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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1384/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Mannocci ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Alessandra Durval come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Carlomagno e Renata Fiore ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_2 C.F._1
Traisci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianna Fiaschi come da procura in atti;
APPELLATI
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
26.06.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni: Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, accogliere lo spiegato appello e, per
l'effetto, in to-tale riforma della sentenza n. 94/2022 resa dal Tribunale di Pisa nel procedimento n.
4096/2014 R.G. (ALL. A), così come modificata dall'ordinanza di correzione di errore materiale del 21/04/2022 (ALL. B), non notificata: nel merito in via principale, condannare l'Ing. Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) al pagamento, a
[...] C.F._1
favore di (P.IVA , e per esso a Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P. IVA ), della somma di € 50.160,00 come risulta dalle fatture nn. Parte_1 P.IVA_1
44 e 45/07 e 29/08 o quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, per le causali descritte in premessa, oltre interessi di legge;
condannare l'Ing. (C.F. Parte_2
) a restituire a (P. IVA la somma di € C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
11.114,35, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo, quali somme corrisposte da
[...]
all'ing. in esecuzione della sentenza impugnata (ALL. D); condannare il Parte_1 Pt_2
(C.F. ), in persona del le-gale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 P.IVA_2 restituire a (P. IVA la somma di € 3.941,40, oltre interessi dal Parte_1 P.IVA_1
pagamento al saldo effettivo, quali somme corrisposte da al in Parte_1 Controparte_1
esecuzione della sentenza impugnata (ALL. C);
2. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio;
3. in via istruttoria, ove ritenute necessarie e in parziale riforma dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Pisa del 03.04.2017 (Cfr in atti), ammettere tutte le istanze istruttorie richieste in primo grado (e di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte allora attrice, Cfr in atti), incluse quelle in
contro
-prova e più precisamente i seguenti capitoli di prova orale:
1) DCV che nel mese di marzo 2007 l'Ing. del contattò l'Ing. Parte_2 Controparte_1
procacciatore di affari di , per la redazione da parte di quest'ultima di Persona_1 CP_2
un piano di telefonia mobile, nonché del progetto del piano territoriale e dei relativi servizi di supporto per il;
Controparte_1
2) DVC che a seguito di questo primo contatto, l'Ing. , verso la metà del mese di Parte_2 marzo 2007, incontrò presso il il Dr. , all'epoca amministratore Controparte_1 CP_3 della , manifestandogli l'intenzione del di avvalersi delle prestazioni della CP_2 Controparte_1
appunto per la predisposizione di un piano di telefonia mobile per il Comune richiedendogli CP_2 la predisposizione di un'offerta commerciale;
3) DCV che la , a seguito del predetto incontro, inviò al , all'at-tenzione CP_2 Controparte_1 dell'Ing. , l'offerta commerciale per la predisposizione di un piano di telefonia Parte_2
mobile per il nonché del progetto del piano territoriale e dei relativi servizi di supporto CP_1 come risulta dalla lettera del 23.03.2007 prot. n. 67/07, che vi si mostra (doc. 2) che fu ricevuta dal
nel marzo 2007; Controparte_1
4) DCV che, successivamente, l'Ing. del in data Persona_2 Controparte_1
03.07.2007, inviò in visione a mezzo fax alla la bozza della lettera di incarico che sarebbe CP_2 stata successivamente inviata dall'Ing. per conto del come da documento che vi Pt_2 CP_1
si mostra (doc. 3);
5) DCV che, successivamente, in data 10.07.2007, l'Ing. inviò alla e Parte_2 CP_2 all'Ing. la comunicazione prot. n. 1918 del 10.07.2007 da lui stesso sottoscritta su Persona_1
carta intestata del come da documento che si mostra (doc. 4) ricevuta dalla Controparte_1
in data 11.07.2007 in cui egli confermava la volontà dell'Ente di avvalersi dell'operato della CP_2
per l'esecuzione delle opere di cui all'offerta commerciale n. 23/07 del 23.03.2007 (lettera CP_2
prot. n. 67/07) accettando i corrispettivi richiesti;
7) DCV che la , con la comunicazione prot. n. 157/07 del 01.08.2007, inviò al CP_2 CP_1
all'attenzione dell'Ing. un primo studio/progetto e una prima bozza del
[...] Parte_2 regolamento antenne a conclusione della prima fase dell'attività svolta come da lettera che si mostra (doc. 5) che fu ricevuta dal i primi di agosto 2007 con l'allegato CD Controparte_1
contenente gli elaborati richiamati che corrispondono a quelli contenuti ai dc. da 28 a 34 che vi si mostrano
8) DCV che confermate di aver ricevuto e/o inviato le email che vi si mostrano (v. dal doc. 8 al doc.
18 compresi);
9) DCV che conferma di aver inviato e/o ricevuto in data 13.10.2007 l'email che vi si mostra (doc.
8) riguardante la consegna da parte dell'Ing. ai tecnici del Persona_1 CP_1 CP_1 dell'elenco degli impianti per i quali erano stati reperiti i dati radioelettrici e la richiesta dello stesso Ing. di consegna da parte del di tutti i dati completi relativi Persona_1 CP_1 CP_1
a tutti gli impianti;
10) DCV che conferma che l'ing. per la e l'ing. per il Comune di Persona_1 CP_2 Per_2
effettuarono nel mese di ottobre 2007 una verifica sugli impianti oggetto delle prestazioni CP_1
della , come da documento che si mostra (doc. 8); CP_2
11) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 25.10.2007 con i relativi allegati che vi si mostra (doc. 9);
13) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 07.11.2007 che vi si mostra con i relativi allegati (doc. 10);
14) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 26.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 11); 15) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 30.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 12);
16) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 26.10.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 13);
17) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 14.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 14);
18) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 22.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 15);
19) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 06.12.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 16);
20) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 18.12.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 17);
21) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 30.07.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 18);
22) DCV che la inviò al di , all'attenzione dell'Ing. , le CP_2 CP_1 CP_1 Parte_2 fatture n. 44/07 e 45/07 entrambe del 02.08.2007 per l'importo di euro 2.400,00 ed euro 14.400,00 che le ricevette nel mese di agosto 2007;
23) DCV che le predette fatture furono emesse su richiesta dell'Ing. e dei tecnici del Pt_2
, come da documento che si mostra (doc. 8); Controparte_1
24) DCV che l'Ing. , con la determinazione dirigenziale del n. Parte_2 Controparte_1
84 del 13/12/2007, preso atto del lavoro svolto dalla , ordinava la liquidazione in favore della CP_2
stessa della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) in acconto delle maggiori somme dovute, specificando che la predetta somma andava imputata al capitolo di spesa n. 37.400/00 del bilancio
2007 ad oggetto “Servizi per conto terzi”, come da documento che si mostra (doc. 19);
25) DCV che l'Ing. consegnò la predetta determinazione dirigenziale del Parte_2 [...]
n. 84 del 13/12/2007 personalmente al Dr. in un incontro avvenuto presso il CP_1 CP_3
Comune di nel dicembre 2007 per mettere a conoscenza la che era stata liquidata CP_1 CP_2 una somma parziale in acconto per l'attività svolta;
26) DCV che in data 31.03.2008, inviò al , all'attenzione dell'ing. CP_2 Controparte_1 Pt_2
, che ricevette, la comunicazione n. 64/08 riepilogativa delle attività svolte sino a quel
[...] momento sulla base dell'incarico ricevuto, come da docu-mento che si mostra (doc. 21);
27) DCV che a fine del mese di marzo 2008, a conclusione dei lavori eseguiti inviò al CP_2 di , all'attenzione dell'ing. , che ricevette la fattura n. 29/08 del CP_1 CP_1 Parte_2 31.03.2008 per un importo complessivo di Euro 33.360,00, come da documento che si mostra (doc.
20);”
Si indicano a testi su tutti i capitoli: - Ing. c/o Linea informatica, San Nicolò a Persona_1
Tordino - 64100 TERAMO (TE); - Ing. c/o via S. Antioco n. 15 – CP_3 CP_2
VA (PI); - Dott. Via per Corte Pistelloni, 384 – 55100 Lucca;
- Ing. CP_4
residente in [...] – 71121 ; - Ing. c/o Persona_2 CP_1 Testimone_1
– Servizio Ambiente Via Gramsci 17, ; - Ing. residente in [...] - 71121 ; - Dott.ssa c/o Comune di Foggia – Servizio CP_1 Tes_3
Ambiente Via Gramsci 17, ».”. CP_1
Conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, rigettare l'interposto Controparte_1
appello, confermando la sentenza gravata del Tribunale di Pisa n. 94/2022, condannando la parte appellante alla refusione delle spese di lite”.
Conclusioni “Voglia l'Eccellentissima adìta Corte di Appello di Firenze, Parte_2
disattesa ogni istanza avanzata dall'appellante, rigettare in ogni sua parte l'avverso appello con conferma integrale dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al rimborso di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato società Controparte_2
attualmente estinta cui è succeduta a titolo particolare dal 30.11.2017 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa l'Ing. per ivi sentirlo Parte_2
condannare, in base al disposto dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. n 267 del 2000 (Testo Unico degli
Enti Locali), al pagamento di € 50.160,00, importo corrispondente al compenso per il servizio di telefonia prestato dalla società attrice in favore del . L'ing. , infatti, in CP_1 CP_1 Pt_2 qualità di funzionario del Comune, avrebbe consentito l'effettuazione di alcune prestazioni d'opera da parte dei tecnici di in mancanza delle condizioni richieste dalla legge, generando così nella CP_2
società il legittimo affidamento nell'avvenuta conclusione del contatto con l'ente. Nello specifico, la società attrice deduceva di aver ricevuto dall'Ing. , allora dirigente del Servizio Pt_2
Ambientale del l'incarico di redigere un “progetto per il piano tecnico Controparte_1
comunale di installazione di sistemi e apparecchiature generatori di campi elettromagnetici”, nonché di fornire gli opportuni servizi a supporto di questa attività. La eseguiva detto CP_2
incarico, inviando una prima bozza di regolamento antenne in data 01.08.2007 ed emettendo due fatture per un importo complessivo di € 16.800 (fatture n. 44 e 45 del 2007). In data 13.12.2007
l'ing. emanava quindi la determinazione dirigenziale n. 84, per mezzo della quale Pt_2
disponeva liquidarsi alla società di telefonia la somma di € 10.000. Al termine della propria attività, nel marzo del 2008, trasmetteva al Comune la richiesta di pagamento di una ultima fattura, CP_2 portante la somma di € 33.360 (fattura n. 29/2008). Nel gennaio del 2012, la nuova dirigente del servizio ambientale del Dott.ssa subentrata all'ing. , Controparte_1 Tes_3 Pt_2 chiedeva alla aggiornamenti sull'attività svolta. L'impresa, dunque, provvedeva all'invio di CP_2
tutta la documentazione tecnica inerente la fornitura del servizio (si veda doc. 22 allegato all'atto di appello) ma, comunque, non riceveva alcun compenso per le prestazioni eseguite.
Per questi motivi
, si determinava a trasmettere direttamente all'Ing. richiesta formale CP_2 Pt_2
di pagamento dei propri compensi per mezzo di raccomandata A/R del 17.10.2013, indirizzando la missiva anche al Comune per opportuna conoscenza. L'Ing. riscontrava la predetta diffida Pt_2
ad adempiere deducendo la propria estraneità alla vicenda ed ipotizzando di aver ricevuto la missiva per errore (doc. 24). Il Comune, al contrario, rispondeva alla PEC di comunicando che dalle CP_2
verifiche effettuate non risultava “agli atti di questo Servizio alcun provvedimento di conferimento di incarico alla suddetta società o alcun progetto di telefonia mobile approvato da questo Ente” (si veda doc. 26 a firma della Dott.ssa . Alla luce delle risposte ottenute e persistendo l'omesso Tes_3 pagamento del compenso, la instaurava il presente giudizio avverso l'ing. per CP_2 Pt_2 conseguire il credito sorto ex lege, in applicazione dell'art. 191, comma 4, TUEL. La , infatti, CP_2 sosteneva che l'ex direttore avesse consentito la fornitura dei servizi di telefonia senza che Pt_2
sussistesse effettivamente un contratto tra la società e l'ente locale, così ledendo il legittimo affidamento dell'impresa, la quale aveva svolto il suo lavoro a regola d'arte sull'erroneo presupposto che detto rapporto contrattuale esistesse e fosse conosciuto dall'ente beneficiario delle prestazioni rese.
Costituendosi in giudizio, proponeva preliminarmente due eccezioni in Parte_2
punto di rito: il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Pisa a favore del Tribunale di
Foggia, in quanto foro di residenza del convenuto;
il difetto di un litisconsorte necessario (il
, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa trattandosi del vero Controparte_1
legittimato passivo della pretesa creditoria di , sostenendo altresì che le prestazioni rese da CP_2
parte attrice sarebbero andate a vantaggio dell'ente comunale (vedi a pag. 4 della comparsa di costituzione). Nel merito, l'Ing. contestava di aver ingenerato un legittimo affidamento nella Pt_2 società attrice rispetto all'avvenuta stipula di un contratto con l'ente locale, evidenziando che la nota da lui sottoscritta in data 10.07.2007 non costituiva l'accettazione della proposta contrattuale presentata dalla ma soltanto una valutazione di utilità della collaborazione offerta, con la CP_2
precisazione che gli eventuali compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sarebbero stati oggetto di determinazione da concordarsi successivamente. Il deduceva inoltre che il doc. Pt_2
19 (determinazione dirigenziale n. 84 del 2007) rappresentava una semplice minuta inidonea a dimostrare l'esistenza di un ipotetico rapporto contrattuale.
Il giudice autorizzava, quindi, la chiamata del terzo il quale, Controparte_1
costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che non era stato prodotto in giudizio alcun contratto scritto tra e lo stesso CP_2 CP_1
Con atto di cessione del 30.11.2017, notificata all'Ing, in data 05.12.2017, Pt_2 [...]
acquisiva il credito litigioso di ed interveniva in giudizio a sostegno Parte_1 CP_2 dell'attrice, facendo proprie e reiterando tutte le domande e difese da questa già presentate.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, prove per testi ed interrogatorio formale, il Tribunale di Pisa rigettava la domanda attorea ritenendo nullo il contratto stipulato dalla CP_2
con il poiché carente del requisito essenziale della forma scritta, prevista ad Controparte_1
substantiam dalla legge per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (artt. 16 e 17 R.D. n.
2440 del 1923), e dichiarava, pertanto, il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Secondo il giudice di prime cure, infatti, “Non essendo stata prodotta l'accettazione scritta e quindi non essendo stato dimostrato il perfezionamento contrattuale, tra ed il CP_2 Controparte_1 non sussiste alcun rapporto contrattuale. La richiesta dell'attore è anche la condanna dell'Ing.
al pagamento della somma di euro 50.160,00 ma sempre in forza dell'asserito Parte_2
rapporto obbligatorio dedotto, ai sensi del disposto degli artt. 191 e ss del TUEL. Atteso il titolo negoziale della domanda e non sussistendo invero alcun rapporto negoziale, la domanda è conseguentemente da rigettare. Caducata la domanda attorea, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra ed il ne segue l'estraneità processuale del CP_2 Controparte_1 CP_1
di cui deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva. Ogni altra questione
[...] resta assorbita”.
Le spese di lite venivano, quindi, poste a carico delle due società attrici e , in CP_2 Parte_1 solido tra loro, e liquidate in € 7.254,00 per compensi ed € 529 per rimborso CU e spese di notifica a favore del convenuto e in € 2.768,00 per compensi a favore del avendo il Pt_2 CP_1
giudice ritenuto non arbitraria la chiamata in giudizio ad opera del convenuto . Pt_2 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha proposto appello solo la cessionaria Parte_1
stante l'avvenuta estinzione della società cedente, affidandosi a due motivi di impugnazione:
[...]
I Motivo: errata qualificazione della domanda attorea come di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale anziché di adempimento di una obbligazione ex lege derivante dall'art. 191, comma 4, TUEL. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe rigettato la sua domanda ritenendone viziata la causa petendi, erroneamente individuata nel contratto di fornitura dichiarato nullo, quando invece l'invalidità del contratto costituiva proprio il presupposto per l'applicabilità dell'art. 191 TUEL e, di conseguenza, della responsabilità del rispetto al Pt_2
pagamento del compenso per le prestazioni svolte.
Il Tribunale avrebbe in sostanza travisato gli atti processuali, perché non aveva mai allegato CP_2
l'esistenza di un valido contratto (altrimenti avrebbe agito nei confronti del , nè aveva CP_1 svolto un'azione di inadempimento, perché la fonte della sua pretesa verso l'ing. , nella sua Pt_2
qualità di dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Foggia, non discendeva dal contratto, ma direttamente dalla legge (avendo l'ing. consentito l'esecuzione della prestazione in assenza Pt_2
dei requisiti previsti dal TUEL perché l'ente pubblico potesse assumere l'obbligazione contrattuale).
II Motivo: errata statuizione in ordine alle spese di lite laddove il giudice ha condannato in solido le società attrici a rifondere dette spese anche a favore del terzo chiamato Secondo Controparte_1
l'appellante, tale decisione risulterebbe erronea innanzitutto perché l'ente era intervenuto in giudizio su chiamata del solo e, soprattutto, perché le attrici non avevano proposto nei suoi Pt_2
confronti alcuna domanda.
Inoltre il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione passiva del e, CP_1 conseguentemente, avrebbe dovuto condannare l'Ing. a rifondere le spese di lite sostenute Pt_2
dal terzo chiamato, perché la sua citazione, per stessa affermazione del primo giudice, si è rivelata infondata.
A tal proposito, l'appellante ha chiesto anche la restituzione delle somme già corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza impugnata, il versamento delle quali è documentato dai bonifici prodotti unitamente all'atto di appello (all. C e all. D), come conseguenza necessaria dell'accoglimento dei motivi di appello e dunque della invocata riforma della sentenza impugnata.
3. Si sono costituiti in giudizio il e , ambedue contestando tutti Controparte_1 Parte_2
i motivi di appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui hanno chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 12.12.2024 il Presidente odierno relatore, Consigliere delegato per l'istruttoria, ha avanzato alle parti una proposta conciliativa così formulata “pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 50.000,00 comprensiva anche delle spese legali del primo grado liquidate forfettariamente, da parte sia di che del , con Parte_2 Controparte_1
suddivisione di tale somma per metà a carico di ciascuno degli appellati, con spese del giudizio di appello interamente compensate tra tutte le parti e con restituzione a parte appellante delle somme già pagate a titolo di spese processuali del primo grado”. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo poiché la proposta è stata accettata esclusivamente dall'appellante.
5. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.06.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa
è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
6. Con il primo motivo di appello, ha innanzitutto lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione, da parte del primo giudice, della domanda proposta da in primo grado. La CP_2
stessa era stata infatti qualificata erroneamente dal Tribunale come domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione contrattuale di versare il corrispettivo per le prestazioni d'opera eseguite da a favore del anziché come domanda di adempimento CP_2 Controparte_1 dell'obbligazione ex lege gravante sul funzionario comunale il quale, in mancanza delle Pt_2 condizioni previste dalla legge, aveva consentito la fornitura dell'opera a beneficio dell'ente, ledendo il legittimo affidamento dell'impresa privata incaricata. La aveva, infatti, convenuto CP_2 dinnanzi al Tribunale di Pisa per ottenere l'adempimento di una obbligazione Parte_2 nascente direttamente dalla legge, nello specifico dall'art. 191 comma 4 TUEL, in base al quale
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Il giudice di primo grado, invece, ha rigettato la domanda presupponendo erroneamente che la stessa trovasse fondamento nell'inadempimento contrattuale dell'ente terzo chiamato e, al contempo, ritenendo nullo il contratto tra la società fornitrice e il Controparte_1
per difetto di forma scritta.
Osserva la Corte che sotto il profilo lamentato dall'appellante la sentenza risulta, in effetti, viziata, dal momento che il Tribunale di Pisa ha espressamente rigettato quella che ha definito un'azione di risarcimento da inadempimento contrattuale, in ragione della nullità del contratto con la P.A. non stipulato per iscritto;
si veda il passaggio “in tema di risarcimento del danno per inadempimento è onere dell'attore provare la fonte negoziale da cui derivi il proprio diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, trattandosi di presunto contratto tra Pubblica Amministrazione e privato, il rapporto negoziale dedotto deve avere, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., forma scritta ad substantiam in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440”
(pagina 6, sentenza di primo grado). Al contrario, risulta palese dall'esame degli atti di causa come la abbia agito per l'adempimento di una obbligazione nascente dalla legge (si veda l'atto di CP_2 citazione in primo grado, ove è più volte citato l'art. 191 del TUEL). Ciò, peraltro, è perfettamente coerente con l'invocazione in giudizio del solo funzionario comunale Ing. e non anche del Pt_2
chiamato successivamente in causa dal convenuto e contro il quale l'attrice non Controparte_1
ha mai proposto domanda alcuna. La fondatezza di detta questione preliminare contenuta nel primo motivo di gravame comporta, quindi, la necessità di procedere all'esame della pretesa effettivamente avanzata dall'appellante in primo grado, verificando se nel caso di specie ricorrano o meno i presupposti applicativi dell'art. 191, comma 4, TUEL.
Ai fini di tale esame occorre preliminarmente ricostruire la vicenda fattuale presupposta così come emergente dagli atti di causa. A tal proposito va innanzitutto osservato che risulta pacifica l'avvenuta effettuazione delle prestazioni d'opera da parte di in favore del CP_2 Controparte_1
così come descritte dalla società attrice;
i convenuti, infatti, non hanno avanzato contestazioni sul punto.
Per quanto attiene al comportamento del funzionario , dagli atti emerge come lo stesso sia Pt_2 stato senz'altro idoneo a ingenerare nella società un legittimo affidamento sull'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'ente. L'Ing. , infatti, nell'anno 2007 ricopriva il ruolo di Pt_2
Direttore del servizio ambientale del e, pertanto, appariva come soggetto Controparte_1 qualificato a rappresentare e vincolare l'ente di appartenenza verso l'esterno. Nella sua qualità di dirigente, il aveva riscontrato la dettagliata proposta contrattuale predisposta dall'Ing. Pt_2
, rappresentante di , con missiva protocollata del 10.07.2007, affermando “Si fa seguito CP_3 CP_2
alle intese scritte e verbali intercorse e alla successiva nota prot. 1917 del 10.07.2007, per comunicare che questa Amministrazione ritiene utili le attività di supporto alla redazione del Piano in oggetto (n.d.r. piano tecnico di installazione sistemi ed apparecchiature generatori di campi elettromagnetici) che saranno offerte da codesta Società, come pure i relativi corrispettivi. I compensi per le prestazioni professionali saranno corrisposti dopo la loro effettuazione e nei tempi
e nei modi da concordare” (si veda doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado). Seppure detta missiva non possa considerarsi una formale accettazione dell'offerta della controparte, a partire da detta esplicita manifestazione di interesse si sviluppò un rapporto epistolare tra gli esperti del Comune e di , con scambio di informazioni e dettagli tecnici funzionali all'elaborazione CP_2
del già citato piano di installazione degli impianti di telefonia, poi effettivamente redatto e trasmesso al da , in forma di bozza, nel luglio del 2007 (si vedano documenti 33 e 34 CP_1 CP_2 allegati all'atto di appello). Ad ulteriore riprova della sussistenza di un rapporto di collaborazione di fatto tra l'impresa privata e l'Ing. , l'attrice ha prodotto in giudizio la determinazione Pt_2
dirigenziale n. 84, sottoscritta dallo stesso ingegnere e mai disconosciuta, nella quale si prendeva atto dell'avvenuto compimento delle attività di studio e pianificazione svolte dalla società, disponendo la liquidazione della somma di € 10.000 a titolo di compenso per dette prestazioni. Tale documento, pur descritto dal come mera minuta di provvedimento, era stato comunque Pt_2 trasmesso ad un soggetto esterno all'ente, peraltro qualificabile come interessato perché beneficiario della delibera;
è dunque irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'appellato, che non si trattasse di una determina dirigenziale definitiva, perché in ogni caso ha avuto l'effetto di perpetrare l'apparenza di un valido rapporto contrattuale tra società e CP_1
Ciò posto, tuttavia, risulta parimenti incontrovertibile la nullità per difetto di forma scritta del contratto stipulato per fatti concludenti dal e da;
le parti hanno infatti Controparte_1 CP_2 prestato acquiescenza all'accertamento operato sul punto dal Tribunale di Pisa, il quale pertanto risulta coperto dal giudicato.
Del resto, anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 329 c.p.c., la stessa ha ammesso fin CP_2
dal principio la mancanza di un contratto scritto con il giungendo anzi ad argomentare che CP_1
l'invalidità stessa del contratto, lungi dal costituire motivo di rigetto della domanda, ne rappresentava il precipuo presupposto, essendo condizione per l'applicazione dell'art. 191 TUEL. A riprova di ciò si veda pagina 8 dell'atto di appello ove si legge “… non ha mai allegato CP_2
l'esistenza di un valido contratto (altrimenti avrebbe agito nei confronti del Comune…)” e ancora, a pagina 9, “la norma in parola opera al ricorrere di tre condizioni: i) assenza dei requisiti per poter ritenere perfezionato un valido contratto con l'Ente Locale, rimanendo irrilevante che ciò sia per ragioni di diritto civile ovvero per il mancato rispetto del TUEL…”.
In verità, a tale ultimo proposito, va rilevato come nel tempo sul tema siano emersi due indirizzi giurisprudenziali opposti: il primo ammette l'operatività della disposizione anche nel caso in cui il contratto stipulato con la P.A. risulti nullo (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340/2014 del 13/05/2014); il secondo invece esclude in questo caso detta operatività, ritenendo che la norma presupponga l'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con l'ente pubblico. Tra i due orientamenti appare più convincente quest'ultimo, riaffermato recentemente dalla Suprema Corte in diverse pronunce (si vedano Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025) ma enunciato anche in tempi più risalenti (si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 2004 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5693 del 2011). In base a detta interpretazione, l'art. 191, comma 4, TUEL stabilisce che la controprestazione è dovuta direttamente dal funzionario al fornitore del bene o del servizio solo in presenza di violazioni delle disposizioni relative alla contabilità pubblica e alla gestione del bilancio, non anche nei casi di invalidità del contratto previsti dal codice civile. Secondo la Suprema Corte, infatti,
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art.
191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (si veda
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024). La norma mira ad impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto direttamente nella pretesa del prestatore d'opera in assenza di un impegno contabile registrato che assicuri la conoscenza e il controllo della spesa da parte dell'ente stesso, nonché la sussistenza della relativa copertura finanziaria, in un'ottica di garanzia dell'interesse generale al risanamento economico del settore pubblico.
L'argomentazione decisiva che fa propendere per l'adozione di questa interpretazione più restrittiva
è frutto dell'analisi complessiva del contesto normativo in cui la disposizione in esame si inserisce.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato espressamente che il Testo Unico dopo Parte_3
aver previsto all'art. 191, comma 4 che in caso di acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile registrato in bilancio e di attestazione della copertura finanziaria il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il funzionario dell'ente locale, all'art. 194 prevede "forme rimediali" che non sarebbero logicamente ipotizzabili se non vi fosse a monte un valido contratto tra il fornitore e la PA, essendo impensabile, in caso contrario, che l'ente possa "regolarizzare" ex post la situazione esistente mediante una sua successiva delibera. L'art. 194, comma 1 lett. e), TUEL, richiamato dallo stesso art. 191, prevede che con apposita delibera consiliare gli enti locali possano riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art. 191 (obbligo di registrazione dell'impegno contabile nel bilancio di previsione e di attestazione della copertura finanziaria). Detto riconoscimento, come esposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza della
Sez. 2, n. 12164 del 06/05/2024, presuppone ab origine la sussistenza di un valido contratto concluso dall'ente locale, in assenza del quale la relativa delibera produrrebbe un inammissibile, perché non previsto espressamente dalla legge, effetto convalidante del contratto nullo (con violazione dell'art. 1423 c.c.).
La validità del contratto con la P.A., pur se privo di impegno contabile, “costituisce, dunque, ancora una volta – pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio – condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi è presupposta” (si veda p. 14, Cass. n. 12164/24).
L'art. 191 in sostanza prevede una sorta di modificazione soggettiva dal lato passivo nell'obbligazione di pagamento del compenso originariamente gravante sull'ente pubblico;
modificazione che, nel caso di un contratto con la P.A. privo di forma scritta, non può mai realizzarsi poiché insisterebbe su una obbligazione in realtà inesistente, essendo il negozio nullo improduttivo di effetti. L'invalidità dell'atto, in altre parole, impedisce ab origine la formazione di un debito in capo all'ente locale, impedendo così, evidentemente, anche la possibilità di trasferimento di detto debito (inesistente) in capo al funzionario.
Anche giurisprudenza di legittimità più risalente ha enunciato il medesimo principio, affermando, in relazione alle norme del TUEL, “Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del titolo (che anzi presuppongono, altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare), ed operano sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 2004 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5693 del 2011, sottolineatura dell'estensore).
In sostanza, se non c'è alcun valido contratto, il fornitore deve senz'altro agire verso il con CP_1
l'azione di indebito arricchimento perché "non vi sono debiti da pagare", cioè non esiste alcuna obbligazione contrattuale validamente assunta;
se invece il contratto valido c'è, allora bisogna distinguere: l'ente risponderà solo in caso di impegno contabile registrato in bilancio e di attestazione della copertura finanziaria, mentre in caso contrario il non risponderà perché CP_1
nasce un'obbligazione ex lege secondo la quale di questo debito, seppur validamente assunto dall'ente, deve rispondere il funzionario che ha violato le predette norme contabili.
In definitiva, pur dovendosi riconoscere la non correttezza del comportamento del , Pt_2 verosimilmente causativa della lesione del legittimo affidamento di nell'avvenuta CP_2
instaurazione di un rapporto contrattuale con la PA, va comunque confermato il rigetto della domanda, seppure per ragioni completamente diverse da quelle argomentate dal giudice di prime cure, ricordando che la società attrice si è limitata ad invocare l'applicazione dell'art. 191, comma
4, TUEL, non avanzando, neppure in subordine, pretese risarcitorie fondate su altro titolo e volte al ristoro del pregiudizio subito. Si è ampiamente descritto, infatti, che non è sufficiente la dimostrazione della lesione dell'affidamento del privato sulla sussistenza di un valido contratto con la P.A. per inferire che sia sorta, per ciò solo, l'obbligazione ex lege gravante sul funzionario prevista dalla suddetta norma.
7. Con il secondo motivo di appello ha impugnato la seguente parte della Parte_1
sentenza di primo grado:
“Caducata la domanda attorea, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra ed il CP_2
ne segue l'estraneità processuale del di cui deve essere Controparte_1 Controparte_1
dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sarà onere di e Controparte_5
della società avendo essa prestato intervento adesivo ex artt. 105 e 111 Parte_1
c.p.c. alla domanda attorea, rifondere in solido le spese processuali in favore dell'Ing. Pt_2
e del , dal momento che la chiamata in causa di quest'ultimo ad opera
[...] Controparte_1 dell'ing. deve ritenersi non arbitraria. Le spese devono essere liquidate come da Pt_2 dispositivo tenendo conto della nota spese per l'ing. ed equitativamente per il Pt_2 CP_1
che non ha presentato notula (e decurtate per quest'ultimo le attività non espletate)”.
[...]
Con il secondo motivo parte appellante ha censurato questa decisione solo nella parte in cui essa è stata condannata a rifondere le spese di lite anche a favore del terzo chiamato Controparte_1
dal convenuto.
Secondo l'appellante tale decisione del giudice sul punto risulterebbe priva di adeguata motivazione, contraddittoria e ingiusta. Il Tribunale, pur rilevando il difetto di legittimazione passiva del ha giustificato la condanna alle spese della società attrice sulla Controparte_1 scorta del fatto che l'azione proposta dal nei confronti del non poteva dirsi Pt_2 CP_1
arbitraria, senza tuttavia motivare in alcun modo tale conclusione.
In ogni caso la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto non è logicamente, prima ancora che giuridicamente, possibile ritenere “non arbitraria” la chiamata in causa di un soggetto del quale si è affermato il difetto di legittimazione attiva.
Infine la condanna a rifondere le spese processuali del sarebbe ingiusta, in quanto la CP_1 chiamata in causa dell'ente era stata richiesta solo dall'Ing. , mentre né né Pt_2 CP_2 [...]
avevano chiesto la chiamata in causa del o avevano in alcun modo Parte_1 Controparte_1 esteso nei confronti dell'ente la domanda di;
di conseguenza, nel momento in cui il Pt_2 Giudice ha affermato il difetto di legittimazione passiva del avrebbe dovuto senz'altro CP_1 condannare l'Ing. a rifondere le spese di lite sostenute dal terzo, perché la sua citazione, Pt_2
per stessa affermazione del primo giudice, si è rivelata infondata.
Il motivo è infondato, malgrado la scarsa chiarezza della sentenza appellata in punto di regolamento delle spese di lite nel rapporto tra l'attore e il terzo chiamato. CP_1
Il Tribunale nel dispositivo ha rigettato “tutte le domande presentate da Controparte_2
” e ha condannato “ e
[...] Controparte_2
a rifondere in solido le spese processuali dell'ing, Parte_1 Pt_2
”, nonché le medesime parti, sempre in solido, “a rifondere le spese processuali in
[...]
favore del senza specificare, né nel dispositivo né nella motivazione, Controparte_1
quale fosse la domanda svolta dal nei confronti del Pt_2 Controparte_1
A questo proposito occorre precisare che nella sua comparsa di costituzione e risposta il convenuto aveva chiesto di chiamare in causa il sia ai sensi dell'art. 102 cpc, ritenendo che l'ente CP_1
avrebbe dovuto necessariamente partecipare al processo quale litisconsorte necessario, sia ai sensi dell'art. 106 cpc sul presupposto che le prestazioni rese da parte attrice non potevano che avere avuto “riflessi di vantaggio sull'ente comunale, di tal che se ne domanda la chiamata in causa vuoi sotto il profilo della utilità diretta, vuoi sotto il profilo dell'arricchimento senza causa” (vedi comparsa di risposta a pag.4). Pt_2
Ciò nonostante nel proprio atto di citazione per chiamata in causa il convenuto, pur avendo riportato in premessa il contenuto della propria comparsa di risposta, concludeva senza fare alcun riferimento alla domanda di arricchimento senza causa, tanto è vero che concludeva testualmente: “voglia
l'adito Tribunale di Pisa dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Foggia con le consequenziali statuizioni;
Nel merito - rigettare la domanda attorea in ogni sua formulazione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In ogni caso - statuire in ordine alle spese e competenze di giudizio come per Legge”.
E' anche vero, tuttavia, che non si può dubitare che il convenuto abbia effettivamente svolto una vera e propria domanda di arricchimento senza causa nei confronti del tanto più Controparte_1 che all'udienza di pc in data 17.9.20 il ha concluso chiedendo in via principale il rigetto Pt_2 della domanda attrice e “in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il a tenere indenne l'ing. da ogni Controparte_1 Pt_2 esborso”.
Del resto, sebbene nel costituirsi in giudizio il si sia limitato a difendersi eccependo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva “stante l'assenza di alcun accordo negoziale intervenuto tra il e la società istante”, argomentando quindi solo sulla mancanza di un Controparte_1 Co valido contratto scritto tra parte attrice e la , nella memoria di replica depositata in primo grado in data 2.12.20 l'ente pubblico ha argomentato anche in merito alla inammissibilità, a suo dire, della domanda di arricchimento senza causa svolta dal convenuto nei suoi confronti.
Ne consegue che, malgrado la laconicità della sentenza appellata sul punto, all'evidenza il
Tribunale, avendo espressamente scritto che, una volta caducata la domanda attrice, “Ogni altra questione resta assorbita”, e che la chiamata in causa del ad opera dell'ing. CP_1 Pt_2
“deve ritenersi non arbitraria”, nel condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal ha certamente fatto corretta applicazione del noto principio di Controparte_1
causalità, secondo cui le spese del terzo chiamato le deve pagare l'attore, soccombente, quando la domanda di garanzia svolta dal convenuto verso il terzo, rimasta assorbita, non era una conseguenza manifestamente infondata o palesemente arbitraria della domanda principale avanzata dall'attore.
In applicazione di tale principio l'attore soccombente è tenuto a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato anche se non ha svolto alcuna domanda nei suoi confronti, né ha esteso verso il terzo la domanda di arricchimento senza causa svolta dal convenuto : “Le spese di giudizio Pt_2
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Il rigetto anche del secondo motivo di appello comporta l'integrale conferma della sentenza impugnata e, conseguentemente, il rigetto anche della correlata richiesta dell'appellante di restituzione delle somme pagate alle controparti in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento di una ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
E' infine appena il caso di ribadire che nel secondo motivo di appello parte appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla decisione del primo giudice di condanna al pagamento delle spese sostenute dal convenuto, sostenendo che anche in caso di rigetto della sua domanda ex art. 191
TUEL il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese processuali, in tutto o in parte, specificandone le ragioni;
difatti nel secondo motivo l'appellante si è lamentato solo della condanna a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato ed anche nel chiedere la restituzione di CP_1
quanto pagato al a titolo di spese processuali del primo grado, tale richiesta è stata Pt_2 espressamente avanzata solo ai sensi dell'art. 336 cpc, ossia quale conseguenza necessaria ed automatica della invocata riforma della sentenza appellata in merito all'accoglimento della sua domanda.
8. In punto di spese processuali del presente giudizio, malgrado il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata (sebbene con una motivazione del rigetto della domanda completamente diversa), ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 92, comma, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale.
Ai sensi dell'art. 92 del codice di rito, infatti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste (cfr.
Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Invero si è già ampiamente descritto come, sul tema dell'operatività del 191 TUEL in caso di contratto nullo perché non stipulato in forma scritta, si siano sviluppati due indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti, generatori di un contrasto nella Corte di legittimità che non è stato ancora risolto dalle Sezioni Unite, non sussistendo, allo stato, alcuna autorevole pronuncia sulla questione. La questione dirimente ai fini dell'odierna decisione, quindi, è rimasta controversa in giurisprudenza per lungo tempo e l'indirizzo più convincente è stato riaffermato in modo chiaro ed esplicito solo di recente, a distanza di molti anni dall'inizio del giudizio di primo grado (instaurato nel 2014).
Tali circostanze a parere di questa Corte giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di appello tra tutte le parti in causa (tanto più che in questo grado l'appellato non ha neppure riproposto la sua domanda di arricchimento senza causa verso il Pt_2
che quindi non aveva alcun interesse processualmente rilevante a difendersi in merito). CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
rigetta la domanda dell'appellante di restituzione di quanto pagato alle controparti a titolo di spese del giudizio di primo grado;
2) compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
3) dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.10.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa IA Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1384/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Mannocci ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Alessandra Durval come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Carlomagno e Renata Fiore ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_2 C.F._1
Traisci ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianna Fiaschi come da procura in atti;
APPELLATI
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
26.06.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni: Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, accogliere lo spiegato appello e, per
l'effetto, in to-tale riforma della sentenza n. 94/2022 resa dal Tribunale di Pisa nel procedimento n.
4096/2014 R.G. (ALL. A), così come modificata dall'ordinanza di correzione di errore materiale del 21/04/2022 (ALL. B), non notificata: nel merito in via principale, condannare l'Ing. Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) al pagamento, a
[...] C.F._1
favore di (P.IVA , e per esso a Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P. IVA ), della somma di € 50.160,00 come risulta dalle fatture nn. Parte_1 P.IVA_1
44 e 45/07 e 29/08 o quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, per le causali descritte in premessa, oltre interessi di legge;
condannare l'Ing. (C.F. Parte_2
) a restituire a (P. IVA la somma di € C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
11.114,35, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo, quali somme corrisposte da
[...]
all'ing. in esecuzione della sentenza impugnata (ALL. D); condannare il Parte_1 Pt_2
(C.F. ), in persona del le-gale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 P.IVA_2 restituire a (P. IVA la somma di € 3.941,40, oltre interessi dal Parte_1 P.IVA_1
pagamento al saldo effettivo, quali somme corrisposte da al in Parte_1 Controparte_1
esecuzione della sentenza impugnata (ALL. C);
2. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio;
3. in via istruttoria, ove ritenute necessarie e in parziale riforma dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Pisa del 03.04.2017 (Cfr in atti), ammettere tutte le istanze istruttorie richieste in primo grado (e di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte allora attrice, Cfr in atti), incluse quelle in
contro
-prova e più precisamente i seguenti capitoli di prova orale:
1) DCV che nel mese di marzo 2007 l'Ing. del contattò l'Ing. Parte_2 Controparte_1
procacciatore di affari di , per la redazione da parte di quest'ultima di Persona_1 CP_2
un piano di telefonia mobile, nonché del progetto del piano territoriale e dei relativi servizi di supporto per il;
Controparte_1
2) DVC che a seguito di questo primo contatto, l'Ing. , verso la metà del mese di Parte_2 marzo 2007, incontrò presso il il Dr. , all'epoca amministratore Controparte_1 CP_3 della , manifestandogli l'intenzione del di avvalersi delle prestazioni della CP_2 Controparte_1
appunto per la predisposizione di un piano di telefonia mobile per il Comune richiedendogli CP_2 la predisposizione di un'offerta commerciale;
3) DCV che la , a seguito del predetto incontro, inviò al , all'at-tenzione CP_2 Controparte_1 dell'Ing. , l'offerta commerciale per la predisposizione di un piano di telefonia Parte_2
mobile per il nonché del progetto del piano territoriale e dei relativi servizi di supporto CP_1 come risulta dalla lettera del 23.03.2007 prot. n. 67/07, che vi si mostra (doc. 2) che fu ricevuta dal
nel marzo 2007; Controparte_1
4) DCV che, successivamente, l'Ing. del in data Persona_2 Controparte_1
03.07.2007, inviò in visione a mezzo fax alla la bozza della lettera di incarico che sarebbe CP_2 stata successivamente inviata dall'Ing. per conto del come da documento che vi Pt_2 CP_1
si mostra (doc. 3);
5) DCV che, successivamente, in data 10.07.2007, l'Ing. inviò alla e Parte_2 CP_2 all'Ing. la comunicazione prot. n. 1918 del 10.07.2007 da lui stesso sottoscritta su Persona_1
carta intestata del come da documento che si mostra (doc. 4) ricevuta dalla Controparte_1
in data 11.07.2007 in cui egli confermava la volontà dell'Ente di avvalersi dell'operato della CP_2
per l'esecuzione delle opere di cui all'offerta commerciale n. 23/07 del 23.03.2007 (lettera CP_2
prot. n. 67/07) accettando i corrispettivi richiesti;
7) DCV che la , con la comunicazione prot. n. 157/07 del 01.08.2007, inviò al CP_2 CP_1
all'attenzione dell'Ing. un primo studio/progetto e una prima bozza del
[...] Parte_2 regolamento antenne a conclusione della prima fase dell'attività svolta come da lettera che si mostra (doc. 5) che fu ricevuta dal i primi di agosto 2007 con l'allegato CD Controparte_1
contenente gli elaborati richiamati che corrispondono a quelli contenuti ai dc. da 28 a 34 che vi si mostrano
8) DCV che confermate di aver ricevuto e/o inviato le email che vi si mostrano (v. dal doc. 8 al doc.
18 compresi);
9) DCV che conferma di aver inviato e/o ricevuto in data 13.10.2007 l'email che vi si mostra (doc.
8) riguardante la consegna da parte dell'Ing. ai tecnici del Persona_1 CP_1 CP_1 dell'elenco degli impianti per i quali erano stati reperiti i dati radioelettrici e la richiesta dello stesso Ing. di consegna da parte del di tutti i dati completi relativi Persona_1 CP_1 CP_1
a tutti gli impianti;
10) DCV che conferma che l'ing. per la e l'ing. per il Comune di Persona_1 CP_2 Per_2
effettuarono nel mese di ottobre 2007 una verifica sugli impianti oggetto delle prestazioni CP_1
della , come da documento che si mostra (doc. 8); CP_2
11) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 25.10.2007 con i relativi allegati che vi si mostra (doc. 9);
13) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 07.11.2007 che vi si mostra con i relativi allegati (doc. 10);
14) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 26.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 11); 15) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 30.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 12);
16) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 26.10.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 13);
17) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 14.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 14);
18) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 22.11.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 15);
19) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 06.12.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 16);
20) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 18.12.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 17);
21) DCV che confermate di aver inviato e/o ricevuto l'email del 30.07.2007 con i relativi allegati come da documento che si mostra (doc. 18);
22) DCV che la inviò al di , all'attenzione dell'Ing. , le CP_2 CP_1 CP_1 Parte_2 fatture n. 44/07 e 45/07 entrambe del 02.08.2007 per l'importo di euro 2.400,00 ed euro 14.400,00 che le ricevette nel mese di agosto 2007;
23) DCV che le predette fatture furono emesse su richiesta dell'Ing. e dei tecnici del Pt_2
, come da documento che si mostra (doc. 8); Controparte_1
24) DCV che l'Ing. , con la determinazione dirigenziale del n. Parte_2 Controparte_1
84 del 13/12/2007, preso atto del lavoro svolto dalla , ordinava la liquidazione in favore della CP_2
stessa della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) in acconto delle maggiori somme dovute, specificando che la predetta somma andava imputata al capitolo di spesa n. 37.400/00 del bilancio
2007 ad oggetto “Servizi per conto terzi”, come da documento che si mostra (doc. 19);
25) DCV che l'Ing. consegnò la predetta determinazione dirigenziale del Parte_2 [...]
n. 84 del 13/12/2007 personalmente al Dr. in un incontro avvenuto presso il CP_1 CP_3
Comune di nel dicembre 2007 per mettere a conoscenza la che era stata liquidata CP_1 CP_2 una somma parziale in acconto per l'attività svolta;
26) DCV che in data 31.03.2008, inviò al , all'attenzione dell'ing. CP_2 Controparte_1 Pt_2
, che ricevette, la comunicazione n. 64/08 riepilogativa delle attività svolte sino a quel
[...] momento sulla base dell'incarico ricevuto, come da docu-mento che si mostra (doc. 21);
27) DCV che a fine del mese di marzo 2008, a conclusione dei lavori eseguiti inviò al CP_2 di , all'attenzione dell'ing. , che ricevette la fattura n. 29/08 del CP_1 CP_1 Parte_2 31.03.2008 per un importo complessivo di Euro 33.360,00, come da documento che si mostra (doc.
20);”
Si indicano a testi su tutti i capitoli: - Ing. c/o Linea informatica, San Nicolò a Persona_1
Tordino - 64100 TERAMO (TE); - Ing. c/o via S. Antioco n. 15 – CP_3 CP_2
VA (PI); - Dott. Via per Corte Pistelloni, 384 – 55100 Lucca;
- Ing. CP_4
residente in [...] – 71121 ; - Ing. c/o Persona_2 CP_1 Testimone_1
– Servizio Ambiente Via Gramsci 17, ; - Ing. residente in [...] - 71121 ; - Dott.ssa c/o Comune di Foggia – Servizio CP_1 Tes_3
Ambiente Via Gramsci 17, ».”. CP_1
Conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, rigettare l'interposto Controparte_1
appello, confermando la sentenza gravata del Tribunale di Pisa n. 94/2022, condannando la parte appellante alla refusione delle spese di lite”.
Conclusioni “Voglia l'Eccellentissima adìta Corte di Appello di Firenze, Parte_2
disattesa ogni istanza avanzata dall'appellante, rigettare in ogni sua parte l'avverso appello con conferma integrale dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al rimborso di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato società Controparte_2
attualmente estinta cui è succeduta a titolo particolare dal 30.11.2017 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa l'Ing. per ivi sentirlo Parte_2
condannare, in base al disposto dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. n 267 del 2000 (Testo Unico degli
Enti Locali), al pagamento di € 50.160,00, importo corrispondente al compenso per il servizio di telefonia prestato dalla società attrice in favore del . L'ing. , infatti, in CP_1 CP_1 Pt_2 qualità di funzionario del Comune, avrebbe consentito l'effettuazione di alcune prestazioni d'opera da parte dei tecnici di in mancanza delle condizioni richieste dalla legge, generando così nella CP_2
società il legittimo affidamento nell'avvenuta conclusione del contatto con l'ente. Nello specifico, la società attrice deduceva di aver ricevuto dall'Ing. , allora dirigente del Servizio Pt_2
Ambientale del l'incarico di redigere un “progetto per il piano tecnico Controparte_1
comunale di installazione di sistemi e apparecchiature generatori di campi elettromagnetici”, nonché di fornire gli opportuni servizi a supporto di questa attività. La eseguiva detto CP_2
incarico, inviando una prima bozza di regolamento antenne in data 01.08.2007 ed emettendo due fatture per un importo complessivo di € 16.800 (fatture n. 44 e 45 del 2007). In data 13.12.2007
l'ing. emanava quindi la determinazione dirigenziale n. 84, per mezzo della quale Pt_2
disponeva liquidarsi alla società di telefonia la somma di € 10.000. Al termine della propria attività, nel marzo del 2008, trasmetteva al Comune la richiesta di pagamento di una ultima fattura, CP_2 portante la somma di € 33.360 (fattura n. 29/2008). Nel gennaio del 2012, la nuova dirigente del servizio ambientale del Dott.ssa subentrata all'ing. , Controparte_1 Tes_3 Pt_2 chiedeva alla aggiornamenti sull'attività svolta. L'impresa, dunque, provvedeva all'invio di CP_2
tutta la documentazione tecnica inerente la fornitura del servizio (si veda doc. 22 allegato all'atto di appello) ma, comunque, non riceveva alcun compenso per le prestazioni eseguite.
Per questi motivi
, si determinava a trasmettere direttamente all'Ing. richiesta formale CP_2 Pt_2
di pagamento dei propri compensi per mezzo di raccomandata A/R del 17.10.2013, indirizzando la missiva anche al Comune per opportuna conoscenza. L'Ing. riscontrava la predetta diffida Pt_2
ad adempiere deducendo la propria estraneità alla vicenda ed ipotizzando di aver ricevuto la missiva per errore (doc. 24). Il Comune, al contrario, rispondeva alla PEC di comunicando che dalle CP_2
verifiche effettuate non risultava “agli atti di questo Servizio alcun provvedimento di conferimento di incarico alla suddetta società o alcun progetto di telefonia mobile approvato da questo Ente” (si veda doc. 26 a firma della Dott.ssa . Alla luce delle risposte ottenute e persistendo l'omesso Tes_3 pagamento del compenso, la instaurava il presente giudizio avverso l'ing. per CP_2 Pt_2 conseguire il credito sorto ex lege, in applicazione dell'art. 191, comma 4, TUEL. La , infatti, CP_2 sosteneva che l'ex direttore avesse consentito la fornitura dei servizi di telefonia senza che Pt_2
sussistesse effettivamente un contratto tra la società e l'ente locale, così ledendo il legittimo affidamento dell'impresa, la quale aveva svolto il suo lavoro a regola d'arte sull'erroneo presupposto che detto rapporto contrattuale esistesse e fosse conosciuto dall'ente beneficiario delle prestazioni rese.
Costituendosi in giudizio, proponeva preliminarmente due eccezioni in Parte_2
punto di rito: il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Pisa a favore del Tribunale di
Foggia, in quanto foro di residenza del convenuto;
il difetto di un litisconsorte necessario (il
, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa trattandosi del vero Controparte_1
legittimato passivo della pretesa creditoria di , sostenendo altresì che le prestazioni rese da CP_2
parte attrice sarebbero andate a vantaggio dell'ente comunale (vedi a pag. 4 della comparsa di costituzione). Nel merito, l'Ing. contestava di aver ingenerato un legittimo affidamento nella Pt_2 società attrice rispetto all'avvenuta stipula di un contratto con l'ente locale, evidenziando che la nota da lui sottoscritta in data 10.07.2007 non costituiva l'accettazione della proposta contrattuale presentata dalla ma soltanto una valutazione di utilità della collaborazione offerta, con la CP_2
precisazione che gli eventuali compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sarebbero stati oggetto di determinazione da concordarsi successivamente. Il deduceva inoltre che il doc. Pt_2
19 (determinazione dirigenziale n. 84 del 2007) rappresentava una semplice minuta inidonea a dimostrare l'esistenza di un ipotetico rapporto contrattuale.
Il giudice autorizzava, quindi, la chiamata del terzo il quale, Controparte_1
costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che non era stato prodotto in giudizio alcun contratto scritto tra e lo stesso CP_2 CP_1
Con atto di cessione del 30.11.2017, notificata all'Ing, in data 05.12.2017, Pt_2 [...]
acquisiva il credito litigioso di ed interveniva in giudizio a sostegno Parte_1 CP_2 dell'attrice, facendo proprie e reiterando tutte le domande e difese da questa già presentate.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, prove per testi ed interrogatorio formale, il Tribunale di Pisa rigettava la domanda attorea ritenendo nullo il contratto stipulato dalla CP_2
con il poiché carente del requisito essenziale della forma scritta, prevista ad Controparte_1
substantiam dalla legge per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (artt. 16 e 17 R.D. n.
2440 del 1923), e dichiarava, pertanto, il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Secondo il giudice di prime cure, infatti, “Non essendo stata prodotta l'accettazione scritta e quindi non essendo stato dimostrato il perfezionamento contrattuale, tra ed il CP_2 Controparte_1 non sussiste alcun rapporto contrattuale. La richiesta dell'attore è anche la condanna dell'Ing.
al pagamento della somma di euro 50.160,00 ma sempre in forza dell'asserito Parte_2
rapporto obbligatorio dedotto, ai sensi del disposto degli artt. 191 e ss del TUEL. Atteso il titolo negoziale della domanda e non sussistendo invero alcun rapporto negoziale, la domanda è conseguentemente da rigettare. Caducata la domanda attorea, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra ed il ne segue l'estraneità processuale del CP_2 Controparte_1 CP_1
di cui deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva. Ogni altra questione
[...] resta assorbita”.
Le spese di lite venivano, quindi, poste a carico delle due società attrici e , in CP_2 Parte_1 solido tra loro, e liquidate in € 7.254,00 per compensi ed € 529 per rimborso CU e spese di notifica a favore del convenuto e in € 2.768,00 per compensi a favore del avendo il Pt_2 CP_1
giudice ritenuto non arbitraria la chiamata in giudizio ad opera del convenuto . Pt_2 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha proposto appello solo la cessionaria Parte_1
stante l'avvenuta estinzione della società cedente, affidandosi a due motivi di impugnazione:
[...]
I Motivo: errata qualificazione della domanda attorea come di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale anziché di adempimento di una obbligazione ex lege derivante dall'art. 191, comma 4, TUEL. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe rigettato la sua domanda ritenendone viziata la causa petendi, erroneamente individuata nel contratto di fornitura dichiarato nullo, quando invece l'invalidità del contratto costituiva proprio il presupposto per l'applicabilità dell'art. 191 TUEL e, di conseguenza, della responsabilità del rispetto al Pt_2
pagamento del compenso per le prestazioni svolte.
Il Tribunale avrebbe in sostanza travisato gli atti processuali, perché non aveva mai allegato CP_2
l'esistenza di un valido contratto (altrimenti avrebbe agito nei confronti del , nè aveva CP_1 svolto un'azione di inadempimento, perché la fonte della sua pretesa verso l'ing. , nella sua Pt_2
qualità di dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Foggia, non discendeva dal contratto, ma direttamente dalla legge (avendo l'ing. consentito l'esecuzione della prestazione in assenza Pt_2
dei requisiti previsti dal TUEL perché l'ente pubblico potesse assumere l'obbligazione contrattuale).
II Motivo: errata statuizione in ordine alle spese di lite laddove il giudice ha condannato in solido le società attrici a rifondere dette spese anche a favore del terzo chiamato Secondo Controparte_1
l'appellante, tale decisione risulterebbe erronea innanzitutto perché l'ente era intervenuto in giudizio su chiamata del solo e, soprattutto, perché le attrici non avevano proposto nei suoi Pt_2
confronti alcuna domanda.
Inoltre il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione passiva del e, CP_1 conseguentemente, avrebbe dovuto condannare l'Ing. a rifondere le spese di lite sostenute Pt_2
dal terzo chiamato, perché la sua citazione, per stessa affermazione del primo giudice, si è rivelata infondata.
A tal proposito, l'appellante ha chiesto anche la restituzione delle somme già corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza impugnata, il versamento delle quali è documentato dai bonifici prodotti unitamente all'atto di appello (all. C e all. D), come conseguenza necessaria dell'accoglimento dei motivi di appello e dunque della invocata riforma della sentenza impugnata.
3. Si sono costituiti in giudizio il e , ambedue contestando tutti Controparte_1 Parte_2
i motivi di appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui hanno chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 12.12.2024 il Presidente odierno relatore, Consigliere delegato per l'istruttoria, ha avanzato alle parti una proposta conciliativa così formulata “pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 50.000,00 comprensiva anche delle spese legali del primo grado liquidate forfettariamente, da parte sia di che del , con Parte_2 Controparte_1
suddivisione di tale somma per metà a carico di ciascuno degli appellati, con spese del giudizio di appello interamente compensate tra tutte le parti e con restituzione a parte appellante delle somme già pagate a titolo di spese processuali del primo grado”. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo poiché la proposta è stata accettata esclusivamente dall'appellante.
5. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.06.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa
è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
6. Con il primo motivo di appello, ha innanzitutto lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione, da parte del primo giudice, della domanda proposta da in primo grado. La CP_2
stessa era stata infatti qualificata erroneamente dal Tribunale come domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione contrattuale di versare il corrispettivo per le prestazioni d'opera eseguite da a favore del anziché come domanda di adempimento CP_2 Controparte_1 dell'obbligazione ex lege gravante sul funzionario comunale il quale, in mancanza delle Pt_2 condizioni previste dalla legge, aveva consentito la fornitura dell'opera a beneficio dell'ente, ledendo il legittimo affidamento dell'impresa privata incaricata. La aveva, infatti, convenuto CP_2 dinnanzi al Tribunale di Pisa per ottenere l'adempimento di una obbligazione Parte_2 nascente direttamente dalla legge, nello specifico dall'art. 191 comma 4 TUEL, in base al quale
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Il giudice di primo grado, invece, ha rigettato la domanda presupponendo erroneamente che la stessa trovasse fondamento nell'inadempimento contrattuale dell'ente terzo chiamato e, al contempo, ritenendo nullo il contratto tra la società fornitrice e il Controparte_1
per difetto di forma scritta.
Osserva la Corte che sotto il profilo lamentato dall'appellante la sentenza risulta, in effetti, viziata, dal momento che il Tribunale di Pisa ha espressamente rigettato quella che ha definito un'azione di risarcimento da inadempimento contrattuale, in ragione della nullità del contratto con la P.A. non stipulato per iscritto;
si veda il passaggio “in tema di risarcimento del danno per inadempimento è onere dell'attore provare la fonte negoziale da cui derivi il proprio diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, trattandosi di presunto contratto tra Pubblica Amministrazione e privato, il rapporto negoziale dedotto deve avere, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., forma scritta ad substantiam in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440”
(pagina 6, sentenza di primo grado). Al contrario, risulta palese dall'esame degli atti di causa come la abbia agito per l'adempimento di una obbligazione nascente dalla legge (si veda l'atto di CP_2 citazione in primo grado, ove è più volte citato l'art. 191 del TUEL). Ciò, peraltro, è perfettamente coerente con l'invocazione in giudizio del solo funzionario comunale Ing. e non anche del Pt_2
chiamato successivamente in causa dal convenuto e contro il quale l'attrice non Controparte_1
ha mai proposto domanda alcuna. La fondatezza di detta questione preliminare contenuta nel primo motivo di gravame comporta, quindi, la necessità di procedere all'esame della pretesa effettivamente avanzata dall'appellante in primo grado, verificando se nel caso di specie ricorrano o meno i presupposti applicativi dell'art. 191, comma 4, TUEL.
Ai fini di tale esame occorre preliminarmente ricostruire la vicenda fattuale presupposta così come emergente dagli atti di causa. A tal proposito va innanzitutto osservato che risulta pacifica l'avvenuta effettuazione delle prestazioni d'opera da parte di in favore del CP_2 Controparte_1
così come descritte dalla società attrice;
i convenuti, infatti, non hanno avanzato contestazioni sul punto.
Per quanto attiene al comportamento del funzionario , dagli atti emerge come lo stesso sia Pt_2 stato senz'altro idoneo a ingenerare nella società un legittimo affidamento sull'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'ente. L'Ing. , infatti, nell'anno 2007 ricopriva il ruolo di Pt_2
Direttore del servizio ambientale del e, pertanto, appariva come soggetto Controparte_1 qualificato a rappresentare e vincolare l'ente di appartenenza verso l'esterno. Nella sua qualità di dirigente, il aveva riscontrato la dettagliata proposta contrattuale predisposta dall'Ing. Pt_2
, rappresentante di , con missiva protocollata del 10.07.2007, affermando “Si fa seguito CP_3 CP_2
alle intese scritte e verbali intercorse e alla successiva nota prot. 1917 del 10.07.2007, per comunicare che questa Amministrazione ritiene utili le attività di supporto alla redazione del Piano in oggetto (n.d.r. piano tecnico di installazione sistemi ed apparecchiature generatori di campi elettromagnetici) che saranno offerte da codesta Società, come pure i relativi corrispettivi. I compensi per le prestazioni professionali saranno corrisposti dopo la loro effettuazione e nei tempi
e nei modi da concordare” (si veda doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado). Seppure detta missiva non possa considerarsi una formale accettazione dell'offerta della controparte, a partire da detta esplicita manifestazione di interesse si sviluppò un rapporto epistolare tra gli esperti del Comune e di , con scambio di informazioni e dettagli tecnici funzionali all'elaborazione CP_2
del già citato piano di installazione degli impianti di telefonia, poi effettivamente redatto e trasmesso al da , in forma di bozza, nel luglio del 2007 (si vedano documenti 33 e 34 CP_1 CP_2 allegati all'atto di appello). Ad ulteriore riprova della sussistenza di un rapporto di collaborazione di fatto tra l'impresa privata e l'Ing. , l'attrice ha prodotto in giudizio la determinazione Pt_2
dirigenziale n. 84, sottoscritta dallo stesso ingegnere e mai disconosciuta, nella quale si prendeva atto dell'avvenuto compimento delle attività di studio e pianificazione svolte dalla società, disponendo la liquidazione della somma di € 10.000 a titolo di compenso per dette prestazioni. Tale documento, pur descritto dal come mera minuta di provvedimento, era stato comunque Pt_2 trasmesso ad un soggetto esterno all'ente, peraltro qualificabile come interessato perché beneficiario della delibera;
è dunque irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'appellato, che non si trattasse di una determina dirigenziale definitiva, perché in ogni caso ha avuto l'effetto di perpetrare l'apparenza di un valido rapporto contrattuale tra società e CP_1
Ciò posto, tuttavia, risulta parimenti incontrovertibile la nullità per difetto di forma scritta del contratto stipulato per fatti concludenti dal e da;
le parti hanno infatti Controparte_1 CP_2 prestato acquiescenza all'accertamento operato sul punto dal Tribunale di Pisa, il quale pertanto risulta coperto dal giudicato.
Del resto, anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 329 c.p.c., la stessa ha ammesso fin CP_2
dal principio la mancanza di un contratto scritto con il giungendo anzi ad argomentare che CP_1
l'invalidità stessa del contratto, lungi dal costituire motivo di rigetto della domanda, ne rappresentava il precipuo presupposto, essendo condizione per l'applicazione dell'art. 191 TUEL. A riprova di ciò si veda pagina 8 dell'atto di appello ove si legge “… non ha mai allegato CP_2
l'esistenza di un valido contratto (altrimenti avrebbe agito nei confronti del Comune…)” e ancora, a pagina 9, “la norma in parola opera al ricorrere di tre condizioni: i) assenza dei requisiti per poter ritenere perfezionato un valido contratto con l'Ente Locale, rimanendo irrilevante che ciò sia per ragioni di diritto civile ovvero per il mancato rispetto del TUEL…”.
In verità, a tale ultimo proposito, va rilevato come nel tempo sul tema siano emersi due indirizzi giurisprudenziali opposti: il primo ammette l'operatività della disposizione anche nel caso in cui il contratto stipulato con la P.A. risulti nullo (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340/2014 del 13/05/2014); il secondo invece esclude in questo caso detta operatività, ritenendo che la norma presupponga l'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con l'ente pubblico. Tra i due orientamenti appare più convincente quest'ultimo, riaffermato recentemente dalla Suprema Corte in diverse pronunce (si vedano Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025) ma enunciato anche in tempi più risalenti (si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 2004 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5693 del 2011). In base a detta interpretazione, l'art. 191, comma 4, TUEL stabilisce che la controprestazione è dovuta direttamente dal funzionario al fornitore del bene o del servizio solo in presenza di violazioni delle disposizioni relative alla contabilità pubblica e alla gestione del bilancio, non anche nei casi di invalidità del contratto previsti dal codice civile. Secondo la Suprema Corte, infatti,
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art.
191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (si veda
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024). La norma mira ad impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto direttamente nella pretesa del prestatore d'opera in assenza di un impegno contabile registrato che assicuri la conoscenza e il controllo della spesa da parte dell'ente stesso, nonché la sussistenza della relativa copertura finanziaria, in un'ottica di garanzia dell'interesse generale al risanamento economico del settore pubblico.
L'argomentazione decisiva che fa propendere per l'adozione di questa interpretazione più restrittiva
è frutto dell'analisi complessiva del contesto normativo in cui la disposizione in esame si inserisce.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato espressamente che il Testo Unico dopo Parte_3
aver previsto all'art. 191, comma 4 che in caso di acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile registrato in bilancio e di attestazione della copertura finanziaria il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il funzionario dell'ente locale, all'art. 194 prevede "forme rimediali" che non sarebbero logicamente ipotizzabili se non vi fosse a monte un valido contratto tra il fornitore e la PA, essendo impensabile, in caso contrario, che l'ente possa "regolarizzare" ex post la situazione esistente mediante una sua successiva delibera. L'art. 194, comma 1 lett. e), TUEL, richiamato dallo stesso art. 191, prevede che con apposita delibera consiliare gli enti locali possano riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art. 191 (obbligo di registrazione dell'impegno contabile nel bilancio di previsione e di attestazione della copertura finanziaria). Detto riconoscimento, come esposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza della
Sez. 2, n. 12164 del 06/05/2024, presuppone ab origine la sussistenza di un valido contratto concluso dall'ente locale, in assenza del quale la relativa delibera produrrebbe un inammissibile, perché non previsto espressamente dalla legge, effetto convalidante del contratto nullo (con violazione dell'art. 1423 c.c.).
La validità del contratto con la P.A., pur se privo di impegno contabile, “costituisce, dunque, ancora una volta – pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio – condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi è presupposta” (si veda p. 14, Cass. n. 12164/24).
L'art. 191 in sostanza prevede una sorta di modificazione soggettiva dal lato passivo nell'obbligazione di pagamento del compenso originariamente gravante sull'ente pubblico;
modificazione che, nel caso di un contratto con la P.A. privo di forma scritta, non può mai realizzarsi poiché insisterebbe su una obbligazione in realtà inesistente, essendo il negozio nullo improduttivo di effetti. L'invalidità dell'atto, in altre parole, impedisce ab origine la formazione di un debito in capo all'ente locale, impedendo così, evidentemente, anche la possibilità di trasferimento di detto debito (inesistente) in capo al funzionario.
Anche giurisprudenza di legittimità più risalente ha enunciato il medesimo principio, affermando, in relazione alle norme del TUEL, “Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del titolo (che anzi presuppongono, altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare), ed operano sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 2004 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5693 del 2011, sottolineatura dell'estensore).
In sostanza, se non c'è alcun valido contratto, il fornitore deve senz'altro agire verso il con CP_1
l'azione di indebito arricchimento perché "non vi sono debiti da pagare", cioè non esiste alcuna obbligazione contrattuale validamente assunta;
se invece il contratto valido c'è, allora bisogna distinguere: l'ente risponderà solo in caso di impegno contabile registrato in bilancio e di attestazione della copertura finanziaria, mentre in caso contrario il non risponderà perché CP_1
nasce un'obbligazione ex lege secondo la quale di questo debito, seppur validamente assunto dall'ente, deve rispondere il funzionario che ha violato le predette norme contabili.
In definitiva, pur dovendosi riconoscere la non correttezza del comportamento del , Pt_2 verosimilmente causativa della lesione del legittimo affidamento di nell'avvenuta CP_2
instaurazione di un rapporto contrattuale con la PA, va comunque confermato il rigetto della domanda, seppure per ragioni completamente diverse da quelle argomentate dal giudice di prime cure, ricordando che la società attrice si è limitata ad invocare l'applicazione dell'art. 191, comma
4, TUEL, non avanzando, neppure in subordine, pretese risarcitorie fondate su altro titolo e volte al ristoro del pregiudizio subito. Si è ampiamente descritto, infatti, che non è sufficiente la dimostrazione della lesione dell'affidamento del privato sulla sussistenza di un valido contratto con la P.A. per inferire che sia sorta, per ciò solo, l'obbligazione ex lege gravante sul funzionario prevista dalla suddetta norma.
7. Con il secondo motivo di appello ha impugnato la seguente parte della Parte_1
sentenza di primo grado:
“Caducata la domanda attorea, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra ed il CP_2
ne segue l'estraneità processuale del di cui deve essere Controparte_1 Controparte_1
dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sarà onere di e Controparte_5
della società avendo essa prestato intervento adesivo ex artt. 105 e 111 Parte_1
c.p.c. alla domanda attorea, rifondere in solido le spese processuali in favore dell'Ing. Pt_2
e del , dal momento che la chiamata in causa di quest'ultimo ad opera
[...] Controparte_1 dell'ing. deve ritenersi non arbitraria. Le spese devono essere liquidate come da Pt_2 dispositivo tenendo conto della nota spese per l'ing. ed equitativamente per il Pt_2 CP_1
che non ha presentato notula (e decurtate per quest'ultimo le attività non espletate)”.
[...]
Con il secondo motivo parte appellante ha censurato questa decisione solo nella parte in cui essa è stata condannata a rifondere le spese di lite anche a favore del terzo chiamato Controparte_1
dal convenuto.
Secondo l'appellante tale decisione del giudice sul punto risulterebbe priva di adeguata motivazione, contraddittoria e ingiusta. Il Tribunale, pur rilevando il difetto di legittimazione passiva del ha giustificato la condanna alle spese della società attrice sulla Controparte_1 scorta del fatto che l'azione proposta dal nei confronti del non poteva dirsi Pt_2 CP_1
arbitraria, senza tuttavia motivare in alcun modo tale conclusione.
In ogni caso la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto non è logicamente, prima ancora che giuridicamente, possibile ritenere “non arbitraria” la chiamata in causa di un soggetto del quale si è affermato il difetto di legittimazione attiva.
Infine la condanna a rifondere le spese processuali del sarebbe ingiusta, in quanto la CP_1 chiamata in causa dell'ente era stata richiesta solo dall'Ing. , mentre né né Pt_2 CP_2 [...]
avevano chiesto la chiamata in causa del o avevano in alcun modo Parte_1 Controparte_1 esteso nei confronti dell'ente la domanda di;
di conseguenza, nel momento in cui il Pt_2 Giudice ha affermato il difetto di legittimazione passiva del avrebbe dovuto senz'altro CP_1 condannare l'Ing. a rifondere le spese di lite sostenute dal terzo, perché la sua citazione, Pt_2
per stessa affermazione del primo giudice, si è rivelata infondata.
Il motivo è infondato, malgrado la scarsa chiarezza della sentenza appellata in punto di regolamento delle spese di lite nel rapporto tra l'attore e il terzo chiamato. CP_1
Il Tribunale nel dispositivo ha rigettato “tutte le domande presentate da Controparte_2
” e ha condannato “ e
[...] Controparte_2
a rifondere in solido le spese processuali dell'ing, Parte_1 Pt_2
”, nonché le medesime parti, sempre in solido, “a rifondere le spese processuali in
[...]
favore del senza specificare, né nel dispositivo né nella motivazione, Controparte_1
quale fosse la domanda svolta dal nei confronti del Pt_2 Controparte_1
A questo proposito occorre precisare che nella sua comparsa di costituzione e risposta il convenuto aveva chiesto di chiamare in causa il sia ai sensi dell'art. 102 cpc, ritenendo che l'ente CP_1
avrebbe dovuto necessariamente partecipare al processo quale litisconsorte necessario, sia ai sensi dell'art. 106 cpc sul presupposto che le prestazioni rese da parte attrice non potevano che avere avuto “riflessi di vantaggio sull'ente comunale, di tal che se ne domanda la chiamata in causa vuoi sotto il profilo della utilità diretta, vuoi sotto il profilo dell'arricchimento senza causa” (vedi comparsa di risposta a pag.4). Pt_2
Ciò nonostante nel proprio atto di citazione per chiamata in causa il convenuto, pur avendo riportato in premessa il contenuto della propria comparsa di risposta, concludeva senza fare alcun riferimento alla domanda di arricchimento senza causa, tanto è vero che concludeva testualmente: “voglia
l'adito Tribunale di Pisa dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Foggia con le consequenziali statuizioni;
Nel merito - rigettare la domanda attorea in ogni sua formulazione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In ogni caso - statuire in ordine alle spese e competenze di giudizio come per Legge”.
E' anche vero, tuttavia, che non si può dubitare che il convenuto abbia effettivamente svolto una vera e propria domanda di arricchimento senza causa nei confronti del tanto più Controparte_1 che all'udienza di pc in data 17.9.20 il ha concluso chiedendo in via principale il rigetto Pt_2 della domanda attrice e “in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il a tenere indenne l'ing. da ogni Controparte_1 Pt_2 esborso”.
Del resto, sebbene nel costituirsi in giudizio il si sia limitato a difendersi eccependo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva “stante l'assenza di alcun accordo negoziale intervenuto tra il e la società istante”, argomentando quindi solo sulla mancanza di un Controparte_1 Co valido contratto scritto tra parte attrice e la , nella memoria di replica depositata in primo grado in data 2.12.20 l'ente pubblico ha argomentato anche in merito alla inammissibilità, a suo dire, della domanda di arricchimento senza causa svolta dal convenuto nei suoi confronti.
Ne consegue che, malgrado la laconicità della sentenza appellata sul punto, all'evidenza il
Tribunale, avendo espressamente scritto che, una volta caducata la domanda attrice, “Ogni altra questione resta assorbita”, e che la chiamata in causa del ad opera dell'ing. CP_1 Pt_2
“deve ritenersi non arbitraria”, nel condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal ha certamente fatto corretta applicazione del noto principio di Controparte_1
causalità, secondo cui le spese del terzo chiamato le deve pagare l'attore, soccombente, quando la domanda di garanzia svolta dal convenuto verso il terzo, rimasta assorbita, non era una conseguenza manifestamente infondata o palesemente arbitraria della domanda principale avanzata dall'attore.
In applicazione di tale principio l'attore soccombente è tenuto a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato anche se non ha svolto alcuna domanda nei suoi confronti, né ha esteso verso il terzo la domanda di arricchimento senza causa svolta dal convenuto : “Le spese di giudizio Pt_2
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Il rigetto anche del secondo motivo di appello comporta l'integrale conferma della sentenza impugnata e, conseguentemente, il rigetto anche della correlata richiesta dell'appellante di restituzione delle somme pagate alle controparti in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento di una ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
E' infine appena il caso di ribadire che nel secondo motivo di appello parte appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla decisione del primo giudice di condanna al pagamento delle spese sostenute dal convenuto, sostenendo che anche in caso di rigetto della sua domanda ex art. 191
TUEL il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese processuali, in tutto o in parte, specificandone le ragioni;
difatti nel secondo motivo l'appellante si è lamentato solo della condanna a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato ed anche nel chiedere la restituzione di CP_1
quanto pagato al a titolo di spese processuali del primo grado, tale richiesta è stata Pt_2 espressamente avanzata solo ai sensi dell'art. 336 cpc, ossia quale conseguenza necessaria ed automatica della invocata riforma della sentenza appellata in merito all'accoglimento della sua domanda.
8. In punto di spese processuali del presente giudizio, malgrado il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata (sebbene con una motivazione del rigetto della domanda completamente diversa), ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 92, comma, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale.
Ai sensi dell'art. 92 del codice di rito, infatti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste (cfr.
Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Invero si è già ampiamente descritto come, sul tema dell'operatività del 191 TUEL in caso di contratto nullo perché non stipulato in forma scritta, si siano sviluppati due indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti, generatori di un contrasto nella Corte di legittimità che non è stato ancora risolto dalle Sezioni Unite, non sussistendo, allo stato, alcuna autorevole pronuncia sulla questione. La questione dirimente ai fini dell'odierna decisione, quindi, è rimasta controversa in giurisprudenza per lungo tempo e l'indirizzo più convincente è stato riaffermato in modo chiaro ed esplicito solo di recente, a distanza di molti anni dall'inizio del giudizio di primo grado (instaurato nel 2014).
Tali circostanze a parere di questa Corte giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di appello tra tutte le parti in causa (tanto più che in questo grado l'appellato non ha neppure riproposto la sua domanda di arricchimento senza causa verso il Pt_2
che quindi non aveva alcun interesse processualmente rilevante a difendersi in merito). CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
rigetta la domanda dell'appellante di restituzione di quanto pagato alle controparti a titolo di spese del giudizio di primo grado;
2) compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
3) dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.10.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa IA Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.