufficio), nonché per il numero dei quesiti posti all'au- siliario l'espletamento dell'incarico si è caratterizzato per non indifferente comples- sità, che ha richiesto tempi adeguati di studio e ponderazione prima di formulare il giudizio e le conclusioni tecniche richieste;
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- che alla luce di tutto ciò il numero di 240 vacazioni, pari a 60 giorni lavorativi, rispetto ai 100 assegnati al consulente d'ufficio (90 per predisporre la bozza di rela- zione e ulteriori 10 per replicare alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte), appare del tutto congruo alle caratteristiche del caso appena illustrate;
- che è corretto anche l'aumento degli onorari determinati secondo il criterio delle vacazioni, nonostante il riferimento – contenuto nel provvedimento di liquidazione – al “pregio” dell'attività espletata sia chiaramente erroneo poiché il giudice istruttore richiama l'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002, che attiene appunto all'incremento dell'ono- rario per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, mentre il pregio della prestazione fornita è uno dei criteri di determinazione della misura degli onorari, come indicato nell'art. 51 d.P.R. n. 115 cit.;
- che, infatti, la complessità e la difficoltà delle prestazioni rese dal dott. è CP_1
innegabile ed emerge proprio da tutti gli elementi innanzi richiamati a proposito della valutazione della congruità del numero delle vacazioni riconosciute, così che è del tutto legittimo l'incremento dell'onorario nella misura indicata dal giudice istruttore;
- che nulla va disposto riguardo le spese processuali del presente giudizio, in difetto di svolgimento di attività processuale da parte dei convenuti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del compenso per onorari spettanti al consulente tecnico d'ufficio per le prestazioni svolte nel giudizio civile iscritto al R.G. Controparte_1
n. 2203/2023;
(b) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, l'11 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
(Francesco Oddi) Verbale chiuso alle ore 18,50.
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